Gazzetta n. 80 del 7 aprile 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 10 marzo 2011 |
Ricostituzione della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo sport
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2009, con il quale il prof. Ferruccio Fazio e' stato nominato Ministro della salute: Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e contrasto all'evasione fiscale» ed in particolare l'art. 29, commi 1, 2 e 2-bis, che prevedono, rispettivamente: la riduzione del trenta per cento, rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005, della spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per organi collegiali e altri organismi. anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle stesse amministrazioni; il riordino di tali organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture; la verifica della perdurante utilita' di ciascun organismo ai fini dell'eventuale proroga di durata dello stesso; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86, recante «Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero della salute, a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248» e successive modificazioni ed in particolare l'art. 9, che ha previsto che gli organismi di cui al medesimo decreto durano in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, quindi fino al 21 luglio 2010 e che, tre mesi prima della scadenza del termine di durata indicato, ciascuno degli organismi suddetti presenti una relazione sull'attivita' svolta al Ministro della salute, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta della sua perdurante utilita' e della conseguente eventuale proroga della durata, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute; Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita'. la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, ed in particolare l'art. 61, con il quale e' stabilito che, a decorrere dall'anno 2009, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi del comma 5 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti presso le predette amministrazioni, e' ridotta del 30 per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007; Visto l'art. 68 del medesimo decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, ed in particolare il comma 2, secondo il quale nei casi in cui, in attuazione del comma 2-bis dell'art. 29 del citato decreto-legge n. 223/2006, venga riconosciuta l'utilita' degli organismi collegiali di cui al comma 1: a) la proroga e' concessa per un periodo non superiore a due anni; b) in sede di concessione della proroga vanno, inoltre, previsti ulteriori obiettivi di contenimento dei trattamenti economici da corrispondere ai componenti, privilegiando i compensi collegati alla presenza rispetto a quelli forfettari od onnicomprensivi e stabilendo l'obbligo, a scadenza dei contratti, di nominare componenti la cui sede di servizio coincida con la localita' sede dell'organismo; Vista la relazione del Ministro della salute in data 20 maggio 2010 sull'attivita' svolta, tra gli altri organismi, dalla Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive, per la quale si e' valutata positivamente la perdurante utilita' e se ne e' proposta la proroga; Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica» ed in particolare l'art. 6, comma 1, a tenore del quale: «la partecipazione agli organi collegiali di cui all'art. 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' onorifica; essa puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 curo a seduta giornaliera»; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 2010, recante «Indirizzi interpretativi in materia di riordino degli organismi collegiali e di riduzione dei costi degli apparati amministrativi», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 227 del 28 settembre 2010; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 ottobre 2010, registrato alla Corte dei conti in data 7 dicembre 2010, Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 18, foglio n. 234, con il quale e' stata prorogata per un biennio, a decorrere dal 22 luglio 2010, tra gli altri organismi, la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive; Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping», e successive modificazioni, e in particolare l'art. 3, comma 1, che ha istituito presso il Ministero della salute la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive; Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 2001, n. 440, recante «Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive»; Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive in data 8 agosto 2007 e successive modificazioni, con il quale sono stati nominati i componenti della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive ed e' stato disposto che la medesima Commissione duri in carica tre anni e scada il 21 luglio 2010; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera a), che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale del Ministero per i beni e le attivita' culturali in materia di sport; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008, con il quale l'on. Rocco Crimi e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri on. Rocco Crimi sono state delegate le attribuzioni conferite al Presidente del Consiglio in materia di sport; Visto l'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 86/2007, riguardante la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive; Visto l'art. 3 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante «Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro», che ha modificato la composizione della suddetta Commissione; Ritenuto di ricostituire la suddetta Commissione nella composizione specificata dal citato art. 3 della legge n. 183/2010; Vista la nota in data 11 novembre 2010, prot. n. 587/27-7-2006, con la quale il Comandante dei Carabinieri per la tutela della salute ha designato il cap. Pietro Della Porta, Capo sezione operazioni del medesimo Comando, quale componente della suddetta Commissione; Viste le note in data 17 novembre 2010, prot. n. USS_SPORT 5775 P e in data 17 febbraio 2011, prot. n. USS_SPORT 1105 P, con le quali il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo sport on. Rocco Crimi ha designato, quali componenti della suddetta Commissione, l'avv. Fulvia Beatrice, il dott. Andrea Mandelli, il dott. Carlo Tomino, il prof. Carlo Tranquilli, il dott. Angelo Eliseo Sberna; Vista la nota in data 18 novembre 2010, prot. n. 48962, con la quale il presidente dell'Istituto superiore di sanita' ha designato, quale rappresentante dell'Istituto in seno alla suddetta Commissione, la dott.ssa Roberta Pacifici, dirigente di ricerca del Dipartimento del farmaco; Vista la nota in data 19 novembre 2010, con la quale il presidente del Comitato olimpico nazionale italiano ha designato, quale rappresentante del medesimo Comitato in seno alla suddetta Commissione, il prof. avv. Luigi Fumagalli; Vista la nota in data 29 dicembre 2010, prot. n. 1207/DES-7SAN, con la quale la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ha comunicato la designazione del dott. Antonello D'Andrea, del dott. Piergiuseppe Cala' e del dott. Matteo Frameglia quali rappresentanti regionali in seno alla suddetta Commissione;
Decreta:
Art. 1
Composizione
1. La Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive (di seguito denominata «Commissione»), di cui all'art. 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, e' ricostituita nella seguente composizione: per il Ministero della salute: dott. Massimo Casciello - Direttore della Direzione generale della ricerca scientifica e tecnologica, con funzioni di presidente; avv. Gianluca Santilli - Procuratore federale della Federazione ciclistica italiana; prof. Luigi Simonetto - Specialista in medicina dello sport - Responsabile e medico federale in seno alla Commissione tutela della salute presso la Federazione ciclistica italiana; dott. Luciano Caprino - Professore emerito presso il Dipartimento di fisiologia e farmacologia dell'Universita' degli studi di Roma «La Sapienza»; dott. Giovanni Zotta - Consigliere giuridico del Ministro della salute; per il Sottosegretariato di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo sport: avv. Fulvia Beatrice - Capo Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di vice presidente; dott. Angelo Eliseo Sberna - Dirigente medico presso l'azienda sanitaria provinciale di Enna; dott. Andrea Mandelli - Presidente della Federazione ordini farmacisti italiani - Presidente dell'Associazione farmacisti volontari per la protezione civile; dott. Carlo Tomino - Coordinatore Area ricerca e sperimentazione clinica presso l'A.I.F.A. - Direttore Osservatorio nazionale delle sperimentazioni cliniche dei medicinali (OsSC); prof. Carlo Tranquilli - Medico chirurgo - Specialista in medicina dello sport - Specialista in igiene e medicina preventiva - Capo Dipartimento di traumatologia e riabilitazione dello sport Istituto medicina e scienza dello sport del CONI; per la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano: dott. Antonello D'Andrea - Professore a contratto presso la scuola di specializzazione in cardiologia della Seconda Universita' di Napoli, con insegnamento dal titolo «Imaging integrato in cardiologia» - regione Campania; dott. Piergiuseppe Cala' - Coordinatore del «Coordinamento regionale per la sicurezza chimica» presso la Direzione generale del diritto alla salute e delle politiche di solidarieta' - Regione Toscana; dott. Matteo Frameglia - Direttore dell'Unita' operativa complessa di pronto soccorso dell'ospedale «Orlandi» di Bussolengo (Verona) e dei punti di primo intervento degli ospedali di Malesine (Verona) e Caprino (Verona) - regione Veneto: per il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI): prof. avv. Luigi Fumagalli - Professore ordinario di diritto internazionale presso la facolta' di giurisprudenza dell'Universita' degli studi di Milano - Arbitro presso il tribunale arbitrale dello sport di Losanna - Arbitro presso il tribunale nazionale di arbitrato per lo sport presso il CONI; per l'Istituto superiore di sanita': dott.ssa Roberta Pacifici - Dirigente di ricerca del reparto farmacodipendenza, tossicodipendenza e doping dell'Istituto superiore di sanita'; per il Comando Carabinieri per la tutela della salute (NAS): cap. Pietro Della Porta - Capo Sezione operazioni del Comando Carabinieri per la tutela della salute. |
| Art. 2
Durata
1. La Commissione dura in carica fino al 21 luglio 2012, salvo conferma a seguito di proroga biennale ai sensi dell'art. 29, comma 2-bis, del decreto-legge n. 223 del 2006, come convertito in legge e dell'art. 68, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, come convertito in legge. 2. Tre mesi prima della scadenza del termine suddetto la Commissione presenta una relazione sull'attivita' svolta al Ministro della salute ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86. |
| Art. 3 Disposizioni finanziarie
1. In ottemperanza all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la partecipazione alla Commissione e' onorifica; essa puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, ove spettante. Per le riunioni va privilegiato preferibilmente, per quanto possibile, il ricorso allo strumento della videoconferenza. 2. Ai fini del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, il trattamento dei componenti e degli esperti estranei alle Amministrazioni dello Stato e' equiparato a quello spettante ai dirigenti generali delle stesse. 3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in € 25.708,00 per l'anno 2011 ed € 15.000.00 per l'anno 2012, gravera' sul capitolo di spesa n. 3020, p.g. 1, allocato nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione» - Programma «Ricerca per il settore della sanita' pubblica» dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno 2011 e corrispondente capitolo per l'anno successivo. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 marzo 2011
Il Ministro della salute Fazio Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo sport Crimi |
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