Gazzetta n. 85 del 13 aprile 2011 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 23 marzo 2011, n. 41 |
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, recante disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonche' benefici economici e campagne informative al pubblico, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e successive modificazioni; Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia", ed in particolare, l'articolo 25, comma 5, che prevede che possono essere emanate disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 del medesimo articolo, nel rispetto delle modalita' i principi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore; Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, recante "Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonche' misure compensative e campagne informative al pubblico, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99"; Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, concernente "Impiego pacifico dell'energia nucleare", e successive modificazioni; Vista la legge 2 agosto 1975, n. 393, recante "Norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica"; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti", e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, recante "Attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito"; Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'"; Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante "Disciplina delle attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni"; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 settembre 2000, sul programma delle iniziative di informazione e comunicazione istituzionale delle Amministrazioni dello Stato", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2000; Visto il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, recante "Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi", e successive modificazioni; Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante "Riordino del settore energetico nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia", che prevede, ai commi da 99 a 106 dell'articolo 1, integrazioni delle disposizioni di cui al decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale; Vista la legge 16 dicembre 2005, n. 282, recante "Ratifica della Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997"; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , recante "Norme in materia ambientale", e successive modifcazioni; Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, recante "Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attivita' e delle sorgenti orfane"; Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale"; Visto l'articolo 7 del decreto-legge 23 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Vista la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2011; Acquisito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'Adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 10 marzo 2011; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 3 marzo 2011; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2011; Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, per la semplificazione normativa, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, della salute, per i beni e le attivita' culturali e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale;
EMANA il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo n. 31 del 2010
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera a), le parole: da: ", nonche'" a: "connesse" sono soppresse; b) al comma 1, lettera b), le parole: "la disattivazione" sono sostituite dalle seguenti: "il decommissioning"; c) al comma 1, lettera c), le parole: "le misure compensative relative" sono sostituite dalle seguenti: "i benefici economici relativi"; d) al comma 1, lettera f), le parole: "le misure compensative relative" sono sostituite dalle seguenti: "i benefici economici relativi"; e) al comma 1, lettera d), le parole "connesso ad" sono sostituite dalle seguenti: "incluso in".
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse - Si riporta l'art. 76 della costituzione: "Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti." L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O. - Si riporta l'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99, (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia), pubblicata nella Gazz. Uff. 31 luglio 2009, n. 176, S.O.: "Art. 25. (Delega al Governo in materia nucleare) - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle norme in tema di valutazione di impatto ambientale e di pubblicita' delle relative procedure, uno o piu' decreti legislativi di riassetto normativo recanti la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonche' dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi e per la definizione delle misure compensative da corrispondere e da realizzare in favore delle popolazioni interessate. I decreti sono adottati, secondo le modalita' e i principi direttivi di cui all' articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonche' nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2 del presente articolo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e successivamente delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. I pareri delle Commissioni parlamentari sono espressi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi. Con i medesimi decreti sono altresi' stabiliti le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attivita' di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di cui al primo periodo. 2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) previsione della possibilita' di dichiarare i siti aree di interesse strategico nazionale, soggette a speciali forme di vigilanza e di protezione; b) definizione di elevati livelli di sicurezza dei siti, che soddisfino le esigenze di tutela della salute della popolazione e dell'ambiente; c) riconoscimento di benefici diretti alle persone residenti, agli enti locali e alle imprese operanti nel territorio circostante il sito, con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o nell'esercizio degli impianti e delle strutture, alle quali e' fatto divieto di trasferire tali oneri a carico degli utenti finali; d) previsione delle modalita' che i titolari di autorizzazioni di attivita' devono adottare per la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari irraggiati e per lo smantellamento degli impianti a fine vita; e) acquisizione di dati tecnico-scientifici predisposti da enti pubblici di ricerca, ivi incluso l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), e universita'; f) determinazione delle modalita' di esercizio del potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento delle necessarie intese con i diversi enti locali coinvolti, secondo quanto previsto dall' articolo 120 della Costituzione; g) previsione che la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o per lo smantellamento di impianti nucleari a fine vita e tutte le opere connesse siano considerati attivita' di preminente interesse statale e, come tali, soggette ad autorizzazione unica rilasciata, su istanza del soggetto richiedente e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; h) previsione che l'autorizzazione unica sia rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241; l'autorizzazione deve comprendere la dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza delle opere, l'eventuale dichiarazione di inamovibilita' e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi; l'autorizzazione unica sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, ad eccezione delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione ambientale strategica (VAS) cui si deve obbligatoriamente ottemperare, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire le infrastrutture in conformita' del progetto approvato; i) previsione che le approvazioni relative ai requisiti e alle specifiche tecniche degli impianti nucleari, gia' concesse negli ultimi dieci anni dalle Autorita' competenti di Paesi membri dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (AENOCSE) o dalle autorita' competenti di Paesi con i quali siano definiti accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale nel settore nucleare, siano considerate valide in Italia, previa approvazione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare; l) previsione che gli oneri relativi ai controlli di sicurezza e di radioprotezione, che devono comunque assicurare la massima trasparenza nei confronti dei cittadini e delle amministrazioni locali, siano a titolo oneroso a carico degli esercenti le attivita' nucleari e possano essere svolti, in tempi certi e compatibili con la programmazione complessiva delle attivita', avvalendosi anche del supporto e della consulenza di esperti di analoghe organizzazioni di sicurezza europee; m) individuazione degli strumenti di copertura finanziaria e assicurativa contro il rischio di prolungamento dei tempi di costruzione per motivi indipendenti dal titolare dell'autorizzazione unica; n) previsione delle modalita' attraverso le quali i produttori di energia elettrica nucleare dovranno provvedere alla costituzione di un fondo per il «decommissioning»; o) previsione di opportune forme di informazione diffusa e capillare per le popolazioni, e in particolare per quelle coinvolte, al fine di creare le condizioni idonee per l'esecuzione degli interventi e per la gestione degli impianti; p) previsione di sanzioni per la violazione delle norme prescrittive previste nei decreti legislativi; q) previsione, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili allo scopo, di una opportuna campagna di informazione alla popolazione italiana sull'energia nucleare, con particolare riferimento alla sua sicurezza e alla sua economicita'. 3. Nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa che comunque riguardino le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle opere, infrastrutture e insediamenti produttivi concernenti il settore dell'energia nucleare e relative attivita' di espropriazione, occupazione e asservimento si applicano le disposizioni di cui all' articolo 246 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 4. Al comma 4 dell' articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole: «fonti energetiche rinnovabili» sono inserite le seguenti: «, energia nucleare prodotta sul territorio nazionale». 5. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere emanate, nel rispetto delle modalita' e dei principi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore. 6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 7. All' articolo 3 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e' regolamentata la garanzia finanziaria di cui al numero 1) della lettera d) del comma 2»." - il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 (Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonche' le misure compensative e le campagne informative al pubblico, ai sensi dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 marzo 2010, n. 55 - Supplemento Ordinario n. 45. - la legge 31 dicembre 1962, n. 1860 (Impiego pacifico dell'energia nucleare), e' pubblicata nella Gazz. Uff. 30 gennaio 1963, n. 27. - la legge 2 agosto 1975, n. 393 (Norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica), e' pubblicata nella Gazz. Uff. 23 agosto 1975, n. 224. - il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti), e' pubblicato nella Gazz. Uff. 13 giugno 1995, n. 136, S.O. - le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom sono pubblicate rispettivamente nella GU L 357 del 7.12.1989, nella GU L 349 del 13.12.1990, nella GU L 314 del 4.12.1996 e nella GU L 337 del 5.12.2006. - il decreto legislativo 20 febbraio 2009 n. 23 (Attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito), e' pubblicato nella Gazz. Uff. 23 marzo 2009, n. 68. - la legge 14 novembre 1995, n. 481, (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'), e' pubblicata nella Gazz. Uff. 18 novembre 1995, n. 270, S.O. - la legge 7 giugno 2000, n. 150, (Disciplina delle attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni), e' pubblicata nella Gazz. Uff. 13 giugno 2000, n. 136. - il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, recante: "Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi", e' pubblicato nella Gazz. Uff. 18 novembre 2003, n. 268. - si riportano i commi da 99 a 106 dell'art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239 di "Riordino del settore energetico nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia", pubblicata nella Gazz. Uff. 13 settembre 2004, n. 215: "99. La Societa' gestione impianti nucleari (SOGIN Spa) provvede alla messa in sicurezza ed allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi di III categoria, nei siti che saranno individuati secondo le medesime procedure per la messa in sicurezza e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi di I e II categoria indicate dall'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368. 100. Con le procedure di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, viene individuato il sito per la sistemazione definitiva dei rifiuti di II categoria. Le opere da realizzare di cui al presente comma e al comma 99 sono opere di pubblica utilita', indifferibili e urgenti. 101. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di copertura dei costi relativi alla messa in sicurezza e stoccaggio dei rifiuti radioattivi non coperti dagli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui al decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83. Dalle disposizioni del presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 102. Al fine di contribuire alla riduzione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui al decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83, nonche' alla sicurezza del sistema elettrico nazionale, la SOGIN Spa, su parere conforme del Ministero delle attivita' produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, valorizza i siti e le infrastrutture esistenti. 103. Ai fini di una migliore valorizzazione e utilizzazione delle strutture e delle competenze sviluppate, la SOGIN Spa svolge attivita' di ricerca, consulenza, assistenza e servizio in tutti i settori attinenti all'oggetto sociale, in particolare in campo energetico, nucleare e di protezione dell'ambiente, anche all'estero. Le attivita' di cui al presente comma sono svolte dalla medesima societa', in regime di separazione contabile anche tramite la partecipazione ad associazioni temporanee di impresa. 104. I soggetti produttori e detentori di rifiuti radioattivi di cui al comma 100 conferiscono, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, anche in relazione agli sviluppi della tecnica e alle indicazioni dell'Unione europea, tali rifiuti per la messa in sicurezza e lo stoccaggio al deposito di cui al comma 100 o a quello di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, a seconda della categoria di appartenenza. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono definiti i tempi e le modalita' tecniche del conferimento. 105. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque ometta di effettuare il conferimento di cui al comma 104, e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino a euro 1.000.000. Chiunque violi le norme tecniche e le modalita' definite dal decreto di cui al comma 104, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a euro 100.000 e non superiore a euro 300.000. 106. Al decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «e' effettuata» sono inserite le seguenti: «, garantendo la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori nonche' la tutela dell'ambiente dalle radiazioni ionizzanti,»; b) all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «in relazione alle caratteristiche geomorfologiche del terreno» sono inserite le seguenti: «e in relazione alle condizioni antropiche del territorio»; c) all'articolo 2, comma 3, secondo periodo, le parole: «, di cui uno con funzioni di presidente» sono soppresse; d) all'articolo 2, comma 3, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Il Presidente della Commissione e' nominato con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica»." - il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 2005, n. 222. - la direttiva 2003/4/CE e' pubblicata nella GU L 41 del 14.2.2003. - la legge 16 dicembre 2005, n. 282 recante "Ratifica della Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997", e' pubblicata nella Gazz. Uff. 7 gennaio 2006, n. 5, S.O. - il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante: "Norme in materia ambientale", e' pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O. - il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, recante: "Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attivita' e delle sorgenti orfane", e' pubblicato nella Gazz. Uff. 24 aprile 2007, n. 95. - la direttiva 2003/122/CE Euratom e' pubblicata nella GU L 346 del 31.12.2003. - il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante: "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 29 gennaio 2008, n. 24, S.O. - si riporta l'art. 7 del decreto-legge 23 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133: "Art. 7. Strategia energetica nazionale - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, definisce la «Strategia energetica nazionale», che indica le priorita' per il breve ed il lungo periodo e reca la determinazione delle misure necessarie per conseguire, anche attraverso meccanismi di mercato, i seguenti obiettivi: a) diversificazione delle fonti di energia e delle aree geografiche di approvvigionamento; b) miglioramento della competitivita' del sistema energetico nazionale e sviluppo delle infrastrutture nella prospettiva del mercato interno europeo; c) promozione delle fonti rinnovabili di energia e dell'efficienza energetica; d) realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare; d-bis) promozione della ricerca sul nucleare di quarta generazione o da fusione; e) incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore energetico e partecipazione ad accordi internazionali di cooperazione tecnologica; f) sostenibilita' ambientale nella produzione e negli usi dell'energia, anche ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra; g) garanzia di adeguati livelli di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori. 2. Ai fini della elaborazione della proposta di cui al comma 1, il Ministro dello sviluppo economico convoca, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, una Conferenza nazionale dell'energia e dell'ambiente. 4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica." - la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio del 25 giugno 2009 che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari, e' pubblicata nella GU L 172 del 2.7.2009. - si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281: "Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata. - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni . 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno." Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal presente decreto: "Art. 1 (Oggetto) - 1. Con il presente decreto si attua il riassetto della disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi e si definiscono: a) le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi degli operatori per lo svolgimento nel territorio nazionale delle attivita' di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e); b) il Fondo per il decommissioning degli impianti nucleari; c) i benefici economici relativi alle attivita' di costruzione e di esercizio degli impianti di cui alla lettera a), da corrispondere in favore delle persone residenti, delle imprese operanti nel territorio circostante il sito e degli enti locali interessati; d) la disciplina della localizzazione del Deposito nazionale, incluso in un Parco Tecnologico comprensivo di un Centro di studi e sperimentazione, destinato ad accogliere i rifiuti radioattivi provenienti da attivita' pregresse e future di impianti nucleari e similari, nel territorio nazionale; e) le procedure autorizzative per la costruzione e l'esercizio del Deposito nazionale e del Parco Tecnologico; f) i benefici economici relativi alle attivita' di esercizio del Deposito nazionale, da corrispondere in favore delle persone residenti, delle imprese operanti nel territorio circostante il sito e degli enti locali interessati; g) un programma per la definizione e la realizzazione di una "Campagna di informazione nazionale in materia di produzione di energia elettrica da fonte nucleare"; h) le sanzioni irrogabili in caso di violazione delle norme prescrittive di cui al presente decreto."
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| Art. 2 Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 31 del 2010
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'alinea, le parole:"Ai fini" sono sostituite dalle seguenti: "Fatte salve le definizioni di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, ai fini"; b) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o del Deposito Nazionale incluso nel Parco Tecnologico di cui all'articolo 1, comma 1"; c) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o del Deposito Nazionale incluso nel Parco Tecnologico di cui all'articolo 1, comma 1"; d) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: "e) "impianti nucleari" sono gli impianti di produzione di energia elettrica di origine nucleare e gli impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, comprensivi delle opere relative allo stoccaggio temporaneo del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, delle infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, delle opere di sviluppo e adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessarie all'immissione in rete dell'energia prodotta, delle eventuali vie di accesso specifiche e delle opere connesse necessarie e pertinenti al suo esercizio;"; e) alla lettera f), le parole da: "che manifesta l'interesse" a: "impianto nucleare" sono sostituite dalle seguenti: "che rispettano i requisiti di cui all'articolo 5"; f) la lettera i) e' sostituita dalla seguente: "i) "deposito nazionale" e' il deposito nazionale annesso al Parco tecnologico destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media attivita' derivanti da attivita' industriali, di ricerca e medico-sanitarie e dalla pregressa gestione di impianti nucleari e di impianti del ciclo del combustibile siti nel territorio nazionale, nonche' all'immagazzinamento di lunga durata dei rifiuti ad alta attivita' ed eventualmente del combustibile irraggiato provenienti dall'esercizio di impianti nucleari, compresi i rifiuti derivanti dalla pregressa gestione di impianti nucleari e di impianti del ciclo del combustibile siti nel territorio nazionale;"; g) dopo la lettera l) e' aggiunta, in fine, la seguente: "l-bis) "decommissioning" e' l'insieme delle azioni pianificate, tecniche e gestionali, da effettuare su un impianto nucleare a seguito del suo definitivo spegnimento o della cessazione definitiva dell'esercizio, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e di protezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, sino allo smantellamento finale o comunque al rilascio del sito esente da vincoli di natura radiologica.".
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal presente decreto: "Art. 2 (Definizioni) - 1. Fatte salve le definizioni di cui alla legge 31 dicembre 1962,n. 1860, e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni: a) "Agenzia" e' l'Agenzia per la sicurezza nucleare di cui all'art. 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99; b) "area idonea" e' la porzione di territorio nazionale rispondente alle caratteristiche ambientali e tecniche ed ai relativi parametri di riferimento che qualificano l'idoneita' all'insediamento di impianti nucleari o del Deposito Nazionale incluso nel Parco Tecnologico di cui all'articolo 1, comma 1; c) "sito" e' la porzione dell'area idonea che viene certificata per l'insediamento di uno o piu' impianti nucleari o del Deposito Nazionale incluso nel Parco Tecnologico di cui all'articolo 1, comma 1; d) "Conferenza unificata" e' la Conferenza prevista all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modifiche ed integrazioni; e) "impianti nucleari" sono gli impianti di produzione di energia elettrica di origine nucleare e gli impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, comprensivi delle opere relative allo stoccaggio temporaneo del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, delle infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, delle opere di sviluppo e adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessarie all'immissione in rete dell'energia prodotta, delle eventuali vie di accesso specifiche e delle opere connesse necessarie e pertinenti al suo esercizio; f) "operatore" e' la persona fisica o giuridica o il consorzio di persone fisiche o giuridiche che rispettano i requisiti di cui all'articolo 5; g) "AIEA" e' l'Agenzia internazionale per l'energia atomica delle Nazioni Unite, con sede a Vienna; h) "AEN-OCSE" e' l'Agenzia per l'energia nucleare presso l'OCSE, con sede a Parigi. i) deposito nazionale" e' il deposito nazionale annesso al Parco tecnologico destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media attivita' derivanti da attivita' industriali, di ricerca e medico-sanitarie e dalla pregressa gestione di impianti nucleari e di impianti del ciclo del combustibile siti nel territorio nazionale, nonche' all'immagazzinamento di lunga durata dei rifiuti ad alta attivita' ed eventualmente del combustibile irraggiato provenienti dall'esercizio di impianti nucleari, compresi i rifiuti derivanti dalla pregressa gestione di impianti nucleari e di impianti del ciclo del combustibile siti nel territorio nazionale; l) "Strategia nucleare" indica il documento programmatico del Governo con il quale sono delineati gli obiettivi strategici in materia nucleare. l-bis) "decommissioning" e' l'insieme delle azioni pianificate, tecniche e gestionali, da effettuare su un impianto nucleare a seguito del suo definitivo spegnimento o della cessazione definitiva dell'esercizio, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e di protezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, sino allo smantellamento finale o comunque al rilascio del sito esente da vincoli di natura radiologica."
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| Art. 3 Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 31 del 2010
1. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e' sostituito dal seguente: "1.Il Ministro dello sviluppo economico, che si avvale dell'Agenzia, con decreto da adottare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche', per gli aspetti di rispettiva competenza, con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed il Ministro della salute, adotta un documento programmatico, con il quale sono delineati gli obiettivi strategici in materia nucleare, tra i quali, in via prioritaria, la protezione dalle radiazioni ionizzanti e la sicurezza nucleare . Il documento indica la potenza complessiva ed i tempi attesi di costruzione e di messa in esercizio degli impianti nucleari da realizzare, nonche' gli interventi in materia di ricerca e formazione, valuta il contributo atteso dalla produzione di energia elettrica da fonte nucleare nei riguardi della sicurezza degli approvvigionamenti, della diversificazione energetica e della riduzione delle emissioni inquinanti e di gas ad effetto serra, nonche' i benefici economici e sociali e delinea le linee guida del processo di realizzazione.". 2. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) l'impatto dell'energia nucleare, in termini di sicurezza nucleare e di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori e di tutela dell'ambiente, nonche' nei confronti dei rischi di proliferazione;"; b) alla lettera b), le parole: "i benefici" sono sostituite dalle seguenti: "gli effetti"; c) alla lettera c), le parole: "capacita' di" sono soppresse e dopo le parole: "potenza elettrica" e' inserita la seguente: "complessiva"; d) alla lettera d), le parole: "in quanto tecnologia a basso tenore di carbonio," sono soppresse; e) alla lettera e), la parola: "alleanze" e' sostituita dalla seguente: "accordi"; f) alla lettera f), dopo le parole: "modalita' realizzative" sono inserite le seguenti: "del programma" e le parole: "fornire strumenti di garanzia, anche attraverso la formulazione o la previsione di emanazione di specifici indirizzi" sono sostituite dalle seguenti: "sugli strumenti di tutela degli investimenti degli operatori"; g) alla lettera g), la parola: "disattivazione" e' sostituita dalla seguente: "decommissioning" e dopo le parole: "degli impianti a fine vita" sono inserite le seguenti: ", indipendentemente dalla localizzazione del Parco tecnologico"; h) alla lettera h), le parole: "i benefici" sono sostituite dalle seguenti: "gli effetti" e le parole "e i parametri delle compensazioni per popolazione e sistema delle imprese" sono soppresse; i) la lettera i) e' sostituita dalla seguente: "i) la capacita' di trasmissione della rete elettrica nazionale, con la proposta, ove necessario, di adeguamenti della stessa al fine di soddisfare l'obiettivo prefissato di potenza elettrica complessiva da installare;"; l) la lettera l) e' sostituita dalla seguente: "l) gli obiettivi in materia di approvvigionamento e arricchimento del combustibile nucleare, nonche' di trattamento del combustibile irraggiato.". 3. Il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal presente articolo, e' adottato entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal presente decreto: "Art. 3 (Strategia del Governo in materia nucleare) - 1 Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dello sviluppo economico, che si avvale dell'Agenzia, con decreto da emanare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonche', per gli aspetti di rispettiva competenza, con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed il Ministro della salute, adotta un documento programmatico, con il quale sono delineati gli obiettivi strategici in materia nucleare, tra i quali, in via prioritaria, la protezione dalle radiazioni ionizzanti e la sicurezza nucleare. Il documento indica la potenza complessiva ed i tempi attesi di costruzione e di messa in esercizio degli impianti nucleari da realizzare, nonche' gli interventi in materia di ricerca e formazione, valuta il contributo atteso dalla produzione di energia elettrica da fonte nucleare nei riguardi della sicurezza degli approvvigionamenti, della diversificazione energetica e della riduzione delle emissioni inquinanti e di gas ad effetto serra, nonche' i benefici economici e sociali e delinea le linee guida del processo di realizzazione. 2. La Strategia nucleare costituisce parte integrante della strategia energetica nazionale di cui all'art. 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 3. La Strategia nucleare indica, in particolare: a) l'impatto dell'energia nucleare, in termini di sicurezza nucleare e di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori e di tutela dell'ambiente nonche' nei confronti dei rischi di proliferazione; b) gli effetti, in termini di sicurezza degli approvvigionamenti, derivanti dall'introduzione di una quota significativa di energia nucleare nel contesto energetico nazionale; c) gli obiettivi di potenza elettrica complessiva che si intende installare in rapporto ai fabbisogni energetici nazionali ed i relativi archi temporali ; d) il contributo che si intende apportare, attraverso il ricorso all'energia nucleare, al raggiungimento degli obiettivi ambientali assunti in sede europea nell'ambito del pacchetto clima energia nonche' alla riduzione degli inquinanti chimico-fisici; e) il sistema di accordi e cooperazioni internazionali e la capacita' dell'industria nazionale ed internazionale di soddisfare gli obiettivi del programma; f) gli orientamenti sulle modalita' realizzative del programma tali da conseguire obiettivi di efficienza nei tempi e nei costi e sugli strumenti di tutela degli investimenti degli operatori; g) gli indirizzi in materia di gestione dei rifiuti radioattivi e di decommissioning degli impianti a fine vita, indipendentemente dalla localizzazione del Parco tecnologico, per i nuovi insediamenti e per gli impianti dismessi; h) gli effetti attesi per il sistema industriale italiano; i) la capacita' di trasmissione della rete elettrica nazionale, con la proposta, ove necessario, di adeguamenti della stessa al fine di soddisfare l'obiettivo prefissato di potenza elettrica complessiva da installare; l) gli obiettivi in materia di approvvigionamento e arricchimento del combustibile nucleare, nonche' di trattamento del combustibile irraggiato.".
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| Art. 4 Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 31 del 2010
1. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e' sostituito dal seguente: "1. La costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari sono considerate attivita' di preminente interesse statale e come tali soggette ad autorizzazione unica che viene rilasciata, su istanza dell'operatore, e sentito il Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 334 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, previa acquisizione del parere della regione sul cui territorio insiste l'impianto e dell'intesa con la Conferenza unificata, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto previsto nel presente decreto legislativo. Il parere della regione, di carattere obbligatorio e non vincolante, e' espresso entro il termine di novanta giorni dalla richiesta, decorso il quale si prescinde dalla sua acquisizione e si procede a demandare la questione alla Conferenza unificata.".
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal presente decreto: "Art. 4 (Autorizzazione degli impianti nucleari) - 1. La costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari sono considerate attivita' di preminente interesse statale e come tali soggette ad autorizzazione unica che viene rilasciata, su istanza dell'operatore, e sentito il Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 334 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, previa acquisizione del parere della Regione sul cui territorio insiste l'impianto e dell'intesa con la Conferenza unificata, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto previsto nel presente decreto legislativo. Il parere della Regione, di carattere obbligatorio e non vincolante, e' espresso entro il termine di novanta giorni dalla richiesta, decorso il quale si prescinde dalla sua acquisizione e si procede a demandare la questione alla Conferenza unificata."
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| Art. 5 Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 31 del 2010
1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: "e finanziarie," sono sostituite dalle seguenti: "e finanziarie. Tali requisiti dovranno essere". 2. All'articolo 5 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i criteri esplicativi dei requisiti di cui al comma 1, nonche' le modalita' per la dimostrazione del possesso dei requisiti stessi.". 3. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, la parola: "disattivazione" e' sostituita dalla seguente: "decommissioning" e la parola: "direttore", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "responsabile". 4. Il decreto di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal presente articolo, e' adottato entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal presente decreto: "Art. 5 (Requisiti degli operatori) - 1. Gli operatori, anche in forma associata, devono essere in possesso delle capacita' tecniche e professionali richieste dalle vigenti disposizioni, anche in materia di sicurezza, nonche' disporre di adeguate risorse umane e finanziarie. Tali requisiti dovranno essere comprovati in relazione alle attivita' da realizzare, comprese le attivita' di progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti nucleari, stoccaggio e gestione dei rifiuti radioattivi, anche nel rispetto delle raccomandazioni formulate dall'AIEA. 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri esplicativi dei requisiti di cui al comma 1, nonche' le modalita' per la dimostrazione del possesso dei requisiti stessi. 3. Non possono comunque essere autorizzati allo svolgimento delle attivita' di costruzione, di esercizio e di decommissioning degli impianti i soggetti: a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; b) nei cui confronti e' pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il responsabile tecnico se si tratta di societa' in nome collettivo, i soci accomandatari o il responsabile tecnico se si tratta di societa' in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il responsabile tecnico, se si tratta di altro tipo di societa'; c) nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato che incidono sulla moralita' professionale; e' comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o piu' reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o delresponsabile tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del responsabile tecnico, se si tratta di societa' in nome collettivo; dei soci accomandatari o del responsabile tecnico se si tratta di societa' in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del responsabile tecnico se si tratta di altro tipo di societa' o consorzio; d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; e) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; f) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti. 4. L'operatore attesta l'insussistenza delle condizioni ostative di cui al comma 3 mediante dichiarazione sostitutiva in conformita' alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione. 5. Ai fini degli accertamenti relativi alle condizioni ostative di cui al comma 3, si applica l'articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445."
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| Art. 6 Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 31 del 2010
1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "di cui all'articolo 5" sono soppresse; b) le parole: "lo sviluppo" sono sostituite dalle seguenti: "la realizzazione"; c) le parole: ", valutato il possesso dei requisiti da parte dell'operatore," sono soppresse; d) dopo le parole: "la localizzazione" sono inserite le seguenti: "e le caratteristiche tecniche specifiche".
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal presente decreto: "Art. 6 (Programmi di intervento degli operatori) - 1. Gli operatori, di propria iniziativa o su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, presentano al predetto Ministero il proprio programma di intervento la realizzazione di impianti nucleari, tenendo conto delle linee programmatiche individuate dal Governo ai sensi dell'articolo 3 e delle delibere CIPE di cui all'articolo 26 della legge 23 luglio 2009, n. 99. Il Ministero dello sviluppo economico, trasmette copia del programma al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Al programma di intervento, che non riguarda la localizzazione e le caratteristiche tecniche specifiche degli impianti, si applicano le disposizioni in materia di accesso agli atti, di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195."
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| Art. 7 Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 31 del 2010
1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "richiedono all'Agenzia" sono sostituite dalle seguenti: "trasmettono all'Agenzia un rapporto relativo alla verifica tecnica dei requisiti degli impianti nucleari stessi, richiedendo"; b) le parole: "per la predisposizione del rapporto preliminare di sicurezza," sono sostituite dalle seguenti: "sullo stesso e"; c) le parole: "dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (AEN-OCSE)" sono sostituite dalle seguenti: "dell'AEN-OCSE".
Note all'art. 7: - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal presente decreto: "Art. 7 (Disposizioni per la verifica tecnica dei requisiti degli impianti nucleari) - 1. Gli operatori che intendono proporre la realizzazione di impianti nucleari, trasmettono all'Agenzia un rapporto relativo alla verifica tecnica dei requisiti degli impianti nucleari stessi, richiedendo l'effettuazione delle verifiche sullo stesso e dandone contestuale informazione al Ministero dello sviluppo economico. L'Agenzia accerta la rispondenza degli impianti ai migliori standard di sicurezza internazionali definiti dall'AIEA, alle linee guida ed alle migliori pratiche raccomandate dall'AEN-OCSE; le approvazioni relative ai requisiti e alle specifiche tecniche di impianti nucleari, gia' concesse negli ultimi dieci anni dalle Autorita' competenti di Paesi membri dell'AEN-OCSE o dalle autorita' competenti di Paesi con i quali siano definiti accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale nel settore nucleare, previa approvazione dell'Agenzia, sono considerate valide in Italia. Entro 90 giorni dalla trasmissione della richiesta, l'Agenzia effettua le verifiche richieste e trasmette le proprie determinazioni all'operatore richiedente e, per conoscenza, al Ministero dello sviluppo economico."
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| Art. 8 Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 31 del 2010
1. La rubrica dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e' sostituita dalla seguente: «Criteri tecnici per la localizzazione degli impianti nucleari e del Parco Tecnologico». 2. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e' sostituito dal seguente: "1. I criteri tecnici per la localizzazione degli impianti nucleari e del Parco Tecnologico, in linea con le migliori pratiche internazionali, sono volti ad assicurare adeguati livelli di sicurezza a tutela della salute della popolazione e della protezione dell'ambiente, oltre quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia. Entro sessanta giorni dall'adozione del documento programmatico di cui all'articolo 3 comma 1, il Ministro dello sviluppo economico, con uno o piu' decreti da adottare di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per i beni e le attivita' culturali e il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, definisce, su proposta dell'Agenzia, formulata entro trenta giorni dall'adozione del suddetto documento programmatico, in coerenza con lo stesso e sulla base dei contributi e dei dati tecnico-scientifici predisposti da enti pubblici di ricerca, ivi inclusi l'ISPRA, l'ENEA e le universita', che si esprimono entro lo stesso termine, uno schema di parametri esplicativi dei criteri tecnici, per la localizzazione degli impianti nucleari. Con decreto da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni correttive del presente decreto legislativo, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per i beni e le attivita' culturali ed il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, definisce, su proposta dell'Agenzia, formulata entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni correttive del presente decreto, tenendo conto dei criteri indicati dall'AIEA e sulla base dei contributi e dei dati tecnico-scientifici predisposti da enti pubblici di ricerca, ivi inclusi l'ISPRA, l'ENEA e le universita', che si esprimono entro lo stesso termine, uno schema di parametri esplicativi dei criteri tecnici, per la localizzazione del Parco Tecnologico. I criteri tecnici per la localizzazione degli impianti nucleari e del Parco Tecnologico fanno, in particolare, riferimento ai seguenti profili: a) popolazione e fattori socio-economici; b) idrologia e risorse idriche; c) fattori meteorologici; d) biodiversita'; e) geofisica e geologia; f) valore paesaggistico; g) valore architettonico-storico; h) accessibilita'; i) sismo-tettonica; l) distanza da aree abitate e da infrastrutture di trasporto; m) strategicita' dell'area per il sistema energetico e caratteristiche della rete elettrica; n) rischi potenziali indotti da attivita' umane nel territorio circostante.". 3. I commi 2 e 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono abrogati.
Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal presente decreto: «Art. 8. Criteri tecnici per la localizzazione degli impianti nucleari e del Parco Tecnologico». - 1. I criteri tecnici per la localizzazione degli impianti nucleari e del Parco Tecnologico, in linea con le migliori pratiche internazionali, sono volti ad assicurare adeguati livelli di sicurezza a tutela della salute della popolazione e della protezione dell'ambiente, oltre quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia. Entro sessanta giorni dall'adozione del documento programmatico di cui all'articolo 3 comma 1, il Ministro dello sviluppo economico, con uno o piu' decreti da adottare di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per i beni e le attivita' culturali e il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, definisce, su proposta dell'Agenzia, formulata entro trenta giorni dall'adozione del suddetto documento programmatico, in coerenza con lo stesso e sulla base dei contributi e dei dati tecnico-scientifici predisposti da enti pubblici di ricerca, ivi inclusi l'ISPRA, l'ENEA e le universita', che si esprimono entro lo stesso termine, uno schema di parametri esplicativi dei criteri tecnici, per la localizzazione degli impianti nucleari. Con decreto da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni correttive del presente decreto legislativo, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per i beni e le attivita' culturali ed il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, definisce, su proposta dell'Agenzia, formulata entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni correttive del presente decreto, tenendo conto dei criteri indicati dall'AIEA e sulla base dei contributi e dei dati tecnico-scientifici predisposti da enti pubblici di ricerca, ivi inclusi l'ISPRA, l'ENEA e le universita', che si esprimono entro lo stesso termine, uno schema di parametri esplicativi dei criteri tecnici, per la localizzazione del Parco Tecnologico. I criteri tecnici per la localizzazione degli impianti nucleari e del Parco Tecnologico fanno, in particolare, riferimento ai seguenti profili: a) popolazione e fattori socio-economici; b) idrologia e risorse idriche; c) fattori meteorologici; d) biodiversita'; e) geofisica e geologia; f) valore paesaggistico; g) valore architettonico-storico; h) accessibilita'; i) sismo-tettonica; l) distanza da aree abitate e da infrastrutture di trasporto; m) strategicita' dell'area per il sistema energetico e caratteristiche della rete elettrica; n) rischi potenziali indotti da attivita' umane nel territorio circostante. 2. (abrogato) 3.(abrogato) "
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| Art. 9 Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 31 del 2010
1. L'articolo 9 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e' sostituito dal seguente: "Articolo 9 - (Valutazione ambientale strategica ed integrazione della Strategia nucleare) - 1. La Strategia nucleare di cui all'articolo 3 e i parametri tecnici ai sensi del comma 1 dell'articolo 8 per la localizzazione degli impianti nucleari nonche' del Parco tecnologico sono soggetti, distintamente per quanto riguarda il Parco Tecnologico, alle procedure di valutazione ambientale strategica, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nonche' al rispetto del principio di giustificazione di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, di recepimento della direttiva 96/26/EURATOM del Consiglio, del 13 maggio 1996. Il Ministero dello sviluppo economico trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la documentazione necessaria per l'avvio della procedura di valutazione ambientale strategica entro quattro mesi dalla adozione di ciascuno dei decreti di cui all'articolo 8, comma 1. 2. Entro trenta giorni dalla conclusione di ciascuna delle procedure di valutazione ambientale strategica, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il parere motivato, adottato di concerto, per gli aspetti di competenza, con il Ministero per i beni e le attivita' culturali. 3. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per le parti di rispettiva competenza, sono adeguati, entro trenta giorni dal ricevimento del parere di cui al comma 3, la Strategia e i parametri di cui al comma 1 secondo le conclusioni della valutazione ambientale strategica. Gli atti cosi' adeguati sono sottoposti entro quindici giorni all'approvazione del Consiglio dei Ministri. I testi approvati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.". |
| Art. 10 Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 31 del 2010
1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole "comma 4" sono sostituite dalle seguenti. "comma 3". 2. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'alinea, le parole: "analiticamente identificati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono soppresse; b) alla lettera b), la parola: "istallazione" e' sostituita dalla seguente: "installazione"; c) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) progetto preliminare dell'impianto, recante l'indicazione della tipologia dell'installazione, dei principi di funzionamento, della potenza installata e delle principali caratteristiche tecniche;"; d) alla lettera e), le parole: "sulle aree" sono sostituite dalle seguenti: "sul sito"; e) alla lettera f), le parole: "alla valutazione preliminare di sicurezza" sono sostituite dalle seguenti: "alle verifiche del rapporto". 3. All'articolo 10 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: "3-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, sentita l'Agenzia, possono essere integrati o specificati i dati e/o le informazioni di cui al comma 3. 3-ter. Sulla base dei parametri definiti dal decreto di cui all'articolo 8, comma 1, l'operatore puo' richiedere al Ministero dello sviluppo economico di effettuare indagini tecniche preliminari sui siti che intende sottoporre a certificazione. Il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del mare, il Ministro delle infrastrutture e trasporti e l'Agenzia, rilascia l'autorizzazione, ferma restando la riduzione in pristino del sito al termine delle indagini e il risarcimento immediato dei danni arrecati dal momento dell'inizio delle indagini, in accordo con il proprietario dell'area interessata.". 4. Il decreto di cui al comma 3-bis dell'articolo 10 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, introdotto dal presente articolo, e' adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Note all'art. 10: - Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal presente decreto: "Art. 10 (Istanza per la certificazione dei siti) - 1. Entro novanta giorni dalla pubblicazione di cui all'articolo 9, comma 3, ciascun operatore interessato - avvia il procedimento di autorizzazione unica con la presentazione al Ministero dello sviluppo economico ed all'Agenzia dell'istanza per la certificazione di uno o piu' siti da destinare all'insediamento di un impianto nucleare. 2. Ulteriori istanze possono essere presentate entro il 30 giugno di ciascun anno. 3. L'istanza di cui al comma 1 deve contenere per ciascun sito, a pena di irricevibilita', almeno i seguenti dati ed informazioni, concernenti: a) identificazione del soggetto istante, completa degli elementi sui requisiti richiesti dall'articolo 5; b) puntuale indicazione del sito destinato all'installazione dell'impianto e delle titolarita' dei diritti che insistono su tale area; c) rapporto preliminare di sicurezza, parte sito, e progetto preliminare dell'impianto, recante l'indicazione della tipologia dell'installazione, dei principi di funzionamento, della potenza installata e delle principali caratteristiche tecniche; d) cartografia con la localizzazione del perimetro dell'impianto nell'ambito del sito indicato; e) documentazione relativa alle indagini tecniche effettuate sul sito; f) documentazione relativa alle verifiche del rapporto di cui all'articolo 7; g) documentazione relativa alla valutazione degli effetti ambientali; h) documentazione relativa agli strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica; i) elenco delle servitu' da costituire su beni immobili di terzi per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere connesse; l) ogni altra documentazione tecnica necessaria a comprovare ed a verificare la rispondenza del sito prescelto alle caratteristiche ambientali e tecniche ed ai relativi parametri di riferimento di cui all'articolo 8, comma 1, nonche' alla coerenza del progetto con la Strategia nucleare. 3-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, sentita l'Agenzia, possono essere integrati o specificati i dati e/o le informazioni di cui al comma 3. 3-ter. Sulla base dei parametri definiti dal decreto di cui all'articolo 8, comma 1, l'operatore puo' richiedere al Ministero dello sviluppo economico di effettuare indagini tecniche preliminari sui siti che intende sottoporre a certificazione. Il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del mare, il Ministro delle infrastrutture e trasporti e l'Agenzia, rilascia l'autorizzazione, ferma restando la riduzione in pristino del sito al termine delle indagini e il risarcimento immediato dei danni arrecati dal momento dell'inizio delle indagini, in accordo con il proprietario dell'area interessata."
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| Art. 11 Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo n. 31 del 2010
1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: "entro sessanta giorni della relativa ricezione" sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta giorni dal ricevimento di ciascuna istanza". 2. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo le parole: "l'Agenzia," sono inserite le seguenti: " tenuto conto delle determinazioni di cui all'articolo 7,". 3. All'articolo 11, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: "comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "comma 3". 4. All'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, la parola: "trenta" e' sostituita dalla seguente: "quindici" e le parole: "del comune interessato" sono sostituite dalle seguenti: "del comune o dei Comuni interessati, come individuati ai sensi dell'art. 23, comma 4.". 5. All'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole "si provvede" sono sostituite dalle seguenti: "il Ministero dello sviluppo economico provvede"; b) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Le modalita' di funzionamento del Comitato interistituzionale sono stabilite, previo parere della Conferenza unificata da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del parere stesso, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro i sessanta giorni successivi; il Comitato opera senza corresponsione di compensi o emolumenti a favore dei componenti.". 6. All'articolo 11, comma 10, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, la parola: "procede" e' soppressa.
Note all'art. 11: - Si riporta il testo dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal presente decreto: "Art. 11 (Certificazione dei siti) - 1. Fatte salve le competenze degli organi preposti alla tutela dell'ambiente secondo la normativa vigente, l'Agenzia effettua l'istruttoria tecnica sulle singole istanze di cui all'articolo 10, comma 1, dopo aver completato la verifica della regolarita' formale delle istanze medesime, complete di documentazione, entro trenta giorni dal ricevimento di ciascuna istanza. 2. L'Agenzia puo' richiedere agli operatori una sola volta informazioni ed integrazioni in relazione ad ogni aspetto di carattere tecnico, indicando le modalita' ed i termini per adeguarsi a quanto richiesto. La suddetta richiesta interrompe i termini di cui al comma 3 fino all'acquisizione degli elementi richiesti. 3. In caso di esito positivo dell'istruttoria, l'Agenzia, tenuto conto delle determinazioni di cui all'articolo 7, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 ovvero dal ricevimento delle informazioni e integrazioni di cui al comma 2, rilascia la certificazione, anche con specifiche prescrizioni, per ciascun sito proposto, previa verifica della sua rispondenza: a) alle caratteristiche ambientali e tecniche ed ai relativi parametri di riferimento di cui all'articolo 8, comma 1, approvati ai sensi dell'articolo 9, comma 3, b) alle scelte tecniche relative all'interazione sito-impianto, c) alla strategia nucleare di cui all'articolo 3, con riguardo alla capacita' produttiva dell'impianto, ai tempi di realizzazione ed entrata in esercizio previsti e alle tecnologie proposte. 4. L'Agenzia trasmette le certificazioni dei siti al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 5. Il Ministro dello sviluppo economico, entro"quindici" giorni, sottopone ciascuno dei siti certificati all'intesa della Regione interessata, che si esprime previa acquisizione del parere del Comune o dei Comuni interessati, come individuati ai sensi dell'art. 23, comma 4. 6. In caso di mancata definizione dell'intesa di cui al comma 5 entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'intesa stessa, si provvede entro i trenta giorni successivi alla costituzione di un Comitato interistituzionale, i cui componenti sono designati in modo da assicurare una composizione paritaria, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un lato, e dalla Regione, dall'altro, che assicura la presenza di un rappresentante del comune interessato. Le modalita' di funzionamento del Comitato interistituzionale sono stabilite, previo parere della Conferenza unificata da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del parere stesso, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro i sessanta giorni successivi; il Comitato opera senza corresponsione di compensi o emolumenti a favore dei componenti. Ove non si riesca a costituire il Comitato interistituzionale, ovvero non si pervenga ancora alla definizione dell'intesa entro i sessanta giorni successivi alla costituzione del Comitato, si provvede all'intesa con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con la partecipazione del presidente della Regione interessata. 7. L'intesa ovvero il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 6 operano anche in deroga ai Piani energetico ambientali delle Regioni interessate da ciascuna possibile localizzazione. 8. Al termine della procedura di cui ai commi 4, 5 e 6, il Ministro dello sviluppo economico trasmette l'elenco dei siti certificati, sui quali e' stata espressa l'intesa regionale o e' intervenuto il decreto sostitutivo di intesa, alla Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro i termini di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo e, comunque, non oltre sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta; in mancanza di intesa entro il predetto termine, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata, secondo quanto disposto dallo stesso articolo 3, sulla base delle intese gia' raggiunte con le singole Regioni interessate da ciascun sito o sulla base dei decreti sostitutivi di intesa. 9. Acquisita l'intesa della Conferenza Unificata ovvero la deliberazione motivata di cui al comma 8, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adotta entro trenta giorni il decreto di approvazione dell'elenco dei siti certificati. Con il medesimo decreto ciascun sito certificato ed approvato e' dichiarato di interesse strategico nazionale, soggetto a speciali forme di vigilanza e protezione; il diritto di svolgere le attivita' di cui all'articolo 12 e' attribuito in via esclusiva all'operatore richiedente. Il decreto e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonche' nei siti Internet del Ministero dello sviluppo economico, dei Ministeri concertanti e dell'Agenzia. 10. Fermo restando quanto stabilito al comma 7, entro i dodici mesi dalla pubblicazione di cui al comma 9, la Regione interessata dalla presenza di un sito nucleare adegua il proprio Piano Energetico Ambientale tenendo conto dell'intesa ovvero del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 6. 11. Per ciascun sito certificato l'operatore interessato deve presentare l'istanza di cui all'articolo 13, comma 1, entro ventiquattro mesi dalla emanazione del decreto di cui al comma 9; salvo motivata richiesta di proroga da parte del medesimo operatore, da presentarsi prima della scadenza del termine, l'inutile decorso di tale termine rende inefficace la certificazione del singolo sito e si estingue il diritto di svolgere le attivita' di cui all'articolo 12. Da tale inefficacia consegue la responsabilita' dell'operatore per i danni economici conseguenti all'avvenuta certificazione del sito. 12. Il termine di cui al comma 11 puo' essere prorogato, con la procedura prevista dal presente articolo, una sola volta e per un periodo non superiore a 12 mesi."
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| Art. 12 Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 31 del 2010
1. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la parola: "approvata" e' sostituita dalla seguente: "approvato"; b) lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", incluse eventuali caratterizzazioni ambientali"; c) dopo la lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e-bis)predisposizione di opere di drenaggio per scavi; e-ter) opere di protezione del sito; e-quater) mobilizzazione del cantiere, inclusi laboratori, macchinari e infrastrutture residenziali di cantiere; e-quinquies) eventuali demolizioni; e-sexies) realizzazioni di scavi, riporti e rilevati.". 2. L'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e' sostituito dal seguente: "2. Le suddette attivita' devono essere comunicate o denunciate all'ente locale interessato o altra Amministrazione competente, secondo la normativa vigente, allegando una relazione dettagliata delle opere e attivita' da effettuare.". 3. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "l'area sulla quale" sono sostituite dalle seguenti: "il sito sul quale"; b) la parola:"siano" e' sostituita dalla seguente: "sia"; c) le parole:"Al proprietario dell'area" sono sostituite dalle seguenti: "Al proprietario del sito"; d) il quarto periodo e' sostituito dal seguente: "L'operatore che, per qualsiasi motivo, non pervenga alla realizzazione dell'impianto nucleare, provvede alla riduzione in pristino del sito e, ove cio' non sia possibile, e' tenuto a risarcire al proprietario il danno arrecato al bene.".
Note all'art. 12: - Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal presente decreto: "Art. 12 (Attivita' preliminari) - 1. La certificazione del sito approvato, ai sensi dell'articolo 11 e su cui e' stata acquisita l'intesa della Regione interessata ovvero e' intervenuto il decreto sostitutivo di intesa costituisce titolo con il quale l'operatore puo' svolgere, prima del rilascio dell'autorizzazione unica, le seguenti attivita': a) effettuazione di rilievi; b) indagini geognostiche , incluse eventuali caratterizzazioni ambientali; c) indagini ambientali specifiche; d) allacci tecnologici di cantiere; e) recinzione delle aree; e-bis) predisposizione di opere di drenaggio per scavi; e-ter) opere di protezione del sito; e-quater) mobilizzazione del cantiere, inclusi laboratori, macchinari e infrastrutture residenziali di cantiere; e-quinquies) eventuali demolizioni; e-sexies) realizzazioni di scavi, riporti e rilevati. 2. Le suddette attivita' devono essere comunicate o denunciate all'ente locale interessato o altra Amministrazione competente, secondo la normativa vigente, allegando una relazione dettagliata delle opere e attivita' da effettuare. 3. Nel caso in cui il sito sul quale l'operatore e' abilitato a svolgere le attivita' di cui al comma 1 non sia nella disponibilita' dell'operatore medesimo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'". Al proprietario del sito e' dovuta l'indennita' di occupazione ai sensi dell'articolo 50 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. I relativi oneri sono a carico dell'operatore beneficiario dell'occupazione. L'operatore che, per qualsiasi motivo, non pervenga alla realizzazione dell'impianto nucleare, provvede alla riduzione in pristino del sito e, ove cio' non sia possibile, e' tenuto a risarcire al proprietario il danno arrecato al bene."
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| Art. 13 Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 31 del 2010
1. All'articolo 13, il comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e' sostituito dal seguente: "1. Entro il termine di cui all'articolo 11, comma 11, eventualmente prorogato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, l'operatore titolare del sito certificato presenta al Ministero dello sviluppo economico apposita istanza di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto nucleare corredata dalla certificazione dell'operatore, ai sensi dell'articolo 5.". 2. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "analiticamente identificati con decreto, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto," sono sostituite dalle seguenti: "secondo le modalita' stabilite con decreto"; b) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 5, comma 2"; c) la lettera e), e' sostituita dalla seguente: "e) progetto definitivo dell'impianto, rispondente, tra l'altro, ai dettami in tema di tutela ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e comprendente, tra l'altro, la natura, le caratteristiche e la vita operativa dell'impianto e delle opere connesse e delle eventuali opere di compensazione e mitigazione previste, le modalita' operative per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi prodotti e le relative strutture ubicate nello stesso sito e connesse all'impianto nucleare;"; d) la lettera f), e' sostituita dalla seguente: "f) la documentazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;"; e) alla lettera g), la parola: "finale" e' soppressa"; f) la lettera h) e' sostituita dalla seguente: "h) documentazione relativa al modello operativo per l'esercizio dell'impianto; in particolare: 1) manuale per la gestione in qualita'; 2) schema di regolamento di esercizio, comprensivo dell'organigramma previsionale del personale preposto e addetto all'esercizio tecnico dell'impianto, che svolga funzioni rilevanti agli effetti della sicurezza nucleare o della protezione sanitaria e relative patenti di idoneita'; 3) schema di manuale operativo; 4) programma delle prove funzionali a freddo; 5) programma generale di prove con il combustibile nucleare; 6) proposte di prescrizioni tecniche;"; g) la lettera i) e' sostituita dalla seguente: "i) studio preliminare di decommissioning dell'impianto, inclusivo della valutazione, sulla base delle indicazioni delle direttive europee, del volume e del condizionamento, trasporto e conferimento al Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e con indicazione dei relativi costi previsti. Nei rifiuti radioattivi sono compresi il combustibile nucleare irraggiato per il quale non sia previsto altro utilizzo o i rifiuti derivanti dal suo riprocessamento;"; h) alla lettera m), dopo le parole "normative nazionali" sono inserite le seguenti: "- ai sensi del capo III della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 -"; i) la lettera n) e' sostituita dalla seguente: "n) piano di protezione fisica dell'impianto;"; l) alla lettera p), le parole "misure compensative " sono sostituite dalle seguenti: "benefici economici". 3. Il comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e' sostituito dal seguente: "3. L'istanza deve essere contestualmente presentata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero per i beni e le attivita' culturali, anche ai fini dell'avvio della procedura di impatto ambientale (VIA), e la documentazione depositata presso gli enti interessati, secondo quanto disposto dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006, anche ai fini dell'informazione e della partecipazione del pubblico, nonche' al Ministero delle infrastrutture e trasporti.". 4. All'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: "il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" sono inserite le seguenti: "nonche', per i profili di competenza, presso altre pubbliche amministrazioni"; b) dopo le parole: "livelli di sicurezza" sono inserite le seguenti: "e di radioprotezione"; c) le parole: "di tutela della salute della popolazione e dell'ambiente" sono sostituite dalle seguenti: "di tutela della salute dei lavoratori e della popolazione e di tutela dell'ambiente". 5. All'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: "e le autorizzazioni" sono soppresse. 6. Il comma 6 dell'articolo 13 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e' sostituito dal seguente: "6. L'Agenzia, ai fini della conclusione dell'istruttoria, acquisisce il provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA), e di autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciato in sede statale, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e si adegua alle relative prescrizioni. Il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 29-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' effettuato ogni quindici anni, sentita l'Agenzia.". 7. Il comma 7 dell'articolo 13 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e' sostituito dal seguente: "7. In sede di espletamento delle procedure di VIA e di AIA di cui al comma 6 sono recepite le conclusioni della VAS di cui all'articolo 9 ed e' esclusa ogni duplicazione delle relative valutazioni. Le valutazioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previste dal comma 6, fermo restando quanto disposto dal secondo periodo del medesimo comma, sono effettuate con le modalita' ed entro e non oltre i termini ivi stabiliti. Sono fatte salve le valutazioni dell'Agenzia relativamente alla certificazione del sito rispetto ai criteri di localizzazione.". 8. Il comma 8 dell'articolo 13 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e' sostituito dal seguente: "8. L'Agenzia definisce le prescrizioni tecniche cui sara' soggetto l'impianto, anche sulla base delle informazioni fornite dall'operatore. Le prescrizioni tecniche costituiscono parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione unica. L'Agenzia definisce, inoltre, le eventuali prescrizioni ai fini della certificazione dell'operatore.". 9. All'articolo 13, comma 10, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: "anche in base all'esito delle procedure di VIA" sono sostituite dalle seguenti: "nel rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto di compatibilita' ambientale"; 10. All'articolo 13 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo il comma 12 e' inserito il seguente: "12-bis. A seguito di variazioni delle prescrizioni tecniche di cui al comma 8, stabilite dall'Agenzia e comunicate alle amministrazioni di cui al comma 12, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, provvede con proprio decreto alla modifica dell'autorizzazione unica, disponendone la pubblicazione con le modalita' di cui al comma 12.". 11. All'articolo 13, comma 13, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera b), le parole: "la natura, le caratteristiche, la durata" sono sostituite dalle seguenti: "la tipologia e le caratteristiche"; b) alla lettera d), le parole: "nonche' la periodicita' delle revisioni" sono sostituite dalle seguenti: ", non inferiore alla vita operativa di cui al comma 2, lettera e)"; c) la lettera e) e' soppressa. 12. Il comma 14 dell'articolo 13 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e' sostituito dal seguente: "14. L'autorizzazione unica vale quale licenza per l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare e di fabbricazione del combustibile nucleare, previa acquisizione da parte dell'operatore della certificazione comprovante l'esito positivo di collaudi, prove non nucleari e prove nucleari rilasciati dall'Agenzia, secondo le procedure previste dagli articoli da 42 a 45 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. A seguito di tale acquisizione, l'operatore trasmette alle amministrazioni di cui ai commi 1 e 3 e all'Agenzia il rapporto finale di sicurezza, prima dell'avvio dell'esercizio commerciale dell'impianto. L'autorizzazione unica certifica anche la qualifica di "operatore", secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 5, comma 2.". 13. All'articolo 13, comma 15, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo le parole "esercire l'impianto," sono inserite le seguenti: "come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera e),". 14. All'articolo 13 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo il comma 15 e' aggiunto, in fine, il seguente: "15-bis. La costruzione, l'avviamento e l'esercizio dell'impianto, ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, avvengono sotto il controllo tecnico dell'Agenzia, che vigila sul rispetto delle prescrizioni e condizioni stabilite nell'autorizzazione unica, fatti salvi le attivita' ed i poteri di controllo, di monitoraggio e sanzionatori disciplinati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per le parti non riguardanti il ciclo di funzionamento dell'impianto.". 15. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal presente articolo, e' adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Note all'art. 13: - Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal presente decreto: "Art. 13 (Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari e per la certificazione dell'operatore) - 1. Entro il termine di cui all'articolo 11, comma 11, eventualmente prorogato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, l'operatore titolare del sito certificato presenta al Ministero dello sviluppo economico apposita istanza di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto nucleare corredata dalla certificazione del proponente, ai sensi dell'articolo 5. 2. L'istanza deve contenere, a pena di irricevibilita', i seguenti dati ed informazioni, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia, concernenti: a) denominazione e ragione sociale dell'istante o del consorzio, con i relativi assetti societari; b) documentazione comprovante la disponibilita' delle capacita' tecniche di cui all'articolo 5; c) documentazione comprovante la solidita' finanziaria dell'operatore e la sussistenza di idonei strumenti di copertura finanziaria degli investimenti , secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 5, comma 2; d) documentazione relativa agli atti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica. e) progetto definitivo dell'impianto, rispondente, tra l'altro, ai dettami in tema di tutela ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, e comprendente, tra l'altro, la natura, le caratteristiche e la vita operativa dell'impianto e delle opere connesse e delle eventuali opere di compensazione e mitigazione previste, le modalita' operative per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi prodotti e le relative strutture ubicate nello stesso sito e connesse all'impianto nucleare; f) la documentazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni; g) rapporto di sicurezza; h) documentazione relativa al modello operativo per l'esercizio dell'impianto; in particolare: 1) manuale per la gestione in qualita'; 2) schema di regolamento di esercizio, comprensivo dell'organigramma previsionale del personale preposto e addetto all'esercizio tecnico dell'impianto, che svolga funzioni rilevanti agli effetti della sicurezza nucleare o della protezione sanitaria e relative patenti di idoneita'; 3) schema di manuale operativo; 4) programma delle prove funzionali a freddo; 5) programma generale di prove con il combustibile nucleare; 6) proposte di prescrizioni tecniche; i) studio preliminare di decommissioning dell'impianto, inclusivo della valutazione, sulla base delle indicazioni delle direttive europee, del volume e del condizionamento, trasporto e conferimento al Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e con indicazione dei relativi costi previsti. Nei rifiuti radioattivi sono compresi il combustibile nucleare irraggiato per il quale non sia previsto altro utilizzo o i rifiuti derivanti dal suo riprocessamento; l) elenco delle servitu' di pubblica utilita' su beni circostanti che si rendono necessarie; m) idonea garanzia finanziaria ai fini di quanto previsto dalle vigenti normative nazionali - ai sensi del Capo III della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 - ed internazionali in tema di responsabilita' civile derivante dall'impiego pacifico dell'energia nucleare. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia, sono definite le modalita' per l'estensione della garanzia alle attivita' di cui all'articolo 19, comma 2, del presente decreto legislativo; n) piano di protezione fisica dell'impianto; o) documentazione attestante l'ottemperanza alle prescrizioni del Trattato Euratom; p) stima aggiornata dell'ammontare dei contributi dovuti, ai sensi dell'articolo 23, a titolo di benefici economici per le persone residenti e le imprese operanti nel territorio circostante il sito e per gli enti locali interessati, con l'indicazione delle scadenze previste per il versamento degli stessi. 3. L'istanza deve essere contestualmente presentata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero per i beni e le attivita' culturali, anche ai fini dell'avvio della procedura di impatto ambientale (VIA), e la documentazione depositata presso gli enti interessati, secondo quanto disposto dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006, anche ai fini dell'informazione e della partecipazione del pubblico, nonche' al Ministero delle infrastrutture e 4. L'istanza viene inoltrata dal Ministero dello sviluppo economico all'Agenzia, la quale provvede all'istruttoria tecnica, anche avvalendosi degli organi tecnici esistenti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonche', per i profili di competenza, presso altre pubbliche Amministrazioni l'Agenzia si pronuncia con parere vincolante entro dodici mesi dalla ricezione dell'istanza stessa e della relativa documentazione da parte del Ministero dello sviluppo economico anche al fine di assicurare elevati livelli di sicurezza e di radioprotezione che soddisfino le esigenze di tutela della salute dei lavoratori e della popolazione e di tutela dell'ambiente. 5. Nell'ambito dell'istruttoria, l'Agenzia richiede alle amministrazioni interessate, individuate sulla base dello specifico progetto da valutare, i pareri di competenza, che devono essere resi entro sessanta giorni dalla richiesta. 6. L'Agenzia, ai fini della conclusione dell'istruttoria, acquisisce il provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), e di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciato in sede statale, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, e si adegua alle relative prescrizioni. Il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 29-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' effettuato ogni quindici anni, sentita l'agenzia. 7. In sede di espletamento delle procedure di VIA e di AIA di cui al comma 6 sono recepite le conclusioni della VAS di cui all'articolo 9 del presente decreto ed e' esclusa ogni duplicazione delle relative valutazioni. Le valutazioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previste dal comma precedente, fermo restando quanto disposto dall'ultimo periodo del medesimo comma, sono effettuate con le modalita' ed entro e non oltre i termini ivi stabiliti. Sono fatte salve le valutazioni dell'Agenzia relativamente alla certificazione del sito rispetto ai criteri di localizzazione. 8. L'Agenzia definisce le prescrizioni tecniche cui sara' soggetto l'impianto, anche sulla base delle informazioni fornite dall'operatore. Le prescrizioni tecniche costituiscono parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione unica. L'Agenzia definisce, inoltre, le eventuali prescrizioni ai fini della certificazione dell'operatore. 9. Il Ministero dello sviluppo economico effettua, ai sensi del trattato Euratom, le notifiche all'Unione Europea ai fini dell'acquisizione dei previsti pareri della Commissione Europea. 10. Al compimento dell'istruttoria, l'Agenzia, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto di compatibilita' ambientale, rilascia parere vincolante al Ministero dello sviluppo economico che, sulla base di esso, entro trenta giorni dalla comunicazione del parere stesso, indice una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 con l'Agenzia, i Ministeri concertanti, la Regione e gli enti locali interessati e con tutti gli altri soggetti e le amministrazioni coinvolti, da individuare sulla base dello specifico progetto, che non abbiano gia' espresso il proprio parere o la propria autorizzazione nell'ambito dell'istruttoria svolta dall'Agenzia. 11. Qualora in sede di conferenza di servizi di cui al comma precedente, non venga raggiunta la necessaria intesa con un ente locale coinvolto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, assegna all'ente interessato un congruo termine per esprimere l'intesa; decorso inutilmente tale termine, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri cui partecipa il Presidente della Regione interessata all'intesa, e' adottato, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sostitutivo dell'intesa. 12. Nei trenta giorni successivi alla positiva conclusione dell'istruttoria, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, rilascia con proprio decreto l'autorizzazione unica, disponendone la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nei siti Internet dei relativi Ministeri e dell'Agenzia. Il predetto decreto vale anche come certificazione del possesso dei requisiti da parte del titolare dell'autorizzazione unica. 12-bis. A seguito di variazioni delle prescrizioni tecniche di cui al comma 8, stabilite dall'Agenzia e comunicate alle amministrazioni di cui al comma 12, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, provvede con proprio decreto alla modifica dell'autorizzazione unica, disponendone la pubblicazione con le modalita' di cui al comma 12. 13. L'autorizzazione unica indica: a) l'identita' del titolare dell'autorizzazione; b) la tipologia e le caratteristiche dell'impianto e delle opere connesse; c) il perimetro dell'installazione; d) la sua decorrenza e durata , non inferiore alla vita operativa di cui al comma 2, lettera e) del presente articolo; e) (soppressa); f) le ispezioni, i test e le analisi che il titolare dell'autorizzazione e' tenuto ad effettuare, con la specificazione delle modalita' tecniche di svolgimento; g) le prescrizioni previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modificazioni in materia di sicurezza nucleare e protezione sanitaria; h) le prescrizioni e gli obblighi di informativa, comprensivi di modalita' e termini, per garantire il coordinamento e la salvaguardia del sistema elettrico nazionale e la tutela dell'ambiente; i) le modalita' della garanzia finanziaria per la responsabilita' civile verso i terzi; l) ogni altra prescrizione ritenuta necessaria per la tutela dell'ambiente e della pubblica utilita'. 14. L'autorizzazione unica vale quale licenza per l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare e di fabbricazione del combustibile nucleare, previa acquisizione da parte dell'operatore della certificazione comprovante l'esito positivo di collaudi, prove non nucleari e prove nucleari rilasciati dall'Agenzia, secondo le procedure previste dagli articoli da 42 a 45 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. A seguito di tale acquisizione, l'operatore trasmette alle Amministrazioni di cui ai commi 1 e 3 e all'Agenzia il rapporto finale di sicurezza, prima dell'avvio dell'esercizio commerciale dell'impianto. L'autorizzazione unica certifica anche la qualifica di "operatore", secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 5, comma 2. 15. L'autorizzazione unica vale quale dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza delle opere e, ove occorra, quale dichiarazione di inamovibilita' e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi. L'autorizzazione unica costituisce variante agli strumenti urbanistici e sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire l'impianto, come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera e), in conformita' al progetto approvato. 15-bis. La costruzione, l'avviamento e l'esercizio dell'impianto, ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99, avvengono sotto il controllo tecnico dell'Agenzia, che vigila sul rispetto delle prescrizioni e condizioni stabilite nell'autorizzazione unica, fatti salvi le attivita' ed i poteri di controllo, di monitoraggio e sanzionatori disciplinati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per le parti non riguardanti il ciclo di funzionamento dell'impianto."
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| Art. 14 Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 31 del 2010
1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo le parole: "prescrizioni impartite," sono inserite le seguenti: " accertate ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,".
Note all'art. 14: - Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal presente decreto: "Art. 14 (Sospensione e revoca dell'autorizzazione unica) - 1. In caso di gravi o reiterate violazioni degli obblighi e delle prescrizioni impartite, accertate ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, nonche' in caso di commissione di taluno dei reati previsti dall'articolo 33, il Ministro dello sviluppo economico puo' disporre la sospensione o, nei casi piu' gravi, la revoca dell'autorizzazione unica.
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| Art. 15 Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo n. 31 del 2010
1. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'alinea, la parola: "controlli" e' sostituita dalla seguente: "verifiche", dopo la parola: "sicurezza" e' inserita la seguente: "nucleare" e la parola: "altresi'" e' soppressa; b) alla lettera b), dopo le parole: "dei lavoratori" sono inserite le seguenti: "e dei responsabili" e dopo le parole: "riguardo alla" sono inserite le seguenti: "sicurezza e alla". 2. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo la parola: "sicurezza" e' inserita la seguente: "nucleare". 3. Il comma 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e' sostituito dal seguente: "3. Il soggetto titolare dell'autorizzazione unica, sotto la supervisione dell'Agenzia, e' obbligato: a) a valutare e verificare periodicamente nonche' a migliorare costantemente la sicurezza dell'impianto, in modo sistematico e verificabile; b) a garantire l'esistenza e l'attuazione di sistemi di gestione che attribuiscano la dovuta priorita' alla sicurezza nucleare e l'adozione di misure per la prevenzione di incidenti e per la mitigazione delle relative conseguenze; c) a realizzare idonee barriere fisiche e procedure amministrative di protezione il cui mancato funzionamento causerebbe per i lavoratori e la popolazione esposizioni significative alle radiazioni ionizzanti; d) a prevedere e mantenere risorse finanziarie ed umane adeguate all'adempimento degli obblighi di cui alle lettere a), b) e c).".
Note all'art. 15: - Si riporta il testo dell'articolo 15, commi 1 e 2 e 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificati o sostituiti dal presente decreto: Art. 15 (Responsabilita' del titolare dell'autorizzazione unica in materia di controlli di sicurezza e di radioprotezione) - 1. Ferme restando le disposizioni in tema di verifiche, sulla sicurezza nucleare e sulla radioprotezione, il titolare dell'autorizzazione unica e' responsabile: a) della sicurezza dell'impianto; b) della formazione dei lavoratori e dei responsabili dell'impianto, con particolare riguardo alla sicurezza e alla prevenzione dei rischi, legati alle attivita' di costruzione e di esercizio dell'impianto medesimo; c) dell'osservanza delle prescrizioni dell'Agenzia in materia di sicurezza ed, in particolare, di quelle attinenti alla costruzione ed all'esercizio degli impianti; d) dell'attuazione di opportune forme di informazione diffusa e capillare per le popolazioni coinvolte, al fine di creare le condizioni idonee per la realizzazione e la gestione dell'impianto nucleare oggetto dell'autorizzazione stessa. 2. Gli oneri relativi ai controlli di sicurezza nucleare e di radioprotezione effettuati dall'Agenzia, che devono comunque assicurare la massima trasparenza nei confronti dei cittadini e delle amministrazioni locali interessate e devono essere svolti in tempi certi e compatibili con la programmazione complessiva delle attivita', sono a carico del titolare dell'autorizzazione unica. 3. Il soggetto titolare dell'autorizzazione unica, sotto la supervisione dell'Agenzia, e' obbligato: a) a valutare e verificare periodicamente nonche' a migliorare costantemente la sicurezza dell'impianto, in modo sistematico e verificabile; b) a garantire l'esistenza e l'attuazione di sistemi di gestione che attribuiscano la dovuta priorita' alla sicurezza nucleare e l'adozione di misure per la prevenzione di incidenti e per la mitigazione delle relative conseguenze; c) a realizzare idonee barriere fisiche e procedure amministrative di protezione il cui mancato funzionamento causerebbe per i lavoratori e la popolazione esposizioni significative alle radiazioni ionizzanti; d) a prevedere e mantenere risorse finanziarie ed umane adeguate all'adempimento degli obblighi di cui alle lettere a), b) e c).
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| Art. 16 Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 31 del 2010
1. La rubrica dell'articolo 16 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e' sostituita dalla seguente: "Rapporto annuale del titolare dell'autorizzazione unica". 2. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole:"Il titolare"sono sostituite dalle seguenti: "Ferme restando le disposizioni di cui al Capo X del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, il titolare". 3. Il comma 3 dell'articolo 16 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e' sostituito dal seguente: "3. Ferme restando le disposizioni di cui ai capi VIII e IX del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, il rapporto e' trasmesso altresi' al Comitato di confronto e trasparenza di cui all'articolo 22, nel rispetto delle eccezioni previste dal comma 2 del medesimo articolo 22, ed e' pubblicato sui siti internet del titolare dell'autorizzazione unica e dell'Agenzia.".
Note all'art. 16: - Si riporta il testo della rubrica e dei commi 1 e 3 dell'articolo 16 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come sostituito dal presente decreto: Art. 16 (Rapporto annuale del titolare dell'autorizzazione unica) - 1. Ferme restando le disposizioni di cui al Capo X del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 il titolare dell'autorizzazione unica ha l'obbligo di trasmettere all'Agenzia in modo tempestivo le informazioni circa gli incidenti e gli accadimenti rilevanti ai fini della sicurezza nucleare e la radioprotezione verificatisi all'interno del sito e le misure messe in atto per ripristinare il corretto funzionamento e limitare le conseguenze sulla salute delle persone e sull'ambiente. 2. Il titolare dell'autorizzazione unica, entro la fine di ciascun anno solare di realizzazione e di esercizio dell'impianto nucleare, trasmette all'Agenzia un rapporto contenente: a) lo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione, le cause di eventuali ritardi e le previsioni aggiornate sulla tempistica di realizzazione; b) le modalita' adottate per il corretto adempimento a tutte le prescrizioni impartite con l'autorizzazione unica, anche relativamente alle fasi di cantiere e eventualmente al periodo di prova antecedente l'entrata a regime dell'impianto; c) le misure adottate a garanzia della sicurezza nucleare e della protezione dalle radiazioni ionizzanti; d) la natura ed i risultati delle rilevazioni di emissioni radioattive e non, rilasciate dall'Impianto Nucleare nell'ambiente; e) la natura e la quantita' dei rifiuti radioattivi presenti sul sito dell'impianto nucleare, cosi' come le misure adottate per limitarne la loro produzione e gli effetti sulla salute e sull'ambiente. 3. Ferme restando le disposizioni di cui ai Capi VIII e IX del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, il rapporto e' trasmesso altresi' al Comitato di confronto e trasparenza di cui all'articolo 22, nel rispetto delle eccezioni previste dal comma 2 del medesimo articolo 22, ed e' pubblicato sui siti internet del titolare dell'autorizzazione unica e dell'Agenzia.
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| Art. 17 Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo n. 31 del 2010
1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: "L'Agenzia e' responsabile delle verifiche di ottemperanza" sono sostituite dalle seguenti: "Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e degli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni per le parti non riguardanti il ciclo di funzionamento dell'impianto, l'Agenzia vigila". 2. All'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: "la sospensione delle attivita' di cui all'autorizzazione unica" sono sostituite dalle seguenti: "la sospensione delle attivita' relative alle prescrizioni non rispettate".
Note all'art. 17: - Si riporta il testo dell'articolo 18, commi 1 e 4, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificati dal presente decreto: Art.18 (Sorveglianza e sospensione amministrativa degli impianti) - 1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e degli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni per le parti non riguardanti il ciclo di funzionamento dell'impianto, l'Agenzia vigila sul corretto adempimento, da parte del titolare dell'autorizzazione unica, a tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa. 2. Fermo restando quanto previsto per i casi di violazione delle disposizioni di legge e delle prescrizioni, se nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla costruzione e l'esercizio dell'impianto e le salvaguardie, l'Agenzia rileva la presenza di elementi di rischio indebito, emette prescrizioni tecniche e misure correttive atte alla sua eliminazione, assegnando un termine per l'esecuzione delle prescrizioni e delle misure previste. 3. Il titolare dell'autorizzazione unica adotta senza indugio e comunque nei termini previsti, le misure di sicurezza indicate come indifferibili nelle prescrizioni dell'Agenzia; entro trenta giorni dalla emissione delle prescrizioni di cui al comma 2, il titolare dell'autorizzazione unica potra' proporre all'Agenzia, per l'approvazione, soluzioni tecniche e misure attuative idonee a garantire condizioni ulteriormente migliorative. 4. Entro i successivi quindici giorni, l'Agenzia conferma la prescrizione adottata ovvero ne emette una nuova, definitiva, e fissa il termine perentorio entro cui il titolare dell'autorizzazione unica deve uniformarsi alle prescrizioni ed alle misure indicate. In caso di inosservanza delle medesime nel termine fissato, l'Agenzia dispone la sospensione delle attivita' relative alle prescrizioni non rispettate. 5. I provvedimenti adottati dall'Agenzia vengono resi pubblici sul sito istituzionale e su quello del Ministero dello sviluppo economico.
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| Art. 18 Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo n. 31 del 2010
1. I commi 1 e 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono sostituiti dai seguenti: "1. Il titolare dell'autorizzazione unica e' responsabile della gestione dei rifiuti radioattivi di esercizio e del combustibile nucleare per tutta la durata della vita dell'impianto, fino al trasferimento al deposito nazionale ovvero fino alla presa in carico dell'impianto da parte di Sogin ai sensi del successivo articolo 20. In attesa del loro conferimento al Deposito nazionale, possono essere stoccati temporaneamente nel sito dell'impianto, nel rispetto delle disposizioni vigenti nonche' delle prescrizioni tecniche e di esecuzione impartite dall'Agenzia, sia i rifiuti di esercizio che il combustibile irraggiato. Per quest'ultimo, l'operatore puo' adottare l'opzione di un successivo riprocessamento presso strutture estere accreditate, nel rispetto della legislazione vigente. 2. Il titolare dell'autorizzazione unica provvede, secondo la normativa vigente ed in particolare le disposizioni di cui al Capo VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e nel rispetto delle prescrizioni impartite dall'Agenzia, al trattamento ed al condizionamento dei rifiuti di esercizio, al loro smaltimento presso il Deposito nazionale e al conferimento del combustibile irraggiato o dei rifiuti derivanti dal suo riprocessamento, presso il medesimo Deposito nazionale.".
Note all'art. 18: - Si riporta il testo dell'articolo 19, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come sostituiti dal presente decreto: Art. 19 (Disposizioni in materia di sistemazione dei rifiuti radioattivi) - 1. Il titolare dell'autorizzazione unica e' responsabile della gestione dei rifiuti radioattivi di esercizio e del combustibile nucleare per tutta la durata della vita dell'impianto, fino al trasferimento al deposito nazionale ovvero fino alla presa in carico dell'impianto da parte di Sogin ai sensi del successivo articolo 20. In attesa del loro conferimento al Deposito nazionale, possono essere stoccati temporaneamente nel sito dell'impianto, nel rispetto delle disposizioni vigenti nonche' delle prescrizioni tecniche e di esecuzione impartite dall'Agenzia, sia i rifiuti di esercizio che il combustibile irraggiato. Per quest'ultimo, l'operatore puo' adottare l'opzione di un successivo riprocessamento presso strutture estere accreditate, nel rispetto della legislazione vigente. 2. Il titolare dell'autorizzazione unica provvede, secondo la normativa vigente ed in particolare le disposizioni di cui al Capo VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e nel rispetto delle prescrizioni impartite dall'Agenzia, al trattamento ed al condizionamento dei rifiuti di esercizio, al loro smaltimento presso il Deposito nazionale e al conferimento del combustibile irraggiato o dei rifiuti derivanti dal suo riprocessamento, presso il medesimo Deposito nazionale. 3. I costi delle attivita' di cui al comma 2 sono a carico del titolare dell'autorizzazione unica.
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| Art. 19 Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo n. 31 del 2010
1. Il comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e' sostituito dal seguente: "1. All'attivita' di decommissioning degli impianti attende la Sogin S.p.A., in coerenza con gli scopi statutari e con le vigenti disposizioni in materia.". 2. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: "al termine della vita" e' inserita la seguente: "operativa"; b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", secondo gli indirizzi formulati ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79". 3. Dopo il comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e' inserito il seguente: "2-bis. L'operatore notifica, con preavviso di sei mesi mediante atto scritto, il termine della vita operativa dell'impianto alla Sogin S.p.A., all'Agenzia, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. ". 4. All'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: "al termine della vita" e' inserita la seguente: "operativa"; b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nominato d'intesa tra Sogin S.p.A. e operatore. In mancanza dell'intesa, la nomina e' effettuata dall'Agenzia". 5. All'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: "operata dalla Sogin S.p.A." sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 3". 6. All'articolo 20 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: "6-bis. I pareri riguardanti i progetti di cui agli articoli 55, 56 e 57 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, gia' presentati alla data di entrata in vigore del presente decreto da almeno ventiquattro mesi, sono rilasciati dalle Autorita' competenti entro centottanta giorni dalla suddetta data. Qualora tali pareri non vengano rilasciati entro il termine di cui al primo periodo, il Ministero dello sviluppo economico convoca una conferenza di servizi, che si svolge secondo le modalita' degli articoli 14-ter e 14-quater della legge 7 agosto 1990 n. 241, al fine di rilasciare le relative autorizzazioni entro i successivi centottanta giorni. 6-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Sogin S.p.A. segnala al Ministero dello sviluppo economico e alle autorita' competenti, nell'ambito delle attivita' richieste ai sensi dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e del comma 1-bis dell'articolo 148 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, eventuali priorita' per l'ottenimento delle relative autorizzazioni, secondo un criterio di efficienza realizzativa. Qualora, entro novanta giorni dall'avvenuta segnalazione, le autorita' competenti non rilascino i pareri riguardanti le suddette attivita', il Ministero dello sviluppo economico avvia il procedimento unico di cui all'articolo 25, comma 2, lettera h), della legge 23 luglio 2009, n. 99, che si conclude entro i successivi novanta giorni.". 7. La disposizione di cui al comma 6-ter dell'articolo 20 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal presente articolo, si applica entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Note all'art. 19: - Si riporta il testo dell'articolo 20, commi 1, 2, 3 e 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come sostituiti o modificati dal presente decreto: Art. 20 (Disposizioni in materia di disattivazione degli impianti) - 1. All'attivita' di decommissioning degli impianti attende la Sogin S.p.A., in coerenza con gli scopi statutari e con le vigenti disposizioni in materia. 2. La Sogin S.p.A., al termine della vita operativa dell'impianto, prende in carico la gestione in sicurezza del medesimo e svolge tutte le attivita' relative alla disattivazione dell'impianto stesso fino al rilascio del sito per altri usi, secondo gli indirizzi formulati ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. 3. La Sogin S.p.A., al termine della vita operativa dell'impianto, effettua una valutazione dei costi di disattivazione in contraddittorio con l'operatore, richiedendo, se del caso, parere di congruita' ad un qualificato organismo terzo, nominato d'intesa tra Sogin S.p.A. E operatore. In mancanza dell'intesa, la nomina e' effettuata dall'agenzia. 4. Il finanziamento delle attivita' di disattivazione avviene per il tramite del fondo di cui all'articolo 21, alimentato con i contributi dei titolari dell'autorizzazione unica. 5. Qualora, al termine della vita operativa di ciascun impianto, la valutazione dei relativi costi di disattivazione di cui al comma 3 risulti superiore rispetto a quanto versato dal titolare dell'autorizzazione unica, questi e' tenuto ad integrare il Fondo con la relativa differenza. 6. Si applicano alla Sogin S.p.a. le disposizioni di cui agli articoli 15, 18 e 22, in quanto compatibili.
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| Art. 20 Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo n. 31 del 2010
1. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, la parola: "istituito" e' sostituita dalla seguente: "costituito". 2. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la parola: "AEEG", ovunque ricorra, e' sostituita dalle seguenti: "Autorita' per l'energia elettrica e il gas"; b) dopo le parole: "previo parere" e' inserita la seguente: "vincolante". 3. All'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la parola: "AEEG" e' sostituita dalle seguenti: "Autorita' per l'energia elettrica e il gas"; b) le parole: "risorse finanziare" sono sostituite dalle seguenti: "risorse finanziarie".
Note all'art. 20: - Si riporta il testo dell'articolo 21, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificati dal presente decreto: Art. 21 (Fondo per il "decommissioning") - 1. Il Fondo per il "decommissioning" di cui all'art. 25, comma 2, lettera n) della legge 23 luglio 2009, n. 99 e' costituito presso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico ed e' alimentato dai titolari dell'autorizzazione unica attraverso il versamento di un contributo per ogni anno di esercizio dell'impianto. Il Fondo e' articolato in tante sezioni per quanti sono gli impianti nucleari, a ciascuno dei quali afferiscono i contributi versati dai singoli titolari a decorrere dalla conclusione del primo anno di esercizio dei relativi impianti. La Cassa gestisce il Fondo e puo' effettuare investimenti fruttiferi, qualora gli stessi non pregiudichino la liquidita' necessaria e abbiano un profilo di rischio non superiore ai titoli di Stato. 2. La misura del contributo periodico di cui al comma 1 e' determinata dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, su proposta della Sogin s.p.a. e previo parere vincolante dell'Agenzia, assumendo a parametro analoghe esperienze internazionali con la medesima tecnologia e comunque secondo criteri di efficienza, tenendo conto della stima delle operazioni per la disattivazione degli impianti presentata dagli operatori nella fase autorizzativa. L'importo e' aggiornato ogni anno secondo gli indici definiti dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e sottoposto a nuova valutazione ogni cinque anni. 3. La verifica ed il controllo delle risorse finanziarie che alimentano il Fondo e' operata su base annuale dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas che provvede mediante la Cassa Conguaglio di cui al comma 1 all'erogazione dei fondi per stato d'avanzamento dei relativi lavori, previo controllo e validazione dei progetti e costi di disattivazione degli impianti nucleari, condizionamento, trasporto e conferimento dei rifiuti radioattivi, presentati dagli operatori, secondo la normativa vigente.
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| Art. 21 Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo n. 31 del 2010
1. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: "comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "comma 9,".
Note all'art. 21: - Si riporta il testo dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal presente decreto: Art. 22 (Comitati di confronto e trasparenza) - 1. Presso ciascuna Regione sul cui territorio ricada un sito certificato ai sensi dell'articolo 11, comma 9 e nella Regione in cui e' situato il sito prescelto per la realizzazione del Deposito nazionale, e' istituito un "Comitato di confronto e trasparenza", senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, finalizzato a garantire alla popolazione l'informazione, il monitoraggio ed il confronto pubblico sull'attivita' concernente il procedimento autorizzativo, la realizzazione, l'esercizio e la disattivazione del relativo impianto nucleare, nonche' sulle misure adottate per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione e la salvaguardia dell'ambiente. 2. Ai fini di cui sopra, il titolare del sito e' tenuto a corrispondere alle richieste del Comitato di confronto e trasparenza, fornendo allo stesso tutte le informazioni ed i dati richiesti, ad eccezione delle informazioni commerciali sensibili e di quelle relative alle misure di protezione fisica dell'impianto nucleare. 3. Chiunque sia interessato ad ottenere informazioni sul progetto, sulle attivita' dell'impianto nucleare e sulle misure adottate per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, la prevenzione o la riduzione dei rischi e delle esposizioni, puo' rivolgersi al Comitato di confronto e trasparenza il quale e' tenuto a comunicare le informazioni in suo possesso o acquisite all'uopo dal titolare dell'autorizzazione unica. 4. Il Comitato di confronto e trasparenza, costituito con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con oneri a carico dell'operatore, e' composto da: a) il Presidente della Regione interessata o suo delegato, che svolge le funzioni di presidente del Comitato; b) il Presidente della Provincia interessata o suo delegato; c) il Sindaco del Comune o dei Comuni il cui territorio e' interessato dalla realizzazione dell'impianto nonche' i Sindaci dei Comuni limitrofi, come definiti dall'articolo 23 comma 4; d) il Prefetto o suo delegato; e) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico; f) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; g) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'universita'; h) un rappresentante dell'ISPRA; i) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; l) un rappresentante dell'ARPA della Regione interessata; m) un rappresentante dell'Agenzia; n) un rappresentante del titolare del sito e, a decorrere dal rilascio dell'autorizzazione unica, del titolare di quest'ultima; o) un rappresentante dell'associazione ambientalista maggiormente rappresentativa a livello regionale; p) un rappresentante dell'imprenditoria locale indicato dall'associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello regionale; q) un rappresentante dell'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa a livello regionale; r) un esperto qualificato di radioprotezione designato dall'Agenzia. 5. I componenti del Comitato durano in carica cinque anni, salvo quelli che sono tali in forza di una carica elettiva, che mantengono la funzione per tutta la durata di quest'ultima. Il Comitato di confronto e trasparenza e' convocato in via ordinaria dal Presidente con frequenza almeno annuale ovvero ogni qual volta se ne ravvisi la necessita' o l'opportunita'; il Comitato opera senza corresponsione di compensi o emolumenti a favore dei componenti. 6. Il Comitato di confronto e trasparenza puo' richiedere eventuali analisi in ordine a particolari aspetti tecnici, radioprotezionistici ed ambientali a qualificati soggetti pubblici, quali le Universita', gli Enti pubblici di ricerca, l'ISPRA o le ARPA, i cui oneri sono posti dall'operatore a detrazione dei contributi annuali di cui agli articoli 23 e 30.
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| Art. 22 Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo n. 31 del 2010
1. All'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: "beneficio economico omnicomprensivo, da corrispondere per ciascun anno solare, o parte dello stesso," sono sostituite dalle seguenti: "beneficio economico omnicomprensivo, commisurato alla durata effettiva dei lavori, da corrispondere posticipatamente per ciascun anno solare,". 2. All'articolo 23, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: "ed e' pari a 0,4 euro/MWh" sono sostituite dalle seguenti: ", pari a 0,4 euro/MWh". 3. All'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: "nei 20 km dal perimetro" sono sostituite dalle seguenti: "nei 25 km dal centro dell'edificio reattore". 4. All'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: "le schema tipo" sono sostituite dalle seguenti: "lo schema tipo".
Note all'art. 22: - Si riporta il testo dell'articolo 23, comma 2, lettere a) e b) e comma 4, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificati dal presente decreto: Art. 23 (Benefici economici diretti alle persone residenti, agli enti locali e alle imprese operanti nel territorio) - 1. Il rilascio dell'autorizzazione unica deve essere contestuale all'assunzione del vincolo da parte dell'operatore alla corresponsione di benefici in favore delle persone residenti e delle imprese operanti nel territorio circostante il sito dell'impianto nucleare e degli enti locali interessati, con oneri a carico esclusivo delle imprese coinvolte nella costruzione o nell'esercizio degli impianti e delle infrastrutture oggetto di autorizzazione unica. 2. Il titolare dell'autorizzazione unica relativa agli impianti di produzione di energia elettrica di origine nucleare riconosce, in solido con gli altri soggetti onerati di cui al comma 1, ai soggetti beneficiari di cui al comma 4: a) a decorrere dall'inizio dei lavori di costruzione dell'impianto, un beneficio economico omnicomprensivo, commisurato alla durata effettiva dei lavori, da corrispondere posticipatamente per ciascun anno solare, compreso nel programma di costruzione dell'impianto nucleare come assentito dall'autorizzazione unica; l'aliquota unitaria alla base del suddetto beneficio e' commisurata alla potenza elettrica nominale dell'impianto in via di realizzazione ed e' pari a 3.000 Euro/MW sino a 1600 MW realizzati nel sito, maggiorata del 20% per l'eventuale potenza installata eccedente il predetto livello; b) a decorrere dall'entrata in esercizio dell'impianto, un beneficio economico omnicomprensivo su base trimestrale da corrispondere posticipatamente per ciascun trimestre, o parte dello stesso, di esercizio dell'impianto nucleare, commisurato all'energia elettrica prodotta e immessa in rete , pari a 0,4 euro/MWh. 3. Il titolare dell'autorizzazione unica relativa agli impianti di fabbricazione del combustibile nucleare riconosce, in solido con gli altri soggetti onerati di cui al comma 1, ai soggetti beneficiari di cui al comma 4 un beneficio economico da corrispondere posticipatamente per ciascun anno, o parte dello stesso, di esercizio dell'impianto, calcolato secondo criteri definiti con successivo decreto del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e finanze. 4. I benefici economici di cui ai commi 2 lettera a) e 3 sono territorialmente ripartiti per il 10% alla Provincia o alle Province nel cui territorio e' ubicato l'impianto, per il 55% al comune o ai comuni ove e' ubicato l'impianto e per il 35% ai comuni limitrofi, intesi come quelli la cui superficie ricada in tutto o in parte all'interno di un'area compresa nei 25 km dal centro dell'edificio reattore dell'impianto di produzione di energia elettrica, o di 10 km nel caso di impianto per la produzione di combustibile nucleare. Il contributo spettante a questi ultimi e' calcolato in proporzione alla superficie ed alla popolazione residente all'interno delle distanze indicate, tenendo conto, tra l'altro, di criteri di perequazione territoriale. 5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sentita la Conferenza unificata e' definito le schema-tipo delle convenzioni da stipulare tra il titolare dell'autorizzazione unica e gli enti locali di cui al comma 4 con le quali sono stabiliti criteri e modalita' di corresponsione del beneficio di cui al comma 2, lettera a), cosi' suddiviso: a) per il 40% a favore degli enti locali; b) per il 60% a favore delle persone residenti e delle imprese operanti nel territorio circostante il sito dell'impianto nucleare mediante la riduzione della spesa energetica, della TARSU, delle addizionali IRPEF, dell'IRES e dell'ICI. 6. Nell'ambito dei benefici economici di cui al comma 5 lettera a), le convenzioni di cui al medesimo comma possono prevedere uno o piu' interventi strutturali in tema di salute della popolazione, ambiente e patrimonio culturale, nonche' le modalita' di conferimento delle opere realizzate agli enti locali. 7. I benefici di cui al comma 2, lettera b) e di cui al comma 3 sono destinati alla riduzione della spesa per la fornitura di energia elettrica a favore dei clienti finali ubicati nei territori degli enti locali di cui al comma 4, secondo i criteri e le modalita' fissati con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e sentiti gli enti locali interessati. 8. I benefici di cui al comma 2 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico sulla base dell'andamento dei prezzi al consumo per famiglie ed imprese a livello nazionale. 9. Ai soggetti onerati e' fatto divieto di trasferire sugli utenti finali i costi dei benefici di cui al presente articolo. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas vigila sul rispetto di detto divieto.
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| Art. 23 Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo n. 31 del 2010
1. La rubrica dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e' sostituita dalla seguente: "Decadenza e sospensione dai benefici". 2. All'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, la parola: "realizzazione" e' sostituita dalla seguente: "costruzione". 3. All'articolo 24 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Nel caso in cui la costruzione o l'esercizio dell'impianto subiscano arresti temporanei non imputabili all'operatore, l'erogazione dei benefici e' sospesa e i periodi di arresto non sono considerati ai fini della determinazione del beneficio.".
Note all'art. 23: - Si riporta il testo della rubrica e del comma 1, dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come sostituito o modificato dal presente decreto: "Decadenza e sospensione dai benefici" - 1. Nel caso in cui la costruzione o l'esercizio dell'impianto subisca, per qualunque ragione, un arresto definitivo, i benefici riconosciuti alle persone residenti, agli enti locali ed alle imprese decadono automaticamente con effetto dal momento dell'arresto, senza eventuale ripetizione dei benefici erogati anticipatamente.
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| Art. 24 Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo n. 31 del 2010
1. Nella rubrica del titolo III del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: "e delle relative misure compensative" sono sostituite dalle seguenti: "e dei relativi benefici economici". 2. All'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: "realizzazione del Centro di studi e sperimentazione" sono sostituite dalle seguenti: "realizzazione di un Centro di studi e sperimentazione". 3. All'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: "dal finanziamento delle" sono sostituite dalle seguenti: "dalla componente tariffaria che finanzia le". 4. All'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: "3-bis. Nell'ambito del Parco Tecnologico, i programmi di ricerca e le azioni di sviluppo condotti da Sogin S.p.A e funzionali alle attivita' di decommissioning e alla gestione dei rifiuti radioattivi sono finanziati dalla componente tariffaria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n 83.".
Note all'art. 24: - Si riporta il testo della rubrica del Titolo III del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal presente decreto: (Procedure per la localizzazione, costruzione ed esercizio del Deposito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi, del Parco Tecnologico e dei relativi benefici economici.) - Si riporta il testo dell'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal presente decreto: Art. 25 (Deposito nazionale e Parco tecnologico) - 1. Sono soggetti alle disposizioni del presente Titolo la localizzazione, la costruzione e l'esercizio del Deposito nazionale di cui all'articolo 2, lettera i), nell'ambito del Parco Tecnologico di cui al presente articolo, ferme restando le altre disposizioni normative e prescrizioni tecniche vigenti in materia. 2. Il Parco Tecnologico e' dotato di strutture comuni per i servizi e per le funzioni necessarie alla gestione di un sistema integrato di attivita' operative, di ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico, di infrastrutture tecnologiche per lo svolgimento di attivita' connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile irraggiato, tra cui la caratterizzazione, il trattamento, il condizionamento e lo stoccaggio nonche' lo svolgimento, secondo modalita' definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di tutte le attivita' di ricerca, di formazione e di sviluppo tecnologico connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e alla radioprotezione. 3. La Sogin S.p.A. realizza il Parco Tecnologico, ed in particolare il Deposito Nazionale e le strutture tecnologiche di supporto, con i fondi provenienti dalla componente tariffaria che finanzia le attivita' di competenza. Sulla base di accordi tra il Governo, la Regione, gli enti locali interessati, nonche' altre amministrazioni e soggetti privati, possono essere stabilite ulteriori e diverse fonti di finanziamento per la realizzazione di un Centro di studi e sperimentazione.
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| Art. 25 Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo n. 31 del 2010
1. All'articolo 26 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole: ", in coerenza con l'atto di indirizzo previsto dall'articolo 27, comma 8, della legge 23 luglio 2009, n. 99," sono soppresse; b) al comma 1, lettera d), dopo le parole: "rifiuti radioattivi" sono inserite le seguenti: ", ad eccezione di quelli disciplinati dall'articolo 29, comma 1," e le parole: "ai sensi dell'articolo 29" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 30, comma 4,".
Note all'art. 25: - Si riporta il testo dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal presente decreto: Art. 26 (Sogin S.p.A.) - 1. La Sogin S.p.A, e' il soggetto responsabile della disattivazione degli impianti a fine vita, del mantenimento in sicurezza degli stessi, nonche' della realizzazione e dell'esercizio del Deposito nazionale e del Parco Tecnologico di cui all'articolo 25, comprendente anche il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi. A tal fine: a) gestisce le attivita' finalizzate alla localizzazione del sito per il Parco Tecnologico, ai sensi dell'articolo 25; b) cura le attivita' connesse al procedimento autorizzativo relativo alla realizzazione ed esercizio del Parco Tecnologico e al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti radioattivi; c) provvede alla realizzazione ed all'esercizio del Parco Tecnologico; d) riceve dagli operatori interessati al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti radioattivi ad eccezione di quelli disciplinati dall'articolo 29, comma 1 il corrispettivo per le attivita' di cui all'articolo 27, con modalita' e secondo tariffe stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, ed eroga agli Enti locali le quote ad essi spettanti, calcolate ai sensi dell'articolo 30, comma 4 del presente decreto legislativo; e) promuove diffuse e capillari campagne di informazione e comunicazione alla popolazione in ordine alle attivita' da essa svolte, al fine di creare le condizioni idonee per l'esecuzione degli interventi e per la gestione degli impianti. 2. Lo svolgimento delle attivita' di cui alle lettere c) ed e) del comma 1 e' sottoposto al controllo ed alla vigilanza dell'Agenzia e, limitatamente a quelle di cui alla lettera d), anche al controllo ed alla vigilanza dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481.
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| Art. 26 Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo n. 31 del 2010
1. Il comma 1 dell'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e' sostituito dal seguente: "1. Entro tre mesi dall'approvazione del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 9, comma 3, la Sogin S.p.A. definisce, in conformita' alla suddetta approvazione, una proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico, proponendo contestualmente un ordine di idoneita' delle suddette aree sulla base di caratteristiche tecniche e socio-ambientali delle aree preliminarmente identificate, nonche' un progetto preliminare per la realizzazione del Parco stesso.". 2. All'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'alinea, le parole: "di massima" sono soppresse e la parola: "indicati" e' sostituita dalla seguente: "indicata"; b) alla lettera b), sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", e determinazione del fattore di riempimento". 3. All'articolo 27, comma 3, primo periodo, le parole: "di massima" sono soppresse. 4. All'articolo 27, comma 4, le parole: "alle misure compensative" sono sostituite dalle seguenti: "ai benefici economici". 5. All'articolo 27, comma 5, dopo le parole: "formalmente trasmesse alla stessa" sono inserite le seguenti: "e al Ministero dello sviluppo economico" e la parola: "potenzialmente" e' soppressa. 6. All'articolo 27, comma 6, la parola: "potenzialmente" e' soppressa. 7. All'articolo 27, comma 7, la parola: "potenzialmente" e' soppressa; dopo la parola "comunicare" sono inserite le seguenti: ", entro sessanta giorni" e le parole "Regioni interessate", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "regioni nel cui territorio ricadono le aree idonee". 8. All'articolo 27, comma 9, dopo la parola: "aree", la parola: "potenzialmente" e' soppressa. 9. All'articolo 27, comma 10, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo le parole: "di cui al medesimo comma" sono inserite le seguenti: "ovvero dal perfezionamento dell'intesa di cui al comma 8". 10. All'articolo 27, comma 11, le parole: "ne attribuisce il diritto di svolgere le attivita' di cui al presente articolo in via esclusiva alla stessa Sogin S.p.A" sono sostituite dalle seguenti: "attribuisce il diritto di svolgere le attivita' ad esso relative, di cui al presente decreto legislativo, in via esclusiva alla stessa Sogin S.p.A., nel rispetto del diritto comunitario.". 11. L'articolo 27, comma 12, e' sostituito dal seguente: "12. Nella regione in cui e' situato il sito prescelto per la realizzazione del Parco tecnologico, la Sogin S.p.A. avvia entro trenta giorni una campagna di informazione diffusa e capillare volta a comunicare alla popolazione ed agli enti locali le necessarie informazioni sul Deposito nazionale; in tale campagna informativa si terra' conto, in particolare, dei temi della sicurezza, della salute dei lavoratori e della popolazione, della tutela ambientale, nonche' di quelli relativi alle ricadute socio-economiche, culturali e di sviluppo del territorio connesse alla realizzazione del Parco Tecnologico e ai benefici economici previsti, della loro quantificazione, modalita' e tempi del trasferimento alla popolazione interessata.". 12. All'articolo 27, comma 13, le parole: "Entro quattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "Entro sei mesi" e le parole: "il termine di un anno" sono sostituite dalle seguenti: "il termine di sei mesi". 13. Dopo il comma 13 dell'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e' inserito il seguente: "13-bis. L'istanza deve essere contestualmente presentata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero per i beni e le attivita' culturali, anche ai fini dell'avvio della procedura di impatto ambientale (VIA), e la documentazione depositata presso gli enti interessati, secondo quanto disposto dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006, anche ai fini dell'informazione e della partecipazione del pubblico, nonche' al Ministero delle infrastrutture e trasporti.". 14. All'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo il comma 17 e' aggiunto il seguente: "17-bis. L'autorizzazione unica vale quale dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza delle opere e, ove occorra, quale dichiarazione di inamovibilita' e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi. L'autorizzazione unica costituisce variante agli strumenti urbanistici e sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformita' al progetto approvato.".
Note all'art. 26: - Si riporta il testo dell'articolo 27, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10,11, 12 e 13, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come sostituiti o modificati dal presente decreto: Art. 27 (Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio del Parco Tecnologico) - 1. Entro tre mesi dall'approvazione del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 9, comma 3, la Sogin S.p.A. definisce, in conformita' con la suddetta approvazione, una proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico, proponendo contestualmente un ordine di idoneita' delle suddette aree sulla base di caratteristiche tecniche e socio-ambientali delle aree preliminarmente identificate, nonche' un progetto preliminare per la realizzazione del Parco stesso. 2. Il progetto preliminare contiene gli elementi ed e' corredato dalla documentazione di seguito indicata; a) documentazione relativa alla tipologia di materiali radioattivi destinati al Deposito nazionale (criteri di accettabilita' a deposito; modalita' di confezionamento accettabili; inventario radiologico; ecc.); b) dimensionamento preliminare della capacita' totale del Deposito nazionale, anche in funzione di uno sviluppo modulare del medesimo, e determinazione del fattore di riempimento; c) identificazione dei criteri di sicurezza posti alla base del progetto del deposito; d) indicazione delle infrastrutture di pertinenza del Deposito nazionale; e) criteri e contenuti per la definizione del programma delle indagini per la qualificazione del sito; f) indicazione del personale da impiegare nelle varie fasi di vita del Deposito nazionale, con la previsione dell'impiego di personale residente nei territori interessati, compatibilmente con le professionalita' richieste e con la previsione di specifici corsi di formazione; g) indicazione delle modalita' di trasporto del materiale radioattivo al Deposito nazionale e criteri per la valutazione della idoneita' delle vie di accesso al sito; h) indicazioni di massima delle strutture del Parco Tecnologico e dei potenziali benefici per il territorio, anche in termini occupazionali; i) ipotesi di benefici diretti alle persone residenti, alle imprese operanti nel territorio circostante il sito ed agli enti locali interessati e loro quantificazione, modalita' e tempi del trasferimento. 3. La proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee, con l'ordine della idoneita' delle aree identificate sulla base delle caratteristiche tecniche e socio-ambientali, il progetto preliminare e la documentazione di cui ai commi precedenti sono tempestivamente pubblicati sul sito Internet della Sogin SpA la quale da' contestualmente avviso della pubblicazione almeno su cinque quotidiani a diffusione nazionale, affinche', nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione, le Regioni, gli Enti locali, nonche' i soggetti portatori di interessi qualificati, possano formulare osservazioni e proposte tecniche in forma scritta e non anonima, trasmettendole ad un indirizzo di posta elettronica della Sogin SpA appositamente indicato. Le comunicazioni sui siti internet e sui quotidiani indicano le sedi ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza, le modalita', i termini, la forma e gli indirizzi per la formulazione delle osservazioni o proposte. La suddetta consultazione pubblica e' svolta nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. 4. Entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione di cui al comma 3, la Sogin S.p.A. promuove un Seminario nazionale, cui sono invitati, tra gli altri, oltre ai Ministeri interessati e l'Agenzia, le Regioni, le Province ed i Comuni sul cui territorio ricadono le aree interessate dalla proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee di cui al comma 1, nonche' l'UPI, l'ANCI, le Associazioni degli Industriali delle Province interessate, le Associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio, le Universita' e gli Enti di ricerca presenti nei territori interessati. Nel corso del Seminario sono approfonditi tutti gli aspetti tecnici relativi al Parco Tecnologico, con particolare riferimento alla piena e puntuale rispondenza delle aree individuate ai requisiti dell'AIEA e dell'Agenzia ed agli aspetti connessi alla sicurezza dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, e sono illustrati i possibili benefici economici e di sviluppo territoriale connessi alla realizzazione di tali opere ed ai benefici economici di cui all'articolo 30, comma 2. 5. La Sogin SpA, sulla base delle osservazioni emerse a seguito della pubblicazione e del Seminario di cui ai commi precedenti e formalmente trasmesse alla stessa e al Ministero dello sviluppo economico entro il termine di 30 giorni dal Seminario medesimo, entro i sessanta giorni successivi al predetto termine, redige una versione aggiornata della proposta di Carta nazionale delle aree idonee, ordinate secondo i criteri sopra definiti, e la trasmette al Ministero dello sviluppo economico. 6. Il Ministro dello sviluppo economico acquisito il parere tecnico dell'Agenzia, che si esprime entro il termine di sessanta giorni, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva la Carta nazionale delle aree idonee alla localizzazione del Parco tecnologico. La Carta e' pubblicata sui siti della Sogin SpA, dei suddetti Ministeri e dell'Agenzia. 7. Entro trenta giorni dall'approvazione della Carta, la Sogin SpA invita le Regioni e gli enti locali delle aree idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico a comunicare il loro interesse ad ospitare il Parco stesso e avvia trattative bilaterali finalizzate al suo insediamento, da formalizzare con uno specifico protocollo di accordo. La semplice manifestazione d'interesse non comporta alcun impegno da parte delle Regioni o degli enti locali. In caso di assenza di manifestazioni d'interesse, la Sogin SpA promuove trattative bilaterali con tutte le Regioni interessate. In caso di piu' protocolli, ciascuno di questi reca il livello di priorita' dell'area sulla scorta delle caratteristiche tecniche, economiche, ambientali e sociali della stessa, cosi' come definito dalla Sogin SpA sulla base dei criteri indicati dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) e dall'Agenzia. In conclusione del procedimento, il Ministero dello sviluppo economico acquisisce l'intesa delle Regioni interessate. 8. In caso di mancata definizione dell'intesa di cui al comma 7 entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'intesa stessa, si provvede entro trenta giorni alla costituzione di un Comitato interistituzionale per tale intesa, i cui componenti sono designati in modo da assicurare una composizione paritaria, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un lato, e dalla Regione, dall'altro. Le modalita' di funzionamento del Comitato interistituzionale sono stabilite entro il medesimo termine con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previo parere della Conferenza unificata da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del parere stesso; il Comitato opera senza corresponsione di compensi o emolumenti a favore dei componenti. Ove non si riesca a costituire il predetto Comitato interistituzionale, ovvero non si pervenga ancora alla definizione dell'intesa entro i sessanta giorni successivi, si provvede all'intesa con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con la partecipazione del presidente della Regione interessata. 9. Al termine della procedura di cui ai commi 7 e 8, il Ministro dello sviluppo economico trasmette la proposta di aree idonee sulle quali e' stata espressa l'intesa regionale alla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che esprime la relativa intesa entro i termini di cui all'articolo 3 di tale ultimo decreto legislativo e, comunque, non oltre novanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. In mancanza di intesa, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata, secondo quanto disposto dallo stesso articolo 3 sulla base delle intese gia' raggiunte con le singole Regioni interessate da ciascun sito. 10. Con riferimento a ciascuna area oggetto di intesa, nell'ordine di idoneita' di cui al comma 7 e fino all'individuazione di quella ove ubicare il sito del Parco Tecnologico, la Sogin SpA effettua, entro 270 giorni dal protocollo di cui al medesimo comma ovvero dal perfezionamento dell'intesa di cui al comma 8, le indagini tecniche nel rispetto delle modalita' definite dall'Agenzia. Si applica quanto previsto dall'articolo 12. L'Agenzia vigila sull'esecuzione delle indagini tecniche, ne esamina le risultanze finali ed esprime al Ministero dello sviluppo economico parere vincolante sulla idoneita' del sito proposto. In esito alle indagini tecniche, la Sogin SpA formula una proposta di localizzazione al Ministero dello sviluppo economico. 11. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per gli aspetti relativi all'attivita' di ricerca, sulla base della proposta formulata dalla Sogin S.p.A e del parere vincolante dell'Agenzia, individua con proprio decreto il sito per la realizzazione del Parco Tecnologico e attribuisce il diritto di svolgere le attivita' ad esso relative, di cui al presente decreto legislativo, in via esclusiva alla stessa Sogin S.p.A., nel rispetto del diritto comunitario. Con il medesimo decreto, la relativa area viene dichiarata di interesse strategico nazionale e soggetta a speciali forme di vigilanza e protezione e vengono definite le relative misure compensative. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e contestualmente sui siti internet dei suddetti Ministeri, della Sogin SpA e dell'Agenzia. 12. Nella Regione in cui e' situato il sito prescelto per la realizzazione del Parco tecnologico, la Sogin S.p.A. avvia entro trenta giorni una campagna di informazione diffusa e capillare volta a comunicare alla popolazione ed agli enti locali le necessarie informazioni sul Deposito nazionale; in tale campagna informativa si terra' conto, in particolare, dei temi della sicurezza, della salute dei lavoratori e della popolazione, della tutela ambientale, nonche' di quelli relativi alle ricadute socio-economiche, culturali e di sviluppo del territorio connesse alla realizzazione del Parco Tecnologico e ai benefici economici previsti, della loro quantificazione, modalita' e tempi del trasferimento alla popolazione interessata. 13. Entro sei mesi dalla pubblicazione di cui al comma 11, la Sogin S.p.A. presenta istanza al Ministero dello sviluppo economico per il rilascio dell'autorizzazione unica secondo modalita' di cui all'articolo 28, per la costruzione e l'esercizio del Deposito nazionale e di tutte le altre opere connesse comprese nel Parco Tecnologico, la cui istruttoria e' svolta dall'Agenzia entro e non oltre il termine di sei mesi dalla presentazione della istanza. 14. Al compimento dell'istruttoria, l'Agenzia, anche in base all'esito delle procedure di VIA, rilascia parere vincolante al Ministero dello sviluppo economico che, sulla base di esso, entro trenta giorni dalla comunicazione del parere stesso, indice una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 con i Ministeri concertanti, la Regione e gli enti locali interessati e con tutti gli altri soggetti e le amministrazioni coinvolti, da individuare sulla base dello specifico progetto, che non abbiano gia' espresso il proprio parere o la propria autorizzazione nell'ambito dell'istruttoria svolta dall'Agenzia. 15. Qualora in sede di conferenza di servizi di cui al comma 14, non venga raggiunta la necessaria intesa con un ente locale coinvolto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, assegna all'ente interessato un congruo termine per esprimere l'intesa; decorso inutilmente tale termine, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri cui partecipa il Presidente della Regione interessata all'intesa, e' adottato, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sostitutivo dell'intesa. 16. Nei trenta giorni successivi alla positiva conclusione dell'istruttoria, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, rilascia con proprio decreto l'autorizzazione unica, disponendone la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nei siti Internet dei relativi Ministeri e dell'Agenzia. 17. Nell'autorizzazione unica sono definiti: a) le caratteristiche del Deposito nazionale e delle altre opere connesse ricomprese nel Parco Tecnologico; b) il perimetro dell'installazione; c) le ispezioni, i test e le analisi che la Sogin S.p.A., a seguito del rilascio dell'autorizzazione unica, e' tenuta ad effettuare; d) i criteri di accettabilita' che assicurino che il Parco Tecnologico, le opere connesse e le relative pertinenze siano costruiti ed eserciti in conformita' con quanto indicato nella documentazione posta a corredo dell'istanza per l'autorizzazione di cui all'articolo 28, specificando inoltre le modalita' tecniche di svolgimento delle ispezioni, dei test e delle analisi; e) le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico della Sogin S.p.A. al fine di garantire la salvaguardia e la tutela della popolazione e dell'ambiente, nonche' il termine entro il quale le opere devono essere realizzate.
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| Art. 27 Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo n. 31 del 2010
1. All'articolo 28, comma 1 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) rapporto preliminare di sicurezza;"; b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) documentazione da cui risulta il modello operativo per l'esercizio del Deposito nazionale, in particolare: 1) schema di regolamento di esercizio; 2) schema di manuale operativo; 3) programma generale di prove per la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi; 4) organigramma previsionale del personale preposto ed addetto all'esercizio tecnico dell'impianto, che svolga funzioni rilevanti agli effetti della sicurezza nucleare o della protezione sanitaria e relative patenti di idoneita';".
Note all'art. 27: - Si riporta il testo dell'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal presente decreto: Art. 28 (Istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica e attivita' istruttoria) - 1. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio del Parco Tecnologico e delle opere connesse deve contenere esclusivamente la seguente documentazione: a) progetto definitivo del Parco Tecnologico; b) studio di impatto ambientale ai fini della procedura di VIA; c) rapporto preliminare di sicurezza; d) documentazione da cui risulta il modello operativo per l'esercizio del Deposito nazionale, in particolare: 1) schema di regolamento di esercizio; 2) schema di manuale operativo; 3) programma generale di prove per la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi; 4) organigramma previsionale del personale preposto ed addetto all'esercizio tecnico dell'impianto, che svolga funzioni rilevanti agli effetti della sicurezza nucleare o della protezione sanitaria e relative patenti di idoneita'. e) elenco delle servitu' da costituire su beni immobili di terzi per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere connesse; f) idonea garanzia finanziaria ai sensi dell'art. 22 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860; g) documentazione attestante l'ottemperanza alle prescrizioni del Trattato Euratom; 2. Nell'ambito dell'istruttoria, l'Agenzia: a) valuta la documentazione allegata all'istanza, anche al fine della definizione delle prescrizioni tecniche a cui sara' soggetto il Deposito nazionale; b) richiede alle amministrazioni interessate i pareri di competenza, da rilasciarsi entro il termine di 60 giorni dalla relativa richiesta; c) acquisisce l'esito della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), condotta nel rispetto dalle norme vigenti; d) promuove le notifiche previste dal Trattato Euratom, ai fini dell'acquisizione del parere della Commissione Europea. 3. All'esito dell'istruttoria, l'Agenzia formula il proprio parere vincolante al Ministro dello sviluppo economico ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 27.
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| Art. 28 Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo n. 31 del 2010
1. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: "impianti nucleari" sono inserite le seguenti: "e dal ciclo del combustibile"; b) le parole: "delle misure compensative" sono sostituite dalle seguenti: "dei benefici economici".
Note all'art. 28: - Si riporta il testo dell'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal presente decreto: Art. 29 (Corrispettivo del conferimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato) - 1. Le tariffe per il conferimento, al Deposito nazionale, dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato provenienti da impianti nucleari e dal ciclo del combustibile, sono determinate annualmente dall'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481 secondo criteri aggiornati ogni quattro anni, sulla base della stima dei costi di sistemazione in sicurezza dei rifiuti stessi effettuata dalla Sogin SpA che tengano conto tra l'altro degli eventuali servizi aggiuntivi richiesti, quali la caratterizzazione, il condizionamento, il riconfezionamento, e dei benefici economici di cui all'articolo 30.
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| Art. 29 Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo n. 31 del 2010
1. All'articolo 30 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: "circostante il relativo sito", sono inserite le seguenti: "secondo i criteri di cui all'articolo 23, comma 4,"; b) al comma 5, le parole: "in un ambito territoriale di 20 chilometri" sono sostituite dalle seguenti: "localizzate all'interno di un'area compresa entro i 20 chilometri dal centro dell'edificio Deposito"; c) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Benefici economici";
Note all'art. 29: - Si riporta il testo della rubrica e dei commi 1 e 5 dell'articolo 30 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come sostituito o modificati dal presente decreto: Art. 30 (Benefici economici) - 1. Al fine di massimizzare le ricadute socio-economiche, occupazionali e culturali conseguenti alla realizzazione del Parco Tecnologico, e' riconosciuto al territorio circostante il relativo sito secondo i criteri di cui all'articolo 23, comma 4, del presente decreto un contributo di natura economica riferito ai rifiuti radioattivi rinvenienti dalle attivita' disciplinate dal Titolo II del presente decreto legislativo ed uno riferito ai rifiuti radioattivi rinvenienti dalle attivita' disciplinate da norme precedenti. 2. Per quanto concerne i rifiuti radioattivi derivanti dalle attivita' disciplinate dal Titolo II del presente decreto legislativo, il contributo di cui al comma 1 e' posto a carico della Sogin S.p.A. secondo criteri definiti con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e la tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e finanze che tiene conto del volume complessivo e del contenuto di radioattivita'. Tale contributo e' ripartito secondo quanto previsto all'articolo 23 comma 4. 3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai rifiuti radioattivi derivanti da attivita' gia' esaurite al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, per i quali rimane ferma la disciplina di cui all'art. 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, cosi' come modificato dall'art. 7-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n 13. 4. Le modalita' di trasferimento dei contributi agli enti locali interessati sono regolate da una specifica convenzione da stipulare con la Sogin S.p.A. 5. Gli enti locali beneficiari dei contributi di cui ai precedenti commi sono tenuti a riversare una quota percentuale degli stessi, secondo criteri e modalita' trasparenti e predeterminati, alle persone residenti ed alle imprese operanti nel territorio circostante il sito localizzate all'interno di un'area compresa entro i 20 chilometri dal centro dell'edificio Deposito, attraverso una corrispondente riduzione del tributo comunale sui rifiuti o attraverso misure analoghe. - Si riporta il testo della rubrica del Titolo III, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal presente decreto: Titolo III (Procedure per la localizzazione, costruzione ed esercizio del Deposito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi, del Parco Tecnologico e dei relativi benefici economici.)
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| Art. 30
Introduzione dell'articolo 34-bis del decreto legislativo n. 31 del 2010
1. Dopo l'articolo 34 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e' inserito il seguente:
"Art. 34-bis. Disposizioni finali
1. Ai sensi e per gli effetti del presente decreto legislativo, ogni riferimento al CNEN, all'ENEA-DISP, all'ANPA, all'APAT o al Dipartimento nucleare, rischio tecnologico ed industriale dell'ISPRA e' da intendersi all'Agenzia. 2. Agli impianti nucleari di cui al presente decreto non si applicano gli articoli 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 50 e 58 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. 3. Le disposizioni della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, si applicano in quanto compatibili con il presente decreto. 4. Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto legislativo, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. 5. Ai fini della tutela delle informazioni, i dati e le informazioni oggetto del presente decreto recanti una classifica di segretezza sono gestiti in conformita' alle disposizioni che regolano la materia.". |
| Art. 31 Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo n. 31 del 2010
1. All'articolo 35 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 22 e 23 della legge 2 agosto 1975, n. 393; b) articoli 8 e 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; c) articolo 1, comma 100, della legge 23 agosto 2004, n. 239."; b) il comma 2 e' abrogato.
Note all'art. 31: - Si riporta il testo dell'articolo 35 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal presente decreto: Art. 35 (Abrogazioni) - 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 22 e 23 della legge 2 agosto 1975, n. 393; b) articoli 8 e 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; c) articolo 1, comma 100, della legge 23 agosto 2004, n. 239.
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| Art. 32 Ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 31 del 2010
1. Al decreto legislativo n. 31 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni: a) la parola:"art.", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "articolo"; b) la parola: "disattivazione", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "decommissioning"; c) al comma 1 dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 31 del 2010, le parole: "e dell'Area istituzioni, territorio e ambiente"sono soppresse; d) nel titolo, le parole "misure compensative" sono sostituite dalle seguenti: "benefici economici". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 23 marzo 2011
NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Romani, Ministro dello sviluppo economico
Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa
Gelmini, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
Fazio, Ministro della salute
Galan, Ministro per i beni e le attivita' culturali
Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale Visto, il Guardasigilli: Alfano
Note all'art. 32: - Si riporta il testo dell'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal presente decreto: Art. 31 (Campagna di informazione) - 1. Il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, promuove un programma per la definizione e la realizzazione di una "Campagna di informazione nazionale in materia di produzione di energia elettrica da fonte nucleare", avvalendosi, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili allo scopo, tramite stipula di un'apposita convenzione, dell'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A e prevedendo, nell'ambito di detta convenzione, il coinvolgimento di un rappresentante dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (AEEG), del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'Agenzia nazionale per la sicurezza nucleare, dell'ISPRA, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e del soggetto di particolare competenza di cui al comma 2. - Si riporta il testo del titolo del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal presente decreto: Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonche' benefici economici e campagne informative al pubblico, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99.
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