L'AUTORITA'
Nella riunione del Consiglio 10 marzo 2011; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 270 del 18 novembre 1995, e, in particolare, l'art. 2, comma 26, che prevede che la pubblicita' di atti e procedimenti dell'Autorita' sia «assicurata anche attraverso un apposito bollettino pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 19, comma 3; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 1985, n. 1092 recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica Italiana» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 123 del 29 maggio 1986 e, in particolare, l'art. 18; Visto il decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 recante il «Codice dell'Amministrazione digitale», e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge del 27 dicembre 2006, n. 296 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», che all'art. 1, comma 1249, prevede che gli adempimenti e gli oneri finanziari relativi alle pubblicazioni di atti, quali, tra le altre, quelle di cui all'art. 2 comma 26, della legge n. 481/95 e all'art. 1 comma 21 della legge n. 249/97, sono posti a carico delle Autorita' interessate; Vista la legge 18 febbraio 2009, n. 9 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 22 dicembre 2008, n. 200, recante misure urgenti in materia di semplificazione normativa»; Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69 recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile»; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25; Vista la delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998 recante «Approvazione dei Regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilita', il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 169 del 22 luglio 1998, supplemento ordinario n. 128; Visto il nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 258 del 5 novembre 2002, e successive modifiche ed integrazioni; Visto, in particolare, l'art. 10-bis - «Pubblicazione degli atti dell'Autorita'» del citato Regolamento, come introdotto con la delibera n. 437/06/CONS del 13 luglio 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 172 del 26 luglio 2006; Vista la delibera n. 263/06/CONS del 16 maggio 2006 recante il «Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari»; Considerato che l'Autorita', sin dalla sua costituzione, ha adempiuto agli obblighi di pubblicita' legale dei propri atti e provvedimenti a contenuto generale attraverso la loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul Bollettino, come previsto dalla legge n. 481/95, nonche' sul proprio sito internet; Considerato che: a) la citata legge n. 69/09, al suo art. 32 comma 1, anche al fine di eliminare sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea, prevede che «A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicita' legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati»; b) la stessa legge n. 69/09, all'art. 32 comma 5, cosi' come successivamente modificato, ha stabilito che le pubblicazioni in forma cartacea cessassero di avere effetto di pubblicita' legale a decorrere dal 1° gennaio 2011; Ritenuto, pertanto, che la pubblicazione del Bollettino ufficiale, come disposta all'art. 2 comma 26 della legge n. 481/95, non trova piu' fondamento nel contesto normativo vigente e che, anche al fine di conseguire obiettivi di semplificazione amministrativa e di eliminazione di oneri connessi alla pubblicazione cartacea, gli obblighi di pubblicita' legale, come richiamati all'art. 32, comma 1, della legge 69/09, degli atti e dei provvedimenti a contenuto generale adottati dall'Autorita' possono essere assolti con la pubblicazione sul sito internet dell'Autorita' www.agcom.it, ferme restando le specifiche previsioni che impongono per determinate categorie di atti e provvedimenti dell'Autorita' la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; Ritenuto di adottare le conseguenti modifiche ed integrazioni al Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita'; Udita la relazione del commissario Sebastiano Sortino, relatore ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Art. 1
Modifiche e integrazioni del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita'. Sostituzione dell'art. 10-bis - Pubblicazione degli atti dell'Autorita'
1. L'art. 10-bis - Pubblicazione degli atti dell'Autorita' - del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita' e' cosi' sostituito: «1.La pubblicita' legale dei provvedimenti e degli atti adottati dall'Autorita' e' assicurata attraverso la pubblicazione sul sito internet dell'Autorita' www.agcom.it 2. Sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana i provvedimenti e gli atti per i quali specifiche previsioni ne impongano tale regime di pubblicita'. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai provvedimenti sanzionatori. Tali provvedimenti, decorsi cinque anni dalla loro pubblicazione, devono essere collocati in apposita sezione del sito internet dell'Autorita', resa non disponibile alla diretta visione mediante motori di ricerca esterni. 4. Il Segretariato generale cura, d'intesa con le Unita' organizzative di primo livello, che siano resi pubblici, nelle forme e nei termini sopraindicati, i provvedimenti e gli atti dell'Autorita' soggetti a pubblicazione. 5. L'Autorita' puo' dare notizia del contenuto di tutte le decisioni adottate a mezzo di comunicati stampa.». Il Segretario generale adotta gli atti e le determinazioni idonee all'attuazione della presente delibera, anche al fine di garantirne la massima diffusione presso tutti i soggetti interessati. La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito web dell'Autorita'. Roma, 10 marzo 2011
Il presidente: Calabro' Il commissario relatore: Sortino |