Gazzetta n. 78 del 5 aprile 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 11 marzo 2011 |
Modifiche degli allegati al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151, di attuazione della direttiva 2001/112/CE concernente i succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati alla alimentazione umana. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151, recante attuazione della direttiva 2001/112/CE, concernente i succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana; Vista la direttiva della Commissione 14 agosto 2009, n. 2009/106/CE, recante modifica della direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana; Visto, in particolare, l'art. 1 della direttiva 2009/106/CE, che apporta modifiche alla direttiva 2001/112/CE nell'allegato I e aggiunge il nuovo allegato V; Visto, inoltre, l'art. 2 della direttiva 2009/106/CE, che stabilisce al 1° gennaio 2011 la decorrenza delle modifiche apportate alla direttiva 2001/112/CE; Considerata la necessita' di recepire nell'ordinamento le modifiche apportate dalla direttiva 2009/106/CE alla direttiva 2001/112/CE; Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari», ed in particolare l'art. 13, che regola l'attuazione in via amministrativa delle modifiche di ordine tecnico o esecutivo a direttive gia' recepite, secondo cui alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale e' data attuazione con decreto del Ministro competente per materia, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie; Ritenuto di dover procedere all'adeguamento tecnico del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151, in considerazione delle intervenute modifiche alla direttiva 2001/112/CE;
Decreta:
Art. 1
1. All'allegato I, punto 2, secondo capoverso, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151, dopo le parole «ai sensi del punto 1.» sono aggiunte le seguenti: «All'allegato V sono indicati i livelli Brix minimi per i succhi di frutta da concentrato.». 2. Al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151, e' aggiunto l'allegato V, riportato in allegato al presente decreto. Il presente decreto e' comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 marzo 2011
Il Ministro: Romani |
| ALLEGATO V al D. lgs. 21 maggio 2004, n. 151 (previsto dall'allegato I, punto 2) Parte di provvedimento in formato grafico
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