Gazzetta n. 78 del 5 aprile 2011 (vai al sommario)
CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DECRETO 16 marzo 2011
Modifiche ed integrazioni al regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa.


IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 13, comma 1, e 53-bis, comma 2, della legge 27 aprile 1982, n. 186, come modificata e integrata dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009 di costituzione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa;
Visto il proprio decreto 6 febbraio 2004, recante «Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 2004, n. 26 e successive modifiche;
Vista la delibera assunta nella seduta del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa in data 3 dicembre 2010;

Emana
le seguenti modifiche ed integrazioni al Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa di cui in premessa:
Art. 1
Modificazione degli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 27 e 28
del decreto del Presidente del Consiglio di presidenza della
giustizia amministrativa in data 6 febbraio 2004.
1. L'art. 15, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa 6 febbraio 2004 - Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa - e' sostituito dal seguente:
«1. Il relatore designato ai sensi dell'art. 27, comma 2 o, in mancanza, il Presidente di Commissione, introduce e conclude la discussione generale.».
2. L'art. 16, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa 6 febbraio 2004 - Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa - e' sostituito dal seguente:
«Il Consiglio adotta a scrutinio segreto le deliberazioni aventi ad oggetto:
a) i procedimenti disciplinari;
b) i trasferimenti d'ufficio per ragione di incompatibilita' ambientale;
c) le sospensioni cautelari dal servizio;
d) il conferimento di uffici direttivi e semidirettivi;
e) l'accesso a qualifiche superiori;
f) la nomina a Consigliere di Stato;
g) le attivita' conoscitive relative a singoli uffici giurisdizionali.
In ogni caso delibera a scrutinio segreto quando lo richieda almeno un terzo dei membri.».
3. L'art. 17 del decreto del Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa 6 febbraio 2004 - Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa - e' sostituito dal seguente:
«Art. 17 (Pubblicita' delle sedute). - 1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per la discussione o la deliberazione degli affari indicati dall'art. 16, comma 4.
2. La partecipazione del pubblico alle sedute e' consentita con le modalita' e i limiti di cui ai commi 4 e 5.
3. Delle adunanze del Consiglio e del relativo ordine del giorno, limitatamente alle sedute pubbliche, e' data notizia a tutti gli uffici giurisdizionali della Giustizia amministrativa mediante appositi avvisi da pubblicare sul sito internet della Giustizia amministrativa consultabile liberamente.
4. L'accesso al pubblico e' consentito, previa identificazione del richiedente, a cura del personale di anticamera; qualora le richieste siano superiori ai limiti di capienza della sala, e' data preferenza ai magistrati amministrativi e alle autorita' pubbliche, salvo procedere, per il resto, secondo l'ordine delle richieste.
5. I giornalisti sono accreditati dalla segreteria del Consiglio dietro presentazione, per il tramite dell'Ufficio stampa della Giustizia amministrativa che ne verifica la validita', di richiesta di accredito del direttore della testata o dell'emittente e previa identificazione a mezzo del tesserino personale di riconoscimento rilasciato dal competente ordine professionale.
6. Le attivita' di ripresa audio, video e fotografica sono consentite previa autorizzazione del Consiglio.».
4. L'art. 18 del decreto del Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa 6 febbraio 2004 - Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa - e' sostituito dal seguente:
«Art. 18 (Verbale delle sedute). - 1. Delle sedute del Consiglio e' redatto processo verbale.
2. Il verbale delle sedute pubbliche contiene:
a) l'indicazione dei componenti presenti;
b) la sintetica indicazione degli argomenti discussi;
c) la motivata proposta formulata dalle commissioni sui diversi argomenti nelle forme di cui all'art. 28;
d) il nome degli intervenuti;
e) la sintesi delle opinioni espresse;
f) l'esito delle votazioni;
g) le determinazioni assunte.
3. Il verbale delle sedute non pubbliche contiene:
a) l'indicazione dei componenti presenti;
b) la sintetica indicazione degli argomenti discussi;
c) la motivata proposta formulata dalle commissioni sui diversi argomenti nelle forme di cui all'art. 28;
d) l'indicazione dello svolgimento della discussione;
e) la conseguente proposta motivata messa in votazione;
f) l'esito delle votazioni;
g) le determinazioni assunte.
4. In ogni caso, ciascun componente puo' richiedere che siano inseriti integralmente il proprio intervento e la propria dichiarazione di voto.
5. I componenti del Consiglio, i magistrati e gli altri addetti alla segreteria ed agli uffici del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa sono tenuti al segreto sui voti dati e le opinioni espresse dagli altri componenti nelle sedute, o nella parte di esse, non pubbliche.
6. Il verbale e' redatto dal segretario del Consiglio di presidenza che, una volta approvato, lo sottoscrive unitamente al Presidente.
7. Il verbale e' approvato nella prima seduta dell'adunanza successiva, purche' sia stato consegnato ai componenti del Consiglio almeno tre giorni prima della adunanza stessa.
Il verbale, per la parte in cui si riferisce a delibere adottate con esecuzione immediata, e' approvato seduta stante.».
5. L'art. 19 del decreto del Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa 6 febbraio 2004 - Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa - e' sostituito dal seguente:
«Art. 19 (Pubblicazione dei verbali e delle deliberazioni consiliari. Verifiche di attuazione ed esecuzione delle deliberazioni). - 1. I verbali delle sedute pubbliche del Consiglio, dopo l'approvazione e la sottoscrizione, sono pubblicati nel sito intranet della Giustizia amministrativa, consultabile esclusivamente dagli uffici amministrativi e dai magistrati.
2. Un estratto dei suddetti verbali contenente solo l'oggetto - specificamente determinato dalla commissione competente ai fini dell'inserimento all'ordine del giorno del plenum - e l'esito delle singole deliberazioni, e' inserito nel sito internet della giustizia amministrativa, consultabile liberamente.
3. La segreteria del Consiglio cura la pubblicazione sul sito intranet di un notiziario nel quale sono inserite per estratto tutte le deliberazioni consiliari approvate, tranne che il Consiglio, con deliberazione motivata, disponga diversamente in ordine a singoli provvedimenti, stabilendo la pubblicazione integrale ovvero l'esclusione della pubblicazione anche per estratto.
4. Della pubblicazione del notiziario e' dato avviso mediante posta elettronica ai responsabili degli uffici della Giustizia amministrativa nonche' a tutti i magistrati amministrativi che potranno accedervi anche mediante collegamento telematico direttamente attivabile dal documento di posta elettronica.
5. Il Consiglio di presidenza verifica annualmente, a mezzo di apposite sessioni consiliari calendarizzate entro il mese di luglio, l'attuazione delle delibere del Consiglio stesso da parte degli organi giudiziari ed uffici della Giustizia amministrativa.
6. A tal fine l'istruttoria e' condotta dalle commissioni competenti in modo da garantire il rispetto del termine di cui al comma precedente.
7. Il Presidente assicura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di presidenza avvalendosi dell'ufficio di segreteria o del segretariato generale, a seconda delle competenze.».
6. L'art. 20 del decreto del Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa 6 febbraio 2004 - Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa - e' sostituito dal seguente:
«Art. 20 (Accesso agli atti). - 1. E' possibile esercitare il diritto di accesso ai documenti detenuti dal Consiglio di Presidenza conformemente alla normativa vigente in materia.
2. Sulle istanze di accesso si pronuncia il Segretario generale, il quale, ove ritenga di non poter acconsentire alla richiesta, ne riferisce quanto prima al Consiglio, che, previa istruttoria delle commissioni competenti, adotta, nella prima seduta successiva alla comunicazione del Presidente, le opportune determinazioni.
3. Anteriormente alla definizione del procedimento, il rilascio di copia dei verbali delle Commissioni nonche' degli atti e dei documenti formati o acquisiti nel corso del procedimento stesso, e' differito sino alla conclusione del procedimento salvo che l'interessato dimostri che, per la tutela delle proprie posizioni giuridiche sia necessaria l'immediata conoscenza degli atti richiesti.
4. La richiesta di accesso puo' essere evasa anche consegnando all'interessato gli atti richiesti in formato elettronico su idoneo supporto informatico non modificabile o a mezzo posta certificata, salvo che il richiedente abbia esposto fondate ragioni in senso contrario.
5. Il rilascio dei documenti richiesti, in supporto cartaceo o informatico, avviene a spese del richiedente in base alla tabella dei costi approvata annualmente dal Segretario generale della Giustizia amministrativa e pubblicata sul sito internet della medesima.».
7. L'art. 21 del decreto del Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa 6 febbraio 2004 - Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa - e' sostituito dal seguente:
«Art. 21 (Modalita' di esercizio del diritto di accesso). - 1. La richiesta di accesso, che puo' essere inoltrata anche a mezzo di posta certificata, deve essere indirizzata al Segretario generale e deve recare:
a) le esatte generalita' del richiedente e l'eventuale qualifica ricoperta nell'organizzazione della Giustizia amministrativa;
b) la precisa indicazione dei documenti oggetto della richiesta;
c) la descrizione delle circostanze idonee a fondare l'interesse all'ostensione degli atti;
d) le ragioni dell'eventuale contrarieta' a ricevere gli atti su supporto informatico.
2. Il Segretario generale della Giustizia amministrativa, se individua soggetti controinteressati, e' tenuto a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione; analogamente procede la Commissione competente all'istruttoria qualora sia richiesto il previo parere del Consiglio.
3. I controinteressati possono proporre motivata opposizione alla richiesta di accesso anche a mezzo di posta certificata.
Decorsi dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 3, l'Amministrazione provvede sulla richiesta.».
8. L'art. 25 del decreto del Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa 6 febbraio 2004 - Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa - e' sostituito dal seguente:
«Art. 25 (Ordine del giorno delle Commissioni). - 1. Il Presidente della Commissione la convoca formandone l'ordine del giorno distinguendo tra argomenti da trattare in seduta pubblica e argomenti da trattare in seduta non pubblica e indicando uno o piu' relatori su ciascun argomento.
2. Almeno tre giorni prima della riunione della Commissione, l'ordine del giorno e gli atti disponibili su ciascun argomento, sono comunicati al Presidente del Consiglio di presidenza, ai componenti della Commissione e a tutti gli altri componenti del Consiglio; l'ordine del giorno, limitatamente alla parte degli argomenti da trattare in seduta pubblica, e' pubblicato con adeguata evidenza informatica sul sito intranet consultabile esclusivamente dagli uffici amministrativi e dai magistrati.
3. In caso di urgenza e' consentita la deroga a quanto previsto dai due commi precedenti.».
9. L'art. 27 del decreto del Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa 6 febbraio 2004 - Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa - e' sostituito dal seguente:
«Art. 27 (Deliberazione delle Commissioni). - 1. Il relatore designato illustra la proposta alla Commissione.
2. All'esito della discussione la commissione, su proposta del Presidente, puo' individuare uno o piu' relatori per l'illustrazione al plenum della proposta di maggioranza e, qualora ne siano emerse, per l'illustrazione delle proposte di minoranza; in mancanza provvede il Presidente della Commissione.
3. I relatori incaricati, nel riferire al plenum, danno conto:
a) delle motivazioni della proposta di maggioranza;
b) delle motivazioni delle proposte di minoranza;
c) delle ragioni che hanno determinato il superamento delle proposte di minoranza.
4. Il Presidente da' comunicazione della proposta al Presidente del Consiglio di Presidenza per l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio.».
10. L'art. 28 del decreto del Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa 6 febbraio 2004 - Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa - e' sostituito dal seguente:
«Art. 28 (Verbale delle riunioni). - 1. Delle riunioni delle Commissioni e' redatto sintetico verbale in cui si da' conto:
a) dei componenti presenti;
b) della motivata proposta formulata sui singoli argomenti;
c) delle eventuali opinioni dissenzienti e delle ragioni del loro superamento da parte della Commissione;
d) dei risultati delle votazioni.
2. Ciascun componente puo' richiedere che siano riportati il contenuto del proprio intervento e la propria dichiarazione di voto.
3. Del verbale e' data lettura alla Commissione che lo approva a maggioranza, previa delibera sulle correzioni che vengono eventualmente proposte, ed e' sottoscritto dai componenti.».
 
Art. 2
Disposizioni finali

1. Sono abrogati:
a) l'art. 18-bis del decreto del Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa 6 febbraio 2004 - Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa;
b) l'allegato n. 2 al decreto del Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa 6 febbraio 2004 - Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.
Roma, 16 marzo 2011

Il Presidente: de Lise
 
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