Gazzetta n. 80 del 7 aprile 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 2 febbraio 2011 |
Individuazione dei requisiti per il rilascio della licenza nazionale passeggeri per lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri aventi origine e destinazione nel territorio nazionale. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante «Attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria», ed in particolare gli articoli 7, 8 e 9; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2005, recante «Individuazione delle reti ferroviarie e dei criteri relativi alla determinazione dei canoni di accesso ed alla assegnazione della capacita' di infrastruttura da adottarsi riguardo alle predette reti, i criteri relativi alla gestione delle licenze, le modalita' di coordinamento delle funzioni dello Stato e delle Regioni con riguardo alle questioni inerenti la sicurezza della circolazione ferroviaria»; Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, recante «Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie»; Vista la direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacita' di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell' infrastruttura ferroviaria; Visto il Regolamento (CE) 1371/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario; Visto il decreto interministeriale 28 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2009, recante «Rideterminazione dell'ammontare del diritto dovuto dalle imprese richiedenti la licenza ferroviaria ex art. 7, comma 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188» che ha abrogato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 8 luglio 2005 relativo alla determinazione delle modalita' di pagamento e dell'ammontare del diritto dovuto dalle imprese richiedenti una licenza ferroviaria; Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia», ed in particolare gli articoli 58 e 59, concernenti i requisiti e le limitazioni per lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 15, recante «Attuazione della direttiva 2007/58/CE, che modifica le direttive 91/440/CEE, relativa allo sviluppo delle Ferrovie Comunitarie, e 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacita' di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria»:
Adotta il seguente decreto:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto individua i requisiti in termini di capacita' finanziaria e professionale nonche' i servizi minimi che le imprese ferroviarie devono possedere ai fini del rilascio e del mantenimento della licenza di cui all'art. 58, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, di seguito denominata «licenza nazionale passeggeri». 2. La licenza nazionale passeggeri e' valida sul territorio nazionale per lo svolgimento di tutti i servizi passeggeri in ambito nazionale, ivi compreso lo svolgimento della parte nazionale dei servizi internazionali effettuati in associazione con altra impresa dotata di licenza internazionale. |
| Art. 2
Autorita' competente al rilascio della licenza nazionale passeggeri e relativi termini
1. La licenza nazionale passeggeri e' rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici - Direzione generale per il trasporto ferroviario, in conformita' a quanto disposto dall'art. 7, commi 1, 2, 3 e 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188. 2. La licenza nazionale passeggeri e' rilasciata entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni complete attestanti i requisiti di cui all'art. 8 del citato decreto legislativo e agli articoli 3 e 4 del presente decreto. 3. Qualora l'istanza risulti incompleta, l'autorita' procedente richiede al proponente la documentazione integrativa da presentare entro il termine di trenta giorni. In tal caso i termini del procedimento sono sospesi fino alla presentazione della documentazione integrativa. E' fatta salva la facolta' per il proponente di richiedere, in relazione alla complessita' delle integrazioni richieste, una proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa, non superiore ad ulteriori trenta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti, non si dara' corso al proseguimento dell'istruttoria. 4. Del rilascio della licenza, i cui estremi sono pubblicati sul sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e' data comunicazione all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie nonche' al gestore dell'infrastruttura nazionale italiana. |
| Art. 3
Soggetti abilitati a richiedere la licenza nazionale
1. Possono chiedere il rilascio della licenza nazionale passeggeri, ai sensi dell'art. 58, comma 3, della legge n. 99 del 2003, esclusivamente le imprese che hanno sede legale in Italia e, qualora siano controllate, ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, da imprese aventi sede all'estero, nei limiti dei medesimi principi di reciprocita' previsti per il rilascio del titolo autorizzatorio di cui all'art. 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la cui attivita' principale consista nella prestazione di servizi per il trasporto di passeggeri su ferrovia aventi origine e destinazione nel territorio nazionale. 2. L'istanza per il rilascio della licenza nazionale passeggeri e' soggetta all'imposta di bollo in base alla normativa vigente e deve essere presentata dal legale rappresentante della societa' richiedente. L'istanza deve inoltre obbligatoriamente indicare la tipologia di trasporto e l'ambito territoriale dei servizi ferroviari che si intendono espletare (passeggeri in ambito nazionale). 3. I titolari della licenza nazionale passeggeri sono equiparati relativamente ai diritti ed obblighi loro imposti ai titolari di licenza rilasciata ai sensi del decreto legislativo n. 188 del 2003, con riguardo all'accesso all'infrastruttura nazionale e alle reti regionali di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2005, n. 28T, alla tariffazione, alla richiesta di capacita', all'utilizzo delle tracce orarie e alla facolta' di adire l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo n. 188 del 2003. |
| Art. 4
Requisiti per il rilascio
1. Per ottenere la licenza nazionale passeggeri, l'impresa ferroviaria deve essere in possesso dei requisiti di onorabilita' di cui all'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 188 del 2003, dei requisiti di capacita' finanziaria e dei requisiti di competenza professionale cosi' come individuati nel presente articolo. Deve inoltre assicurare servizi minimi complementari alla propria utenza. 2. L'impresa ferroviaria deve essere dotata, fin dall'inizio dell'attivita', di idonea assicurazione o avere adottato disposizioni equivalenti, a norma delle legislazioni nazionali, a copertura della responsabilita' civile in caso di incidenti, in particolare per quanto riguarda i passeggeri, il bagaglio, le merci trasportate, la posta e i terzi. 3. Costituiscono requisiti di onorabilita' i requisiti stabiliti all'art. 8, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 188 del 2003. 4. Costituiscono requisiti di capacita' finanziaria i requisiti stabiliti dall'art. 8, commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo n.188 del 2003, corredati dal piano finanziario e dal business plan atti a dimostrare il possesso di congrui mezzi finanziari per soddisfare il programma delle attivita' che l'impresa intende svolgere per un periodo di almeno 12 mesi. Devono essere altresi' indicati i risultati economici attesi sulla base dei costi analitici e dei ricavi considerati dall'impresa. 5. Costituiscono requisiti di capacita' professionale i requisiti stabiliti dall'art. 8, commi 8 e 9, del decreto legislativo n. 188 del 2003, con particolare riguardo alla seguente documentazione: a. documentazione attestante la natura e lo stato di manutenzione del materiale rotabile con particolare riguardo alle norme di sicurezza; b. documentazione attestante le qualifiche del personale responsabile della sicurezza e le modalita' di formazione del personale; c. copia conforme all'originale della parte «A» del certificato di sicurezza, qualora posseduto; d. relazione descrittiva dell'organizzazione tecnica e operativa dell'impresa. 6. Qualora l'impresa richiedente non sia gia' in possesso di certificato di sicurezza «parte A», rilasciato dalla competente autorita', e' richiesta la presentazione di idonea documentazione che dimostri il possesso di una organizzazione competente ed adeguata a redigere il sistema di gestione della sicurezza, ai sensi dell'art. 13 e dell'allegato 111 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, congrua alle dimensioni ed alla tipologia del servizio di trasporto che si intende svolgere. 7. Qualora il richiedente sia controllato, ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, da imprese aventi sedi all'estero, cosi' come disposto dall'art. 58, comma 3, della legge n. 99 del 2009, il richiedente stesso e' tenuto a presentare la documentazione attestante l'effettiva sussistenza delle condizioni di reciprocita' per l'espletamento dei servizi di trasporto passeggeri nazionali nei paesi in cui hanno sede le imprese controllanti. 8. Al fine di assicurare i servizi minimi complementari all'utenza, l'impresa richiedente deve allegare all'istanza un'apposita relazione descrittiva, sottoscritta dal legale rappresentante, che indichi dettagliatamente, con specifico richiamo al servizio che si intende espletare, cosi' come indicato nel business plan, il progetto organizzativo e logistico, nonche' i relativi costi e modalita' di realizzazione dei servizi minimi offerti all'utenza, indicando la data presumibile di inizio dell'attivita'. Tale relazione, tenuto conto di quanto previsto nel Regolamento (CE) 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, deve inoltre contenere almeno gli elementi riguardanti i seguenti punti: a. condizioni generali di trasporto; b. informazioni minime di viaggio; c. modalita' di assistenza ai viaggiatori in caso di ritardo, perdita di coincidenza o soppressione del servizio; d. modalita' di rimborso in caso di ritardi e soppressioni dei servizi ovvero di entrambi; e. descrizione del sistema di qualita' del servizio; f. modalita' di vendita e disponibilita' dei biglietti. |
| Art. 5
Validita', sospensione, revoca, conferma e revisione della licenza nazionale passeggeri
1. La licenza nazionale passeggeri ha validita' temporale illimitata, salvo quanto previsto dal presente articolo. 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo', in qualsiasi momento, richiedere all'impresa di comprovare il possesso ed il mantenimento dei requisiti che hanno consentito il rilascio della licenza. 3. Le imprese ferroviarie devono iniziare l'attivita' entro sei mesi dal rilascio della licenza, in mancanza il Ministero delle infrastrutture e trasporti provvede a sospendere la licenza stessa. 4. Qualora l'impresa risulti impossibilitata ad iniziare l'attivita' per cause esterne non imputabili alla stessa impresa oppure a causa della specificita' dei servizi prestati puo' richiedere al Ministero delle infrastrutture e trasporti una proroga di inizio di attivita'. La proroga puo' essere richiesta contestualmente alla presentazione della domanda di licenza o successivamente al rilascio della licenza stessa. In entrambi i casi la richiesta di proroga deve essere adeguatamente motivata con gli elementi necessari alla valutazione delle cause del ritardo di inizio attivita'. L'entita' del ritardo deve essere compatibile con il business plan allegato alla richiesta di licenza. 5. Non possono essere richieste proroghe per l'inizio di attivita' superiori a due anni o proroghe successive la cui somma temporale superi il periodo di due anni. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' inoltre sospendere o revocare d'ufficio la licenza di quelle imprese che nei due anni di inattivita' non abbiamo mai richiesto il rilascio del certificato di sicurezza all'Autorita' competente. Tale prolungata inattivita' od assenza di attivazione del predetto procedimento di certificazione costituisce mancanza dei requisiti di capacita' professionale di cui all'art. 4. 6. Le imprese ferroviarie durante il periodo di proroga o di sospensione dell'attivita' devono informare, in modo puntuale e con cadenza semestrale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmettendo un rapporto sullo stato di avanzamento delle iniziative propedeutiche all'inizio di attivita', al fine di consentire al predetto Ministero di valutare il possibile rispetto della data prevista di inizio delle attivita', indicando eventuali modifiche societarie ed eventuali criticita' sopravvenute. 7. Relativamente al procedimento di sospensione e revoca della licenza si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 188 del 2003. 8. Qualora intervengano modificazioni nell'assetto societario, organizzativo e giuridico, l'impresa ferroviaria titolare di una licenza nazionale passeggeri deve chiedere la conferma della propria licenza, ai sensi dell'art. 5 e dell'art. 9, comma 7, del decreto legislativo n. 88 del 2003. Qualora l'impresa ferroviaria intenda estendere o modificare in modo rilevante la propria attivita' deve chiedere la revisione della licenza stessa ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 188 del 2003. 9. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, nonche' al gestore dell'infrastruttura nazionale italiana le modifiche, le sospensioni e le eventuali revoche delle licenze, provvedendo alla pubblicazione dei predetti provvedimenti sul sito web del Ministero. 10. Al fine di verificare l'effettivo ed esatto adempimento ed il rispetto di quanto stabilito dal presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede con cadenza quinquennale al riesame della posizione di ciascuna impresa ferroviaria titolare di licenza nazionale passeggeri, fermo restando la possibilita' di procedere in qualsiasi momento ad apposite verifiche circa l'osservanza degli obblighi e la sussistenza dei requisiti di cui al presente decreto. |
| Art. 6
Conversione della licenza e del titolo autorizzatorio
1. Le imprese ferroviarie con sede legale in Italia gia' titolari di licenza passeggeri o della licenza merci ovvero di entrambe di cui al decreto legislativo n 188 del 2003 possono richiedere entro e non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto la conversione delle stesse in licenza nazionale passeggeri, ai sensi dell'art. 58 della legge n. 99 del 2009 e secondo le modalita' indicate nel seguente comma 2. 2. Le imprese ferroviarie gia' in possesso della licenza passeggeri e del titolo autorizzatorio di cui all'art. 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che abbiano gia' iniziato la loro attivita' al momento della pubblicazione del presente decreto o che dimostrino l'avvio delle attivita' finalizzate all'ottenimento del certificato di sicurezza, possono richiedere, entro e non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, la conversione della licenza posseduta in licenza nazionale passeggeri senza ulteriori oneri istruttori. 3. Le imprese ferroviarie che richiedono la conversione ai sensi dei commi 1 e 2 devono fornire contestualmente alla presentazione della relativa richiesta apposita dichiarazione di mantenimento della licenza rilasciata ai sensi del decreto legislativo n.188 del 2003. 4. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 1 ovvero qualora l'impresa richiedente possieda una licenza passeggeri ma non il titolo autorizzatorio o possieda la sola licenza ferroviaria merci, l'impresa interessata non puo' avvalersi della facolta' prevista dal presente articolo ma deve chiedere il rilascio della licenza nazionale passeggeri secondo quanto disposto dal presente decreto. |
| Art. 7
Oneri istruttori
1. Le imprese di cui all'art. 3 sono tenute al pagamento di un diritto commisurato ai costi istruttori, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 188 del 2003, secondo le modalita' di seguito indicate. 2. Per l'istruttoria finalizzata al rilascio di una nuova licenza nazionale passeggeri e per l'istruttoria relativa ad ogni riesame quinquennale della stessa, le imprese sono tenute a corrispondere la somma di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), del decreto ministeriale 28 maggio 2009, secondo le modalita' indicate dall'art. 2 del predetto decreto ministeriale. 3. Per l'istruttoria finalizzata alla conferma o alla revisione della licenza nazionale passeggeri o al rilascio della licenza di cui all'art. 6, comma 4, le imprese sono tenute a corrispondere la somma di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) del decreto ministeriale 28 maggio 2009, secondo le modalita' indicate dall'art. 2 del predetto decreto ministeriale. 4. La somma dovuta dalle imprese di cui ai commi 2 e 3 e' soggetta a revisione biennale ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 28 maggio 2009. |
| Art. 8
Ulteriori obblighi
1. Le imprese titolari di licenza nazionale passeggeri sono tenute a fornire, con cadenza annuale, i seguenti elementi informativi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: a. bilanci consolidati dell'anno; b. rapporto riassuntivo del traffico e dei servizi prestati; c. relazione contenente gli elementi di verifica del controllo di qualita' attuato e del livello di soddisfazione della clientela raggiunto nonche' i ritardi realizzati ed i rimborsi erogati. |
| Art. 9
Entrata in vigore
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 2 febbraio 2011
Il Ministro: Matteoli
Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2011 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 204 |
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