Gazzetta n. 86 del 14 aprile 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 3 gennaio 2011
Autorizzazione alla circolazione nazionale dei vagoni cisterna adibiti al trasporto di merci pericolose della classe 2 del RID e armonizzazione dei decreti 12 settembre 1925 e 22 luglio 1930 , con l'Allegato II «Trasporto per Ferrovia» del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, di attuazione della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Vista la legge 18 dicembre 1984, n. 976, con la quale e' stata autorizzata la ratifica ed attuazione della Convenzione internazionale per il trasporto ferroviario delle merci pericolose - COTIF adottata a Berna il 2 maggio 1980, e dei relativi allegati tra cui l'Allegato I dell'Appendice B - Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia - RID;
Visto l'art. 30 della legge 24 aprile 1998, n. 128, con la quale e' stato deciso di applicare al trasporto nazionale per ferrovia delle merci pericolose le norme contenute nel regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia - RID;
Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, recante «Attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia» ed, in particolare, l'allegato tecnico «Regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia» e successive modifiche ed integrazioni - RID;
Vista la direttiva 1999/36CE recepita con decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, in materia di attrezzature a pressione trasportabili;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, di attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie;
Vista la direttiva 2008/68/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose e la decisione della Commissione del 4 marzo 2009 che ne modifica in parte gli allegati;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, recante «Attuazione della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose»;
Considerato che la predetta Direttiva 2008/68/CE abroga le direttive 96/49/CE e 96/87/CE ed i relativi provvedimenti di attuazione.
Visto l'art. 10, comma 1, del citato decreto legislativo n. 35 del 2010, che prevede che le norme concernenti disposizioni transitorie aggiuntive di interesse nazionale, di cui agli allegati I, II e III della direttiva 2008/68/CE, sono adottate con provvedimenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto l'allegato II della direttiva 2008/68/CE, sezione II.2 paragrafo 3 «Disposizioni transitorie aggiuntive», che prevede gli Stati membri possono emanare norme per l'utilizzo di vagoni cisterna sul loro territorio;
Considerato che presupposto per il soddisfacimento di tale condizione e' la conformita' degli equipaggiamenti di servizio del serbatoio al RID ed il rispetto delle prove periodiche dei vagoni - cisterna e dei vagoni - batteria secondo le disposizioni dei paragrafi 6.8.2.4 e 6.8.3.4 del RID.;
Visto il decreto 12 settembre 1925 relativo alla «Approvazione del regolamento per le prove e le verifiche dei recipienti destinati al trasporto per ferrovia dei gas compressi, liquefatti o disciolti» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1930, recante «Approvazione delle norme per le prove e le verifiche dei recipienti di capacita' maggiore di 80 litri -grandi serbatoi-montati su carri ferroviari - carri-serbatoio-per trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti» e successive modificazioni ed integrazioni;
Ritenuto opportuno, consentire in via transitoria l'utilizzo sul territorio nazionale di vagoni cisterna che non sono conformi alla direttiva 2008/68/CE ma che sono stati costruiti secondo le prescrizioni nazionali in vigore al 31 dicembre 1996, stabilendo al contempo le condizioni da rispettare per garantire i livelli di sicurezza richiesti e prevedendo i tempi di una loro graduale esclusione dal servizio;
Considerato che la predetta autorizzazione alla circolazione in deroga ristabilisce condizioni di corretta concorrenza di mercato tra gli operatori nazionali del settore e quelli di altri Stati appartenenti all'Unione europea, ove si e' analogamente provveduto;
Considerato infine che e' necessario nel contempo procedere alla armonizzazione del decreto ministeriale 22 luglio 1930 e successive modificazioni ed integrazioni con il Regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia - RID- aggiornato al progresso tecnico;

A d o t t a
il seguente decreto

Art. 1
Finalita'

1. Il presente decreto detta norme transitorie ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, e norme di armonizzazione delle disposizioni dei decreti ministeriali 12 settembre 1925 e 22 luglio 1930 con quelle del Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia - RID, di seguito «RID», in materia di trasporto di gas della classe 2.
 
Art. 2
Definizioni ai fini dell'applicazione del presente decreto

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) RID: il regolamento relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia, che figura come allegato I appendice B alla convenzione sul trasporto internazionale per ferrovia - COTIF, conclusa a Vilnius il 3 giugno 1999, e successive modificazioni;
b) OTIF: Organizzazione Intergovernativa per i Trasporti Ferroviari Internazionali;
c) cisterna: un serbatoio, inclusi i suoi equipaggiamenti di servizio e di struttura;
d) detentore: il soggetto o l'entita' che utilizza il veicolo come mezzo di trasporto ed e' iscritto in quanto tale nel registro di immatricolazione nazionale - RIN; puo' esserne il proprietario o avere il diritto di utilizzarlo;
e) documentazione ufficiale: tutti i documenti che compongono il fascicolo cisterna definito nel RID, ivi compreso il libretto previsto dal decreto 22 luglio 1930;
f) esperto RID: esperto per l'esecuzione delle prove sulle cisterne dei vagoni-cisterna riconosciuto ai sensi del paragrafo 6.8.2.4.6 del RID e che gli Stati membri comunicano al Segretariato dell'OTIF;
g) placca: placca di metallo resistente alla corrosione prevista dal RID, fissata alla cisterna in modo permanente in un luogo ben visibile e facilmente accessibile ai fini dell'ispezione.
h) vagone o carro: qualsiasi veicolo ferroviario privo di mezzo di propulsione e dotato di ruote che circola su binari ferroviari ed e' utilizzato per il trasporto di merci;
i) vagone-cisterna o carro - cisterna: un vagone utilizzato per il trasporto di materie della classe 2 del RID, e comprendente una sovrastruttura che comporta una o piu' cisterne ed i loro equipaggiamenti e un telaio munito dei suoi propri equipaggiamenti di rotolamento, di sospensione, di urto, di trazione, freni e iscrizioni;
j) vagone-batteria o carro - batteria: un vagone comprendente elementi collegati tra loro da un tubo collettore e fissati in modo stabile al carro. Sono considerati come elementi di un carro-batteria: le bombole, i tubi, i fusti a pressione e i pacchi di bombole come pure le cisterne di capacita' superiore a 450 litri per i gas della classe 2 del RID;
k) verifica di conformita': verifica del mantenimento della rispondenza ai dati del progetto inizialmente approvato e riportati nella documentazione ufficiale.
 
Art. 3

Autorizzazione alla circolazione in deroga dei vagoni cisterna
costruiti anteriormente al 1° gennaio 1997

1. Le cisterne dei vagoni-cisterna e gli elementi dei vagoni-batteria adibiti al trasporto per ferrovia di gas della classe 2 del RID, gia' progettati, approvati e costruiti ai sensi dei decreti ministeriali 12 settembre 1925 e 22 luglio 1930 anteriormente al 1° gennaio 1997 e non conformi al RID vigente, possono ancora essere utilizzati sul territorio nazionale per non oltre trentacinque anni dalla data di prima messa in servizio risultante dall'apposito libretto di cui al suddetto decreto 22 luglio 1930 o da altra equivalente documentazione ufficiale, alle seguenti condizioni:
a) che le caratteristiche costruttive siano rimaste conformi alle normative tecniche in vigore al 31 dicembre 1996;
b) che gli equipaggiamenti siano rispondenti ai requisiti indicati al capitolo 6.8 del RID e che i serbatoi siano mantenuti in condizioni atte a garantire i livelli di sicurezza richiesti dalle disposizioni che regolano il trasporto di merci pericolose per ferrovia vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35.
2. Quando la sicurezza del serbatoio puo' essere stata compromessa in seguito a riparazioni, modifiche o incidenti deve essere effettuato un controllo straordinario ai fini del mantenimento dei requisiti previsti dalla suddetta normativa nazionale.
3. I vagoni-cisterna che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano gia' maturato i trentacinque anni di servizio o abbiano meno di tre anni di servizio residuo al compimento dei trentacinque anni, possono comunque circolare sul territorio nazionale per ancora tre anni.
4. Le cisterne dei vagoni-cisterna e gli elementi dei vagoni-batteria che l'autorita' competente ha valutato conformi al RID in vigore all'epoca della autorizzazione-omologazione come risulta da apposita documentazione ufficiale e che sono conformi alle norme transitorie di cui al capitolo 1.6 del RID vigente, possono circolare in ambito nazionale ed internazionale.
 
Art. 4

Autorizzazione alla circolazione in deroga dei vagoni cisterna
costruiti successivamente al 1° gennaio 1997

1. Le cisterne dei vagoni-cisterna e gli elementi dei vagoni-batteria adibiti al trasporto per ferrovia di gas della classe 2 del RID, gia' progettati, approvati e costruiti successivamente al 1° gennaio 1997 conformemente alla direttiva 96/49/CE recepita con il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, ma non conformi alla direttiva 2008/68/CE recepita con il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, possono ancora essere utilizzati sul territorio nazionale alle seguenti condizioni:
a) che le caratteristiche costruttive siano rimaste conformi al RID in vigore alla data della loro costruzione;
b) che le cisterne siano mantenute in condizioni atte a garantire i livelli di sicurezza richiesti dalle disposizioni che regolano il trasporto di merci pericolose per ferrovia vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35.
 
Art. 5
Processo di rivalutazione delle cisterne dei vagoni-cisterna

1. Le cisterne dei vagoni-cisterna possono essere sottoposti ad un processo di rivalutazione della conformita' ai requisiti di cui al RID in vigore all'epoca dell'autorizzazione-omologazione come risulta da apposita documentazione ufficiale e che sono conformi alle norme transitorie di cui al capitolo 1.6 del RID vigente da parte di organismi notificati di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, dotati di esperti notificati al Segretariato dell'OTIF ai sensi del punto 6.8.2.4.6 del RID, ai fini del rilascio del certificato di approvazione da parte dell'autorita' nazionale competente o da organismi da essa riconosciuti e notificati ai sensi del citato decreto legislativo n. 23 del 2002 e del rilascio del numero di approvazione RID da riportare sulla placca.
 
Art. 6
Clausola di salvaguardia

1. Restano validi tutti i provvedimenti adottati prima della pubblicazione del presente decreto ai sensi del decreto ministeriale 22 luglio 1930 per la progettazione, approvazione, costruzione e verifica delle cisterne adibite al trasporto per ferrovia di gas della classe 2 del RID.
 
Art. 7
Gas autorizzati al trasporto

1. I gas della classe 2 del RID autorizzati al trasporto nei vagoni-cisterna sono quelli la cui denominazione e' riportata sulla relativa documentazione ufficiale e sulla placca, secondo le disposizioni previste in merito nel RID. La suddivisione in gruppi dei gas prevista dall'art. 15 del decreto ministeriale 22 luglio 1930 ai fini dell'utilizzazione multipla dei vagoni-cisterna e degli elementi dei vagoni-batteria non e' piu' applicabile.
2. Per i vagoni-cisterna per i quali s'intenda trasportare un gas in aggiunta a quello gia' autorizzato sulla documentazione ufficiale, il detentore deve inoltrare all'autorita' nazionale competente apposita richiesta di «Estensione d'Uso» che, sulla base di un rapporto di valutazione redatto da un organismo notificato, sara' concessa dall'autorita' stessa o da organismi notificati da essa riconosciuti e notificati ai sensi del citato decreto legislativo n. 23 del 2002, eventualmente a seguito del superamento di ulteriori prove e verifiche secondo le disposizioni del RID. In particolare non potra' essere concessa l'estensione d'uso se per il gas oggetto di nuova richiesta e' prevista una pressione di prova superiore a quella gia' riportata nella documentazione ufficiale di omologazione delle cisterne. L'estensione d'uso comportera' la necessita' di apportare, a cura dell'esperto RID, le annotazioni relative al nuovo gas sul libretto o fascicolo cisterna e sulle marcature permanenti riportate sulla placca.
3. Per i vagoni-cisterna per i quali s'intenda trasportare un gas diverso da quello autorizzato che comportasse modifiche alla cisterna o al suo equipaggiamento o agli elementi del vagone - batteria tale da non renderlo piu' conforme alla documentazione ufficiale, il detentore deve inoltrare all'autorita' nazionale competente apposita richiesta di «Nuova approvazione» che, sulla base di un rapporto di valutazione redatto da un organismo notificato, sara' concessa dall'autorita' stessa o da organismi notificati da essa riconosciuti e notificati ai sensi del citato decreto legislativo n. 23 del 2002, eventualmente a seguito del superamento di ulteriori prove e verifiche secondo le disposizioni del RID. La denominazione del nuovo gas autorizzato deve essere riportata dall'esperto RID sulla placca barrando quelli non piu' autorizzati. Le medesime annotazioni devono essere riportate sulla documentazione ufficiale.
 
Art. 8
Documentazione

1. La documentazione ufficiale relativa ai vagoni - cisterna ed ai vagoni - batteria deve essere custodita, come previsto dal RID, dal detentore, che ha l'obbligo di trasmetterne una copia conforme dietro richiesta dell'autorita' nazionale competente.
 
Art. 9
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 gennaio 2011

Il Ministro: Matteoli

Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2011 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 205
 
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