Gazzetta n. 83 del 11 aprile 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 10 febbraio 2011 |
Determinazione della misura del contributo dovuto dalle banche di credito cooperativo per le spese relative alla revisione per il biennio 2011/2012. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con leggi 8 maggio 1949, n. 285 e con legge 2 aprile 1951, n. 302; Visto l'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che ha sostituito l'art. 8 dell'anzidetto decreto legislativo; Visto l'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59; Visto il decreto legislativo n. 220 del 2002; Visto in particolare l'art. 18 del citato decreto legislativo n. 220 che, fatte salve le competenze della Banca d'Italia, introduce la vigilanza dell'Autorita' governativa sulle Banche di credito cooperativo limitatamente al rispetto delle clausole mutualistiche e di funzionamento degli organi sociali; Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2005 che all'art. 25 stabilisce l'avvio della vigilanza sulle Banche di credito cooperativo al 1° gennaio 2007; Ritenuto necessario procedere alla determinazione della misura del contributo dovuto dalla Banche di credito cooperativo per il biennio 2011-2012;
Decreta:
Art. 1
Il contributo dovuto dalle Banche di Credito cooperativo per le spese relative alla revisione delle stesse e' corrisposto per il biennio 2011/2012 con le modalita' di accertamento e di riscossione stabilite nel decreto ministeriale 18 dicembre 2006, sulla base dei seguenti parametri e nella misura sottoindicata: Parte di provvedimento in formato grafico
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Art. 2
La collocazione in una delle fasce a) e b) richiede il possesso contestuale dei due parametri ivi previsti. Le Banche di Credito cooperativo che superino anche un solo parametro sono tenute al pagamento del contributo fissato per la fascia nella quale e' presente il parametro piu' alto. L'ammontare del contributo deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevati al 31 dicembre 2010. |
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Art. 3
Sono tenute al pagamento del contributo minimo di € 1.980,00 le Banche di credito cooperativo che hanno deliberato il proprio scioglimento entro il termine di pagamento del contributo per il biennio 2011/2012. Il termine del pagamento per le Banche di credito cooperativo di nuova costituzione e' di 90 giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese. Sono esonerate dal pagamento del contributo le Banche di credito cooperativo iscritte nel registro delle imprese dopo il 31 dicembre 2011. |
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Art. 4
I contributi di pertinenza del Ministero dello sviluppo economico sono riscossi esclusivamente per il tramite dell'Agenzia delle entrate mediante versamento sul modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo: Parte di provvedimento in formato grafico
I contributi di pertinenza delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, dovuti dalle banche di credito cooperativo associate, sono riscossi con le modalita' stabilite dalle Associazioni stesse. |
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Art. 5
Per le Banche di credito cooperativo che ritardano od omettono - in misura totale o parziale - di effettuare il pagamento dovuto si provvedera' ai sensi dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 5 del decreto ministeriale 18 dicembre 2006 che stabilisce le modalita' di accertamento e di riscossione dei contributi in questione. Roma, 10 febbraio 2011
Il Ministro: Romani
Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2011 Ufficio di controllo atti Ministeri attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 317 |
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