Gazzetta n. 86 del 14 aprile 2011 (vai al sommario)
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI
PROVVEDIMENTO 12 aprile 2011
Disposizioni concernenti l'applicazione del documento n. 10, recante «Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonche' tribune elettorali per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011 e per lo svolgimento di consultazioni referendarie nella Regione Autonoma della Sardegna e nel comune di Magliano Sabina (Rieti)», approvato dalla Commissione nella seduta del 5 aprile 2011, e le elezioni comunali nella Regione Siciliana fissate per i giorni 29 e 30 maggio 2011. (Documento n. 11)


IL PRESIDENTE

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata «Commissione», tenuto conto che con comunicazione del Ministero dell'interno del 5 aprile 2011 e' stato reso noto che la Regione Siciliana ho convocato, per i giorni domenica 29 e lunedi' 30 maggio 2011, con eventuale turno di ballottaggio nei giorni di domenica 12 e lunedi' 13 giugno 2011, i comizi per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale in 27 comuni;
visti:
a) quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;
b) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonche' alla tutela delle pari opportunita' tra uomini e donne, l'articolo 3 del testo unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonche' gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonche' l'11 marzo 2003;
c) quanto alla potesta' di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parita', nei confronti dei candidati, e di disciplinare direttamente le rubriche di informazione elettorale, l'articolo 1, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, e la legge 22 febbraio 2000, n. 28, in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5;
d) la delibera sulle disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonche' tribune elettorali per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011 e per lo svolgimento di consultazioni referendarie nella Regione Autonoma della Sardegna e nel comune di Magliano Sabina (Rieti) approvata dalla Commissione nella seduta del 5 aprile 2011;
e) lo Statuto della Regione Siciliana;
f) il decreto del Presidente della Regione Siciliana 20 agosto 1960, n. 3, modificato con decreto del Presidente della Regione Siciliana 15 aprile 1970, n. 1, recante «Approvazione del Testo Unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana» e successive modifiche;
g) la legge della Regione Siciliana 15 marzo 1963, n. 16, sull'ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione Siciliana e successive modifiche;
h) la legge della Regione Siciliana 26 agosto 1992, n. 7, recante «Norme per l'elezione con suffragio popolare del sindaco. Nuove norme per le elezioni nei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei Comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica»;
i) la legge della Regione Siciliana 15 settembre 1997, n. 35, recante «Nuove norme per l'elezione diretta del sindaco, del presidente della Provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale»;
l) la legge della Regione Siciliana 16 dicembre 2000, n. 25 recante «Norme elettorali per gli enti locali e sulla sfiducia al sindaco e al presidente della Provincia regionale»;
m) il decreto dell'Assessore regionale della Regione Siciliana per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali n. 634 del 15 marzo 2005 recante «Elezioni dei Sindaci, dei Consigli comunali e dei Consigli circoscrizionali»;
considerando la sostanziale concomitanza del periodo delle elezioni in oggetto con quello delle consultazioni di cui alla delibera citata al punto d), che interessano oltre un quarto del corpo elettorale;
consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Dispone:

nei confronti della RAI radiotelevisione italiana societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:
Art. 1

1. Le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alla campagna per le elezioni comunali nella Regione Siciliana fissate per i giorni 28 e 29 maggio, nonche' a quella per le relative elezioni di ballottaggio, fissate per i giorni 12 e 13 giugno 2011.
2. Alle consultazioni elettorali di cui al comma 1 si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al provvedimento recante «Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonche' tribune elettorali per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011 e per lo svolgimento di consultazioni referendarie nella Regione Autonoma della Sardegna e nel comune di Magliano Sabina (Rieti)», approvato dalla Commissione nella seduta del 5 aprile 2011.
3. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui alla legge 22 febbraio 2000, n. 28.
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 aprile 2011

Il presidente: Zavoli
 
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