Gazzetta n. 85 del 13 aprile 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 14 marzo 2011 |
Criteri di concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria e di mobilita' per i dipendenti di aziende commerciali con oltre 50 addetti, agenzie di viaggio e turismo compresi operatori turistici, con piu' di 50 dipendenti, e imprese di vigilanza con piu' di 15 dipendenti. (Decreto n. 57955). |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'art. 19, comma 11, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, che ha disposto, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, la concessione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilita' ai dipendenti delle imprese esercenti attivita' commerciali con piu' di 50 dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici con piu' di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con piu' di 15 dipendenti, nel limite di spesa di euro 45.000.000,00, per l'anno 2009; Visto l'art. 2, commi 136 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che ha prorogato al 31 dicembre 2010 la possibilita' di concedere trattamenti di CIGS e mobilita' in favore dei dipendenti dalle imprese di cui al capoverso precedente; Visto l'art. 1, comma 32, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, che ha prorogato al 31 dicembre 2011 la possibilita' di concedere i trattamenti di CIGS e mobilita' in favore dei dipendenti dalle imprese suddette; Visto il decreto ministeriale n. 50948 del 24 marzo 2010, adottato ai sensi dell'art. 19, comma 11, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale e' stata autorizzata la concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilita' relativamente all'anno 2010, nel limite di spesa complessivo di euro 45.000.000,00, per le imprese esercenti attivita' commerciale che occupino piu' di 50 dipendenti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici con piu' di cinquanta dipendenti e per le imprese di vigilanza con piu' di 15 dipendenti; Ritenuta la necessita', per fronteggiare gli effetti e le ricadute sul piano occupazionale derivanti da gravi crisi aziendali e/o settoriali, di autorizzare, per le imprese indicate al primo capoverso, la concessione e/o la proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilita', per l'anno 2011; Ritenuta, altresi' l'esigenza di individuare i criteri concessivi dei sopra richiamati trattamenti; Considerato l'andamento delle prestazioni di integrazione salariale straordinaria e di mobilita', erogate con riferimento agli anni precedenti;
Decreta:
Art. 1
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 32, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' autorizzata, relativamente all'anno 2011, la concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilita' ai dipendenti delle imprese esercenti attivita' commerciale che occupino piu' di 50 dipendenti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con piu' di cinquanta dipendenti e per le imprese di vigilanza con piu' di 15 dipendenti, nel limite di spesa complessivo di euro 45.000.000,00 cosi' ripartiti: a) euro 15.000.000,00 per i trattamenti straordinari di integrazione salariale; b) euro 30.000.000,00 per i trattamenti di mobilita'. 2. L'onere complessivo, pari a euro 45.000.000,00, e' posto a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2. |
| Art. 2
1. Al trattamento di mobilita' si applicano le disposizioni sancite in materia dalla normativa in vigore. Hanno diritto al trattamento di mobilita' previsto dall'art. 1 del presente provvedimento, i lavoratori licenziati dalle aziende di cui all'art. 1 entro la data del 31 dicembre 2011. L'erogazione del beneficio avviene in ordine cronologico facendo riferimento alla data di licenziamento dei lavoratori interessati. |
| Art. 3
Ai fini di una piu' puntuale quantificazione della spesa, di cui al precedente art. 1, e' fatto obbligo alle direzioni provinciali del lavoro - settore politiche del lavoro, di rilevare, tramite gli uffici delle regioni competenti nelle procedure di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il numero dei lavoratori interessati al beneficio in questione e di comunicarlo all'Istituto nazionale della previdenza sociale. |
| Art. 4
1. Ai trattamenti straordinari di integrazione salariale si applicano le disposizioni vigenti in materia, ivi comprese quelle relative al contratto di solidarieta'. 2. Per la concessione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale il criterio di priorita' viene individuato nell'ordine cronologico di presentazione delle istanze da parte delle imprese appartenenti ai settori interessati presso la divisione IV della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nel caso di piu' istanze concernenti la stessa impresa, data la sua articolazione sul territorio, si considera la data di presentazione della prima istanza. |
| Art. 5
Ai fini del rispetto della complessiva disponibilita' finanziaria, pari a 45.000.000,00 milioni di euro, l'I.N.P.S. - Istituto nazionale previdenza sociale, e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 marzo 2011
Il Ministro: Sacconi |
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