Gazzetta n. 78 del 5 aprile 2011 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 gennaio 2011 |
Ripartizione delle riduzioni statali tra le regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica»; Visto, in particolare, l'art. 14, comma 2, che prevede che «le risorse statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario sono ridotte in misura pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. Le predette riduzioni sono ripartite secondo criteri e modalita' stabiliti in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e recepiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo principi che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilita' interno e della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva nonche' dell'adozione di misure di contenimento della spesa sanitaria e dell'adozione di azioni di contrasto al fenomeno dei falsi invalidi. In caso di mancata deliberazione della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011 entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' comunque emanato, entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale»; Vista la proposta concernente la ripartizione delle riduzioni delle risorse statali tra le regioni a statuto ordinario, da operare ai sensi del richiamato art. 14, comma 2, formulata dalla conferenza delle regioni e delle Province autonome nella seduta dell' 11 novembre 2010 e trasmessa dal Presidente della conferenza delle regioni e delle province autonome con nota n. 4464/C2FIN dell'11 novembre 2010; Considerato che tale ripartizione prevede, per l'anno 2011, che siano escluse dalle riduzioni le risorse dell'edilizia sanitaria pubblica (558,7 milioni di euro), della salute umana e sanita' veterinaria (173,9 milioni di euro), nonche' una quota delle risorse di cui all'art. 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, finalizzate all'esercizio del trasporto pubblico locale (372,1 milioni di euro) e per l'anno 2012 una quota parte delle risorse dell'edilizia sanitaria pubblica (1.161,2 milioni di euro); Considerato che la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 18 novembre 2010, ha preso atto dei criteri sopra richiamati; Considerata la necessita' di procedere alla ripartizione della riduzione dei trasferimenti statali secondo i criteri sopra indicati limitatamente all'anno 2011 e di rinviare al medesimo armo ogni decisione in merito alle riduzioni dei trasferimenti da operare per l'anno 2012, entro il previsto termine del 30 settembre;
Decreta:
Art. 1
1. Per l'anno 2011, le riduzioni delle risorse statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario, nella misura pari a 4.000 milioni di euro, sono ripartite tra le regioni a statuto ordinario sulla base della tabella 1 allegata che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Per il medesimo anno, ferma restando la ripartizione di cui al comma 1, sono escluse dalle riduzioni delle risorse statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario le risorse dell'edilizia sanitaria pubblica (558,7 milioni di euro), della salute umana e sanita' veterinaria (173,9 milioni di euro), nonche' una quota delle risorse di cui all'art. 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, finalizzate all'esercizio del trasporto pubblico locale (372,1 milioni di euro). 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio. 4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 gennaio 2011
Il Presidente: Berlusconi
Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2011 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 203 |
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Parte di provvedimento in formato grafico
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