Gazzetta n. 82 del 9 aprile 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 13 gennaio 2011
Contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, recante la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2010, n. 1572, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 129 del 22 luglio 2009;
Visto il regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
Visto il regolamento (CE) n. 889 della Commissione del 5 settembre 2008 e successive modifiche, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;
Visto il regolamento (CE) n. 1235 della Commissione dell'8 dicembre 2008, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi;
Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 220, di attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 2092/1991 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico;
Visto il decreto ministeriale del 5 dicembre 2006, modificato dal decreto ministeriale del 20 febbraio 2007, relativo all'obbligo di comunicazione al Ministero da parte degli organismi di controllo, autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 220/1995, delle variazioni della propria struttura e della documentazione di sistema;
Visto il decreto ministeriale del 27 novembre 2009 sulle disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
Considerata la necessita' di precisare una soglia numerica di presenza di residui di prodotti fitosanitari oltre la quale non sia concedibile la certificazione di produzione biologica, anche in caso di contaminazione accidentale e tecnicamente inevitabile, al fine di fornire criteri uniformi di valutazione nello svolgimento dell'attivita' di controllo;
Ritenuto opportuno che tale soglia assuma valori diversi a seconda che si tratti di prodotti fitosanitari inseriti nell'allegato II del regolamento n. 889/2008 o prodotti non consentiti in agricoltura biologica o prodotti il cui uso e' vietato anche in agricoltura convenzionale;
Ritenuto opportuno di tener conto delle variazioni del tenore di residui determinate dalle operazioni di trasformazioni e/o miscela;
Ritenuto opportuno di tener presente i limiti residuali massimi relativi ad eventuali frazioni di prodotti non biologici;
Sentito il Comitato consultivo per l'agricoltura biologica e ecocompatibile nella riunione del 15 novembre 2010;

Decreta:

Art. 1

Il presente decreto si applica, in tutte le fasi di processo, ai prodotti agricoli vivi e non trasformati, ai prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti e ai mangimi, ottenuti in conformita' al regolamento (CE) n. 834/2007 e ai relativi regolamenti attuativi.
 
Art. 2

In caso di presenza di prodotti fitosanitari, riscontrata nei prodotti di cui al precedente articolo, si applicano i criteri di valutazione contenuti nell'allegato al presente decreto.
Il presente decreto e' trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Roma, 13 gennaio 2011

Il Ministro: Galan

Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2011 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 271
 
Allegato
CONTAMINAZIONI ACCIDENTALI E TECNICAMENTE INEVITABILI DI PRODOTTI
FITOSANITARI IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Per quanto riguarda i prodotti fitosanitari consentiti in agricoltura biologica, di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 889/2008, si ritiene opportuno ammettere l'applicabilita' dei limiti massimi di residui (LMR) previsti dal regolamento (CE) n. 396/2005 per le produzioni convenzionali.
Con riferimento ai prodotti fitosanitari non presenti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 889/2008, invece, e' opportuno sottolineare che la comprovata presenza di residui, anche minima, di sostanze non ammesse in prodotti biologici comporta comunque un'indagine da parte dell'organismo di controllo interessato nei confronti del proprio operatore coinvolto, al fine di valutare la causa volontaria o accidentale della contaminazione.
In tale contesto si ritiene necessario tener conto di determinati limiti residuali oltre i quali il lotto di prodotto che e' risultato contaminato non puo' in nessun caso essere commercializzato con la certificazione di produzione biologica, con l'esclusione dei casi conclamati di falso positivo delle determinazioni analitiche. Anche al di sotto di tali valori, ad ogni modo, l'organismo di controllo, ai fini della certificazione, dovra' accertare la natura accidentale e tecnicamente inevitabile della presenza dei residui.
Pertanto, con riferimento ai prodotti fitosanitari non presenti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 889/2008 ma il cui uso e' autorizzato in agricoltura convenzionale, e' opportuno considerare 0,01 mg/kg quale limite inferiore, inteso come «soglia numerica» al di sopra della quale non e' concedibile la certificazione di prodotto biologico, anche in caso di contaminazione accidentale e tecnicamente inevitabile, a meno che non siano previsti limiti inferiori dalla legislazione applicabile per particolari categorie di prodotto.
Nel caso di prodotti trasformati e/o compositi tale soglia numerica dovra' essere applicata tenendo conto delle variazioni del tenore di residui di prodotti fitosanitari determinate dalle operazioni di trasformazione e/o miscela, sempre che non siano previsti limiti inferiori dalla legislazione applicabile per particolari categorie di prodotto.
Nel caso di prodotti composti non esclusivamente da prodotti biologici, e' necessario tenere presente i LMR relativi alla frazione di prodotti non biologici.
In caso di sostanze il cui uso non e' piu' autorizzato neanche in agricoltura convenzionale, si ritiene opportuno ammettere l'applicabilita' dei LMR previsti dal regolamento (CE) n. 396/2005.
I laboratori degli organi di controllo ufficiali, qualora sia riscontrata la presenza di residui di antiparassitari al di sotto della citata soglia numerica, esprimono un giudizio di regolarita' del campione. In tal caso i laboratori provvedono comunque ad interessare il competente OdC al fine di consentire ogni attivita' finalizzata ad accertare eventuali cause di contaminazione presso l'operatore coinvolto.
 
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