Gazzetta n. 80 del 7 aprile 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 18 marzo 2011
Concessione, del trattamento straordinario di integrazione salariale per i lavoratori della societa' Mariella Burani Retail S.r.l. (Decreto n. 58227).


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138-140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
Visti gli accordi sottoscritti tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le regioni Lazio (16 aprile 2009), Emilia-Romagna (16 aprile 2009), Veneto (16 aprile 2009), Lombardia (16 aprile 2009), Liguria (29 aprile 2009) e Abruzzo (17 aprile 2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore e' integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;
Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 6 ottobre 2010, relativo alla societa' «Mariella Burani Retail S.r.l.», per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;
Visti gli assensi delle regioni Lazio (2 novembre 2010), Emilia-Romagna (11 ottobre 2010), Veneto (12 ottobre 2010), Lombardia (3 novembre 2010), Liguria (20 ottobre 2010) e Abruzzo (14 ottobre 2010) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sara' concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa' «Mariella Burani Retail S.r.l.», in conformita' agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda «Mariella Burani Retail S.r.l.»;
Visto lo stanziamento di 600 milioni di euro, a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;
Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 2, commi 138-140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 6 ottobre 2010, per il periodo dall'11 ottobre 2010 al 10 ottobre 2011, in favore di un numero massimo di 30 lavoratori della «Mariella Burani Retail S.r.l.», dipendenti presso gli stabilimenti di:
Reggio nell'Emilia: 8 lavoratori;
Parma: 2 lavoratori;
Mantova: 3 lavoratori;
Milano: 5 lavoratori;
Genova: 3 lavoratori;
Pescara: 3 lavoratori;
Roma: 3 lavoratori;
Verona: 3 lavoratori.
La contrazione dell'orario di lavoro sara' effettuata secondo il seguente schema:



|=======================|===========================================| | Stabilimento | Contrazione dell'orario di lavoro | |=======================|===========================================| |Reggio nell'Emilia (RE)|4 lavoratori - fino ad un massimo del 100 %| | |4 lavoratori - fino ad un massimo del 30 % | |-----------------------|-------------------------------------------| | Parma (PR) |2 lavoratori - fino ad un massimo del 50 % | |-----------------------|-------------------------------------------| | Mantova (MN) |3 lavoratori - fino ad un massimo del 35 % | |-----------------------|-------------------------------------------| | Milano (MI) |5 lavoratori - fino ad un massimo del 50 % | |-----------------------|-------------------------------------------| | Genova (GE) |3 lavoratori - fino ad un massimo del 35 % | |-----------------------|-------------------------------------------| | Pescara (PS) |3 lavoratori - fino ad un massimo del 35 % | |-----------------------|-------------------------------------------| | Roma (RM) |3 lavoratori - fino ad un massimo del 35 % | |-----------------------|-------------------------------------------| | Verona (VR) |3 lavoratori - fino ad un massimo del 35 % | |=======================|===========================================|



Sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione viene imputata:
l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa (ad esclusione dei lavoratori delle regioni Lombardia e Veneto, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 10 ottobre 2011);
l'intera contribuzione figurativa e il 100% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa, limitatamente ai lavoratori delle regioni Lombardia e Veneto, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 10 ottobre 2011.
Il predetto trattamento e' integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR regionale, ad esclusione dei lavoratori delle regioni Lombardia e Veneto, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 10 ottobre 2011.
Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima puo' essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.
In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 260.611,95.
Matricola INPS: 6802748711.
Pagamento diretto: si.
 
Art. 2

L'onere complessivo, pari ad euro 260.611,95, gravera' sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione ed in particolare sulle risorse di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, impegnate per gli ammortizzatori in deroga e non completamente utilizzate.
 
Art. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 marzo 2011

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Sacconi Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
 
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