Gazzetta n. 85 del 13 aprile 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 29 marzo 2011
Determinazione della tariffa minima oraria per le operazioni di facchinaggio, per l'anno 2011, nella provincia di Treviso.


IL DIRETTORE PROVINCIALE
del lavoro di Treviso

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628 recante modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, oggi Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 342/1994 che attribuisce agli Uffici Provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, funzioni precedentemente svolte dalle Commissioni provinciali della disciplina dei lavori di facchinaggio, soppresse ai sensi dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687 che ha unificato gli uffici periferici del Ministero del lavoro nella direzione provinciale del lavoro, attribuendo i compiti gia' svolti dall'U.P.L.M.O. al Servizio Politiche del Lavoro della predetta Direzione;
Visto l'art. 86, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, come sostituito dall'art. 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123;
Vista la Lettera Circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei Rapporti di Lavoro - Div. V n. 25157/70/DOC del 2 febbraio 1995 inerente il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;
Vista la Circolare n. 39/1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro - Div. V n. 5/25620/70/FAC del 18 marzo 1997 inerente i compiti delle Direzioni Provinciali del lavoro in materia di determinazione delle tariffe minime di cui all'art. 4 decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342;
Visto il precedente decreto di questa Direzione sulle tariffe minime in materia di operazioni di facchinaggio;
Visto il CCNL Logistica, trasporto merci e spedizione stipulato il 13 giugno 2000 e successivi accordi e rinnovi;
Sentite le Organizzazione sindacali datoriali e dei lavoratori del settore e le Associazioni del movimento cooperativo rappresentate anche nell'Osservatorio Provinciale sulle attivita' di facchinaggio costituito presso questo Ufficio il 30 ottobre 2007;
Considerato che, nell'ambito del tavolo di consultazione tenutosi con le stesse Organizzazioni e Associazioni, e' emersa l'opportunita' di rapportare la tariffa base al V livello contrattuale, corrispondente ad «operaio comune», livello maggiormente diffuso nell'ambito territoriale della provincia di Treviso;
Considerata la necessita' di aggiornare le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio svolte dai facchini liberi o riuniti in organismi associativi, da applicare alla provincia di Treviso;
Considerato il definitivo superamento del c.d. salario convenzionale e la conseguente equiparazione della base imponibile ai fini previdenziali ed assicurativi propri della generalita' delle imprese;
Considerati gli incrementi retributivi derivanti dal CCNL di categoria rinnovato in data 26 gennaio 2011;

Decreta:

La tariffa minima oraria inderogabile per le operazioni di facchinaggio, in economia, anno 2011, per la provincia di Treviso, e' determinata in 17,25.
Sono previste la seguenti maggiorazioni:
30% per lavoro notturno dalle ore 22.00 alle ore 6.00;
50% per lavoro festivo;
60% per lavoro notturno festivo;
30% per lavoro straordinario.
Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili.
L'applicazione delle suddette tariffe decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Treviso, 29 marzo 2011

Il direttore provinciale: Giaretta
 
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