Gazzetta n. 85 del 13 aprile 2011 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 23 marzo 2011, n. 41
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, recante disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonche' benefici economici e campagne informative al pubblico, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e successive modificazioni;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia", ed in particolare, l'articolo 25, comma 5, che prevede che possono essere emanate disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 del medesimo articolo, nel rispetto delle modalita' i principi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore;
Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, recante "Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonche' misure compensative e campagne informative al pubblico, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99";
Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, concernente "Impiego pacifico dell'energia nucleare", e successive modificazioni;
Vista la legge 2 agosto 1975, n. 393, recante "Norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica";
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti", e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, recante "Attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito";
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'";
Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante "Disciplina delle attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni";
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 settembre 2000, sul programma delle iniziative di informazione e comunicazione istituzionale delle Amministrazioni dello Stato", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2000;
Visto il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, recante "Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi", e successive modificazioni;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante "Riordino del settore energetico nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia", che prevede, ai commi da 99 a 106 dell'articolo 1, integrazioni delle disposizioni di cui al decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;
Vista la legge 16 dicembre 2005, n. 282, recante "Ratifica della Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997";
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , recante "Norme in materia ambientale", e successive modifcazioni;
Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, recante "Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attivita' e delle sorgenti orfane";
Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";
Visto l'articolo 7 del decreto-legge 23 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Vista la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2011;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'Adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 10 marzo 2011;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 3 marzo 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2011;
Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, per la semplificazione normativa, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, della salute, per i beni e le attivita' culturali e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo n. 31
del 2010

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole: da: ", nonche'" a: "connesse" sono soppresse;
b) al comma 1, lettera b), le parole: "la disattivazione" sono sostituite dalle seguenti: "il decommissioning";
c) al comma 1, lettera c), le parole: "le misure compensative relative" sono sostituite dalle seguenti: "i benefici economici relativi";
d) al comma 1, lettera f), le parole: "le misure compensative relative" sono sostituite dalle seguenti: "i benefici economici relativi";
e) al comma 1, lettera d), le parole "connesso ad" sono sostituite dalle seguenti: "incluso in".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse
- Si riporta l'art. 76 della costituzione:
"Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti."
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), e' pubblicata nella Gazz. Uff.
12 settembre 1988, n. 214, S.O.
- Si riporta l'articolo 25 della legge 23 luglio 2009,
n. 99, (Disposizioni per lo sviluppo e
l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia), pubblicata nella Gazz. Uff. 31 luglio 2009, n.
176, S.O.:
"Art. 25. (Delega al Governo in materia nucleare) -
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, nel
rispetto delle norme in tema di valutazione di impatto
ambientale e di pubblicita' delle relative procedure, uno o
piu' decreti legislativi di riassetto normativo recanti la
disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di
impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di
impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei
sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei
rifiuti radioattivi, nonche' dei sistemi per il deposito
definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi e per la
definizione delle misure compensative da corrispondere e da
realizzare in favore delle popolazioni interessate. I
decreti sono adottati, secondo le modalita' e i principi
direttivi di cui all' articolo 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni, nonche' nel
rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2
del presente articolo, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
previa acquisizione del parere della Conferenza unificata
di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni, e successivamente
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
le conseguenze di carattere finanziario. I pareri delle
Commissioni parlamentari sono espressi entro sessanta
giorni dalla data di trasmissione degli schemi dei decreti
legislativi. Con i medesimi decreti sono altresi' stabiliti
le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo
svolgimento delle attivita' di costruzione, di esercizio e
di disattivazione degli impianti di cui al primo periodo.
2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione della possibilita' di dichiarare i siti
aree di interesse strategico nazionale, soggette a speciali
forme di vigilanza e di protezione;
b) definizione di elevati livelli di sicurezza dei
siti, che soddisfino le esigenze di tutela della salute
della popolazione e dell'ambiente;
c) riconoscimento di benefici diretti alle persone
residenti, agli enti locali e alle imprese operanti nel
territorio circostante il sito, con oneri a carico delle
imprese coinvolte nella costruzione o nell'esercizio degli
impianti e delle strutture, alle quali e' fatto divieto di
trasferire tali oneri a carico degli utenti finali;
d) previsione delle modalita' che i titolari di
autorizzazioni di attivita' devono adottare per la
sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali
nucleari irraggiati e per lo smantellamento degli impianti
a fine vita;
e) acquisizione di dati tecnico-scientifici predisposti
da enti pubblici di ricerca, ivi incluso l'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(ISPRA), e universita';
f) determinazione delle modalita' di esercizio del
potere sostitutivo del Governo in caso di mancato
raggiungimento delle necessarie intese con i diversi enti
locali coinvolti, secondo quanto previsto dall' articolo
120 della Costituzione;
g) previsione che la costruzione e l'esercizio di
impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e
di impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti
radioattivi o per lo smantellamento di impianti nucleari a
fine vita e tutte le opere connesse siano considerati
attivita' di preminente interesse statale e, come tali,
soggette ad autorizzazione unica rilasciata, su istanza del
soggetto richiedente e previa intesa con la Conferenza
unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti;
h) previsione che l'autorizzazione unica sia rilasciata
a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le
amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei
principi di semplificazione e con le modalita' di cui alla
legge 7 agosto 1990, n. 241; l'autorizzazione deve
comprendere la dichiarazione di pubblica utilita',
indifferibilita' e urgenza delle opere, l'eventuale
dichiarazione di inamovibilita' e l'apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi;
l'autorizzazione unica sostituisce ogni provvedimento
amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla
osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque
denominati, ad eccezione delle procedure di valutazione di
impatto ambientale (VIA) e di valutazione ambientale
strategica (VAS) cui si deve obbligatoriamente ottemperare,
previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a
costruire ed esercire le infrastrutture in conformita' del
progetto approvato;
i) previsione che le approvazioni relative ai requisiti
e alle specifiche tecniche degli impianti nucleari, gia'
concesse negli ultimi dieci anni dalle Autorita' competenti
di Paesi membri dell'Agenzia per l'energia nucleare
dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico (AENOCSE) o dalle autorita' competenti di Paesi
con i quali siano definiti accordi bilaterali di
cooperazione tecnologica e industriale nel settore
nucleare, siano considerate valide in Italia, previa
approvazione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare;
l) previsione che gli oneri relativi ai controlli di
sicurezza e di radioprotezione, che devono comunque
assicurare la massima trasparenza nei confronti dei
cittadini e delle amministrazioni locali, siano a titolo
oneroso a carico degli esercenti le attivita' nucleari e
possano essere svolti, in tempi certi e compatibili con la
programmazione complessiva delle attivita', avvalendosi
anche del supporto e della consulenza di esperti di
analoghe organizzazioni di sicurezza europee;
m) individuazione degli strumenti di copertura
finanziaria e assicurativa contro il rischio di
prolungamento dei tempi di costruzione per motivi
indipendenti dal titolare dell'autorizzazione unica;
n) previsione delle modalita' attraverso le quali i
produttori di energia elettrica nucleare dovranno
provvedere alla costituzione di un fondo per il
«decommissioning»;
o) previsione di opportune forme di informazione
diffusa e capillare per le popolazioni, e in particolare
per quelle coinvolte, al fine di creare le condizioni
idonee per l'esecuzione degli interventi e per la gestione
degli impianti;
p) previsione di sanzioni per la violazione delle norme
prescrittive previste nei decreti legislativi; q)
previsione, nell'ambito delle risorse di bilancio
disponibili allo scopo, di una opportuna campagna di
informazione alla popolazione italiana sull'energia
nucleare, con particolare riferimento alla sua sicurezza e
alla sua economicita'.
3. Nei giudizi davanti agli organi di giustizia
amministrativa che comunque riguardino le procedure di
progettazione, approvazione e realizzazione delle opere,
infrastrutture e insediamenti produttivi concernenti il
settore dell'energia nucleare e relative attivita' di
espropriazione, occupazione e asservimento si applicano le
disposizioni di cui all' articolo 246 del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
4. Al comma 4 dell' articolo 11 del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole: «fonti energetiche
rinnovabili» sono inserite le seguenti: «, energia nucleare
prodotta sul territorio nazionale».
5. Disposizioni correttive e integrative dei decreti
legislativi di cui al comma 1 possono essere emanate, nel
rispetto delle modalita' e dei principi e criteri direttivi
di cui ai commi 1 e 2, entro un anno dalla data della loro
entrata in vigore.
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente. 7. All' articolo 3 del decreto
legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, dopo il comma 2 e'
inserito il seguente:
«2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, e' regolamentata la garanzia
finanziaria di cui al numero 1) della lettera d) del comma
2»."
- il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31
(Disciplina della localizzazione, della realizzazione e
dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di
produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di
fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di
stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti
radioattivi, nonche' le misure compensative e le campagne
informative al pubblico, ai sensi dell'articolo 25 della
legge 23 luglio 2009, n. 99) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'8 marzo 2010, n. 55 - Supplemento Ordinario
n. 45.
- la legge 31 dicembre 1962, n. 1860 (Impiego pacifico
dell'energia nucleare), e' pubblicata nella Gazz. Uff. 30
gennaio 1963, n. 27.
- la legge 2 agosto 1975, n. 393 (Norme sulla
localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla
produzione e sull'impiego di energia elettrica), e'
pubblicata nella Gazz. Uff. 23 agosto 1975, n. 224.
- il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
(Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,
96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia di radiazioni
ionizzanti), e' pubblicato nella Gazz. Uff. 13 giugno 1995,
n. 136, S.O.
- le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,
96/29/Euratom e 2006/117/Euratom sono pubblicate
rispettivamente nella GU L 357 del 7.12.1989, nella GU L
349 del 13.12.1990, nella GU L 314 del 4.12.1996 e nella GU
L 337 del 5.12.2006.
- il decreto legislativo 20 febbraio 2009 n. 23
(Attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla
sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti
radioattivi e di combustibile nucleare esaurito), e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 23 marzo 2009, n. 68.
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, (Norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica
utilita'. Istituzione delle autorita' di regolazione dei
servizi di pubblica utilita'), e' pubblicata nella Gazz.
Uff. 18 novembre 1995, n. 270, S.O.
- la legge 7 giugno 2000, n. 150, (Disciplina delle
attivita' di informazione e di comunicazione delle
pubbliche amministrazioni), e' pubblicata nella Gazz. Uff.
13 giugno 2000, n. 136.
- il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre
2003, n. 368, recante: "Disposizioni urgenti per la
raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di
massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi", e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 18 novembre 2003, n. 268.
- si riportano i commi da 99 a 106 dell'art. 1 della
legge 23 agosto 2004, n. 239 di "Riordino del settore
energetico nonche' delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di energia", pubblicata
nella Gazz. Uff. 13 settembre 2004, n. 215:
"99. La Societa' gestione impianti nucleari (SOGIN
Spa) provvede alla messa in sicurezza ed allo stoccaggio
provvisorio dei rifiuti radioattivi di III categoria, nei
siti che saranno individuati secondo le medesime procedure
per la messa in sicurezza e lo stoccaggio provvisorio dei
rifiuti radioattivi di I e II categoria indicate
dall'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 14 novembre
2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
dicembre 2003, n. 368.
100. Con le procedure di cui all'articolo 1, comma 1,
del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, viene
individuato il sito per la sistemazione definitiva dei
rifiuti di II categoria. Le opere da realizzare di cui al
presente comma e al comma 99 sono opere di pubblica
utilita', indifferibili e urgenti.
101. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro delle attivita'
produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da adottare entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i
criteri e le modalita' di copertura dei costi relativi alla
messa in sicurezza e stoccaggio dei rifiuti radioattivi non
coperti dagli oneri generali afferenti al sistema elettrico
di cui al decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003,
n. 83. Dalle disposizioni del presente comma non possono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.
102. Al fine di contribuire alla riduzione degli oneri
generali afferenti al sistema elettrico di cui al
decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83, nonche'
alla sicurezza del sistema elettrico nazionale, la SOGIN
Spa, su parere conforme del Ministero delle attivita'
produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio, valorizza i siti e le
infrastrutture esistenti.
103. Ai fini di una migliore valorizzazione e
utilizzazione delle strutture e delle competenze
sviluppate, la SOGIN Spa svolge attivita' di ricerca,
consulenza, assistenza e servizio in tutti i settori
attinenti all'oggetto sociale, in particolare in campo
energetico, nucleare e di protezione dell'ambiente, anche
all'estero. Le attivita' di cui al presente comma sono
svolte dalla medesima societa', in regime di separazione
contabile anche tramite la partecipazione ad associazioni
temporanee di impresa.
104. I soggetti produttori e detentori di rifiuti
radioattivi di cui al comma 100 conferiscono, nel rispetto
della normativa nazionale e comunitaria, anche in relazione
agli sviluppi della tecnica e alle indicazioni dell'Unione
europea, tali rifiuti per la messa in sicurezza e lo
stoccaggio al deposito di cui al comma 100 o a quello di
cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 novembre
2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
dicembre 2003, n. 368, a seconda della categoria di
appartenenza. Con decreto del Ministro delle attivita'
produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, sono definiti i tempi e le
modalita' tecniche del conferimento.
105. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque ometta di effettuare il conferimento di cui al
comma 104, e' punito con l'arresto fino a due anni e con
l'ammenda fino a euro 1.000.000. Chiunque violi le norme
tecniche e le modalita' definite dal decreto di cui al
comma 104, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma non inferiore a euro 100.000 e non
superiore a euro 300.000.
106. Al decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre
2003, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, primo periodo, dopo le
parole: «e' effettuata» sono inserite le seguenti: «,
garantendo la protezione sanitaria della popolazione e dei
lavoratori nonche' la tutela dell'ambiente dalle radiazioni
ionizzanti,»;
b) all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, dopo le
parole: «in relazione alle caratteristiche geomorfologiche
del terreno» sono inserite le seguenti: «e in relazione
alle condizioni antropiche del territorio»;
c) all'articolo 2, comma 3, secondo periodo, le parole:
«, di cui uno con funzioni di presidente» sono soppresse;
d) all'articolo 2, comma 3, dopo il secondo periodo e'
inserito il seguente: «Il Presidente della Commissione e'
nominato con apposito decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, senza maggiori oneri a carico della finanza
pubblica»."
- il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 di
attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del
pubblico all'informazione ambientale, e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 23 settembre 2005, n. 222.
- la direttiva 2003/4/CE e' pubblicata nella GU L 41
del 14.2.2003.
- la legge 16 dicembre 2005, n. 282 recante "Ratifica
della Convenzione congiunta in materia di sicurezza della
gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti
radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997", e'
pubblicata nella Gazz. Uff. 7 gennaio 2006, n. 5, S.O.
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante:
"Norme in materia ambientale", e' pubblicato nella Gazz.
Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O.
- il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52,
recante: "Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom
sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta
attivita' e delle sorgenti orfane", e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 24 aprile 2007, n. 95.
- la direttiva 2003/122/CE Euratom e' pubblicata nella
GU L 346 del 31.12.2003.
- il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4,
recante: "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante
norme in materia ambientale" e' pubblicato nella Gazz. Uff.
29 gennaio 2008, n. 24, S.O.
- si riporta l'art. 7 del decreto-legge 23 giugno 2008,
n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133:
"Art. 7. Strategia energetica nazionale - 1. Entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico, definisce la «Strategia
energetica nazionale», che indica le priorita' per il breve
ed il lungo periodo e reca la determinazione delle misure
necessarie per conseguire, anche attraverso meccanismi di
mercato, i seguenti obiettivi:
a) diversificazione delle fonti di energia e delle aree
geografiche di approvvigionamento;
b) miglioramento della competitivita' del sistema
energetico nazionale e sviluppo delle infrastrutture nella
prospettiva del mercato interno europeo;
c) promozione delle fonti rinnovabili di energia e
dell'efficienza energetica;
d) realizzazione nel territorio nazionale di impianti
di produzione di energia nucleare;
d-bis) promozione della ricerca sul nucleare di quarta
generazione o da fusione;
e) incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo
nel settore energetico e partecipazione ad accordi
internazionali di cooperazione tecnologica;
f) sostenibilita' ambientale nella produzione e negli
usi dell'energia, anche ai fini della riduzione delle
emissioni di gas ad effetto serra;
g) garanzia di adeguati livelli di protezione sanitaria
della popolazione e dei lavoratori.
2. Ai fini della elaborazione della proposta di cui al
comma 1, il Ministro dello sviluppo economico convoca,
d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, una Conferenza nazionale
dell'energia e dell'ambiente.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica."
- la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio del 25
giugno 2009 che istituisce un quadro comunitario per la
sicurezza nucleare degli impianti nucleari, e' pubblicata
nella GU L 172 del 2.7.2009.
- si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281:
"Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata. - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni .
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno."
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto
legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal
presente decreto:
"Art. 1 (Oggetto) - 1. Con il presente decreto si attua
il riassetto della disciplina della localizzazione nel
territorio nazionale di impianti di produzione di energia
elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del
combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del
combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi e si
definiscono:
a) le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi
degli operatori per lo svolgimento nel territorio nazionale
delle attivita' di costruzione, di esercizio e di
disattivazione degli impianti di cui all'articolo 2, comma
1, lettera e);
b) il Fondo per il decommissioning degli impianti
nucleari;
c) i benefici economici relativi alle attivita' di
costruzione e di esercizio degli impianti di cui alla
lettera a), da corrispondere in favore delle persone
residenti, delle imprese operanti nel territorio
circostante il sito e degli enti locali interessati;
d) la disciplina della localizzazione del Deposito
nazionale, incluso in un Parco Tecnologico comprensivo di
un Centro di studi e sperimentazione, destinato ad
accogliere i rifiuti radioattivi provenienti da attivita'
pregresse e future di impianti nucleari e similari, nel
territorio nazionale;
e) le procedure autorizzative per la costruzione e
l'esercizio del Deposito nazionale e del Parco Tecnologico;
f) i benefici economici relativi alle attivita' di
esercizio del Deposito nazionale, da corrispondere in
favore delle persone residenti, delle imprese operanti nel
territorio circostante il sito e degli enti locali
interessati;
g) un programma per la definizione e la realizzazione
di una "Campagna di informazione nazionale in materia di
produzione di energia elettrica da fonte nucleare";
h) le sanzioni irrogabili in caso di violazione delle
norme prescrittive di cui al presente decreto."



 
Art. 2
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 31
del 2010

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'alinea, le parole:"Ai fini" sono sostituite dalle seguenti: "Fatte salve le definizioni di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, ai fini";
b) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o del Deposito Nazionale incluso nel Parco Tecnologico di cui all'articolo 1, comma 1";
c) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o del Deposito Nazionale incluso nel Parco Tecnologico di cui all'articolo 1, comma 1";
d) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: "e) "impianti nucleari" sono gli impianti di produzione di energia elettrica di origine nucleare e gli impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, comprensivi delle opere relative allo stoccaggio temporaneo del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, delle infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, delle opere di sviluppo e adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessarie all'immissione in rete dell'energia prodotta, delle eventuali vie di accesso specifiche e delle opere connesse necessarie e pertinenti al suo esercizio;";
e) alla lettera f), le parole da: "che manifesta l'interesse" a: "impianto nucleare" sono sostituite dalle seguenti: "che rispettano i requisiti di cui all'articolo 5";
f) la lettera i) e' sostituita dalla seguente: "i) "deposito nazionale" e' il deposito nazionale annesso al Parco tecnologico destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media attivita' derivanti da attivita' industriali, di ricerca e medico-sanitarie e dalla pregressa gestione di impianti nucleari e di impianti del ciclo del combustibile siti nel territorio nazionale, nonche' all'immagazzinamento di lunga durata dei rifiuti ad alta attivita' ed eventualmente del combustibile irraggiato provenienti dall'esercizio di impianti nucleari, compresi i rifiuti derivanti dalla pregressa gestione di impianti nucleari e di impianti del ciclo del combustibile siti nel territorio nazionale;";
g) dopo la lettera l) e' aggiunta, in fine, la seguente:
"l-bis) "decommissioning" e' l'insieme delle azioni pianificate, tecniche e gestionali, da effettuare su un impianto nucleare a seguito del suo definitivo spegnimento o della cessazione definitiva dell'esercizio, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e di protezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, sino allo smantellamento finale o comunque al rilascio del sito esente da vincoli di natura radiologica.".



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal
presente decreto:
"Art. 2 (Definizioni) - 1. Fatte salve le definizioni
di cui alla legge 31 dicembre 1962,n. 1860, e al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230,ai fini del presente
decreto valgono le seguenti definizioni:
a) "Agenzia" e' l'Agenzia per la sicurezza nucleare di
cui all'art. 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99;
b) "area idonea" e' la porzione di territorio nazionale
rispondente alle caratteristiche ambientali e tecniche ed
ai relativi parametri di riferimento che qualificano
l'idoneita' all'insediamento di impianti nucleari o del
Deposito Nazionale incluso nel Parco Tecnologico di cui
all'articolo 1, comma 1;
c) "sito" e' la porzione dell'area idonea che viene
certificata per l'insediamento di uno o piu' impianti
nucleari o del Deposito Nazionale incluso nel Parco
Tecnologico di cui all'articolo 1, comma 1;
d) "Conferenza unificata" e' la Conferenza prevista
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e
successive modifiche ed integrazioni;
e) "impianti nucleari" sono gli impianti di produzione
di energia elettrica di origine nucleare e gli impianti di
fabbricazione del combustibile nucleare, comprensivi delle
opere relative allo stoccaggio temporaneo del combustibile
irraggiato e dei rifiuti radioattivi, delle infrastrutture
indispensabili all'esercizio degli stessi, delle opere di
sviluppo e adeguamento della rete elettrica di trasmissione
nazionale necessarie all'immissione in rete dell'energia
prodotta, delle eventuali vie di accesso specifiche e delle
opere connesse necessarie e pertinenti al suo esercizio;
f) "operatore" e' la persona fisica o giuridica o il
consorzio di persone fisiche o giuridiche che rispettano i
requisiti di cui all'articolo 5;
g) "AIEA" e' l'Agenzia internazionale per l'energia
atomica delle Nazioni Unite, con sede a Vienna;
h) "AEN-OCSE" e' l'Agenzia per l'energia nucleare
presso l'OCSE, con sede a Parigi.
i) deposito nazionale" e' il deposito nazionale annesso
al Parco tecnologico destinato allo smaltimento a titolo
definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media
attivita' derivanti da attivita' industriali, di ricerca e
medico-sanitarie e dalla pregressa gestione di impianti
nucleari e di impianti del ciclo del combustibile siti nel
territorio nazionale, nonche' all'immagazzinamento di lunga
durata dei rifiuti ad alta attivita' ed eventualmente del
combustibile irraggiato provenienti dall'esercizio di
impianti nucleari, compresi i rifiuti derivanti dalla
pregressa gestione di impianti nucleari e di impianti del
ciclo del combustibile siti nel territorio nazionale;
l) "Strategia nucleare" indica il documento
programmatico del Governo con il quale sono delineati gli
obiettivi strategici in materia nucleare.
l-bis) "decommissioning" e' l'insieme delle azioni
pianificate, tecniche e gestionali, da effettuare su un
impianto nucleare a seguito del suo definitivo spegnimento
o della cessazione definitiva dell'esercizio, nel rispetto
dei requisiti di sicurezza e di protezione dei lavoratori,
della popolazione e dell'ambiente, sino allo smantellamento
finale o comunque al rilascio del sito esente da vincoli di
natura radiologica."



 
Art. 3
Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 31
del 2010

1. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e' sostituito dal seguente:
"1.Il Ministro dello sviluppo economico, che si avvale dell'Agenzia, con decreto da adottare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche', per gli aspetti di rispettiva competenza, con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed il Ministro della salute, adotta un documento programmatico, con il quale sono delineati gli obiettivi strategici in materia nucleare, tra i quali, in via prioritaria, la protezione dalle radiazioni ionizzanti e la sicurezza nucleare . Il documento indica la potenza complessiva ed i tempi attesi di costruzione e di messa in esercizio degli impianti nucleari da realizzare, nonche' gli interventi in materia di ricerca e formazione, valuta il contributo atteso dalla produzione di energia elettrica da fonte nucleare nei riguardi della sicurezza degli approvvigionamenti, della diversificazione energetica e della riduzione delle emissioni inquinanti e di gas ad effetto serra, nonche' i benefici economici e sociali e delinea le linee guida del processo di realizzazione.".
2. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) l'impatto dell'energia nucleare, in termini di sicurezza nucleare e di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori e di tutela dell'ambiente, nonche' nei confronti dei rischi di proliferazione;";
b) alla lettera b), le parole: "i benefici" sono sostituite dalle seguenti: "gli effetti";
c) alla lettera c), le parole: "capacita' di" sono soppresse e dopo le parole: "potenza elettrica" e' inserita la seguente: "complessiva";
d) alla lettera d), le parole: "in quanto tecnologia a basso tenore di carbonio," sono soppresse;
e) alla lettera e), la parola: "alleanze" e' sostituita dalla seguente: "accordi";
f) alla lettera f), dopo le parole: "modalita' realizzative" sono inserite le seguenti: "del programma" e le parole: "fornire strumenti di garanzia, anche attraverso la formulazione o la previsione di emanazione di specifici indirizzi" sono sostituite dalle seguenti: "sugli strumenti di tutela degli investimenti degli operatori";
g) alla lettera g), la parola: "disattivazione" e' sostituita dalla seguente: "decommissioning" e dopo le parole: "degli impianti a fine vita" sono inserite le seguenti: ", indipendentemente dalla localizzazione del Parco tecnologico";
h) alla lettera h), le parole: "i benefici" sono sostituite dalle seguenti: "gli effetti" e le parole "e i parametri delle compensazioni per popolazione e sistema delle imprese" sono soppresse;
i) la lettera i) e' sostituita dalla seguente: "i) la capacita' di trasmissione della rete elettrica nazionale, con la proposta, ove necessario, di adeguamenti della stessa al fine di soddisfare l'obiettivo prefissato di potenza elettrica complessiva da installare;";
l) la lettera l) e' sostituita dalla seguente: "l) gli obiettivi in materia di approvvigionamento e arricchimento del combustibile nucleare, nonche' di trattamento del combustibile irraggiato.".
3. Il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal presente articolo, e' adottato entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.



Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal
presente decreto:
"Art. 3 (Strategia del Governo in materia nucleare) - 1
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, il Ministro dello sviluppo
economico, che si avvale dell'Agenzia, con decreto da
emanare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare nonche', per gli aspetti di
rispettiva competenza, con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca ed il Ministro della
salute, adotta un documento programmatico, con il quale
sono delineati gli obiettivi strategici in materia
nucleare, tra i quali, in via prioritaria, la protezione
dalle radiazioni ionizzanti e la sicurezza nucleare. Il
documento indica la potenza complessiva ed i tempi attesi
di costruzione e di messa in esercizio degli impianti
nucleari da realizzare, nonche' gli interventi in materia
di ricerca e formazione, valuta il contributo atteso dalla
produzione di energia elettrica da fonte nucleare nei
riguardi della sicurezza degli approvvigionamenti, della
diversificazione energetica e della riduzione delle
emissioni inquinanti e di gas ad effetto serra, nonche' i
benefici economici e sociali e delinea le linee guida del
processo di realizzazione.
2. La Strategia nucleare costituisce parte integrante
della strategia energetica nazionale di cui all'art. 7 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
3. La Strategia nucleare indica, in particolare:
a) l'impatto dell'energia nucleare, in termini di
sicurezza nucleare e di protezione sanitaria della
popolazione e dei lavoratori e di tutela dell'ambiente
nonche' nei confronti dei rischi di proliferazione;
b) gli effetti, in termini di sicurezza degli
approvvigionamenti, derivanti dall'introduzione di una
quota significativa di energia nucleare nel contesto
energetico nazionale;
c) gli obiettivi di potenza elettrica complessiva che
si intende installare in rapporto ai fabbisogni energetici
nazionali ed i relativi archi temporali ;
d) il contributo che si intende apportare, attraverso
il ricorso all'energia nucleare, al raggiungimento degli
obiettivi ambientali assunti in sede europea nell'ambito
del pacchetto clima energia nonche' alla riduzione degli
inquinanti chimico-fisici;
e) il sistema di accordi e cooperazioni internazionali
e la capacita' dell'industria nazionale ed internazionale
di soddisfare gli obiettivi del programma;
f) gli orientamenti sulle modalita' realizzative del
programma tali da conseguire obiettivi di efficienza nei
tempi e nei costi e sugli strumenti di tutela degli
investimenti degli operatori;
g) gli indirizzi in materia di gestione dei rifiuti
radioattivi e di decommissioning degli impianti a fine
vita, indipendentemente dalla localizzazione del Parco
tecnologico, per i nuovi insediamenti e per gli impianti
dismessi;
h) gli effetti attesi per il sistema industriale
italiano;
i) la capacita' di trasmissione della rete elettrica
nazionale, con la proposta, ove necessario, di adeguamenti
della stessa al fine di soddisfare l'obiettivo prefissato
di potenza elettrica complessiva da installare;
l) gli obiettivi in materia di approvvigionamento e
arricchimento del combustibile nucleare, nonche' di
trattamento del combustibile irraggiato.".



 
Art. 4
Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 31
del 2010

1. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e' sostituito dal seguente:
"1. La costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari sono considerate attivita' di preminente interesse statale e come tali soggette ad autorizzazione unica che viene rilasciata, su istanza dell'operatore, e sentito il Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 334 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, previa acquisizione del parere della regione sul cui territorio insiste l'impianto e dell'intesa con la Conferenza unificata, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto previsto nel presente decreto legislativo. Il parere della regione, di carattere obbligatorio e non vincolante, e' espresso entro il termine di novanta giorni dalla richiesta, decorso il quale si prescinde dalla sua acquisizione e si procede a demandare la questione alla Conferenza unificata.".



Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto
legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal
presente decreto:
"Art. 4 (Autorizzazione degli impianti nucleari) - 1.
La costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari sono
considerate attivita' di preminente interesse statale e
come tali soggette ad autorizzazione unica che viene
rilasciata, su istanza dell'operatore, e sentito il
Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 334 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, previa
acquisizione del parere della Regione sul cui territorio
insiste l'impianto e dell'intesa con la Conferenza
unificata, con decreto del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto previsto nel
presente decreto legislativo. Il parere della Regione, di
carattere obbligatorio e non vincolante, e' espresso entro
il termine di novanta giorni dalla richiesta, decorso il
quale si prescinde dalla sua acquisizione e si procede a
demandare la questione alla Conferenza unificata."



 
Art. 5
Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 31
del 2010

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: "e finanziarie," sono sostituite dalle seguenti: "e finanziarie. Tali requisiti dovranno essere".
2. All'articolo 5 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i criteri esplicativi dei requisiti di cui al comma 1, nonche' le modalita' per la dimostrazione del possesso dei requisiti stessi.".
3. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, la parola: "disattivazione" e' sostituita dalla seguente: "decommissioning" e la parola: "direttore", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "responsabile".
4. Il decreto di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal presente articolo, e' adottato entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.



Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto
legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal
presente decreto:
"Art. 5 (Requisiti degli operatori) - 1. Gli
operatori, anche in forma associata, devono essere in
possesso delle capacita' tecniche e professionali richieste
dalle vigenti disposizioni, anche in materia di sicurezza,
nonche' disporre di adeguate risorse umane e finanziarie.
Tali requisiti dovranno essere comprovati in relazione alle
attivita' da realizzare, comprese le attivita' di
progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti
nucleari, stoccaggio e gestione dei rifiuti radioattivi,
anche nel rispetto delle raccomandazioni formulate
dall'AIEA.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare e con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro novanta
giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione,
sono definiti i criteri esplicativi dei requisiti di cui al
comma 1, nonche' le modalita' per la dimostrazione del
possesso dei requisiti stessi.
3. Non possono comunque essere autorizzati allo
svolgimento delle attivita' di costruzione, di esercizio e
di decommissioning degli impianti i soggetti:
a) che si trovano in stato di fallimento, di
liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione
di una di tali situazioni;
b) nei cui confronti e' pendente procedimento per
l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di
una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della
legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto
operano se la pendenza del procedimento riguarda il
titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; il socio o il responsabile tecnico se si
tratta di societa' in nome collettivo, i soci accomandatari
o il responsabile tecnico se si tratta di societa' in
accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri
di rappresentanza o il responsabile tecnico, se si tratta
di altro tipo di societa';
c) nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza di
condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati
gravi in danno dello Stato che incidono sulla moralita'
professionale; e' comunque causa di esclusione la condanna,
con sentenza passata in giudicato, per uno o piu' reati di
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione,
frode, riciclaggio; l'esclusione e il divieto operano se la
sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del
titolare o delresponsabile tecnico se si tratta di impresa
individuale; del socio o del responsabile tecnico, se si
tratta di societa' in nome collettivo; dei soci
accomandatari o del responsabile tecnico se si tratta di
societa' in accomandita semplice; degli amministratori
muniti di potere di rappresentanza o del responsabile
tecnico se si tratta di altro tipo di societa' o consorzio;
d) che hanno violato il divieto di intestazione
fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990,
n. 55;
e) che hanno commesso violazioni, definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui sono stabiliti;
f) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente
accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione
italiana o dello Stato in cui sono stabiliti.
4. L'operatore attesta l'insussistenza delle condizioni
ostative di cui al comma 3 mediante dichiarazione
sostitutiva in conformita' alle disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
in cui indica anche le eventuali condanne per le quali
abbia beneficiato della non menzione.
5. Ai fini degli accertamenti relativi alle condizioni
ostative di cui al comma 3, si applica l'articolo 43, del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445."



 
Art. 6
Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 31
del 2010

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "di cui all'articolo 5" sono soppresse;
b) le parole: "lo sviluppo" sono sostituite dalle seguenti: "la realizzazione";
c) le parole: ", valutato il possesso dei requisiti da parte dell'operatore," sono soppresse;
d) dopo le parole: "la localizzazione" sono inserite le seguenti: "e le caratteristiche tecniche specifiche".



Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto
legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal
presente decreto:
"Art. 6 (Programmi di intervento degli operatori) - 1.
Gli operatori, di propria iniziativa o su richiesta del
Ministero dello sviluppo economico, presentano al predetto
Ministero il proprio programma di intervento la
realizzazione di impianti nucleari, tenendo conto delle
linee programmatiche individuate dal Governo ai sensi
dell'articolo 3 e delle delibere CIPE di cui all'articolo
26 della legge 23 luglio 2009, n. 99. Il Ministero dello
sviluppo economico, trasmette copia del programma al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Al programma di intervento, che non riguarda la
localizzazione e le caratteristiche tecniche specifiche
degli impianti, si applicano le disposizioni in materia di
accesso agli atti, di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241,
e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195."



 
Art. 7
Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 31
del 2010

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "richiedono all'Agenzia" sono sostituite dalle seguenti: "trasmettono all'Agenzia un rapporto relativo alla verifica tecnica dei requisiti degli impianti nucleari stessi, richiedendo";
b) le parole: "per la predisposizione del rapporto preliminare di sicurezza," sono sostituite dalle seguenti: "sullo stesso e";
c) le parole: "dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (AEN-OCSE)" sono sostituite dalle seguenti: "dell'AEN-OCSE".



Note all'art. 7:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 7 del
decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come
modificato dal presente decreto:
"Art. 7 (Disposizioni per la verifica tecnica dei
requisiti degli impianti nucleari) - 1. Gli operatori che
intendono proporre la realizzazione di impianti nucleari,
trasmettono all'Agenzia un rapporto relativo alla verifica
tecnica dei requisiti degli impianti nucleari stessi,
richiedendo l'effettuazione delle verifiche sullo stesso e
dandone contestuale informazione al Ministero dello
sviluppo economico. L'Agenzia accerta la rispondenza degli
impianti ai migliori standard di sicurezza internazionali
definiti dall'AIEA, alle linee guida ed alle migliori
pratiche raccomandate dall'AEN-OCSE; le approvazioni
relative ai requisiti e alle specifiche tecniche di
impianti nucleari, gia' concesse negli ultimi dieci anni
dalle Autorita' competenti di Paesi membri dell'AEN-OCSE o
dalle autorita' competenti di Paesi con i quali siano
definiti accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e
industriale nel settore nucleare, previa approvazione
dell'Agenzia, sono considerate valide in Italia. Entro 90
giorni dalla trasmissione della richiesta, l'Agenzia
effettua le verifiche richieste e trasmette le proprie
determinazioni all'operatore richiedente e, per conoscenza,
al Ministero dello sviluppo economico."



 
Art. 8
Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 31
del 2010

1. La rubrica dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e' sostituita dalla seguente: «Criteri tecnici per la localizzazione degli impianti nucleari e del Parco Tecnologico».
2. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e' sostituito dal seguente:
"1. I criteri tecnici per la localizzazione degli impianti nucleari e del Parco Tecnologico, in linea con le migliori pratiche internazionali, sono volti ad assicurare adeguati livelli di sicurezza a tutela della salute della popolazione e della protezione dell'ambiente, oltre quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia. Entro sessanta giorni dall'adozione del documento programmatico di cui all'articolo 3 comma 1, il Ministro dello sviluppo economico, con uno o piu' decreti da adottare di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per i beni e le attivita' culturali e il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, definisce, su proposta dell'Agenzia, formulata entro trenta giorni dall'adozione del suddetto documento programmatico, in coerenza con lo stesso e sulla base dei contributi e dei dati tecnico-scientifici predisposti da enti pubblici di ricerca, ivi inclusi l'ISPRA, l'ENEA e le universita', che si esprimono entro lo stesso termine, uno schema di parametri esplicativi dei criteri tecnici, per la localizzazione degli impianti nucleari. Con decreto da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni correttive del presente decreto legislativo, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per i beni e le attivita' culturali ed il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, definisce, su proposta dell'Agenzia, formulata entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni correttive del presente decreto, tenendo conto dei criteri indicati dall'AIEA e sulla base dei contributi e dei dati tecnico-scientifici predisposti da enti pubblici di ricerca, ivi inclusi l'ISPRA, l'ENEA e le universita', che si esprimono entro lo stesso termine, uno schema di parametri esplicativi dei criteri tecnici, per la localizzazione del Parco Tecnologico. I criteri tecnici per la localizzazione degli impianti nucleari e del Parco Tecnologico fanno, in particolare, riferimento ai seguenti profili:
a) popolazione e fattori socio-economici;
b) idrologia e risorse idriche;
c) fattori meteorologici;
d) biodiversita';
e) geofisica e geologia;
f) valore paesaggistico;
g) valore architettonico-storico;
h) accessibilita';
i) sismo-tettonica;
l) distanza da aree abitate e da infrastrutture di trasporto;
m) strategicita' dell'area per il sistema energetico e caratteristiche della rete elettrica;
n) rischi potenziali indotti da attivita' umane nel territorio circostante.".
3. I commi 2 e 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono abrogati.



Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 8. Criteri tecnici per la localizzazione degli
impianti nucleari e del Parco Tecnologico». - 1. I criteri
tecnici per la localizzazione degli impianti nucleari e del
Parco Tecnologico, in linea con le migliori pratiche
internazionali, sono volti ad assicurare adeguati livelli
di sicurezza a tutela della salute della popolazione e
della protezione dell'ambiente, oltre quanto previsto dalle
vigenti disposizioni in materia. Entro sessanta giorni
dall'adozione del documento programmatico di cui
all'articolo 3 comma 1, il Ministro dello sviluppo
economico, con uno o piu' decreti da adottare di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, il Ministro per i beni e le attivita' culturali
e il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, definisce, su proposta dell'Agenzia, formulata
entro trenta giorni dall'adozione del suddetto documento
programmatico, in coerenza con lo stesso e sulla base dei
contributi e dei dati tecnico-scientifici predisposti da
enti pubblici di ricerca, ivi inclusi l'ISPRA, l'ENEA e le
universita', che si esprimono entro lo stesso termine, uno
schema di parametri esplicativi dei criteri tecnici, per la
localizzazione degli impianti nucleari. Con decreto da
adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore delle disposizioni correttive del presente decreto
legislativo, il Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, il Ministro per i beni e le attivita'
culturali ed il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, definisce, su proposta dell'Agenzia,
formulata entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore delle disposizioni correttive del presente decreto,
tenendo conto dei criteri indicati dall'AIEA e sulla base
dei contributi e dei dati tecnico-scientifici predisposti
da enti pubblici di ricerca, ivi inclusi l'ISPRA, l'ENEA e
le universita', che si esprimono entro lo stesso termine,
uno schema di parametri esplicativi dei criteri tecnici,
per la localizzazione del Parco Tecnologico. I criteri
tecnici per la localizzazione degli impianti nucleari e del
Parco Tecnologico fanno, in particolare, riferimento ai
seguenti profili:
a) popolazione e fattori socio-economici;
b) idrologia e risorse idriche;
c) fattori meteorologici;
d) biodiversita';
e) geofisica e geologia;
f) valore paesaggistico;
g) valore architettonico-storico;
h) accessibilita';
i) sismo-tettonica;
l) distanza da aree abitate e da infrastrutture di
trasporto;
m) strategicita' dell'area per il sistema energetico e
caratteristiche della rete elettrica;
n) rischi potenziali indotti da attivita' umane nel
territorio circostante.
2. (abrogato)
3.(abrogato) "



 
Art. 9
Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 31
del 2010

1. L'articolo 9 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e' sostituito dal seguente:
"Articolo 9 - (Valutazione ambientale strategica ed integrazione della Strategia nucleare) - 1. La Strategia nucleare di cui all'articolo 3 e i parametri tecnici ai sensi del comma 1 dell'articolo 8 per la localizzazione degli impianti nucleari nonche' del Parco tecnologico sono soggetti, distintamente per quanto riguarda il Parco Tecnologico, alle procedure di valutazione ambientale strategica, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nonche' al rispetto del principio di giustificazione di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, di recepimento della direttiva 96/26/EURATOM del Consiglio, del 13 maggio 1996. Il Ministero dello sviluppo economico trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la documentazione necessaria per l'avvio della procedura di valutazione ambientale strategica entro quattro mesi dalla adozione di ciascuno dei decreti di cui all'articolo 8, comma 1.
2. Entro trenta giorni dalla conclusione di ciascuna delle procedure di valutazione ambientale strategica, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il parere motivato, adottato di concerto, per gli aspetti di competenza, con il Ministero per i beni e le attivita' culturali.
3. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per le parti di rispettiva competenza, sono adeguati, entro trenta giorni dal ricevimento del parere di cui al comma 3, la Strategia e i parametri di cui al comma 1 secondo le conclusioni della valutazione ambientale strategica. Gli atti cosi' adeguati sono sottoposti entro quindici giorni all'approvazione del Consiglio dei Ministri. I testi approvati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.".
 
Art. 10
Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 31
del 2010

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole "comma 4" sono sostituite dalle seguenti. "comma 3".
2. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'alinea, le parole: "analiticamente identificati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono soppresse;
b) alla lettera b), la parola: "istallazione" e' sostituita dalla seguente: "installazione";
c) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) progetto preliminare dell'impianto, recante l'indicazione della tipologia dell'installazione, dei principi di funzionamento, della potenza installata e delle principali caratteristiche tecniche;";
d) alla lettera e), le parole: "sulle aree" sono sostituite dalle seguenti: "sul sito";
e) alla lettera f), le parole: "alla valutazione preliminare di sicurezza" sono sostituite dalle seguenti: "alle verifiche del rapporto".
3. All'articolo 10 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, sentita l'Agenzia, possono essere integrati o specificati i dati e/o le informazioni di cui al comma 3.
3-ter. Sulla base dei parametri definiti dal decreto di cui all'articolo 8, comma 1, l'operatore puo' richiedere al Ministero dello sviluppo economico di effettuare indagini tecniche preliminari sui siti che intende sottoporre a certificazione. Il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del mare, il Ministro delle infrastrutture e trasporti e l'Agenzia, rilascia l'autorizzazione, ferma restando la riduzione in pristino del sito al termine delle indagini e il risarcimento immediato dei danni arrecati dal momento dell'inizio delle indagini, in accordo con il proprietario dell'area interessata.".
4. Il decreto di cui al comma 3-bis dell'articolo 10 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, introdotto dal presente articolo, e' adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.



Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto
legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal
presente decreto:
"Art. 10 (Istanza per la certificazione dei siti) - 1.
Entro novanta giorni dalla pubblicazione di cui
all'articolo 9, comma 3, ciascun operatore interessato -
avvia il procedimento di autorizzazione unica con la
presentazione al Ministero dello sviluppo economico ed
all'Agenzia dell'istanza per la certificazione di uno o
piu' siti da destinare all'insediamento di un impianto
nucleare.
2. Ulteriori istanze possono essere presentate entro il
30 giugno di ciascun anno.
3. L'istanza di cui al comma 1 deve contenere per
ciascun sito, a pena di irricevibilita', almeno i seguenti
dati ed informazioni, concernenti:
a) identificazione del soggetto istante, completa degli
elementi sui requisiti richiesti dall'articolo 5;
b) puntuale indicazione del sito destinato
all'installazione dell'impianto e delle titolarita' dei
diritti che insistono su tale area;
c) rapporto preliminare di sicurezza, parte sito, e
progetto preliminare dell'impianto, recante l'indicazione
della tipologia dell'installazione, dei principi di
funzionamento, della potenza installata e delle principali
caratteristiche tecniche;
d) cartografia con la localizzazione del perimetro
dell'impianto nell'ambito del sito indicato;
e) documentazione relativa alle indagini tecniche
effettuate sul sito;
f) documentazione relativa alle verifiche del rapporto
di cui all'articolo 7;
g) documentazione relativa alla valutazione degli
effetti ambientali;
h) documentazione relativa agli strumenti di
pianificazione territoriale e di tutela ambientale e
paesaggistica;
i) elenco delle servitu' da costituire su beni immobili
di terzi per la costruzione e l'esercizio degli impianti e
delle opere connesse;
l) ogni altra documentazione tecnica necessaria a
comprovare ed a verificare la rispondenza del sito
prescelto alle caratteristiche ambientali e tecniche ed ai
relativi parametri di riferimento di cui all'articolo 8,
comma 1, nonche' alla coerenza del progetto con la
Strategia nucleare.
3-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e con il Ministro
delle infrastrutture e trasporti, sentita l'Agenzia,
possono essere integrati o specificati i dati e/o le
informazioni di cui al comma 3.
3-ter. Sulla base dei parametri definiti dal decreto di
cui all'articolo 8, comma 1, l'operatore puo' richiedere al
Ministero dello sviluppo economico di effettuare indagini
tecniche preliminari sui siti che intende sottoporre a
certificazione. Il Ministro dello sviluppo economico,
sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio del mare, il Ministro delle infrastrutture e
trasporti e l'Agenzia, rilascia l'autorizzazione, ferma
restando la riduzione in pristino del sito al termine delle
indagini e il risarcimento immediato dei danni arrecati dal
momento dell'inizio delle indagini, in accordo con il
proprietario dell'area interessata."



 
Art. 11
Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo n. 31
del 2010

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: "entro sessanta giorni della relativa ricezione" sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta giorni dal ricevimento di ciascuna istanza".
2. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo le parole: "l'Agenzia," sono inserite le seguenti: " tenuto conto delle determinazioni di cui all'articolo 7,".
3. All'articolo 11, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: "comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "comma 3".
4. All'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, la parola: "trenta" e' sostituita dalla seguente: "quindici" e le parole: "del comune interessato" sono sostituite dalle seguenti: "del comune o dei Comuni interessati, come individuati ai sensi dell'art. 23, comma 4.".
5. All'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole "si provvede" sono sostituite dalle seguenti: "il Ministero dello sviluppo economico provvede";
b) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Le modalita' di funzionamento del Comitato interistituzionale sono stabilite, previo parere della Conferenza unificata da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del parere stesso, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro i sessanta giorni successivi; il Comitato opera senza corresponsione di compensi o emolumenti a favore dei componenti.".
6. All'articolo 11, comma 10, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, la parola: "procede" e' soppressa.



Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'articolo 11 del decreto
legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal
presente decreto:
"Art. 11 (Certificazione dei siti) - 1. Fatte salve le
competenze degli organi preposti alla tutela dell'ambiente
secondo la normativa vigente, l'Agenzia effettua
l'istruttoria tecnica sulle singole istanze di cui
all'articolo 10, comma 1, dopo aver completato la verifica
della regolarita' formale delle istanze medesime, complete
di documentazione, entro trenta giorni dal ricevimento di
ciascuna istanza.
2. L'Agenzia puo' richiedere agli operatori una sola
volta informazioni ed integrazioni in relazione ad ogni
aspetto di carattere tecnico, indicando le modalita' ed i
termini per adeguarsi a quanto richiesto. La suddetta
richiesta interrompe i termini di cui al comma 3 fino
all'acquisizione degli elementi richiesti.
3. In caso di esito positivo dell'istruttoria,
l'Agenzia, tenuto conto delle determinazioni di cui
all'articolo 7, entro novanta giorni dalla scadenza del
termine di cui al comma 1 ovvero dal ricevimento delle
informazioni e integrazioni di cui al comma 2, rilascia la
certificazione, anche con specifiche prescrizioni, per
ciascun sito proposto, previa verifica della sua
rispondenza:
a) alle caratteristiche ambientali e tecniche ed ai
relativi parametri di riferimento di cui all'articolo 8,
comma 1, approvati ai sensi dell'articolo 9, comma 3,
b) alle scelte tecniche relative all'interazione
sito-impianto,
c) alla strategia nucleare di cui all'articolo 3, con
riguardo alla capacita' produttiva dell'impianto, ai tempi
di realizzazione ed entrata in esercizio previsti e alle
tecnologie proposte.
4. L'Agenzia trasmette le certificazioni dei siti al
Ministero dello sviluppo economico, al Ministero
dell'ambiente della tutela del territorio e del mare ed al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Il Ministro dello sviluppo economico,
entro"quindici" giorni, sottopone ciascuno dei siti
certificati all'intesa della Regione interessata, che si
esprime previa acquisizione del parere del Comune o dei
Comuni interessati, come individuati ai sensi dell'art. 23,
comma 4.
6. In caso di mancata definizione dell'intesa di cui al
comma 5 entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento
della richiesta dell'intesa stessa, si provvede entro i
trenta giorni successivi alla costituzione di un Comitato
interistituzionale, i cui componenti sono designati in modo
da assicurare una composizione paritaria, rispettivamente,
dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un
lato, e dalla Regione, dall'altro, che assicura la presenza
di un rappresentante del comune interessato. Le modalita'
di funzionamento del Comitato interistituzionale sono
stabilite, previo parere della Conferenza unificata da
esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del parere
stesso, con decreto del Ministro dello sviluppo economico
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, da emanare entro i sessanta
giorni successivi; il Comitato opera senza corresponsione
di compensi o emolumenti a favore dei componenti. Ove non
si riesca a costituire il Comitato interistituzionale,
ovvero non si pervenga ancora alla definizione dell'intesa
entro i sessanta giorni successivi alla costituzione del
Comitato, si provvede all'intesa con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, integrato con la partecipazione del presidente
della Regione interessata.
7. L'intesa ovvero il decreto del Presidente della
Repubblica di cui al comma 6 operano anche in deroga ai
Piani energetico ambientali delle Regioni interessate da
ciascuna possibile localizzazione.
8. Al termine della procedura di cui ai commi 4, 5 e 6,
il Ministro dello sviluppo economico trasmette l'elenco dei
siti certificati, sui quali e' stata espressa l'intesa
regionale o e' intervenuto il decreto sostitutivo di
intesa, alla Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime
entro i termini di cui all'articolo 3 del medesimo decreto
legislativo e, comunque, non oltre sessanta giorni dal
ricevimento della relativa richiesta; in mancanza di intesa
entro il predetto termine, il Consiglio dei Ministri
provvede con deliberazione motivata, secondo quanto
disposto dallo stesso articolo 3, sulla base delle intese
gia' raggiunte con le singole Regioni interessate da
ciascun sito o sulla base dei decreti sostitutivi di
intesa.
9. Acquisita l'intesa della Conferenza Unificata ovvero
la deliberazione motivata di cui al comma 8, il Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adotta entro
trenta giorni il decreto di approvazione dell'elenco dei
siti certificati. Con il medesimo decreto ciascun sito
certificato ed approvato e' dichiarato di interesse
strategico nazionale, soggetto a speciali forme di
vigilanza e protezione; il diritto di svolgere le attivita'
di cui all'articolo 12 e' attribuito in via esclusiva
all'operatore richiedente. Il decreto e' pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonche' nei
siti Internet del Ministero dello sviluppo economico, dei
Ministeri concertanti e dell'Agenzia.
10. Fermo restando quanto stabilito al comma 7, entro i
dodici mesi dalla pubblicazione di cui al comma 9, la
Regione interessata dalla presenza di un sito nucleare
adegua il proprio Piano Energetico Ambientale tenendo conto
dell'intesa ovvero del decreto del Presidente della
Repubblica di cui al comma 6.
11. Per ciascun sito certificato l'operatore
interessato deve presentare l'istanza di cui all'articolo
13, comma 1, entro ventiquattro mesi dalla emanazione del
decreto di cui al comma 9; salvo motivata richiesta di
proroga da parte del medesimo operatore, da presentarsi
prima della scadenza del termine, l'inutile decorso di tale
termine rende inefficace la certificazione del singolo sito
e si estingue il diritto di svolgere le attivita' di cui
all'articolo 12. Da tale inefficacia consegue la
responsabilita' dell'operatore per i danni economici
conseguenti all'avvenuta certificazione del sito.
12. Il termine di cui al comma 11 puo' essere
prorogato, con la procedura prevista dal presente articolo,
una sola volta e per un periodo non superiore a 12 mesi."



 
Art. 12
Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 31
del 2010

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: "approvata" e' sostituita dalla seguente: "approvato";
b) lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", incluse eventuali caratterizzazioni ambientali";
c) dopo la lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti:
"e-bis)predisposizione di opere di drenaggio per scavi;
e-ter) opere di protezione del sito;
e-quater) mobilizzazione del cantiere, inclusi laboratori, macchinari e infrastrutture residenziali di cantiere;
e-quinquies) eventuali demolizioni;
e-sexies) realizzazioni di scavi, riporti e rilevati.".
2. L'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e' sostituito dal seguente:
"2. Le suddette attivita' devono essere comunicate o denunciate all'ente locale interessato o altra Amministrazione competente, secondo la normativa vigente, allegando una relazione dettagliata delle opere e attivita' da effettuare.".
3. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "l'area sulla quale" sono sostituite dalle seguenti: "il sito sul quale";
b) la parola:"siano" e' sostituita dalla seguente: "sia";
c) le parole:"Al proprietario dell'area" sono sostituite dalle seguenti: "Al proprietario del sito";
d) il quarto periodo e' sostituito dal seguente: "L'operatore che, per qualsiasi motivo, non pervenga alla realizzazione dell'impianto nucleare, provvede alla riduzione in pristino del sito e, ove cio' non sia possibile, e' tenuto a risarcire al proprietario il danno arrecato al bene.".



Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto
legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal
presente decreto:
"Art. 12 (Attivita' preliminari) - 1. La certificazione
del sito approvato, ai sensi dell'articolo 11 e su cui e'
stata acquisita l'intesa della Regione interessata ovvero
e' intervenuto il decreto sostitutivo di intesa costituisce
titolo con il quale l'operatore puo' svolgere, prima del
rilascio dell'autorizzazione unica, le seguenti attivita':
a) effettuazione di rilievi;
b) indagini geognostiche , incluse eventuali
caratterizzazioni ambientali;
c) indagini ambientali specifiche;
d) allacci tecnologici di cantiere;
e) recinzione delle aree;
e-bis) predisposizione di opere di drenaggio per scavi;
e-ter) opere di protezione del sito;
e-quater) mobilizzazione del cantiere, inclusi
laboratori, macchinari e infrastrutture residenziali di
cantiere;
e-quinquies) eventuali demolizioni;
e-sexies) realizzazioni di scavi, riporti e rilevati.
2. Le suddette attivita' devono essere comunicate o
denunciate all'ente locale interessato o altra
Amministrazione competente, secondo la normativa vigente,
allegando una relazione dettagliata delle opere e attivita'
da effettuare.
3. Nel caso in cui il sito sul quale l'operatore e'
abilitato a svolgere le attivita' di cui al comma 1 non sia
nella disponibilita' dell'operatore medesimo, si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo
49 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327, recante "Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilita'". Al proprietario del sito e' dovuta
l'indennita' di occupazione ai sensi dell'articolo 50 del
medesimo decreto del Presidente della Repubblica. I
relativi oneri sono a carico dell'operatore beneficiario
dell'occupazione. L'operatore che, per qualsiasi motivo,
non pervenga alla realizzazione dell'impianto nucleare,
provvede alla riduzione in pristino del sito e, ove cio'
non sia possibile, e' tenuto a risarcire al proprietario il
danno arrecato al bene."



 
Art. 13
Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 31
del 2010

1. All'articolo 13, il comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e' sostituito dal seguente:
"1. Entro il termine di cui all'articolo 11, comma 11, eventualmente prorogato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, l'operatore titolare del sito certificato presenta al Ministero dello sviluppo economico apposita istanza di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto nucleare corredata dalla certificazione dell'operatore, ai sensi dell'articolo 5.".
2. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "analiticamente identificati con decreto, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto," sono sostituite dalle seguenti: "secondo le modalita' stabilite con decreto";
b) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 5, comma 2";
c) la lettera e), e' sostituita dalla seguente:
"e) progetto definitivo dell'impianto, rispondente, tra l'altro, ai dettami in tema di tutela ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e comprendente, tra l'altro, la natura, le caratteristiche e la vita operativa dell'impianto e delle opere connesse e delle eventuali opere di compensazione e mitigazione previste, le modalita' operative per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi prodotti e le relative strutture ubicate nello stesso sito e connesse all'impianto nucleare;";
d) la lettera f), e' sostituita dalla seguente:
"f) la documentazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;";
e) alla lettera g), la parola: "finale" e' soppressa";
f) la lettera h) e' sostituita dalla seguente:
"h) documentazione relativa al modello operativo per l'esercizio dell'impianto; in particolare:
1) manuale per la gestione in qualita';
2) schema di regolamento di esercizio, comprensivo dell'organigramma previsionale del personale preposto e addetto all'esercizio tecnico dell'impianto, che svolga funzioni rilevanti agli effetti della sicurezza nucleare o della protezione sanitaria e relative patenti di idoneita';
3) schema di manuale operativo;
4) programma delle prove funzionali a freddo;
5) programma generale di prove con il combustibile nucleare;
6) proposte di prescrizioni tecniche;";
g) la lettera i) e' sostituita dalla seguente: "i) studio preliminare di decommissioning dell'impianto, inclusivo della valutazione, sulla base delle indicazioni delle direttive europee, del volume e del condizionamento, trasporto e conferimento al Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e con indicazione dei relativi costi previsti. Nei rifiuti radioattivi sono compresi il combustibile nucleare irraggiato per il quale non sia previsto altro utilizzo o i rifiuti derivanti dal suo riprocessamento;";
h) alla lettera m), dopo le parole "normative nazionali" sono inserite le seguenti: "- ai sensi del capo III della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 -";
i) la lettera n) e' sostituita dalla seguente: "n) piano di protezione fisica dell'impianto;";
l) alla lettera p), le parole "misure compensative " sono sostituite dalle seguenti: "benefici economici".
3. Il comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e' sostituito dal seguente:
"3. L'istanza deve essere contestualmente presentata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero per i beni e le attivita' culturali, anche ai fini dell'avvio della procedura di impatto ambientale (VIA), e la documentazione depositata presso gli enti interessati, secondo quanto disposto dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006, anche ai fini dell'informazione e della partecipazione del pubblico, nonche' al Ministero delle infrastrutture e trasporti.".
4. All'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" sono inserite le seguenti: "nonche', per i profili di competenza, presso altre pubbliche amministrazioni";
b) dopo le parole: "livelli di sicurezza" sono inserite le seguenti: "e di radioprotezione";
c) le parole: "di tutela della salute della popolazione e dell'ambiente" sono sostituite dalle seguenti: "di tutela della salute dei lavoratori e della popolazione e di tutela dell'ambiente".
5. All'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: "e le autorizzazioni" sono soppresse.
6. Il comma 6 dell'articolo 13 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e' sostituito dal seguente:
"6. L'Agenzia, ai fini della conclusione dell'istruttoria, acquisisce il provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA), e di autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciato in sede statale, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e si adegua alle relative prescrizioni. Il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 29-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' effettuato ogni quindici anni, sentita l'Agenzia.".
7. Il comma 7 dell'articolo 13 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e' sostituito dal seguente:
"7. In sede di espletamento delle procedure di VIA e di AIA di cui al comma 6 sono recepite le conclusioni della VAS di cui all'articolo 9 ed e' esclusa ogni duplicazione delle relative valutazioni. Le valutazioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previste dal comma 6, fermo restando quanto disposto dal secondo periodo del medesimo comma, sono effettuate con le modalita' ed entro e non oltre i termini ivi stabiliti. Sono fatte salve le valutazioni dell'Agenzia relativamente alla certificazione del sito rispetto ai criteri di localizzazione.".
8. Il comma 8 dell'articolo 13 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e' sostituito dal seguente:
"8. L'Agenzia definisce le prescrizioni tecniche cui sara' soggetto l'impianto, anche sulla base delle informazioni fornite dall'operatore. Le prescrizioni tecniche costituiscono parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione unica. L'Agenzia definisce, inoltre, le eventuali prescrizioni ai fini della certificazione dell'operatore.".
9. All'articolo 13, comma 10, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: "anche in base all'esito delle procedure di VIA" sono sostituite dalle seguenti: "nel rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto di compatibilita' ambientale";
10. All'articolo 13 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo il comma 12 e' inserito il seguente:
"12-bis. A seguito di variazioni delle prescrizioni tecniche di cui al comma 8, stabilite dall'Agenzia e comunicate alle amministrazioni di cui al comma 12, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, provvede con proprio decreto alla modifica dell'autorizzazione unica, disponendone la pubblicazione con le modalita' di cui al comma 12.".
11. All'articolo 13, comma 13, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), le parole: "la natura, le caratteristiche, la durata" sono sostituite dalle seguenti: "la tipologia e le caratteristiche";
b) alla lettera d), le parole: "nonche' la periodicita' delle revisioni" sono sostituite dalle seguenti: ", non inferiore alla vita operativa di cui al comma 2, lettera e)";
c) la lettera e) e' soppressa.
12. Il comma 14 dell'articolo 13 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e' sostituito dal seguente:
"14. L'autorizzazione unica vale quale licenza per l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare e di fabbricazione del combustibile nucleare, previa acquisizione da parte dell'operatore della certificazione comprovante l'esito positivo di collaudi, prove non nucleari e prove nucleari rilasciati dall'Agenzia, secondo le procedure previste dagli articoli da 42 a 45 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. A seguito di tale acquisizione, l'operatore trasmette alle amministrazioni di cui ai commi 1 e 3 e all'Agenzia il rapporto finale di sicurezza, prima dell'avvio dell'esercizio commerciale dell'impianto. L'autorizzazione unica certifica anche la qualifica di "operatore", secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 5, comma 2.".
13. All'articolo 13, comma 15, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo le parole "esercire l'impianto," sono inserite le seguenti: "come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera e),".
14. All'articolo 13 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo il comma 15 e' aggiunto, in fine, il seguente:
"15-bis. La costruzione, l'avviamento e l'esercizio dell'impianto, ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, avvengono sotto il controllo tecnico dell'Agenzia, che vigila sul rispetto delle prescrizioni e condizioni stabilite nell'autorizzazione unica, fatti salvi le attivita' ed i poteri di controllo, di monitoraggio e sanzionatori disciplinati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per le parti non riguardanti il ciclo di funzionamento dell'impianto.".
15. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal presente articolo, e' adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.



Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto
legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal
presente decreto:
"Art. 13 (Autorizzazione unica per la costruzione e
l'esercizio degli impianti nucleari e per la certificazione
dell'operatore) - 1. Entro il termine di cui all'articolo
11, comma 11, eventualmente prorogato ai sensi del comma 12
del medesimo articolo, l'operatore titolare del sito
certificato presenta al Ministero dello sviluppo economico
apposita istanza di autorizzazione unica per la costruzione
e l'esercizio dell'impianto nucleare corredata dalla
certificazione del proponente, ai sensi dell'articolo 5.
2. L'istanza deve contenere, a pena di irricevibilita',
i seguenti dati ed informazioni, secondo le modalita'
stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia,
concernenti:
a) denominazione e ragione sociale dell'istante o del
consorzio, con i relativi assetti societari;
b) documentazione comprovante la disponibilita' delle
capacita' tecniche di cui all'articolo 5;
c) documentazione comprovante la solidita' finanziaria
dell'operatore e la sussistenza di idonei strumenti di
copertura finanziaria degli investimenti , secondo quanto
previsto dal decreto di cui all'articolo 5, comma 2;
d) documentazione relativa agli atti di pianificazione
territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica.
e) progetto definitivo dell'impianto, rispondente, tra
l'altro, ai dettami in tema di tutela ambientale di cui al
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive
modificazioni, e comprendente, tra l'altro, la natura, le
caratteristiche e la vita operativa dell'impianto e delle
opere connesse e delle eventuali opere di compensazione e
mitigazione previste, le modalita' operative per lo
stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti
radioattivi prodotti e le relative strutture ubicate nello
stesso sito e connesse all'impianto nucleare;
f) la documentazione di cui all'articolo 23 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive
modificazioni;
g) rapporto di sicurezza;
h) documentazione relativa al modello operativo per
l'esercizio dell'impianto; in particolare:
1) manuale per la gestione in qualita';
2) schema di regolamento di esercizio, comprensivo
dell'organigramma previsionale del personale preposto e
addetto all'esercizio tecnico dell'impianto, che svolga
funzioni rilevanti agli effetti della sicurezza nucleare o
della protezione sanitaria e relative patenti di idoneita';
3) schema di manuale operativo;
4) programma delle prove funzionali a freddo;
5) programma generale di prove con il combustibile
nucleare;
6) proposte di prescrizioni tecniche;
i) studio preliminare di decommissioning dell'impianto,
inclusivo della valutazione, sulla base delle indicazioni
delle direttive europee, del volume e del condizionamento,
trasporto e conferimento al Deposito nazionale dei rifiuti
radioattivi e con indicazione dei relativi costi previsti.
Nei rifiuti radioattivi sono compresi il combustibile
nucleare irraggiato per il quale non sia previsto altro
utilizzo o i rifiuti derivanti dal suo riprocessamento;
l) elenco delle servitu' di pubblica utilita' su beni
circostanti che si rendono necessarie;
m) idonea garanzia finanziaria ai fini di quanto
previsto dalle vigenti normative nazionali - ai sensi del
Capo III della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 - ed
internazionali in tema di responsabilita' civile derivante
dall'impiego pacifico dell'energia nucleare. Con decreto
del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia, sono definite le modalita' per
l'estensione della garanzia alle attivita' di cui
all'articolo 19, comma 2, del presente decreto legislativo;
n) piano di protezione fisica dell'impianto;
o) documentazione attestante l'ottemperanza alle
prescrizioni del Trattato Euratom;
p) stima aggiornata dell'ammontare dei contributi
dovuti, ai sensi dell'articolo 23, a titolo di benefici
economici per le persone residenti e le imprese operanti
nel territorio circostante il sito e per gli enti locali
interessati, con l'indicazione delle scadenze previste per
il versamento degli stessi.
3. L'istanza deve essere contestualmente presentata al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e al Ministero per i beni e le attivita' culturali,
anche ai fini dell'avvio della procedura di impatto
ambientale (VIA), e la documentazione depositata presso gli
enti interessati, secondo quanto disposto dall'articolo 23
del decreto legislativo n. 152 del 2006, anche ai fini
dell'informazione e della partecipazione del pubblico,
nonche' al Ministero delle infrastrutture e
4. L'istanza viene inoltrata dal Ministero dello
sviluppo economico all'Agenzia, la quale provvede
all'istruttoria tecnica, anche avvalendosi degli organi
tecnici esistenti presso il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare nonche', per i profili di
competenza, presso altre pubbliche Amministrazioni
l'Agenzia si pronuncia con parere vincolante entro dodici
mesi dalla ricezione dell'istanza stessa e della relativa
documentazione da parte del Ministero dello sviluppo
economico anche al fine di assicurare elevati livelli di
sicurezza e di radioprotezione che soddisfino le esigenze
di tutela della salute dei lavoratori e della popolazione e
di tutela dell'ambiente.
5. Nell'ambito dell'istruttoria, l'Agenzia richiede
alle amministrazioni interessate, individuate sulla base
dello specifico progetto da valutare, i pareri di
competenza, che devono essere resi entro sessanta giorni
dalla richiesta.
6. L'Agenzia, ai fini della conclusione
dell'istruttoria, acquisisce il provvedimento di
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), e di
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciato in
sede statale, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 e successive modificazioni, e si adegua alle
relative prescrizioni. Il rinnovo dell'autorizzazione
integrata ambientale di cui all'articolo 29-octies del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' effettuato
ogni quindici anni, sentita l'agenzia.
7. In sede di espletamento delle procedure di VIA e di
AIA di cui al comma 6 sono recepite le conclusioni della
VAS di cui all'articolo 9 del presente decreto ed e'
esclusa ogni duplicazione delle relative valutazioni. Le
valutazioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, previste dal comma precedente, fermo restando quanto
disposto dall'ultimo periodo del medesimo comma, sono
effettuate con le modalita' ed entro e non oltre i termini
ivi stabiliti. Sono fatte salve le valutazioni dell'Agenzia
relativamente alla certificazione del sito rispetto ai
criteri di localizzazione.
8. L'Agenzia definisce le prescrizioni tecniche cui
sara' soggetto l'impianto, anche sulla base delle
informazioni fornite dall'operatore. Le prescrizioni
tecniche costituiscono parte integrante e sostanziale
dell'autorizzazione unica. L'Agenzia definisce, inoltre, le
eventuali prescrizioni ai fini della certificazione
dell'operatore.
9. Il Ministero dello sviluppo economico effettua, ai
sensi del trattato Euratom, le notifiche all'Unione Europea
ai fini dell'acquisizione dei previsti pareri della
Commissione Europea.
10. Al compimento dell'istruttoria, l'Agenzia, nel
rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto di
compatibilita' ambientale, rilascia parere vincolante al
Ministero dello sviluppo economico che, sulla base di esso,
entro trenta giorni dalla comunicazione del parere stesso,
indice una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14
e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 con l'Agenzia,
i Ministeri concertanti, la Regione e gli enti locali
interessati e con tutti gli altri soggetti e le
amministrazioni coinvolti, da individuare sulla base dello
specifico progetto, che non abbiano gia' espresso il
proprio parere o la propria autorizzazione nell'ambito
dell'istruttoria svolta dall'Agenzia.
11. Qualora in sede di conferenza di servizi di cui al
comma precedente, non venga raggiunta la necessaria intesa
con un ente locale coinvolto, il Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, assegna all'ente interessato un congruo termine
per esprimere l'intesa; decorso inutilmente tale termine,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri cui
partecipa il Presidente della Regione interessata
all'intesa, e' adottato, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri sostitutivo
dell'intesa.
12. Nei trenta giorni successivi alla positiva
conclusione dell'istruttoria, il Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, rilascia con proprio
decreto l'autorizzazione unica, disponendone la
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana e nei siti Internet dei relativi Ministeri e
dell'Agenzia. Il predetto decreto vale anche come
certificazione del possesso dei requisiti da parte del
titolare dell'autorizzazione unica.
12-bis. A seguito di variazioni delle prescrizioni
tecniche di cui al comma 8, stabilite dall'Agenzia e
comunicate alle amministrazioni di cui al comma 12, il
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, provvede con proprio decreto alla modifica
dell'autorizzazione unica, disponendone la pubblicazione
con le modalita' di cui al comma 12.
13. L'autorizzazione unica indica:
a) l'identita' del titolare dell'autorizzazione;
b) la tipologia e le caratteristiche dell'impianto e
delle opere connesse;
c) il perimetro dell'installazione;
d) la sua decorrenza e durata , non inferiore alla vita
operativa di cui al comma 2, lettera e) del presente
articolo;
e) (soppressa);
f) le ispezioni, i test e le analisi che il titolare
dell'autorizzazione e' tenuto ad effettuare, con la
specificazione delle modalita' tecniche di svolgimento;
g) le prescrizioni previste dal decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 230 e successive modificazioni in materia di
sicurezza nucleare e protezione sanitaria;
h) le prescrizioni e gli obblighi di informativa,
comprensivi di modalita' e termini, per garantire il
coordinamento e la salvaguardia del sistema elettrico
nazionale e la tutela dell'ambiente;
i) le modalita' della garanzia finanziaria per la
responsabilita' civile verso i terzi;
l) ogni altra prescrizione ritenuta necessaria per la
tutela dell'ambiente e della pubblica utilita'.
14. L'autorizzazione unica vale quale licenza per
l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica
nucleare e di fabbricazione del combustibile nucleare,
previa acquisizione da parte dell'operatore della
certificazione comprovante l'esito positivo di collaudi,
prove non nucleari e prove nucleari rilasciati
dall'Agenzia, secondo le procedure previste dagli articoli
da 42 a 45 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. A
seguito di tale acquisizione, l'operatore trasmette alle
Amministrazioni di cui ai commi 1 e 3 e all'Agenzia il
rapporto finale di sicurezza, prima dell'avvio
dell'esercizio commerciale dell'impianto. L'autorizzazione
unica certifica anche la qualifica di "operatore", secondo
quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 5, comma 2.
15. L'autorizzazione unica vale quale dichiarazione di
pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza delle opere
e, ove occorra, quale dichiarazione di inamovibilita' e
apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni
in essa compresi. L'autorizzazione unica costituisce
variante agli strumenti urbanistici e sostituisce ogni
provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione,
licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo,
comunque denominati, previsti dalle norme vigenti,
costituendo titolo a costruire ed esercire l'impianto, come
definito dall'articolo 2, comma 1, lettera e), in
conformita' al progetto approvato.
15-bis. La costruzione, l'avviamento e l'esercizio
dell'impianto, ai sensi dell'articolo 29 della legge 23
luglio 2009, n. 99, avvengono sotto il controllo tecnico
dell'Agenzia, che vigila sul rispetto delle prescrizioni e
condizioni stabilite nell'autorizzazione unica, fatti salvi
le attivita' ed i poteri di controllo, di monitoraggio e
sanzionatori disciplinati dal decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni, per le parti non
riguardanti il ciclo di funzionamento dell'impianto."



 
Art. 14
Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 31
del 2010

1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo le parole: "prescrizioni impartite," sono inserite le seguenti: " accertate ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,".



Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 1, del
decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come
modificato dal presente decreto:
"Art. 14 (Sospensione e revoca dell'autorizzazione
unica) - 1. In caso di gravi o reiterate violazioni degli
obblighi e delle prescrizioni impartite, accertate ai sensi
dell'articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230, nonche' in caso di commissione di taluno dei reati
previsti dall'articolo 33, il Ministro dello sviluppo
economico puo' disporre la sospensione o, nei casi piu'
gravi, la revoca dell'autorizzazione unica.



 
Art. 15
Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo n. 31
del 2010

1. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'alinea, la parola: "controlli" e' sostituita dalla seguente: "verifiche", dopo la parola: "sicurezza" e' inserita la seguente: "nucleare" e la parola: "altresi'" e' soppressa;
b) alla lettera b), dopo le parole: "dei lavoratori" sono inserite le seguenti: "e dei responsabili" e dopo le parole: "riguardo alla" sono inserite le seguenti: "sicurezza e alla".
2. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo la parola: "sicurezza" e' inserita la seguente: "nucleare".
3. Il comma 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e' sostituito dal seguente:
"3. Il soggetto titolare dell'autorizzazione unica, sotto la supervisione dell'Agenzia, e' obbligato:
a) a valutare e verificare periodicamente nonche' a migliorare costantemente la sicurezza dell'impianto, in modo sistematico e verificabile;
b) a garantire l'esistenza e l'attuazione di sistemi di gestione che attribuiscano la dovuta priorita' alla sicurezza nucleare e l'adozione di misure per la prevenzione di incidenti e per la mitigazione delle relative conseguenze;
c) a realizzare idonee barriere fisiche e procedure amministrative di protezione il cui mancato funzionamento causerebbe per i lavoratori e la popolazione esposizioni significative alle radiazioni ionizzanti;
d) a prevedere e mantenere risorse finanziarie ed umane adeguate all'adempimento degli obblighi di cui alle lettere a), b) e c).".



Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'articolo 15, commi 1 e 2 e
3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come
modificati o sostituiti dal presente decreto:
Art. 15 (Responsabilita' del titolare
dell'autorizzazione unica in materia di controlli di
sicurezza e di radioprotezione) - 1. Ferme restando le
disposizioni in tema di verifiche, sulla sicurezza nucleare
e sulla radioprotezione, il titolare dell'autorizzazione
unica e' responsabile:
a) della sicurezza dell'impianto;
b) della formazione dei lavoratori e dei responsabili
dell'impianto, con particolare riguardo alla sicurezza e
alla prevenzione dei rischi, legati alle attivita' di
costruzione e di esercizio dell'impianto medesimo;
c) dell'osservanza delle prescrizioni dell'Agenzia in
materia di sicurezza ed, in particolare, di quelle
attinenti alla costruzione ed all'esercizio degli impianti;
d) dell'attuazione di opportune forme di informazione
diffusa e capillare per le popolazioni coinvolte, al fine
di creare le condizioni idonee per la realizzazione e la
gestione dell'impianto nucleare oggetto dell'autorizzazione
stessa.
2. Gli oneri relativi ai controlli di sicurezza
nucleare e di radioprotezione effettuati dall'Agenzia, che
devono comunque assicurare la massima trasparenza nei
confronti dei cittadini e delle amministrazioni locali
interessate e devono essere svolti in tempi certi e
compatibili con la programmazione complessiva delle
attivita', sono a carico del titolare dell'autorizzazione
unica.
3. Il soggetto titolare dell'autorizzazione unica,
sotto la supervisione dell'Agenzia, e' obbligato:
a) a valutare e verificare periodicamente nonche' a
migliorare costantemente la sicurezza dell'impianto, in
modo sistematico e verificabile;
b) a garantire l'esistenza e l'attuazione di sistemi di
gestione che attribuiscano la dovuta priorita' alla
sicurezza nucleare e l'adozione di misure per la
prevenzione di incidenti e per la mitigazione delle
relative conseguenze;
c) a realizzare idonee barriere fisiche e procedure
amministrative di protezione il cui mancato funzionamento
causerebbe per i lavoratori e la popolazione esposizioni
significative alle radiazioni ionizzanti;
d) a prevedere e mantenere risorse finanziarie ed umane
adeguate all'adempimento degli obblighi di cui alle lettere
a), b) e c).



 
Art. 16
Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 31
del 2010

1. La rubrica dell'articolo 16 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e' sostituita dalla seguente: "Rapporto annuale del titolare dell'autorizzazione unica".
2. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole:"Il titolare"sono sostituite dalle seguenti: "Ferme restando le disposizioni di cui al Capo X del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, il titolare".
3. Il comma 3 dell'articolo 16 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e' sostituito dal seguente:
"3. Ferme restando le disposizioni di cui ai capi VIII e IX del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, il rapporto e' trasmesso altresi' al Comitato di confronto e trasparenza di cui all'articolo 22, nel rispetto delle eccezioni previste dal comma 2 del medesimo articolo 22, ed e' pubblicato sui siti internet del titolare dell'autorizzazione unica e dell'Agenzia.".



Note all'art. 16:
- Si riporta il testo della rubrica e dei commi 1 e 3
dell'articolo 16 del decreto legislativo 15 febbraio 2010,
n. 31, come sostituito dal presente decreto:
Art. 16 (Rapporto annuale del titolare
dell'autorizzazione unica) - 1. Ferme restando le
disposizioni di cui al Capo X del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 230 il titolare dell'autorizzazione unica ha
l'obbligo di trasmettere all'Agenzia in modo tempestivo le
informazioni circa gli incidenti e gli accadimenti
rilevanti ai fini della sicurezza nucleare e la
radioprotezione verificatisi all'interno del sito e le
misure messe in atto per ripristinare il corretto
funzionamento e limitare le conseguenze sulla salute delle
persone e sull'ambiente.
2. Il titolare dell'autorizzazione unica, entro la fine
di ciascun anno solare di realizzazione e di esercizio
dell'impianto nucleare, trasmette all'Agenzia un rapporto
contenente:
a) lo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione,
le cause di eventuali ritardi e le previsioni aggiornate
sulla tempistica di realizzazione;
b) le modalita' adottate per il corretto adempimento a
tutte le prescrizioni impartite con l'autorizzazione unica,
anche relativamente alle fasi di cantiere e eventualmente
al periodo di prova antecedente l'entrata a regime
dell'impianto;
c) le misure adottate a garanzia della sicurezza
nucleare e della protezione dalle radiazioni ionizzanti;
d) la natura ed i risultati delle rilevazioni di
emissioni radioattive e non, rilasciate dall'Impianto
Nucleare nell'ambiente;
e) la natura e la quantita' dei rifiuti radioattivi
presenti sul sito dell'impianto nucleare, cosi' come le
misure adottate per limitarne la loro produzione e gli
effetti sulla salute e sull'ambiente.
3. Ferme restando le disposizioni di cui ai Capi VIII e
IX del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, il
rapporto e' trasmesso altresi' al Comitato di confronto e
trasparenza di cui all'articolo 22, nel rispetto delle
eccezioni previste dal comma 2 del medesimo articolo 22, ed
e' pubblicato sui siti internet del titolare
dell'autorizzazione unica e dell'Agenzia.



 
Art. 17
Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo n. 31
del 2010

1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: "L'Agenzia e' responsabile delle verifiche di ottemperanza" sono sostituite dalle seguenti: "Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e degli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni per le parti non riguardanti il ciclo di funzionamento dell'impianto, l'Agenzia vigila".
2. All'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: "la sospensione delle attivita' di cui all'autorizzazione unica" sono sostituite dalle seguenti: "la sospensione delle attivita' relative alle prescrizioni non rispettate".



Note all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'articolo 18, commi 1 e 4,
del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come
modificati dal presente decreto:
Art.18 (Sorveglianza e sospensione amministrativa degli
impianti) - 1. Ferme restando le disposizioni di cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230 e degli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni per le
parti non riguardanti il ciclo di funzionamento
dell'impianto, l'Agenzia vigila sul corretto adempimento,
da parte del titolare dell'autorizzazione unica, a tutte le
prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa.
2. Fermo restando quanto previsto per i casi di
violazione delle disposizioni di legge e delle
prescrizioni, se nell'esercizio delle funzioni di vigilanza
sulla costruzione e l'esercizio dell'impianto e le
salvaguardie, l'Agenzia rileva la presenza di elementi di
rischio indebito, emette prescrizioni tecniche e misure
correttive atte alla sua eliminazione, assegnando un
termine per l'esecuzione delle prescrizioni e delle misure
previste.
3. Il titolare dell'autorizzazione unica adotta senza
indugio e comunque nei termini previsti, le misure di
sicurezza indicate come indifferibili nelle prescrizioni
dell'Agenzia; entro trenta giorni dalla emissione delle
prescrizioni di cui al comma 2, il titolare
dell'autorizzazione unica potra' proporre all'Agenzia, per
l'approvazione, soluzioni tecniche e misure attuative
idonee a garantire condizioni ulteriormente migliorative.
4. Entro i successivi quindici giorni, l'Agenzia
conferma la prescrizione adottata ovvero ne emette una
nuova, definitiva, e fissa il termine perentorio entro cui
il titolare dell'autorizzazione unica deve uniformarsi alle
prescrizioni ed alle misure indicate. In caso di
inosservanza delle medesime nel termine fissato, l'Agenzia
dispone la sospensione delle attivita' relative alle
prescrizioni non rispettate.
5. I provvedimenti adottati dall'Agenzia vengono resi
pubblici sul sito istituzionale e su quello del Ministero
dello sviluppo economico.



 
Art. 18
Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo n. 31
del 2010

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono sostituiti dai seguenti:
"1. Il titolare dell'autorizzazione unica e' responsabile della gestione dei rifiuti radioattivi di esercizio e del combustibile nucleare per tutta la durata della vita dell'impianto, fino al trasferimento al deposito nazionale ovvero fino alla presa in carico dell'impianto da parte di Sogin ai sensi del successivo articolo 20. In attesa del loro conferimento al Deposito nazionale, possono essere stoccati temporaneamente nel sito dell'impianto, nel rispetto delle disposizioni vigenti nonche' delle prescrizioni tecniche e di esecuzione impartite dall'Agenzia, sia i rifiuti di esercizio che il combustibile irraggiato. Per quest'ultimo, l'operatore puo' adottare l'opzione di un successivo riprocessamento presso strutture estere accreditate, nel rispetto della legislazione vigente.
2. Il titolare dell'autorizzazione unica provvede, secondo la normativa vigente ed in particolare le disposizioni di cui al Capo VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e nel rispetto delle prescrizioni impartite dall'Agenzia, al trattamento ed al condizionamento dei rifiuti di esercizio, al loro smaltimento presso il Deposito nazionale e al conferimento del combustibile irraggiato o dei rifiuti derivanti dal suo riprocessamento, presso il medesimo Deposito nazionale.".



Note all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'articolo 19, commi 1 e 2,
del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come
sostituiti dal presente decreto:
Art. 19 (Disposizioni in materia di sistemazione dei
rifiuti radioattivi) - 1. Il titolare dell'autorizzazione
unica e' responsabile della gestione dei rifiuti
radioattivi di esercizio e del combustibile nucleare per
tutta la durata della vita dell'impianto, fino al
trasferimento al deposito nazionale ovvero fino alla presa
in carico dell'impianto da parte di Sogin ai sensi del
successivo articolo 20. In attesa del loro conferimento al
Deposito nazionale, possono essere stoccati temporaneamente
nel sito dell'impianto, nel rispetto delle disposizioni
vigenti nonche' delle prescrizioni tecniche e di esecuzione
impartite dall'Agenzia, sia i rifiuti di esercizio che il
combustibile irraggiato. Per quest'ultimo, l'operatore puo'
adottare l'opzione di un successivo riprocessamento presso
strutture estere accreditate, nel rispetto della
legislazione vigente.
2. Il titolare dell'autorizzazione unica provvede,
secondo la normativa vigente ed in particolare le
disposizioni di cui al Capo VI del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 230 e nel rispetto delle prescrizioni
impartite dall'Agenzia, al trattamento ed al
condizionamento dei rifiuti di esercizio, al loro
smaltimento presso il Deposito nazionale e al conferimento
del combustibile irraggiato o dei rifiuti derivanti dal suo
riprocessamento, presso il medesimo Deposito nazionale.
3. I costi delle attivita' di cui al comma 2 sono a
carico del titolare dell'autorizzazione unica.



 
Art. 19
Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo n. 31
del 2010

1. Il comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e' sostituito dal seguente:
"1. All'attivita' di decommissioning degli impianti attende la Sogin S.p.A., in coerenza con gli scopi statutari e con le vigenti disposizioni in materia.".
2. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "al termine della vita" e' inserita la seguente: "operativa";
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", secondo gli indirizzi formulati ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79".
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e' inserito il seguente:
"2-bis. L'operatore notifica, con preavviso di sei mesi mediante atto scritto, il termine della vita operativa dell'impianto alla Sogin S.p.A., all'Agenzia, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. ".
4. All'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "al termine della vita" e' inserita la seguente: "operativa";
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nominato d'intesa tra Sogin S.p.A. e operatore. In mancanza dell'intesa, la nomina e' effettuata dall'Agenzia".
5. All'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: "operata dalla Sogin S.p.A." sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 3".
6. All'articolo 20 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
"6-bis. I pareri riguardanti i progetti di cui agli articoli 55, 56 e 57 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, gia' presentati alla data di entrata in vigore del presente decreto da almeno ventiquattro mesi, sono rilasciati dalle Autorita' competenti entro centottanta giorni dalla suddetta data. Qualora tali pareri non vengano rilasciati entro il termine di cui al primo periodo, il Ministero dello sviluppo economico convoca una conferenza di servizi, che si svolge secondo le modalita' degli articoli 14-ter e 14-quater della legge 7 agosto 1990 n. 241, al fine di rilasciare le relative autorizzazioni entro i successivi centottanta giorni.
6-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Sogin S.p.A. segnala al Ministero dello sviluppo economico e alle autorita' competenti, nell'ambito delle attivita' richieste ai sensi dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e del comma 1-bis dell'articolo 148 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, eventuali priorita' per l'ottenimento delle relative autorizzazioni, secondo un criterio di efficienza realizzativa. Qualora, entro novanta giorni dall'avvenuta segnalazione, le autorita' competenti non rilascino i pareri riguardanti le suddette attivita', il Ministero dello sviluppo economico avvia il procedimento unico di cui all'articolo 25, comma 2, lettera h), della legge 23 luglio 2009, n. 99, che si conclude entro i successivi novanta giorni.".
7. La disposizione di cui al comma 6-ter dell'articolo 20 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal presente articolo, si applica entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.



Note all'art. 19:
- Si riporta il testo dell'articolo 20, commi 1, 2, 3 e
5, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come
sostituiti o modificati dal presente decreto:
Art. 20 (Disposizioni in materia di disattivazione
degli impianti) - 1. All'attivita' di decommissioning degli
impianti attende la Sogin S.p.A., in coerenza con gli scopi
statutari e con le vigenti disposizioni in materia.
2. La Sogin S.p.A., al termine della vita operativa
dell'impianto, prende in carico la gestione in sicurezza
del medesimo e svolge tutte le attivita' relative alla
disattivazione dell'impianto stesso fino al rilascio del
sito per altri usi, secondo gli indirizzi formulati ai
sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79.
3. La Sogin S.p.A., al termine della vita operativa
dell'impianto, effettua una valutazione dei costi di
disattivazione in contraddittorio con l'operatore,
richiedendo, se del caso, parere di congruita' ad un
qualificato organismo terzo, nominato d'intesa tra Sogin
S.p.A. E operatore. In mancanza dell'intesa, la nomina e'
effettuata dall'agenzia.
4. Il finanziamento delle attivita' di disattivazione
avviene per il tramite del fondo di cui all'articolo 21,
alimentato con i contributi dei titolari
dell'autorizzazione unica.
5. Qualora, al termine della vita operativa di ciascun
impianto, la valutazione dei relativi costi di
disattivazione di cui al comma 3 risulti superiore rispetto
a quanto versato dal titolare dell'autorizzazione unica,
questi e' tenuto ad integrare il Fondo con la relativa
differenza.
6. Si applicano alla Sogin S.p.a. le disposizioni di
cui agli articoli 15, 18 e 22, in quanto compatibili.



 
Art. 20
Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo n. 31
del 2010

1. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, la parola: "istituito" e' sostituita dalla seguente: "costituito".
2. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: "AEEG", ovunque ricorra, e' sostituita dalle seguenti: "Autorita' per l'energia elettrica e il gas";
b) dopo le parole: "previo parere" e' inserita la seguente: "vincolante".
3. All'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: "AEEG" e' sostituita dalle seguenti: "Autorita' per l'energia elettrica e il gas";
b) le parole: "risorse finanziare" sono sostituite dalle seguenti: "risorse finanziarie".



Note all'art. 20:
- Si riporta il testo dell'articolo 21, commi 1, 2 e 3,
del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come
modificati dal presente decreto:
Art. 21 (Fondo per il "decommissioning") - 1. Il Fondo
per il "decommissioning" di cui all'art. 25, comma 2,
lettera n) della legge 23 luglio 2009, n. 99 e' costituito
presso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico ed e'
alimentato dai titolari dell'autorizzazione unica
attraverso il versamento di un contributo per ogni anno di
esercizio dell'impianto. Il Fondo e' articolato in tante
sezioni per quanti sono gli impianti nucleari, a ciascuno
dei quali afferiscono i contributi versati dai singoli
titolari a decorrere dalla conclusione del primo anno di
esercizio dei relativi impianti. La Cassa gestisce il Fondo
e puo' effettuare investimenti fruttiferi, qualora gli
stessi non pregiudichino la liquidita' necessaria e abbiano
un profilo di rischio non superiore ai titoli di Stato.
2. La misura del contributo periodico di cui al comma 1
e' determinata dall'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas, su proposta della Sogin s.p.a. e previo parere
vincolante dell'Agenzia, assumendo a parametro analoghe
esperienze internazionali con la medesima tecnologia e
comunque secondo criteri di efficienza, tenendo conto della
stima delle operazioni per la disattivazione degli impianti
presentata dagli operatori nella fase autorizzativa.
L'importo e' aggiornato ogni anno secondo gli indici
definiti dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e
sottoposto a nuova valutazione ogni cinque anni.
3. La verifica ed il controllo delle risorse
finanziarie che alimentano il Fondo e' operata su base
annuale dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas che
provvede mediante la Cassa Conguaglio di cui al comma 1
all'erogazione dei fondi per stato d'avanzamento dei
relativi lavori, previo controllo e validazione dei
progetti e costi di disattivazione degli impianti nucleari,
condizionamento, trasporto e conferimento dei rifiuti
radioattivi, presentati dagli operatori, secondo la
normativa vigente.



 
Art. 21
Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo n. 31
del 2010

1. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: "comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "comma 9,".



Note all'art. 21:
- Si riporta il testo dell'articolo 22, comma 1, del
decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come
modificato dal presente decreto:
Art. 22 (Comitati di confronto e trasparenza) - 1.
Presso ciascuna Regione sul cui territorio ricada un sito
certificato ai sensi dell'articolo 11, comma 9 e nella
Regione in cui e' situato il sito prescelto per la
realizzazione del Deposito nazionale, e' istituito un
"Comitato di confronto e trasparenza", senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, finalizzato
a garantire alla popolazione l'informazione, il
monitoraggio ed il confronto pubblico sull'attivita'
concernente il procedimento autorizzativo, la
realizzazione, l'esercizio e la disattivazione del relativo
impianto nucleare, nonche' sulle misure adottate per
garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della
popolazione e la salvaguardia dell'ambiente.
2. Ai fini di cui sopra, il titolare del sito e' tenuto
a corrispondere alle richieste del Comitato di confronto e
trasparenza, fornendo allo stesso tutte le informazioni ed
i dati richiesti, ad eccezione delle informazioni
commerciali sensibili e di quelle relative alle misure di
protezione fisica dell'impianto nucleare.
3. Chiunque sia interessato ad ottenere informazioni
sul progetto, sulle attivita' dell'impianto nucleare e
sulle misure adottate per la sicurezza nucleare e la
radioprotezione, la prevenzione o la riduzione dei rischi e
delle esposizioni, puo' rivolgersi al Comitato di confronto
e trasparenza il quale e' tenuto a comunicare le
informazioni in suo possesso o acquisite all'uopo dal
titolare dell'autorizzazione unica.
4. Il Comitato di confronto e trasparenza, costituito
con decreto del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, con oneri a carico
dell'operatore, e' composto da:
a) il Presidente della Regione interessata o suo
delegato, che svolge le funzioni di presidente del
Comitato;
b) il Presidente della Provincia interessata o suo
delegato;
c) il Sindaco del Comune o dei Comuni il cui territorio
e' interessato dalla realizzazione dell'impianto nonche' i
Sindaci dei Comuni limitrofi, come definiti dall'articolo
23 comma 4;
d) il Prefetto o suo delegato;
e) un rappresentante del Ministero dello sviluppo
economico;
f) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare;
g) un rappresentante del Ministero dell'istruzione,
della ricerca e dell'universita';
h) un rappresentante dell'ISPRA;
i) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti;
l) un rappresentante dell'ARPA della Regione
interessata;
m) un rappresentante dell'Agenzia;
n) un rappresentante del titolare del sito e, a
decorrere dal rilascio dell'autorizzazione unica, del
titolare di quest'ultima;
o) un rappresentante dell'associazione ambientalista
maggiormente rappresentativa a livello regionale;
p) un rappresentante dell'imprenditoria locale indicato
dall'associazione di categoria maggiormente rappresentativa
a livello regionale;
q) un rappresentante dell'organizzazione sindacale
maggiormente rappresentativa a livello regionale;
r) un esperto qualificato di radioprotezione designato
dall'Agenzia.
5. I componenti del Comitato durano in carica cinque
anni, salvo quelli che sono tali in forza di una carica
elettiva, che mantengono la funzione per tutta la durata di
quest'ultima. Il Comitato di confronto e trasparenza e'
convocato in via ordinaria dal Presidente con frequenza
almeno annuale ovvero ogni qual volta se ne ravvisi la
necessita' o l'opportunita'; il Comitato opera senza
corresponsione di compensi o emolumenti a favore dei
componenti.
6. Il Comitato di confronto e trasparenza puo'
richiedere eventuali analisi in ordine a particolari
aspetti tecnici, radioprotezionistici ed ambientali a
qualificati soggetti pubblici, quali le Universita', gli
Enti pubblici di ricerca, l'ISPRA o le ARPA, i cui oneri
sono posti dall'operatore a detrazione dei contributi
annuali di cui agli articoli 23 e 30.



 
Art. 22
Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo n. 31
del 2010

1. All'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: "beneficio economico omnicomprensivo, da corrispondere per ciascun anno solare, o parte dello stesso," sono sostituite dalle seguenti: "beneficio economico omnicomprensivo, commisurato alla durata effettiva dei lavori, da corrispondere posticipatamente per ciascun anno solare,".
2. All'articolo 23, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: "ed e' pari a 0,4 euro/MWh" sono sostituite dalle seguenti: ", pari a 0,4 euro/MWh".
3. All'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: "nei 20 km dal perimetro" sono sostituite dalle seguenti: "nei 25 km dal centro dell'edificio reattore".
4. All'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: "le schema tipo" sono sostituite dalle seguenti: "lo schema tipo".



Note all'art. 22:
- Si riporta il testo dell'articolo 23, comma 2,
lettere a) e b) e comma 4, del decreto legislativo 15
febbraio 2010, n. 31, come modificati dal presente decreto:
Art. 23 (Benefici economici diretti alle persone
residenti, agli enti locali e alle imprese operanti nel
territorio) - 1. Il rilascio dell'autorizzazione unica deve
essere contestuale all'assunzione del vincolo da parte
dell'operatore alla corresponsione di benefici in favore
delle persone residenti e delle imprese operanti nel
territorio circostante il sito dell'impianto nucleare e
degli enti locali interessati, con oneri a carico esclusivo
delle imprese coinvolte nella costruzione o nell'esercizio
degli impianti e delle infrastrutture oggetto di
autorizzazione unica.
2. Il titolare dell'autorizzazione unica relativa agli
impianti di produzione di energia elettrica di origine
nucleare riconosce, in solido con gli altri soggetti
onerati di cui al comma 1, ai soggetti beneficiari di cui
al comma 4:
a) a decorrere dall'inizio dei lavori di costruzione
dell'impianto, un beneficio economico omnicomprensivo,
commisurato alla durata effettiva dei lavori, da
corrispondere posticipatamente per ciascun anno solare,
compreso nel programma di costruzione dell'impianto
nucleare come assentito dall'autorizzazione unica;
l'aliquota unitaria alla base del suddetto beneficio e'
commisurata alla potenza elettrica nominale dell'impianto
in via di realizzazione ed e' pari a 3.000 Euro/MW sino a
1600 MW realizzati nel sito, maggiorata del 20% per
l'eventuale potenza installata eccedente il predetto
livello;
b) a decorrere dall'entrata in esercizio dell'impianto,
un beneficio economico omnicomprensivo su base trimestrale
da corrispondere posticipatamente per ciascun trimestre, o
parte dello stesso, di esercizio dell'impianto nucleare,
commisurato all'energia elettrica prodotta e immessa in
rete , pari a 0,4 euro/MWh.
3. Il titolare dell'autorizzazione unica relativa agli
impianti di fabbricazione del combustibile nucleare
riconosce, in solido con gli altri soggetti onerati di cui
al comma 1, ai soggetti beneficiari di cui al comma 4 un
beneficio economico da corrispondere posticipatamente per
ciascun anno, o parte dello stesso, di esercizio
dell'impianto, calcolato secondo criteri definiti con
successivo decreto del Ministro dello Sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e finanze.
4. I benefici economici di cui ai commi 2 lettera a) e
3 sono territorialmente ripartiti per il 10% alla Provincia
o alle Province nel cui territorio e' ubicato l'impianto,
per il 55% al comune o ai comuni ove e' ubicato l'impianto
e per il 35% ai comuni limitrofi, intesi come quelli la cui
superficie ricada in tutto o in parte all'interno di
un'area compresa nei 25 km dal centro dell'edificio
reattore dell'impianto di produzione di energia elettrica,
o di 10 km nel caso di impianto per la produzione di
combustibile nucleare. Il contributo spettante a questi
ultimi e' calcolato in proporzione alla superficie ed alla
popolazione residente all'interno delle distanze indicate,
tenendo conto, tra l'altro, di criteri di perequazione
territoriale.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sentita
la Conferenza unificata e' definito le schema-tipo delle
convenzioni da stipulare tra il titolare
dell'autorizzazione unica e gli enti locali di cui al comma
4 con le quali sono stabiliti criteri e modalita' di
corresponsione del beneficio di cui al comma 2, lettera a),
cosi' suddiviso:
a) per il 40% a favore degli enti locali;
b) per il 60% a favore delle persone residenti e delle
imprese operanti nel territorio circostante il sito
dell'impianto nucleare mediante la riduzione della spesa
energetica, della TARSU, delle addizionali IRPEF, dell'IRES
e dell'ICI.
6. Nell'ambito dei benefici economici di cui al comma 5
lettera a), le convenzioni di cui al medesimo comma possono
prevedere uno o piu' interventi strutturali in tema di
salute della popolazione, ambiente e patrimonio culturale,
nonche' le modalita' di conferimento delle opere realizzate
agli enti locali.
7. I benefici di cui al comma 2, lettera b) e di cui al
comma 3 sono destinati alla riduzione della spesa per la
fornitura di energia elettrica a favore dei clienti finali
ubicati nei territori degli enti locali di cui al comma 4,
secondo i criteri e le modalita' fissati con decreti del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e finanze, su proposta
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e sentiti
gli enti locali interessati.
8. I benefici di cui al comma 2 sono aggiornati
annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo
economico sulla base dell'andamento dei prezzi al consumo
per famiglie ed imprese a livello nazionale.
9. Ai soggetti onerati e' fatto divieto di trasferire
sugli utenti finali i costi dei benefici di cui al presente
articolo. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
vigila sul rispetto di detto divieto.



 
Art. 23
Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo n. 31
del 2010

1. La rubrica dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e' sostituita dalla seguente: "Decadenza e sospensione dai benefici".
2. All'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, la parola: "realizzazione" e' sostituita dalla seguente: "costruzione".
3. All'articolo 24 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Nel caso in cui la costruzione o l'esercizio dell'impianto subiscano arresti temporanei non imputabili all'operatore, l'erogazione dei benefici e' sospesa e i periodi di arresto non sono considerati ai fini della determinazione del beneficio.".



Note all'art. 23:
- Si riporta il testo della rubrica e del comma 1,
dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 febbraio 2010,
n. 31, come sostituito o modificato dal presente decreto:
"Decadenza e sospensione dai benefici" - 1. Nel caso in
cui la costruzione o l'esercizio dell'impianto subisca, per
qualunque ragione, un arresto definitivo, i benefici
riconosciuti alle persone residenti, agli enti locali ed
alle imprese decadono automaticamente con effetto dal
momento dell'arresto, senza eventuale ripetizione dei
benefici erogati anticipatamente.



 
Art. 24
Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo n. 31
del 2010

1. Nella rubrica del titolo III del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: "e delle relative misure compensative" sono sostituite dalle seguenti: "e dei relativi benefici economici".
2. All'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: "realizzazione del Centro di studi e sperimentazione" sono sostituite dalle seguenti: "realizzazione di un Centro di studi e sperimentazione".
3. All'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: "dal finanziamento delle" sono sostituite dalle seguenti: "dalla componente tariffaria che finanzia le".
4. All'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Nell'ambito del Parco Tecnologico, i programmi di ricerca e le azioni di sviluppo condotti da Sogin S.p.A e funzionali alle attivita' di decommissioning e alla gestione dei rifiuti radioattivi sono finanziati dalla componente tariffaria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n 83.".



Note all'art. 24:
- Si riporta il testo della rubrica del Titolo III del
decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come
modificato dal presente decreto:
(Procedure per la localizzazione, costruzione ed
esercizio del Deposito nazionale destinato allo smaltimento
a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi, del Parco
Tecnologico e dei relativi benefici economici.)
- Si riporta il testo dell'articolo 25, comma 3, del
decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come
modificato dal presente decreto:
Art. 25 (Deposito nazionale e Parco tecnologico) - 1.
Sono soggetti alle disposizioni del presente Titolo la
localizzazione, la costruzione e l'esercizio del Deposito
nazionale di cui all'articolo 2, lettera i), nell'ambito
del Parco Tecnologico di cui al presente articolo, ferme
restando le altre disposizioni normative e prescrizioni
tecniche vigenti in materia.
2. Il Parco Tecnologico e' dotato di strutture comuni
per i servizi e per le funzioni necessarie alla gestione di
un sistema integrato di attivita' operative, di ricerca
scientifica e di sviluppo tecnologico, di infrastrutture
tecnologiche per lo svolgimento di attivita' connesse alla
gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile
irraggiato, tra cui la caratterizzazione, il trattamento,
il condizionamento e lo stoccaggio nonche' lo svolgimento,
secondo modalita' definite con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, di tutte le attivita' di ricerca, di formazione e
di sviluppo tecnologico connesse alla gestione dei rifiuti
radioattivi e alla radioprotezione.
3. La Sogin S.p.A. realizza il Parco Tecnologico, ed in
particolare il Deposito Nazionale e le strutture
tecnologiche di supporto, con i fondi provenienti dalla
componente tariffaria che finanzia le attivita' di
competenza. Sulla base di accordi tra il Governo, la
Regione, gli enti locali interessati, nonche' altre
amministrazioni e soggetti privati, possono essere
stabilite ulteriori e diverse fonti di finanziamento per la
realizzazione di un Centro di studi e sperimentazione.



 
Art. 25
Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo n. 31
del 2010

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: ", in coerenza con l'atto di indirizzo previsto dall'articolo 27, comma 8, della legge 23 luglio 2009, n. 99," sono soppresse;
b) al comma 1, lettera d), dopo le parole: "rifiuti radioattivi" sono inserite le seguenti: ", ad eccezione di quelli disciplinati dall'articolo 29, comma 1," e le parole: "ai sensi dell'articolo 29" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 30, comma 4,".



Note all'art. 25:
- Si riporta il testo dell'articolo 26, comma 1, del
decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come
modificato dal presente decreto:
Art. 26 (Sogin S.p.A.) - 1. La Sogin S.p.A, e' il
soggetto responsabile della disattivazione degli impianti a
fine vita, del mantenimento in sicurezza degli stessi,
nonche' della realizzazione e dell'esercizio del Deposito
nazionale e del Parco Tecnologico di cui all'articolo 25,
comprendente anche il trattamento e lo smaltimento dei
rifiuti radioattivi.
A tal fine:
a) gestisce le attivita' finalizzate alla
localizzazione del sito per il Parco Tecnologico, ai sensi
dell'articolo 25;
b) cura le attivita' connesse al procedimento
autorizzativo relativo alla realizzazione ed esercizio del
Parco Tecnologico e al trattamento ed allo smaltimento dei
rifiuti radioattivi;
c) provvede alla realizzazione ed all'esercizio del
Parco Tecnologico;
d) riceve dagli operatori interessati al trattamento ed
allo smaltimento dei rifiuti radioattivi ad eccezione di
quelli disciplinati dall'articolo 29, comma 1 il
corrispettivo per le attivita' di cui all'articolo 27, con
modalita' e secondo tariffe stabilite con decreto del
Ministero dello sviluppo economico di concerto con il
Ministero dell'economia e finanze, ed eroga agli Enti
locali le quote ad essi spettanti, calcolate ai sensi
dell'articolo 30, comma 4 del presente decreto legislativo;
e) promuove diffuse e capillari campagne di
informazione e comunicazione alla popolazione in ordine
alle attivita' da essa svolte, al fine di creare le
condizioni idonee per l'esecuzione degli interventi e per
la gestione degli impianti.
2. Lo svolgimento delle attivita' di cui alle lettere
c) ed e) del comma 1 e' sottoposto al controllo ed alla
vigilanza dell'Agenzia e, limitatamente a quelle di cui
alla lettera d), anche al controllo ed alla vigilanza
dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas di cui
alla legge 14 novembre 1995, n. 481.



 
Art. 26
Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo n. 31
del 2010

1. Il comma 1 dell'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e' sostituito dal seguente:
"1. Entro tre mesi dall'approvazione del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 9, comma 3, la Sogin S.p.A. definisce, in conformita' alla suddetta approvazione, una proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico, proponendo contestualmente un ordine di idoneita' delle suddette aree sulla base di caratteristiche tecniche e socio-ambientali delle aree preliminarmente identificate, nonche' un progetto preliminare per la realizzazione del Parco stesso.".
2. All'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: "di massima" sono soppresse e la parola: "indicati" e' sostituita dalla seguente: "indicata";
b) alla lettera b), sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", e determinazione del fattore di riempimento".
3. All'articolo 27, comma 3, primo periodo, le parole: "di massima" sono soppresse.
4. All'articolo 27, comma 4, le parole: "alle misure compensative" sono sostituite dalle seguenti: "ai benefici economici".
5. All'articolo 27, comma 5, dopo le parole: "formalmente trasmesse alla stessa" sono inserite le seguenti: "e al Ministero dello sviluppo economico" e la parola: "potenzialmente" e' soppressa.
6. All'articolo 27, comma 6, la parola: "potenzialmente" e' soppressa.
7. All'articolo 27, comma 7, la parola: "potenzialmente" e' soppressa; dopo la parola "comunicare" sono inserite le seguenti: ", entro sessanta giorni" e le parole "Regioni interessate", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "regioni nel cui territorio ricadono le aree idonee".
8. All'articolo 27, comma 9, dopo la parola: "aree", la parola: "potenzialmente" e' soppressa.
9. All'articolo 27, comma 10, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo le parole: "di cui al medesimo comma" sono inserite le seguenti: "ovvero dal perfezionamento dell'intesa di cui al comma 8".
10. All'articolo 27, comma 11, le parole: "ne attribuisce il diritto di svolgere le attivita' di cui al presente articolo in via esclusiva alla stessa Sogin S.p.A" sono sostituite dalle seguenti: "attribuisce il diritto di svolgere le attivita' ad esso relative, di cui al presente decreto legislativo, in via esclusiva alla stessa Sogin S.p.A., nel rispetto del diritto comunitario.".
11. L'articolo 27, comma 12, e' sostituito dal seguente:
"12. Nella regione in cui e' situato il sito prescelto per la realizzazione del Parco tecnologico, la Sogin S.p.A. avvia entro trenta giorni una campagna di informazione diffusa e capillare volta a comunicare alla popolazione ed agli enti locali le necessarie informazioni sul Deposito nazionale; in tale campagna informativa si terra' conto, in particolare, dei temi della sicurezza, della salute dei lavoratori e della popolazione, della tutela ambientale, nonche' di quelli relativi alle ricadute socio-economiche, culturali e di sviluppo del territorio connesse alla realizzazione del Parco Tecnologico e ai benefici economici previsti, della loro quantificazione, modalita' e tempi del trasferimento alla popolazione interessata.".
12. All'articolo 27, comma 13, le parole: "Entro quattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "Entro sei mesi" e le parole: "il termine di un anno" sono sostituite dalle seguenti: "il termine di sei mesi".
13. Dopo il comma 13 dell'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e' inserito il seguente:
"13-bis. L'istanza deve essere contestualmente presentata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero per i beni e le attivita' culturali, anche ai fini dell'avvio della procedura di impatto ambientale (VIA), e la documentazione depositata presso gli enti interessati, secondo quanto disposto dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006, anche ai fini dell'informazione e della partecipazione del pubblico, nonche' al Ministero delle infrastrutture e trasporti.".
14. All'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo il comma 17 e' aggiunto il seguente:
"17-bis. L'autorizzazione unica vale quale dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza delle opere e, ove occorra, quale dichiarazione di inamovibilita' e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi. L'autorizzazione unica costituisce variante agli strumenti urbanistici e sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformita' al progetto approvato.".



Note all'art. 26:
- Si riporta il testo dell'articolo 27, commi 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 9, 10,11, 12 e 13, del decreto legislativo 15
febbraio 2010, n. 31, come sostituiti o modificati dal
presente decreto:
Art. 27 (Autorizzazione unica per la costruzione e
l'esercizio del Parco Tecnologico) - 1. Entro tre mesi
dall'approvazione del Consiglio dei Ministri di cui
all'articolo 9, comma 3, la Sogin S.p.A. definisce, in
conformita' con la suddetta approvazione, una proposta di
Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla
localizzazione del Parco Tecnologico, proponendo
contestualmente un ordine di idoneita' delle suddette aree
sulla base di caratteristiche tecniche e socio-ambientali
delle aree preliminarmente identificate, nonche' un
progetto preliminare per la realizzazione del Parco stesso.
2. Il progetto preliminare contiene gli elementi ed e'
corredato dalla documentazione di seguito indicata;
a) documentazione relativa alla tipologia di materiali
radioattivi destinati al Deposito nazionale (criteri di
accettabilita' a deposito; modalita' di confezionamento
accettabili; inventario radiologico; ecc.);
b) dimensionamento preliminare della capacita' totale
del Deposito nazionale, anche in funzione di uno sviluppo
modulare del medesimo, e determinazione del fattore di
riempimento;
c) identificazione dei criteri di sicurezza posti alla
base del progetto del deposito;
d) indicazione delle infrastrutture di pertinenza del
Deposito nazionale;
e) criteri e contenuti per la definizione del programma
delle indagini per la qualificazione del sito;
f) indicazione del personale da impiegare nelle varie
fasi di vita del Deposito nazionale, con la previsione
dell'impiego di personale residente nei territori
interessati, compatibilmente con le professionalita'
richieste e con la previsione di specifici corsi di
formazione;
g) indicazione delle modalita' di trasporto del
materiale radioattivo al Deposito nazionale e criteri per
la valutazione della idoneita' delle vie di accesso al
sito;
h) indicazioni di massima delle strutture del Parco
Tecnologico e dei potenziali benefici per il territorio,
anche in termini occupazionali;
i) ipotesi di benefici diretti alle persone residenti,
alle imprese operanti nel territorio circostante il sito ed
agli enti locali interessati e loro quantificazione,
modalita' e tempi del trasferimento.
3. La proposta di Carta nazionale delle aree
potenzialmente idonee, con l'ordine della idoneita' delle
aree identificate sulla base delle caratteristiche tecniche
e socio-ambientali, il progetto preliminare e la
documentazione di cui ai commi precedenti sono
tempestivamente pubblicati sul sito Internet della Sogin
SpA la quale da' contestualmente avviso della pubblicazione
almeno su cinque quotidiani a diffusione nazionale,
affinche', nei sessanta giorni successivi alla
pubblicazione, le Regioni, gli Enti locali, nonche' i
soggetti portatori di interessi qualificati, possano
formulare osservazioni e proposte tecniche in forma scritta
e non anonima, trasmettendole ad un indirizzo di posta
elettronica della Sogin SpA appositamente indicato. Le
comunicazioni sui siti internet e sui quotidiani indicano
le sedi ove possono essere consultati gli atti nella loro
interezza, le modalita', i termini, la forma e gli
indirizzi per la formulazione delle osservazioni o
proposte. La suddetta consultazione pubblica e' svolta nel
rispetto dei principi e delle previsioni di cui alla legge
7 agosto 1990, n. 241.
4. Entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione di
cui al comma 3, la Sogin S.p.A. promuove un Seminario
nazionale, cui sono invitati, tra gli altri, oltre ai
Ministeri interessati e l'Agenzia, le Regioni, le Province
ed i Comuni sul cui territorio ricadono le aree interessate
dalla proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente
idonee di cui al comma 1, nonche' l'UPI, l'ANCI, le
Associazioni degli Industriali delle Province interessate,
le Associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul
territorio, le Universita' e gli Enti di ricerca presenti
nei territori interessati. Nel corso del Seminario sono
approfonditi tutti gli aspetti tecnici relativi al Parco
Tecnologico, con particolare riferimento alla piena e
puntuale rispondenza delle aree individuate ai requisiti
dell'AIEA e dell'Agenzia ed agli aspetti connessi alla
sicurezza dei lavoratori, della popolazione e
dell'ambiente, e sono illustrati i possibili benefici
economici e di sviluppo territoriale connessi alla
realizzazione di tali opere ed ai benefici economici di cui
all'articolo 30, comma 2.
5. La Sogin SpA, sulla base delle osservazioni emerse a
seguito della pubblicazione e del Seminario di cui ai commi
precedenti e formalmente trasmesse alla stessa e al
Ministero dello sviluppo economico entro il termine di 30
giorni dal Seminario medesimo, entro i sessanta giorni
successivi al predetto termine, redige una versione
aggiornata della proposta di Carta nazionale delle aree
idonee, ordinate secondo i criteri sopra definiti, e la
trasmette al Ministero dello sviluppo economico.
6. Il Ministro dello sviluppo economico acquisito il
parere tecnico dell'Agenzia, che si esprime entro il
termine di sessanta giorni, con proprio decreto, di
concerto con il Ministro dell'ambiente, della tutela del
territorio e del mare ed il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, approva la Carta nazionale delle aree idonee
alla localizzazione del Parco tecnologico. La Carta e'
pubblicata sui siti della Sogin SpA, dei suddetti Ministeri
e dell'Agenzia.
7. Entro trenta giorni dall'approvazione della Carta,
la Sogin SpA invita le Regioni e gli enti locali delle aree
idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico a
comunicare il loro interesse ad ospitare il Parco stesso e
avvia trattative bilaterali finalizzate al suo
insediamento, da formalizzare con uno specifico protocollo
di accordo. La semplice manifestazione d'interesse non
comporta alcun impegno da parte delle Regioni o degli enti
locali. In caso di assenza di manifestazioni d'interesse,
la Sogin SpA promuove trattative bilaterali con tutte le
Regioni interessate. In caso di piu' protocolli, ciascuno
di questi reca il livello di priorita' dell'area sulla
scorta delle caratteristiche tecniche, economiche,
ambientali e sociali della stessa, cosi' come definito
dalla Sogin SpA sulla base dei criteri indicati
dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) e
dall'Agenzia. In conclusione del procedimento, il Ministero
dello sviluppo economico acquisisce l'intesa delle Regioni
interessate.
8. In caso di mancata definizione dell'intesa di cui al
comma 7 entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento
della richiesta dell'intesa stessa, si provvede entro
trenta giorni alla costituzione di un Comitato
interistituzionale per tale intesa, i cui componenti sono
designati in modo da assicurare una composizione paritaria,
rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico,
dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, da un lato, e dalla Regione, dall'altro. Le
modalita' di funzionamento del Comitato interistituzionale
sono stabilite entro il medesimo termine con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del
mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
previo parere della Conferenza unificata da esprimere entro
trenta giorni dalla richiesta del parere stesso; il
Comitato opera senza corresponsione di compensi o
emolumenti a favore dei componenti. Ove non si riesca a
costituire il predetto Comitato interistituzionale, ovvero
non si pervenga ancora alla definizione dell'intesa entro i
sessanta giorni successivi, si provvede all'intesa con
decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con la
partecipazione del presidente della Regione interessata.
9. Al termine della procedura di cui ai commi 7 e 8, il
Ministro dello sviluppo economico trasmette la proposta di
aree idonee sulle quali e' stata espressa l'intesa
regionale alla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che esprime la
relativa intesa entro i termini di cui all'articolo 3 di
tale ultimo decreto legislativo e, comunque, non oltre
novanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. In
mancanza di intesa, il Consiglio dei Ministri provvede con
deliberazione motivata, secondo quanto disposto dallo
stesso articolo 3 sulla base delle intese gia' raggiunte
con le singole Regioni interessate da ciascun sito.
10. Con riferimento a ciascuna area oggetto di intesa,
nell'ordine di idoneita' di cui al comma 7 e fino
all'individuazione di quella ove ubicare il sito del Parco
Tecnologico, la Sogin SpA effettua, entro 270 giorni dal
protocollo di cui al medesimo comma ovvero dal
perfezionamento dell'intesa di cui al comma 8, le indagini
tecniche nel rispetto delle modalita' definite
dall'Agenzia. Si applica quanto previsto dall'articolo 12.
L'Agenzia vigila sull'esecuzione delle indagini tecniche,
ne esamina le risultanze finali ed esprime al Ministero
dello sviluppo economico parere vincolante sulla idoneita'
del sito proposto. In esito alle indagini tecniche, la
Sogin SpA formula una proposta di localizzazione al
Ministero dello sviluppo economico.
11. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta
il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentito il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca per gli aspetti relativi all'attivita' di
ricerca, sulla base della proposta formulata dalla Sogin
S.p.A e del parere vincolante dell'Agenzia, individua con
proprio decreto il sito per la realizzazione del Parco
Tecnologico e attribuisce il diritto di svolgere le
attivita' ad esso relative, di cui al presente decreto
legislativo, in via esclusiva alla stessa Sogin S.p.A., nel
rispetto del diritto comunitario. Con il medesimo decreto,
la relativa area viene dichiarata di interesse strategico
nazionale e soggetta a speciali forme di vigilanza e
protezione e vengono definite le relative misure
compensative. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana e contestualmente sui
siti internet dei suddetti Ministeri, della Sogin SpA e
dell'Agenzia.
12. Nella Regione in cui e' situato il sito prescelto
per la realizzazione del Parco tecnologico, la Sogin S.p.A.
avvia entro trenta giorni una campagna di informazione
diffusa e capillare volta a comunicare alla popolazione ed
agli enti locali le necessarie informazioni sul Deposito
nazionale; in tale campagna informativa si terra' conto, in
particolare, dei temi della sicurezza, della salute dei
lavoratori e della popolazione, della tutela ambientale,
nonche' di quelli relativi alle ricadute socio-economiche,
culturali e di sviluppo del territorio connesse alla
realizzazione del Parco Tecnologico e ai benefici economici
previsti, della loro quantificazione, modalita' e tempi del
trasferimento alla popolazione interessata.
13. Entro sei mesi dalla pubblicazione di cui al comma
11, la Sogin S.p.A. presenta istanza al Ministero dello
sviluppo economico per il rilascio dell'autorizzazione
unica secondo modalita' di cui all'articolo 28, per la
costruzione e l'esercizio del Deposito nazionale e di tutte
le altre opere connesse comprese nel Parco Tecnologico, la
cui istruttoria e' svolta dall'Agenzia entro e non oltre il
termine di sei mesi dalla presentazione della istanza.
14. Al compimento dell'istruttoria, l'Agenzia, anche in
base all'esito delle procedure di VIA, rilascia parere
vincolante al Ministero dello sviluppo economico che, sulla
base di esso, entro trenta giorni dalla comunicazione del
parere stesso, indice una conferenza di servizi ai sensi
degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.
241 con i Ministeri concertanti, la Regione e gli enti
locali interessati e con tutti gli altri soggetti e le
amministrazioni coinvolti, da individuare sulla base dello
specifico progetto, che non abbiano gia' espresso il
proprio parere o la propria autorizzazione nell'ambito
dell'istruttoria svolta dall'Agenzia.
15. Qualora in sede di conferenza di servizi di cui al
comma 14, non venga raggiunta la necessaria intesa con un
ente locale coinvolto, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, assegna all'ente interessato un congruo termine
per esprimere l'intesa; decorso inutilmente tale termine,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri cui
partecipa il Presidente della Regione interessata
all'intesa, e' adottato, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri sostitutivo
dell'intesa.
16. Nei trenta giorni successivi alla positiva
conclusione dell'istruttoria, il Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, rilascia con proprio
decreto l'autorizzazione unica, disponendone la
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana e nei siti Internet dei relativi Ministeri e
dell'Agenzia.
17. Nell'autorizzazione unica sono definiti:
a) le caratteristiche del Deposito nazionale e delle
altre opere connesse ricomprese nel Parco Tecnologico;
b) il perimetro dell'installazione;
c) le ispezioni, i test e le analisi che la Sogin
S.p.A., a seguito del rilascio dell'autorizzazione unica,
e' tenuta ad effettuare;
d) i criteri di accettabilita' che assicurino che il
Parco Tecnologico, le opere connesse e le relative
pertinenze siano costruiti ed eserciti in conformita' con
quanto indicato nella documentazione posta a corredo
dell'istanza per l'autorizzazione di cui all'articolo 28,
specificando inoltre le modalita' tecniche di svolgimento
delle ispezioni, dei test e delle analisi;
e) le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti
a carico della Sogin S.p.A. al fine di garantire la
salvaguardia e la tutela della popolazione e dell'ambiente,
nonche' il termine entro il quale le opere devono essere
realizzate.



 
Art. 27
Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo n. 31
del 2010

1. All'articolo 28, comma 1 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) rapporto preliminare di sicurezza;";
b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) documentazione da cui risulta il modello operativo per l'esercizio del Deposito nazionale, in particolare:
1) schema di regolamento di esercizio;
2) schema di manuale operativo;
3) programma generale di prove per la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi;
4) organigramma previsionale del personale preposto ed addetto all'esercizio tecnico dell'impianto, che svolga funzioni rilevanti agli effetti della sicurezza nucleare o della protezione sanitaria e relative patenti di idoneita';".



Note all'art. 27:
- Si riporta il testo dell'articolo 28, comma 1, del
decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come
modificato dal presente decreto:
Art. 28 (Istanza per il rilascio dell'autorizzazione
unica e attivita' istruttoria) - 1. L'istanza per il
rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e
l'esercizio del Parco Tecnologico e delle opere connesse
deve contenere esclusivamente la seguente documentazione:
a) progetto definitivo del Parco Tecnologico;
b) studio di impatto ambientale ai fini della procedura
di VIA;
c) rapporto preliminare di sicurezza;
d) documentazione da cui risulta il modello operativo
per l'esercizio del Deposito nazionale, in particolare:
1) schema di regolamento di esercizio;
2) schema di manuale operativo;
3) programma generale di prove per la movimentazione e
lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi;
4) organigramma previsionale del personale preposto ed
addetto all'esercizio tecnico dell'impianto, che svolga
funzioni rilevanti agli effetti della sicurezza nucleare o
della protezione sanitaria e relative patenti di idoneita'.
e) elenco delle servitu' da costituire su beni immobili
di terzi per la costruzione e l'esercizio degli impianti e
delle opere connesse;
f) idonea garanzia finanziaria ai sensi dell'art. 22
della legge 31 dicembre 1962, n. 1860;
g) documentazione attestante l'ottemperanza alle
prescrizioni del Trattato Euratom;
2. Nell'ambito dell'istruttoria, l'Agenzia:
a) valuta la documentazione allegata all'istanza, anche
al fine della definizione delle prescrizioni tecniche a cui
sara' soggetto il Deposito nazionale;
b) richiede alle amministrazioni interessate i pareri
di competenza, da rilasciarsi entro il termine di 60 giorni
dalla relativa richiesta;
c) acquisisce l'esito della Valutazione di Impatto
Ambientale (VIA), condotta nel rispetto dalle norme
vigenti;
d) promuove le notifiche previste dal Trattato Euratom,
ai fini dell'acquisizione del parere della Commissione
Europea.
3. All'esito dell'istruttoria, l'Agenzia formula il
proprio parere vincolante al Ministro dello sviluppo
economico ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica ai
sensi dell'articolo 27.



 
Art. 28
Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo n. 31
del 2010

1. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "impianti nucleari" sono inserite le seguenti: "e dal ciclo del combustibile";
b) le parole: "delle misure compensative" sono sostituite dalle seguenti: "dei benefici economici".



Note all'art. 28:
- Si riporta il testo dell'articolo 29, comma 1, del
decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come
modificato dal presente decreto:
Art. 29 (Corrispettivo del conferimento dei rifiuti
radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato) - 1. Le
tariffe per il conferimento, al Deposito nazionale, dei
rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato
provenienti da impianti nucleari e dal ciclo del
combustibile, sono determinate annualmente dall'Autorita'
per l'energia elettrica ed il gas di cui alla legge 14
novembre 1995, n. 481 secondo criteri aggiornati ogni
quattro anni, sulla base della stima dei costi di
sistemazione in sicurezza dei rifiuti stessi effettuata
dalla Sogin SpA che tengano conto tra l'altro degli
eventuali servizi aggiuntivi richiesti, quali la
caratterizzazione, il condizionamento, il
riconfezionamento, e dei benefici economici di cui
all'articolo 30.



 
Art. 29
Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo n. 31
del 2010

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "circostante il relativo sito", sono inserite le seguenti: "secondo i criteri di cui all'articolo 23, comma 4,";
b) al comma 5, le parole: "in un ambito territoriale di 20 chilometri" sono sostituite dalle seguenti: "localizzate all'interno di un'area compresa entro i 20 chilometri dal centro dell'edificio Deposito";
c) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Benefici economici";



Note all'art. 29:
- Si riporta il testo della rubrica e dei commi 1 e 5
dell'articolo 30 del decreto legislativo 15 febbraio 2010,
n. 31, come sostituito o modificati dal presente decreto:
Art. 30 (Benefici economici) - 1. Al fine di
massimizzare le ricadute socio-economiche, occupazionali e
culturali conseguenti alla realizzazione del Parco
Tecnologico, e' riconosciuto al territorio circostante il
relativo sito secondo i criteri di cui all'articolo 23,
comma 4, del presente decreto un contributo di natura
economica riferito ai rifiuti radioattivi rinvenienti dalle
attivita' disciplinate dal Titolo II del presente decreto
legislativo ed uno riferito ai rifiuti radioattivi
rinvenienti dalle attivita' disciplinate da norme
precedenti.
2. Per quanto concerne i rifiuti radioattivi derivanti
dalle attivita' disciplinate dal Titolo II del presente
decreto legislativo, il contributo di cui al comma 1 e'
posto a carico della Sogin S.p.A. secondo criteri definiti
con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e la tutela del
territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e
finanze che tiene conto del volume complessivo e del
contenuto di radioattivita'. Tale contributo e' ripartito
secondo quanto previsto all'articolo 23 comma 4.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai
rifiuti radioattivi derivanti da attivita' gia' esaurite al
momento dell'entrata in vigore del presente decreto, per i
quali rimane ferma la disciplina di cui all'art. 4 del
decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, cosi'
come modificato dall'art. 7-ter del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n 13.
4. Le modalita' di trasferimento dei contributi agli
enti locali interessati sono regolate da una specifica
convenzione da stipulare con la Sogin S.p.A.
5. Gli enti locali beneficiari dei contributi di cui ai
precedenti commi sono tenuti a riversare una quota
percentuale degli stessi, secondo criteri e modalita'
trasparenti e predeterminati, alle persone residenti ed
alle imprese operanti nel territorio circostante il sito
localizzate all'interno di un'area compresa entro i 20
chilometri dal centro dell'edificio Deposito, attraverso
una corrispondente riduzione del tributo comunale sui
rifiuti o attraverso misure analoghe.
- Si riporta il testo della rubrica del Titolo III, del
decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come
modificato dal presente decreto:
Titolo III (Procedure per la localizzazione,
costruzione ed esercizio del Deposito nazionale destinato
allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti
radioattivi, del Parco Tecnologico e dei relativi benefici
economici.)



 
Art. 30

Introduzione dell'articolo 34-bis del decreto legislativo n. 31 del
2010

1. Dopo l'articolo 34 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e' inserito il seguente:

"Art. 34-bis.
Disposizioni finali

1. Ai sensi e per gli effetti del presente decreto legislativo, ogni riferimento al CNEN, all'ENEA-DISP, all'ANPA, all'APAT o al Dipartimento nucleare, rischio tecnologico ed industriale dell'ISPRA e' da intendersi all'Agenzia.
2. Agli impianti nucleari di cui al presente decreto non si applicano gli articoli 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 50 e 58 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
3. Le disposizioni della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, si applicano in quanto compatibili con il presente decreto.
4. Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto legislativo, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
5. Ai fini della tutela delle informazioni, i dati e le informazioni oggetto del presente decreto recanti una classifica di segretezza sono gestiti in conformita' alle disposizioni che regolano la materia.".
 
Art. 31
Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo n. 31
del 2010

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 22 e 23 della legge 2 agosto 1975, n. 393;
b) articoli 8 e 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
c) articolo 1, comma 100, della legge 23 agosto 2004, n. 239.";
b) il comma 2 e' abrogato.



Note all'art. 31:
- Si riporta il testo dell'articolo 35 del decreto
legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal
presente decreto:
Art. 35 (Abrogazioni) - 1. Sono abrogate le seguenti
disposizioni:
a) articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 22 e 23 della
legge 2 agosto 1975, n. 393;
b) articoli 8 e 9 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230;
c) articolo 1, comma 100, della legge 23 agosto 2004,
n. 239.



 
Art. 32
Ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 31 del 2010

1. Al decreto legislativo n. 31 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola:"art.", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "articolo";
b) la parola: "disattivazione", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "decommissioning";
c) al comma 1 dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 31 del 2010, le parole: "e dell'Area istituzioni, territorio e ambiente"sono soppresse;
d) nel titolo, le parole "misure compensative" sono sostituite dalle seguenti: "benefici economici".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 23 marzo 2011

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Romani, Ministro dello sviluppo
economico

Prestigiacomo, Ministro
dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare

Matteoli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Calderoli, Ministro per la
semplificazione normativa

Gelmini, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca

Fazio, Ministro della salute

Galan, Ministro per i beni e le
attivita' culturali

Fitto, Ministro per i rapporti con
le regioni e per la coesione
territoriale
Visto, il Guardasigilli: Alfano




Note all'art. 32:
- Si riporta il testo dell'articolo 31, comma 1, del
decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come
modificato dal presente decreto:
Art. 31 (Campagna di informazione) - 1. Il Ministero
dello sviluppo economico, sentito il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
promuove un programma per la definizione e la realizzazione
di una "Campagna di informazione nazionale in materia di
produzione di energia elettrica da fonte nucleare",
avvalendosi, nell'ambito delle risorse di bilancio
disponibili allo scopo, tramite stipula di un'apposita
convenzione, dell'Agenzia per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A e prevedendo,
nell'ambito di detta convenzione, il coinvolgimento di un
rappresentante dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas (AEEG), del Dipartimento per l'informazione e
l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
dell'Agenzia nazionale per la sicurezza nucleare,
dell'ISPRA, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA),
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e
del soggetto di particolare competenza di cui al comma 2.
- Si riporta il testo del titolo del decreto
legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal
presente decreto:
Disciplina della localizzazione, della realizzazione e
dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di
produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di
fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di
stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti
radioattivi, nonche' benefici economici e campagne
informative al pubblico, a norma dell'articolo 25 della
legge 23 luglio 2009, n. 99.



 
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