Gazzetta n. 77 del 4 aprile 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 18 marzo 2011 |
Indizione e modalita' tecniche di svolgimento della lotteria istantanea «Tris e vinci». |
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IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Visto il Regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni; Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea; Visto il Regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183; Vistol'art. 21 del decreto-legge n. 78 del 2009, come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 3 agosto 2009; Vista la Convenzione stipulata in data 5 agosto 2010 con la quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha affidato, a far data dal 1° ottobre 2010, a Lotterie Nazionali s.r.l. la concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza; Visto il piano marketing annuale presentato dal concessionario per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea che comprende l'indizione di una lotteria della specie; Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha approvato il piano presentato; Ritenuto, pertanto, di indire la lotteria nazionale ad estrazione istantanea, prevista nel piano succitato, e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/90 e dell'art. 3 del Regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalita' di effettuazione; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Decreta:
Art. 1 Oggetto
E' indetta, dal 4 aprile 2011, la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Tris e vinci». |
| Art. 2 Prezzo
1. Il prezzo di ciascun biglietto e' di euro 1,00. |
| Art. 3 Lotti
1. Il primo lotto di biglietti e' fissato nel numero complessivo di n. 52.800.000. 2. Potra' essere previsto un incremento massimo del 2% sul quantitativo predetto per esigenze connesse alle procedure produttive. 3. Qualora, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessita', potranno essere prodotti ulteriori lotti di biglietti in misura proporzionale ai quantitativi predetti. |
| Art. 4 Massa premi
1. La massa premi corrispondente al quantitativo di 52.800.000 biglietti ammonta ad € 32.109.000,00. 2. Nel caso di incremento della produzione di cui all'art. 3 deve essere assicurato il corrispondente e proporzionale incremento della massa premi di cui al comma 1. |
| Art. 5 Struttura premi
1. La struttura premi corrispondente al quantitativo di 52.800.000 biglietti e' cosi' composta:
--------------------------------------------------- Numero premi Importo dei premi in euro --------------------------------------------------- 22 10.000,00 --------------------------------------------------- 110 1.000,00 --------------------------------------------------- 440 500,00 --------------------------------------------------- 880 100,00 --------------------------------------------------- 1.100 50,00 --------------------------------------------------- 8.800 25,00 --------------------------------------------------- 44.000 20,00 --------------------------------------------------- 660.000 10,00 --------------------------------------------------- 1.408.000 5,00 --------------------------------------------------- 4.400.000 2,00 --------------------------------------------------- 7.876.000 1,00 ---------------------------------------------------
2. Nel caso di incremento della produzione di cui all'art. 3 e corrispondente aumento della massa premi, quest'ultima sara' ripartita proporzionalmente nelle fasce di premio sopraindicate. |
| Art. 6 Biglietti
1. Il lay.out del biglietto, unico e non modificabile, e' visionabile sui siti: www.aams.gov.it e www.grattaevinci.com 2. E' vietata qualunque riproduzione del biglietto da parte di soggetti non autorizzati. 3. Ciascun biglietto dovra' essere dotato di codici di validazione, coperti dalla patina da grattare, da utilizzare per accertare se il biglietto presentato all'incasso risulti o meno vincente e l'eventuale entita' del premio spettante, nonche' per la ricostruzione informatica del biglietto, ove necessaria. |
| Art. 7 Meccanica di gioco
1. Se nell'area di gioco si trovano tre importi uguali posizionati in linea orizzontale, verticale o diagonale, si vince quell'importo. |
| Art. 8 Pagamento delle vincite
1. Per ottenere il pagamento della vincita i biglietti presentati devono essere: originali, integri, non contraffatti o manomessi in nessuna parte, completi ed emessi da Lotterie Nazionali S.r.l. I biglietti devono risultare vincenti secondo la procedura di validazione da parte del sistema informatico di Lotterie Nazionali S.r.l., comunicata all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Inoltre i biglietti non devono essere stati annullati con provvedimento dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nei casi previsti. 2. La modalita' di pagamento delle vincite differisce in base alla fascia di premio: il pagamento dei premi fino ad euro 500,00 viene effettuato, dietro presentazione del biglietto e previa validazione dello stesso, da un qualsiasi punto vendita della rete esclusiva del concessionario. Il biglietto validato verra' ritirato dal punto vendita; il pagamento dei premi da euro 501,00 fino ad euro 10.000,00 deve essere richiesto, dietro presentazione del biglietto, presso un qualsiasi punto vendita della rete esclusiva del concessionario. In tale sede verra' effettuata la validazione del biglietto per ottenere la prenotazione del pagamento della vincita che avverra' secondo la modalita' prescelta dal vincitore fra le seguenti: assegno circolare, bonifico bancario o postale. Il biglietto validato verra' ritirato dal punto vendita che rilascera' al giocatore apposita ricevuta emessa dal sistema informatico del concessionario. La richiesta di pagamento delle vincite, di qualsiasi importo, e la presentazione dei biglietti deve avvenire entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 9. |
| Art. 9 Disposizioni finali
1. Con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica sara' stabilita la data di cessazione della lotteria. Da tale data decorrera' il termine decadenziale di quarantacinque giorni per il reclamo dei premi, secondo le modalita' di cui al precedente art. 8. 2. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Roma, 18 marzo 2011
Il direttore generale: Ferrara
Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2011 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 191. |
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