Gazzetta n. 83 del 11 aprile 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 22 marzo 2011 |
Indizione e modalita' tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Le Carte Giapponesi On Line». |
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IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, con il quale e' stato emanato il regolamento delle lotterie nazionali; Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 che autorizza il Ministero delle finanze ad istituire le lotterie ad estrazione istantanea; Visto il regolamento delle lotterie ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali; Visto l'art. 1, comma 292 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza; Visto il decreto del direttore generale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 21 marzo 2006, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del Bingo e delle Lotterie; Visto il decreto dirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del 13 aprile 2006, recante misure per la sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza; Visto il decreto dirigenziale del 28 settembre 2006 che ha fissato le caratteristiche tecniche ed organizzative a valere per la sperimentazione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza (cosiddette lotterie telematiche); Visti i decreti dirigenziali del 20 marzo 2008 e del 26 novembre 2009 che hanno prorogato la durata della sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza con le misure di cui al succitato decreto dirigenziale del 13 aprile 2006 e le caratteristiche tecniche ed organizzative fissate con il succitato decreto dirigenziale del 28 settembre 2006; Visto l'art. 21 del decreto-legge n. 78 del 2009, come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 3 agosto 2009; Vista la convenzione stipulata in data 5 agosto 2010 con la quale l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha affidato, a far data dal 1° ottobre 2010, a Lotterie Nazionali S.r.l. la concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza; Visto l'art. 24, comma 12 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha previsto l'adozione di appositi provvedimenti contenenti nuove previsioni in merito alle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche per la raccolta a distanza delle lotterie ad estrazione istantanea; Considerato che nelle more dei provvedimenti attuativi di cui alla legge 7 luglio 2009, n. 88 la raccolta delle lotterie ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza sara' effettuata secondo le caratteristiche tecniche previste dal citato decreto dirigenziale del 28 settembre 2006; Visto il piano marketing annuale presentato dal concessionario per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza che comprende l'indizione di una lotteria della specie; Considerato che l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha approvato il piano presentato; Ritenuto, pertanto, di indire la lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza, prevista nel piano succitato, e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalita' di effettuazione; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Decreta:
Art. 1
1. E' indetta, la lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Le carte giapponesi on-line». Il prezzo di ciascuna giocata e' di euro 2,00. |
| Art. 2
1. Sul sito internet del punto vendita a distanza e' presente una «vetrina», sulla quale e' riportata una «maschera» che identifica graficamente la lotteria telematica «Le carte giapponesi on-line», recante i riquadri «Regolamento e vincite», «Prova» e «Gioca». Accedendo al riquadro «Regolamento e vincite» e' possibile visualizzare informazioni sulle modalita' e sul regolamento di gioco di cui al presente decreto. Accedendo al riquadro «Prova» e' possibile visualizzare una dimostrazione del gioco. Solo ad avvenuta identificazione del giocatore mediante digitazione del codice di identificazione e del codice personale, e' possibile accedere al riquadro «Gioca», collegandosi cosi' all'interfaccia di gioco. 2. L'interfaccia di gioco contiene rappresentazioni grafiche e comandi di interazione che differiscono in funzione della fase del processo di gioco, come di seguito descritto: a) prima della richiesta della giocata sono presenti sull'interfaccia di gioco: il nome della lotteria («Le carte giapponesi on-line»); il prezzo della giocata (euro 2,00); il riquadro «Acquista», accedendo al quale il giocatore acquista la giocata, il cui costo viene addebitato sul conto di gioco; il riquadro «Chiudi», nel caso non si voglia procedere oltre. b) dopo l'acquisto della giocata sono presenti sull'interfaccia di gioco: il codice univoco, identificativo della giocata, composto di 14 cifre; l'area di gioco costituita: dall'immagine di un paesaggio tipicamente giapponese con in alto la raffigurazione di una «geisha», al centro, l'immagine di una carta, scoperta dalla «geisha» che reca l'indicazione di un mese, l'immagine del dorso di tre carte contraddistinte dalla scritta «Le tue carte», un riquadro che reca l'indicazione «Posta in palio»; a sinistra dell'area di gioco e' riportata una sintesi delle regole di gioco e la tabella recante l'indicazione delle combinazioni vincenti e dei relativi premi; la visualizzazione grafica della giocata consistente, a seguito del procedimento di interazione di cui al successivo art. 3, nello svelamento de «Le tue carte»; la visualizzazione dell'esito della giocata, comunicato, in caso negativo, con la frase «QUESTA VOLTA NON HAI VINTO»; in caso positivo con la frase «CONGRATULAZIONI! HAI VINTO» e con l'indicazione dell'importo della vincita; il riquadro «continua», attraverso il quale e' possibile riaccedere all'interfaccia di gioco per l'acquisto di una nuova giocata. Sono inoltre presenti sull'interfaccia di gioco, durante tutte le fasi del processo di gioco: il logo «Gratta e vinci on-line»; i loghi di AAMS; il riquadro «Regolamento e vincite», accedendo al quale e' possibile prendere visione del regolamento di gioco di cui al presente decreto; l'indicazione dell'importo massimo di vincita conseguibile con «Le carte giapponesi on-line», pari ad euro 100.000,00; l'indicazione del saldo del conto di gioco del giocatore. |
| Art. 3
1. La visualizzazione della giocata erogata si ottiene attraverso il meccanismo di interazione di seguito indicato. Per ognuna delle tre manches a disposizione si deve scegliere, cliccandoci sopra, una de «Le tue carte» per scoprire il mese da essa indicato. Se il mese presente sulla carta scelta e' lo stesso presente sulla carta della «geisha» si vince il premio indicato sotto la «Posta in palio». Il premio finale e' dato dalla somma dei premi vinti nelle tre manches. 2. Il giocatore effettua la giocata attraverso una delle seguenti modalita' alternative: attraverso il meccanismo di interazione descritto al precedente punto 1; selezionando il riquadro «Scopri subito», mediante il quale il sistema visualizza immediatamente l'esito della giocata. 3. L'esito della giocata e' comunicato con le modalita' di cui al precedente art. 2. 4. Una volta registrato nel sistema informatico di Lotterie Nazionali S.r.l. il codice univoco, identificativo della giocata erogata, la stessa si considera a tutti gli effetti valida ed effettuata, anche nel caso in cui dovessero successivamente verificarsi malfunzionamenti o interruzioni di collegamento del sistema del giocatore. 5. In ogni caso il giocatore puo' conoscere l'esito delle giocata, nonche' l'importo dell'eventuale vincita, attraverso l'accesso alla sezione riguardante il proprio conto di gioco, contenente i dati identificativi della giocata, presente sul sito internet del rivenditore. |
| Art. 4
1. Vengono messi in distribuzione due lotti di giocate costituiti ciascuno da 400.000 giocate erogabili. La massa premi, corrispondente a ciascun lotto di 400.000 giocate, ammonta ad euro 640.000 suddivisa nei seguenti premi: Parte di provvedimento in formato grafico
Qualora nel corso di svolgimento della presente lotteria, sulla base dell'andamento della raccolta se ne ravvisasse la necessita', verranno generati ulteriori lotti di giocate, che comprenderanno il medesimo numero di premi di cui al presente articolo. |
| Art. 5
1. Le vincite di importo non superiore ad € 10.000,00 sono accreditate dal punto vendita a distanza sul conto di gioco del giocatore, secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto dirigenziale del 28 settembre 2006, e possono essere riscosse con le modalita' previste dal contratto di conto di gioco sottoscritto dal giocatore, di cui al decreto direttoriale del 21 marzo 2006. 2. Per le vincite di importo superiore a € 10.000,00 il pagamento deve essere richiesto dal giocatore presso l'Ufficio premi di Lotterie Nazionali S.r.l., viale del Campo Boario, 56/D - 00154 Roma, mediante: presentazione della stampa di un promemoria riportante i dati identificativi della giocata e dell'esito della stessa, ottenibile dall'elenco delle giocate presente sul conto di gioco, o del codice univoco della giocata vincente; presentazione di un documento di identificazione in corso di validita'; comunicazione del codice fiscale del giocatore medesimo. La richiesta di pagamento puo' essere presentata anche presso uno sportello di Intesa San Paolo con le medesime modalita'. In tal caso la Banca provvede ad inoltrare la richiesta del giocatore a Lotterie Nazionali S.r.l., rilasciando al giocatore stesso apposita ricevuta. 3. Il codice univoco della giocata e il relativo esito vincente devono risultare registrati nel sistema informatico di Lotterie Nazionali S.r.l., e costituiscono il titolo esclusivo che certifica i diritti del giocatore per ottenere il pagamento della vincita. |
| Art. 6
Con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale sara' stabilita la data di cessazione della lotteria Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed avra' efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 marzo 2011
Il direttore generale: Ferrara
Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2011 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 192 |
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