Gazzetta n. 79 del 6 aprile 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 gennaio 2011
Fondo di intervento integrativo da ripartire tra le regioni per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio per l'anno 2010.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121 «Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e, in particolare l'art. l, comma 5;
Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 16, comma 4, che istituisce il Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore, cosi' come modificata dalla legge l l febbraio 1992, n. 147;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. l , comma 89, che consente la destinazione di tale Fondo anche alla erogazione di borse di studio previste dall'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;
Viste le disposizioni per l'uniformita' di trattamento sul diritto agli studi universitari, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001 emanato a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, tuttora vigenti;
Visto lo stanziamento iniziale del capitolo 1695 «Fondo di intervento integrativo da ripartire tra le Regioni per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio» dello stato di previsione dell'esercizio finanziario 2010 del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca pari a € 99.690.560,00;
Vista la disponibilita' di competenza dell'esercizio finanziario in corso, pari a € 96.699.843,00 al netto delle risorse quantificate in complessivi € 2.990.717,00 riferite alle Province Autonome di Trento e di Bolzano per effetto della legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2 commi da 106 a 126;
Ritenuto che alla luce delle disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390 la complessiva disponibilita' finanziaria, di cui al capitolo di bilancio 1695 sia utilizzata per ripartire il Fondo di intervento integrativo per l'anno 2010 secondo i criteri stabiliti all'art. 16 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 febbraio 2010 «Fondo di intervento integrativo tra le regioni per la concessione dei prestiti d'onore e delle borse di studio per l'anno 2009» e, in particolare l'art. 2, comma 2, in cui e' previsto che nell'esercizio finanziario 2010 non si tiene conto della quota aggiuntiva riconosciuta alla Regione Abruzzo in relazione agli eventi sismici del 6 aprile 2009;

Visti i dati trasmessi dalle Regioni, elaborati sulla base dei criteri stabiliti dal richiamato art. 16 ai fini del riparto del Fondo di intervento integrativo per l'anno 2010;
Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome formulato nella adunanza del 18 novembre 2010;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

Decreta:

Art. 1
La destinazione del Fondo

1. I trasferimenti sul Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e delle borse di studio, di seguito denominato Fondo, sono destinati dalle Regioni alla concessione di borse di studio di cui all'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, sino all'esaurimento delle graduatorie degli idonei al loro conseguimento, secondo le modalita' stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001 «Disposizioni per l'uniformita' di trattamento sul diritto agli studi universitari a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390».
2. Per la concessione delle borse di studio le Regioni utilizzano prioritariamente le risorse proprie e quelle derivanti dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio e successivamente quelle del Fondo di cui al presente decreto.
3. Le eventuali risorse del Fondo eccedenti, per esaurimento delle graduatorie degli idonei, sono destinate dalle Regioni alla concessione di borse di studio e di prestiti d'onore nell'anno accademico successivo.
 
Art. 2
Il riparto del Fondo per l'anno 2010

1. Con riferimento ai criteri di cui all'art. 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001 ed ai dati trasmessi dalle Regioni, elaborati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Fondo di intervento integrativo per il 2010 e' ripartito sulla base della tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Le risorse trasferite alle Regioni sono iscritte in uno specifico capitolo in entrata ed in uscita del bilancio regionale e provinciale e sono utilizzate nell'anno accademico 2010-2011.
Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 gennaio 2011

p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Letta
Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
Gelmini

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2011 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 208
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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