Gazzetta n. 86 del 14 aprile 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 28 marzo 2011
Limitazioni all'afflusso e alla circolazione dei veicoli sull'isola di Capri ed Anacapri.


IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;
Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;
Vista la delibera della Giunta del Comune di Capri in data 6 ottobre 2010, n. 364, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei Comuni di Capri e di Anacapri, compresi i veicoli appartenenti ai proprietari di seconda casa;
Vista la successiva delibera dello stesso Comune di Capri in data 4 marzo 2011, n. 68, di integrazione della sopra citata deliberazione del 6 ottobre 2010, n. 364;
Vista la delibera della giunta comunale di Anacapri in data 20 ottobre 2010, n. 162, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei Comuni di Capri e Anacapri;
Vista la successiva delibera dello stesso Comune di Anacapri in data 23 marzo 2011, n. 32 di integrazione della sopra citata deliberazione del 20 ottobre 2010, n. 162;
Vista la deliberazione del Commissario Straordinario dell'Azienda Autonoma di cura, soggiorno e turismo di Capri in data 19 novembre 2010, n. 2, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei Comuni di Capri e Anacapri, esclusi i veicoli appartenenti ai proprietari di seconda casa limitatamente al comune di Anacapri;
Vista la nota della Prefettura di Napoli prot. 0014337 del 2 marzo 2011, con la quale si esprime parere favorevole all'emissione del decreto in questione;
Vista la nota n. 75100 del 17 settembre 2010 e la nota di sollecito n. 601 del 4 febbraio 2011, con le quali si chiedeva alla Regione Campania l'emissione del parere di competenza;
Considerato che il Tribunale amministrativo regionale Campania - con ordinanza - Registro Generale 3795/99 e 3796/99 - accoglieva il ricorso del Comune di Anacapri, riconoscendo valide le motivazioni per la deroga al divieto «in riferimento ai soggetti che, sebbene non residenti, sono proprietari di seconde case nel territorio comunale in quanto facenti parte della popolazione stabile»;
Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1
Divieto

Dal 17 aprile 2011 al 1° novembre 2011 e dal 20 dicembre 2011 al 7 gennaio 2012, sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'isola di Capri degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei Comuni di Capri e Anacapri.
 
Art. 2
Deroghe

Nel periodo di cui all'art. 1 sono concesse deroghe al divieto per i seguenti veicoli:
a) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile, proprietari o che abbiano in godimento abitazioni ubicate nei Comuni dell'isola, ma non residenti purche' iscritti nei ruoli comunali della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Tale deroga e' limitata ad un solo veicolo per nucleo familiare e i Comuni dell'isola dovranno rilasciare un apposito contrassegno per il loro afflusso;
b) autoambulanze per servizio con foglio di accompagnamento, servizi di polizia, carri funebri e veicoli trasporto merci, di qualsiasi provenienza sempre che non in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola e veicoli che trasportano merci ed attrezzature destinate ad ospedali, sulla base di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria;
c) autoveicoli che trasportano invalidi, purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera;
d) autoveicoli con targa estera, sempre che siano condotti dal proprietario o da un componente della famiglia del proprietario stesso, purche' residenti all'estero;
e) autoveicoli utilizzati per la realizzazione di eventi turistici, culturali e sportivi, nel numero massimo di 15 autorizzabili da parte del Comune di Capri e nel numero massimo di 15 autorizzabili dal Comune di Anacapri, nell'ambito dei programmi approvati da ciascuna Amministrazione Comunale e per la durata temporale dei singoli eventi;
f) autoveicoli di proprieta' dell'Amministrazione provinciale di Napoli condotti dagli agenti di vigilanza venatoria;
g) autoveicoli di servizio per il trasporto di attrezzature in uso al Servizio Territoriale del Dipartimento Provinciale dell'ARPAC.
 
Art. 3
Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596 cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 22 dicembre 2010.
 
Art. 4
Autorizzazioni in deroga

Al Prefetto di Napoli e' concessa la facolta' in caso di appurata e reale necessita' ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco sull'isola di Capri e di circolazione nei Comuni di Capri ed Anacapri.
 
Art. 5
Vigilanza

Il Prefetto di Napoli e' incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.
Roma, 28 marzo 2011

Il Ministro: Matteoli

Registarto alla Corte dei conti il 6 aprile 2011 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3 foglio n. 252
 
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