Gazzetta n. 85 del 13 aprile 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 22 marzo 2011 |
Riconoscimento, alla sig.ra Giaccardi Simona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Vista l'istanza della sig.ra Giaccardi Simona, nata il 3 maggio 1973 a Fossano (Italia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di abogado ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato; Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato; Considerato che nella fattispecie la richiedente sig.ra Giaccardi e' in possesso del titolo accademico ottenuto nell'ottobre 2002 in Italia presso la Universita' degli studi di Torino; Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo; Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 13 novembre 2009, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola; Considerato che ha documentato di essere iscritta dal maggio 2010 all'«Ilustre Colegio de Abogados» di Madrid (Spagna); Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale; Considerato che la richiedente ha documentato di avere superato la prova scritta dell'esame di abilitazione per la professione di avvocato in Italia; Ritenuto che, ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata, non puo' non tenersi conto che la stessa, oltre che possedere una formazione accademica ed istituzionale, ha dato prova di avere compiuto la prescritta pratica in Italia nonche' di avere superato, con esito positivo, le prove scritte dell'esame di abilitazione alla professione forense; Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di abilitazione alla professione forense puo' consentire di limitare la misura della prova attitudinale alla sola prova orale, quale presupposto essenziale per la verifica della capacita' professionale dell'interessata; Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 10 dicembre 2010; Sentito il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;
Decreta:
Alla sig.ra Giaccardi Simona, nata il 3 maggio 1973 a Fossano (Italia), cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di abogado quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati. Detto riconoscimento e' subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana: unica prova orale su due materie: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta della candidata): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale. La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia alla richiedente al recapito da questa indicato nella domanda. La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
Roma, 22 marzo 2011
Il direttore generale: Saragnano |
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