Gazzetta n. 83 del 11 aprile 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 7 febbraio 2011
Recepimento della decisione della Commissione U.E. n. 2010/645/UE del 26 ottobre 2010 concernente le misure fitosanitarie per l'importazione di vegetali dei generi Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., nanizzati naturalmente o artificialmente del tipo bonsai, originari del Giappone.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva del Consiglio dell'8 maggio 2000, n. 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 pubblicato nel supplemento ordinario n. 169/L alla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2005, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
Vista la decisione della Commissione n. 2010/645/UE del 26 ottobre 2010 recante modifica della decisione n. 2002/887/CE dell'8 novembre 2002 che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a talune disposizioni della direttiva n. 2000/29/CE sopraindicata per quanto riguarda i vegetali dei generi Chamaecyparis Spach, Juniperus legge n. e Pinus L., nanizzati naturalmente o artificialmente, originari del Giappone;
Visto il decreto ministeriale 28 settembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2007, relativo alle misure fitosanitarie per l'importazione di vegetali dei generi Chamaecyparis Spach, Juniperus legge n. e Pinus L., nanizzati naturalmente o artificialmente del tipo bonsai, originari del Giappone e successive modifiche;
Considerato che l'applicazione delle misure fitosanitarie fissate dal presente decreto farebbero escludere i rischi fitosanitari per l'introduzione in Italia degli organismi nocivi da quarantena;
Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, espresso nelle sedute del 16 e 17 novembre 2010;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 16 dicembre 2010.

Decreta:

Art. 1

1. In deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, possono essere introdotti nel territorio della Repubblica Italiana i vegetali originari del Giappone dei generi:
Pinus legge n. e Chamaecyparis Spach. dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2020;
Juniperus legge n. dal 1° novembre al 31 marzo di ogni anno fino al 31 dicembre 2020.
 
Art. 2

1. Prima dell'esportazione in Italia dei vegetali, di cui all'art. 1 del presente decreto, le autorita' fitosanitarie giapponesi accertano i seguenti requisiti:
a) i vegetali sono piante nanizzate naturalmente o artificialmente del genere Chamaecyparis Spach e del genere Juniperus legge n. o, nel caso del genere Pinus L., interamente della specie Pinus parviflora Sieb. & Zucc. (Pinus pentaphylla Mayr.), oppure di tale specie innestata su un portinnesto della specie Pinus diversa da Pinus parviflora Sieb. & Zucc.. In quest'ultimo caso, il portinnesto non presenta germogli;
b) i vegetali sono coltivati e curati per almeno due anni consecutivi in vivai ufficialmente riconosciuti, sottoposti ad un regime di controllo ufficialmente sorvegliato. Detti vegetali provengono dai vivai riconosciuti che sono specificati nell'elenco annuale trasmesso alla Commissione U.E.;
c) i vegetali dei generi Juniperus L., Chamaecyparis Spach e Pinus legge n. prodotti nei suddetti vivai di vegetali nanizzati naturalmente o artificialmente o nelle loro immediate vicinanze nei due anni precedenti la spedizione, sono sottoposti ad ispezione ufficiale almeno sei volte all'anno ad intervalli opportuni, per individuare la presenza degli organismi nocivi di cui trattasi.
2. Gli organismi nocivi sono i seguenti:
- per i vegetali del genere Juniperus:
a) Aschistonyx eppoi Inouye,
b) Gymnosporangium asiaticum Miyabe ex Yamada e G. yamadae Miyabe ex Yamada,
c) Oligonychus perditus Pritchard et Baker,
d) Popillia japonica Newman,
e) qualsiasi altro organismo nocivo la cui presenza e' sconosciuta nella Unione europea;
- per i vegetali del genere Chamaecyparis:
a) Popillia japonica Newman,
b) qualsiasi altro organismo nocivo la cui presenza e' sconosciuta nella Unione europea;
- per i vegetali del genere Pinus:
a) Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle et al.,
b) Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori & Nambu) Deighton,
c) Coleosporium paederiae,
d) Coleosporium phellodendri Komr.,
e) Cronartium quercum (Berk.) Miyabe ex Shirai,
f) Dendrolimus spectabilis Butler,
g) Monochamus spp. (specie non europee),
h) Peridermium kurilense Dietel,
i) Popillia japonica Newman,
l) Thecodiplosis japonensis Uchida & Inouye,
m) qualsiasi altro organismo nocivo la cui presenza e' sconosciuta nella Unione europea.
3. I vegetali esaminati risultano esenti dagli organismi nocivi in questione. Quelli che risultano contaminati sono eliminati e i rimanenti sono sottoposti, se del caso, ad un trattamento adeguato.
4. I casi in cui e' constatata la presenza degli organismi nocivi in questione nel corso delle ispezioni effettuate, come indicato alla lettera c) del precedente comma 1, sono ufficialmente trascritti su un registro messo a disposizione della Commissione U.E., ove questa ne faccia richiesta. La constatazione della presenza di uno qualsiasi degli organismi nocivi sopra menzionati implica per il vivaio interessato, la cancellazione dall'elenco di cui alla lettera b) del comma 1.
5. I vegetali destinati ad essere spediti nella Unione europea, rispondono alle seguenti condizioni:
a) sono stati posti, perlomeno durante lo stesso periodo, in vasi collocati su scaffalature distanti almeno cinquanta centimetri da terra oppure su pavimento in cemento, impenetrabile per i nematodi, in buono stato di manutenzione e privo di residui;
b) essere trovati esenti, nel corso delle ispezioni di cui al comma 1, dagli organismi nocivi di cui al comma 2 e non essere stati interessati dalle misure di cui al punto 4;
c) se appartengono al genere Pinus L., in caso di innesto su un portinnesto di una specie di Pinus diversa da Pinus parviflora Sieb & Zucc., il portinnesto e' ottenuto da materiale ufficialmente riconosciuto come sano;
d) ciascuno dei vegetali deve recare un marchio specifico ed esclusivo, notificato all'organizzazione per la protezione dei vegetali giapponese, tale da permettere il riconoscimento del vegetale e l'identificazione del vivaio riconosciuto, nonche' l'anno di invasatura.
 
Art. 3

1. L'organizzazione ufficiale per la protezione dei vegetali del Giappone garantisce l'identita' dei vegetali, dal momento della loro uscita dal vivaio fino al momento del carico per l'esportazione, mediante piombatura dei veicoli adibiti al trasporto o altri metodi appropriati.
2. I vegetali e il substrato di coltura ad essi aderente o connesso sono accompagnati dal certificato fitosanitario sul quale devono figurare le seguenti indicazioni:
a) il nome o i nomi del vivaio e dei vivai riconosciuti;
b) i marchi di cui al comma 5 del precedente art. 2, nella misura in cui consentano l'identificazione del vivaio riconosciuto e l'anno di invasatura;
c) l'indicazione dell'ultimo trattamento applicato prima della spedizione;
d) che sul certificato fitosanitario sopracitato risulti la dichiarazione supplementare che "la partita e' conforme ai requisiti prescritti dalla decisione della Commissione n. 2002/887/CE".
 
Art. 4

1. L'importazione delle singole partite di materiale vegetale e' soggetta all'autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Servizio fitosanitario centrale - a seguito di apposita richiesta inviata per conoscenza al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio in cui avverra' la quarantena, il quale dovra' esprimere un parere di idoneita' delle strutture. Nella richiesta sono specificati i seguenti dati:
a) il tipo di materiale;
b) il quantitativo;
c) la data dichiarata di importazione;
d) il punto di entrata;
e) il luogo in cui il materiale viene messo in quarantena.
 
Art. 5

1. I Servizi fitosanitari regionali competenti per il punto di entrata autorizzano l'importazione sotto vincolo fitosanitario, dandone comunicazione al Servizio fitosanitario regionale competente per il luogo di destinazione. I Servizi fitosanitari regionali competenti per il punto di arrivo sottopongono il materiale vegetale del tipo "bonsai", prima che venga immesso in commercio dopo l'ingresso in Comunita', ad un periodo di quarantena ufficiale di post-entrata, di seguito denominata quarantena, che nel caso dei generi Pinus legge n. e Chamaecyparis Spach e' di durata non inferiore a tre mesi dall'inizio della ripresa vegetativa e nel caso dei vegetali del genere Juniperus legge n. e' comprensivo della stagione di crescita attiva (dal 1° aprile al 30 giugno) prestando particolare attenzione per mantenere, per ciascun vegetale, il marchio di cui al comma 5, lettera d) del precedente art. 2.
2. Durante tale periodo, il materiale vegetale in questione deve risultare esente dagli organismi nocivi citati all'art. 2.
3. Detta quarantena:
a) e' effettuata in un luogo ufficialmente riconosciuto e provvisto di strutture adeguate, idonee a evitare la fuoriuscita degli organismi nocivi e conservare il materiale in modo da eliminare qualsiasi rischio di diffusione di organismi nocivi;
b) comprende, per ogni elemento del materiale:
esami visivi, effettuati all'arrivo e successivamente ad intervalli regolari, tenendo conto del tipo di materiale e del relativo stato di sviluppo durante il periodo di quarantena, per individuare la presenza di organismi nocivi o di sintomi dovuti ad organismi nocivi;
esami appropriati, in base ad eventuali sintomi constatati nel corso dell'esame visivo, per identificare gli organismi nocivi che sono all'origine di tali sintomi;
c) comporta la distruzione delle partite contenenti materiale nel quale e' stata constatata la presenza di organismi nocivi.
 
Art. 6

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'autorizzare l'importazione del materiale in questione, puo' impartire ai Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio ulteriori istruzioni necessarie all'effettuazione della quarantena.
 
Art. 7

1. Il materiale viene commercializzato solo dopo la conclusione della quarantena ed e' accompagnato dal passaporto delle piante, conformemente a quanto previsto al riguardo dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, citato nelle premesse. Il passaporto in questione deve riportare l'indicazione del paese di origine.
 
Art. 8

1. I Servizi fitosanitari regionali trasmettono al Ministero delle politiche agricole e forestali entro il 1° luglio di ogni anno una relazione tecnica particolareggiata sugli esami ufficiali e sui test svolti sui vegetali introdotti anteriormente a tale data nel periodo di quarantena previsto, nonche' copia del certificato fitosanitario del paese di origine.
2. Inoltre detti Servizi comunicano le eventuali intercettazioni dei vegetali del tipo "bonsai" dei generi Chamaecyparis Spach, Juniperus legge n. e Pinus legge n. effettuate al punto di entrata o durante la quarantena entro tre giorni lavorativi.
 
Art. 9

Il decreto 28 settembre 2007 e successive modifiche, citato nelle premesse e' abrogato.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 febbraio 2011

Il Ministro: Galan

Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2011 Ufficio controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 274
 
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