Gazzetta n. 77 del 4 aprile 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 17 febbraio 2011 |
Decadenza della convenzione di concessione per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi, stipulata con la societa' B.P. Point S.r.l., in Domodossola. |
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IL DIRETTORE PER I GIOCHI dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Visto il decreto direttoriale n. 2006/7902/GIOCHI/UDdel 21 marzo 2006, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo alle misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse del bingo e delle lotterie; Visti gli articoli 4, 5 e 6 del citato decreto che disciplinano il conto di gioco ed il suo utilizzo e, in particolare, l'art. 5, comma 3, che prevede che il titolare di sistema e' tenuto a controllare i conti di gioco e ad effettuare verifiche costanti circa il corretto utilizzo degli stessi, segnalando immediatamente ad AAMS eventuali violazioni delle norme vigenti; Visto l'articolo 9, comma 3, del decreto in questione che prevede che «Su richiesta di AAMS e con le modalita' da essa definite, il titolare di sistema fornisce ad AAMS stessa, per ciascun punto di commercializzazione, i dati relativi all'ubicazione del locale nel quale sara' esercitata l'attivita' di commercializzazione, gli altri elementi necessari ad identificare in modo univoco il suddetto locale e gli incaricati delle attivita', nonche' eventuali altre informazioni richieste da AAMS»; Visto l'articolo 9, comma 4, del medesimo decreto che stabilisce «il divieto di raccolta di giocate, di riscossione di poste di gioco e di liquidazione di vincite e di rimborsi presso i punti di commercializzazione», secondo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'articolo 12, comma 3, del decreto in esame che ha previsto che «Le concessioni e le autorizzazioni alla raccolta di giochi, rilasciate da AAMS ovvero dai suoi concessionari, sono soggette alla sospensione od alla decadenza od alla revoca, da parte di AAMS o da parte del concessionario che ha rilasciato l'autorizzazione stessa, anche su richiesta di AAMS, qualora siano violate le disposizioni di cui all'art. 9 del presente decreto»; Vista la Convenzione di concessione n. 3501 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli ed eventi non sportivi, sottoscritta dalla societa' B.P. Point S.r.l., Via Galletti, 69-71 Domodossola (Verbania); Visto l'articolo 17, comma 2, lettera c) della citata convenzione il quale stabilisce che l'Amministrazione procede alla decadenza della concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito e patendo ed alla refusione delle spese «nel caso di violazioni delle norme vigenti che disciplinano la scommesse a quota fissa ivi compreso il mancato rispetto della normativa vigente da parte dei soggetti terzi incaricati dal concessionario per lo svolgimento di servizi connessi alla raccolta delle scommesse telematiche»; Visto l'art. 13, comma 1, della citata convenzione il quale prevede che «il concessionario e' tenuto a prestare le garanzie, di cui ai commi seguenti, in forma di cauzione, in numerario od in titoli di Stato, ovvero attraverso fideiussione rilasciata da banche o istituti di credito»; Visto il comma 3, del sopra citato articolo il quale stabilisce che: "Il mancato adeguamento dell'importo della garanzia .... e' causa di decadenza della concessione"; Considerato che il concessionario B.P. Point S.r.l. ha presentato ad AAMS la fideiussione di € 303.346,69, rilasciata in data 26 marzo 2009 dalla Banca Popolare di Garanzia, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della convenzione di concessione; Considerato che con decreto del 16 dicembre 2009 il Ministro dell'economia e delle finanze ha posto in liquidazione coatta amministrativa la suddetta Banca; Considerato che, con nota Prot. n. 2010/42364/Giochi/SCO del 15 novembre 2010, e' stato richiesto alla B.P. Point S.r.l. di presentare in sostituzione della fideiussione in questione una nuova fideiussione rilasciata da un Istituto Bancario, non sottoposto a procedura fallimentare od in liquidazione coatta amministrativa, adeguandone l'importo ad € 397.912,90; Considerato che con la citata nota del 15 novembre 2010 e' stato comunicato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed integrazioni, l'avvio del procedimento di decadenza della concessione; Considerato che codesto concessionario non ha provveduto a presentare nuova fideiussione cosi' come richiestogli con la nota del 15 novembre 2010; Atteso inoltre che a seguito di attivita' di ispezione presso punti di commercializzazione, espletata in data 7 settembre 2010 da parte della Questura di Avellino - Commissariato P.S. di Lauro congiuntamente all'Ufficio Regionale della Campania ed in data 22 settembre 2010 dal Nucleo di Polizia Tributaria della GdF di Roma congiuntamente all'Ufficio Regionale del Lazio, e' stato riscontrato un utilizzo non conforme ai vigenti dettami normativi del conto di gioco a distanza da parte dei citati punti di commercializzazione facenti capo al concessionario in questione; Vista la nota Prot. n. 2010/44622/giochi/Sco del 30 novembre 2010 con la quale sono stati contestati i comportamenti irregolari riscontrati nelle citate attivita' di ispezione presso i punti di commercializzazione collegati alla B.P. Point S.r.l.; Vista la nota del 24 dicembre 2010 inviata dal sopra citato concessionario in replica alle richieste di memorie esplicative da parte dell'AAMS, con la quale si puntualizza che la societa' in questione ha provveduto a risolvere i rapporti di collaborazione con i punti di commercializzazione per violazione dei disposti in materia di raccolta di gioco e che «pur avendo posto in essere un'attenta e peculiare attivita' di vigilanza sui propri affiliati ....non ha la possibilita' di verificare quotidianamente le attivita' effettivamente svolte dai propri punti di commercializzazione»; Considerato che le memorie presentate dal concessionario fanno riferimento a generiche enunciazioni non suffragate da un concreto e particolareggiato piano operativo di controllo e vigilanza sull'operato dei punti di commercializzazione affiliati al concessionario medesimo; Considerato che con la citata nota del 30 novembre 2010 e' stato comunicato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241 ed integrazioni, l'avvio del procedimento di decadenza della concessione prevista dal citato articolo 17, comma 2, lettera c); Considerato che, sempre con la citata nota del 30 novembre 2010, in via cautelare e' stata disposta la disattivazione del collegamento con il totalizzatore nazionale della raccolta delle scommesse a distanza, attesa la reiterazione di tali comportamenti irregolari presso la rete di codesto concessionario; Vista la decisione n. 2841/2010 con la quale il Consiglio di Stato ha riconosciuto, tra l'altro, ad AAMS un vincolo istituzionale teso al rispetto delle finalita' di cura concreta degli interessi e fini pubblici, e il potere di perseguire un interesse pubblico primario consistente nella lotta alle forme illegali di gioco; Ritenuto che le inadempienze relative all'operato dei suddetti punti di commercializzazione si sono verificate in modo reiterato e che, conseguentemente, la mancata vigilanza da parte della B.P.Point s.r.l. assume connotati di particolare gravita'; Ritenuta inoltre di particolare gravita' l'inadempienza relativa alla mancate sostituzione della fideiussione;
Dispone:
per i motivi indicati in premessa, la decadenza della convenzione di concessione n. 3501 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi, stipulata con la societa' B.P. Point S.r.l., con sede legale in Via Galletti, 69-71 Domodossola (Verbania) 28845. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 17 febbraio 2011
Il direttore: Tagliaferri |
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