Gazzetta n. 79 del 6 aprile 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 21 marzo 2011 |
Riconoscimento, al sig. Bertolini Andrea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. |
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Il direttore generale della Giustizia civile
Vista l'istanza del sig. Bertolini Andrea, nato il 31 agosto 1982 a Pietrasanta (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato d. lgs. n. 286/98, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni; Visto l'art. 1 co. 2 del citato d. lgs. n. 286/1998, modificato dalla l. 189/2002, che prevede l'applicabilita' del d. lgs. stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato; Considerato che il sig. Bertolini Andrea e' in possesso del titolo accademico, ottenuto in Italia, laurea specialistica in scienze giuridiche, conseguito presso l' Universita' di Pisa il 04.10.2006; Considerato che il medesimo ha conseguito il titolo di «Master of Laws» presso la «Yale Law School» di New Haven, Connecticut il 3 giugno 2009; Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante l'iscrizione presso la «State of New York Supreme Court, Appellate Division Third Judicial Department» dal 22 giugno 2010; Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dall'attestazione dell'Ordine degli Avvocati di Massa Carrara in data 4 novembre 2008; Considerato che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale; Ritenuto di dovere tenere conto del decreto 28 maggio 2003, n.191 (regolamento in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato) al fine della determinazione della prova attitudinale da applicare al caso di specie, in considerazione del fatto che non risulta ancora emanato il decreto ministeriale di cui all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nonche' della circostanza che il decreto in esame e' attuazione delle previsioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115, i cui principi ispiratori permangono anche nell'ambito della disciplina di cui al d. lgs. 206/2007; Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente e' in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»; Ritenuto che il riferimento al "percorso formativo analogo" debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione; dovendosi ritenere che solo in caso di piena corrispondenza si sia ritenuto di non dovere imporre alcuna prova attitudinale pratica ove si sia conseguita in altro Paese una formazione professionale del tutto corrispondente a quella interna; Ritenuto, pertanto, che ove non sussistano i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa non limitata alla sola prova orale, dovendosi contemplare anche una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacita' professionale del richiedente; Viste inoltre le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 10 dicembre 2010, nel corso della quale sono stati tra l'altro stabiliti criteri generali di individuazione delle misure compensative differenti rispetto a quelli applicati in precedenza, sulla base di una approfondita comparazione delle materie la cui conoscenza scritta e/o orale si ritiene essenziale al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia rispetto ai diversi percorsi accademico-professionali seguiti sia in ambito comunitario che non comunitario dai richiedenti; Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato; Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Visto l'art. 49 co.3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/07;
Decreta:
Al sig. Bertolini Andrea, nato il 31 agosto 1982 a Pietrasanta (Italia), cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di "Attorney and Counselor" quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli "avvocati". Detto riconoscimento e' subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana: Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale; Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento e' subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale. Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale Forense, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda. La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati. Roma, 21 marzo 2011
Il direttore generale: Saragnano |
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