Gazzetta n. 82 del 9 aprile 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 28 marzo 2011
Modifiche al decreto 17 agosto 2010 riguardante la disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Siciliana.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo alla qualita' delle acque destinate al consumo umano, ed in particolare l'art. 13;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in data 17 agosto 2010 recante: «Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla Regione Siciliana»;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanita' espresso nella seduta del 19 gennaio 2011, nel quale, con riferimento alle richieste di deroga delle Regioni Lazio e Toscana, valutando la problematica relativa alla metodica analitica per la ricerca del parametro «vanadio», si esprime con parere favorevole alla eliminazione della ricerca del vanadio pentavalente e di altri interconversori, e si forniscono altresi' indicazioni circa l'incremento del monitoraggio del medesimo parametro;
Ritenuto, pertanto, opportuno, sulla base di tali osservazioni modificare il predetto decreto;

Decreta:

Art. 1

1. Al decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 17 agosto 2010, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'art. 1, comma 1, l'inciso: «fermo restando che il vanadio pentavalente non deve superare il VMA di 50 µg/1» e' soppresso;
b) all'art. 2, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«3. Per il parametro ''vanadio'' non si deve distinguere tra vanadio totale e pentavalente o altri interconversori, e, in base al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, non devono essere autorizzati metodi analitici se non sviluppati secondo quanto previsto dalle attuali norme tecniche e dagli enti istituzionali preposti.
4. Le concentrazioni in discussione devono essere confermate mediante un opportuno incremento della frequenza di monitoraggio dei pozzi oggetto di deroghe, considerando che queste indicazioni consentiranno l'acquisizione di un set di dati statisticamente significativo ed indispensabile per l'assunzione di provvedimenti di limitazione d'uso della risorsa idrica.».
 
Art. 2

1. II presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 marzo 2011

Il Ministro della salute
Fazio
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare
Prestigiacomo
 
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