Gazzetta n. 77 del 4 aprile 2011 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 gennaio 2011 |
Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL). |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, di costituzione dell'Istituto per lo sviluppo della azione professionale dei lavoratori (ISFOL), e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante il riordinamento degli enti pubblici nazionali a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto, in particolare, l'art. 10 del citato decreto legislativo n. 419 del 1999 che include l'istituto tra gli enti di ricerca, prevedendo inoltre che l'approvazione del relativo statuto avvenga su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, e in particolare l'articolo 7, comma 15; Su proposta del Ministro per lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze
Decreta:
Art. 1
1. E' approvato, nel testo allegato al presente decreto, il nuovo statuto dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL). Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 gennaio 2011
Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Sacconi
Registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2011 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 200 |
| Allegato
NUOVO STATUTO DELL'ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI (ISFOL) Art. 1. Natura
1. L'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), istituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, opera nel campo della formazione delle politiche sociali e del lavoro al fine di contribuire alla crescita dell'occupazione, al miglioramento delle risorse umane, all'inclusione sociale e allo sviluppo locale. 2. L'ISFOL, ente nazionale di ricerca, e' dotato di indipendenza di giudizio e di autonomia scientifica, metodologica, organizzativa, amministrativa e contabile, cosi' come stabilito nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419; ha sede in Roma, ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed opera a supporto delle competenze dello Stato, delle regioni e delle province autonome nelle materie di cui al comma 1.
Art. 2. Finalita' e compiti
1. Per le finalita' di cui all'art. 1 l'ISFOL: a) svolge e promuove attivita' di studio, ricerca, sperimentazione, documentazione, informazione e valutazione, consulenza ed assistenza tecnica; b) fornisce supporto tecnico-scientifico allo Stato, alle regioni e province autonome, alla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni e province autonome ed alla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; c) puo' svolgere attivita' di consulenza tecnico-scientifica per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per altri Ministeri e istituzioni nazionali, pubbliche; d) collabora con gli Istituti di ricerca e con le regioni e le province autonome nell'ambito dei compiti e delle funzioni che esse svolgono relativamente alle tematiche dell'art. 1, comma 1, anche attraverso la realizzazione di attivita', programmi e progetti da esse affidati; e) promuove, svolge e realizza le attivita' previste nel Programma nazionale per la ricerca di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204; f) collabora con organismi internazionali e istituzioni comunitarie; g) realizza specifici progetti ed iniziative sperimentali nazionali a carattere innovativo ed esemplare; h) cura la valorizzazione, la diffusione ed il trasferimento dei risultati delle proprie attivita', comprese quelle realizzate con le collaborazioni di cui al comma 3; i) svolge, anche attraverso propri programmi di assegnazione di borse di studio e di ricerca, attivita' di formazione nei corsi universitari di dottorato di ricerca, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 3 luglio 1998, n. 210; l) svolge attivita' di ricerca statistica, in quanto facente parte, ai sensi del decreto del Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali del 31 marzo 1990, del Sistema statistico nazionale (SISTAN) di cui all'art. 2 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in conformita' alla legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 2. Per le finalita' e compiti di cui ai commi precedenti, l'ISFOL, secondo criteri e modalita' determinati con proprio regolamento, puo' stipulare accordi e convenzioni, partecipare o costituire consorzi, fondazioni e societa' con soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, anche con partecipazione maggioritaria. 3. L'Istituto puo' istituire sedi operative sul territorio nazionale per fornire, per il tempo necessario, un supporto alle regioni, province autonome ed enti locali. A questo scopo puo' istituire una sede decentrata in una localita' delle regioni dell'obiettivo 1 del fondo sociale e una nelle regioni dell'obiettivo 2. L'istituto puo' altresi' istituire un proprio ufficio presso l'Unione europea per favorire l'integrazione delle proprie attivita' con quelle svolte a livello comunitario.
Art. 3. Organizzazione e funzionamento
1. L'ISFOL provvede a disciplinare con propri regolamenti: a) l'organizzazione e il funzionamento degli organi e delle strutture; b) l'amministrazione, la finanza e la contabilita', anche in deroga, ove necessario, al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, ed al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367; c) la dotazione organica e, nel rispetto delle disposizioni vigenti e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, il personale. 2. I regolamenti di cui al comma 1, lettere a) e b) sono sottoposti all'approvazione del Ministero del lavoro e politiche sociali che puo' formulare rilievi motivati entro quarantacinque giorni dalla loro ricezione. I regolamenti di cui al comma 1, lettera c) sono approvati dal Ministero del lavoro e politiche sociali con il concerto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla loro ricezione. Trascorsi i termini i suindicati i regolamenti diventano esecutivi. 3. Sono altresi' sottoposti all'approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali i documenti di programmazione adottati sulla base degli indirizzi forniti annualmente dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Art. 4. Piano triennale
1. L'Istituto predispone un piano triennale di attivita', aggiornabile annualmente, con cui determina obiettivi, priorita' e risorse umane e finanziarie per l'intero periodo, tenuto conto anche dei programmi di ricerca dell'Unione europea e delle esigenze di coordinamento con le attivita' di supporto e assistenza tecnica svolte dall'Istituto. 2. Il piano e gli aggiornamenti annuali sono adottati con delibera del consiglio di amministrazione, su proposta del direttore sentito il comitato di consulenza scientifica, e approvati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro quarantacinque giorni dalla loro ricezione, decorsi i quali, senza osservazioni, diventano esecutivi. Il piano e' trasmesso altresi' al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Dipartimento della funzione pubblica per l'esame degli aspetti relativi al fabbisogno di personale nel ciclo di programmazione e l'acquisizione del nulla osta ai fini dell'approvazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Art. 5. Gli organi dell'Istituto
1. Sono organi dell'ISFOL: a) il presidente; b) il consiglio di amministrazione; c) il comitato di consulenza scientifica; d) il collegio dei revisori dei conti. 2. Il compenso del presidente, nonche' gli emolumenti e i gettoni dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di eventuali direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art. 6. Presidente
1. Il presidente, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le commissioni parlamentari, dura in carica quattro anni ed e' rinnovabile una sola volta. 2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto ed esercita le seguenti funzioni: a) predispone, sentito il direttore generale, l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, disponendone la convocazione; b) sovrintende all'andamento dell'Istituto, assicurandone l'unita' d'indirizzo; c) sovrintende ai rapporti istituzionali; d) sottopone al Consiglio di Amministrazione, su proposta del direttore generale, l'individuazione e la definizione degli obiettivi da perseguire ed i programmi da realizzare, le dotazioni organiche e il documento di programmazione triennale dei fabbisogni; e) assicura al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la necessaria collaborazione nell'azione di vigilanza ministeriale, trasmettendo le determinazioni soggette ad approvazione; f) assicura il costante raccordo tra le funzioni esercitate rispettivamente dal Consiglio di amministrazione e dal direttore generale. 3. Il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il Comitato di partenariato sociale e istituzionale. Provvede nelle materie e per gli atti delegati dal consiglio di amministrazione; esercita ogni competenza non attribuita espressamente ad altri organi dalla legge e dai regolamenti, nel rispetto del criterio di distinzione tra indirizzo ed attivita' di gestione. 4. Il presidente, in caso di assenza o di temporaneo impedimento, puo' delegare la rappresentanza legale e le altre funzioni inerenti al suo ufficio ad un membro del consiglio di amministrazione designato quale vicepresidente. 5. Su specifici ambiti di attivita' dell'Istituto coerenti con i compiti di cui all'art. 2, il presidente puo', qualora necessario, costituire comitati di indirizzo aventi funzioni consultive e di proposta. Nella costituzione di detti comitati rileva il principio della rappresentanza del partenariato sociale ed istituzionale.
Art. 7. Consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione e' organo di indirizzo e programmazione, e' convocato dal presidente di norma una volta al mese. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipa, con funzioni consultive, il direttore generale. Il consiglio di amministrazione in particolare provvede a: a) individuare e definire su proposta del Presidente, gli obiettivi da perseguire ed i programmi da realizzare, adottando le direttive di carattere generale per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ente, definendo il fabbisogno finanziario; b) deliberare il piano triennale di attivita' e i relativi aggiornamenti, i bilanci di previsione e le relative note di variazione, i conti consuntivi e le relazioni sulle attivita' di cui all'art. 12; c) le proposte di modifiche statutarie e i regolamenti previsti all'art. 3 a maggioranza semplice; d) nominare il direttore generale e i responsabili dei dipartimenti area di cui all'art. 10; e) definire, nel rispetto dei criteri indicati dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, le linee fondamentali di organizzazione e individua gli obiettivi della direzione generale, tenuto conto di quanto previsto dal piano triennale; f) verificare la rispondenza dei risultati conseguiti nell'attivita' amministrativa e di gestione rispetto agli indirizzi impartiti degli indirizzi forniti, avvalendosi delle risultanze delle attivita' di controllo svolte dall'Organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; g) nominare l'Organismo indipendente di valutazione. 2. Il consiglio dura in carica quattro anni e, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e' composto dal presidente e da quattro membri di comprovata esperienza scientifica e professionale nei settori di attivita' dell'ente, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di cui due designati dallo stesso Ministro del lavoro e delle politiche sociali, due della Conferenza dei presidenti delle regioni provenienti dagli assessorati regionali competenti nelle materie oggetto di attivita' dell'Istituto, e uno del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Il voto del presidente nel caso di parita' vale doppio.
Art. 8. Comitato di consulenza scientifica
1. Il comitato di consulenza scientifica e' nominato, nel rispetto del principio di pari opportunita' tra uomini e donne, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed e' composto da tre membri, dei quali uno eletto dai ricercatori e dai tecnologi dell'Istituto nel loro ambito secondo modalita' da definire in sede di regolamento di organizzazione e funzionamento e due scelti tra professori universitari, ricercatori, tecnologi, esperti - anche stranieri - di comprovata qualificazione scientifica, tutti competenti nei settori di ricerca dell'Istituto. 2. I membri del comitato di consulenza scientifica durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta. 3. Il comitato esercita le seguenti funzioni: a) formula al direttore il parere sul piano triennale e l'aggiornamento annuale dei piani di ricerca; b) esprime parere obbligatorio e non vincolante sui programmi proposti dal direttore; c) svolge attivita' consultiva e istruttoria su richiesta del consiglio di amministrazione e del direttore generale. 4. Nella prima seduta il comitato nomina, nel suo ambito, un coordinatore e adotta un regolamento per lo svolgimento della propria attivita'. 5. Il funzionamento del Comitato di consulenza scientifica non comporta oneri a carico del bilancio dell'ISFOL.
Art. 9. Collegio dei revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori dei conti e' l'organo di controllo della regolarita' amministrativa e contabile dell'Istituto. I membri del collegio sono nominati tra persone in possesso di specifica professionalita'. 2. Il collegio dei revisori dura in carica quattro anni ed e' nominato dal Ministro del lavoro e dellepolitiche sociali. E' composto da un presidente designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e da due membri effettivi, designati rispettivamente dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, e da un supplente designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali cui non e' corrisposto alcun emolumento e che subentra nelle funzioni in caso di morte, rinunzia o decadenza dei revisori titolari.
Art. 10. Ordinamento dell'Istituto
1. L'ordinamento dell'ISFOL prevede l'integrazione della gestione e delle responsabilita' tra attivita' di ricerca e di consulenza tecnico-scientifica e attivita' amministrative, ed e' cosi' strutturato: a) due dipartimenti necessari al conseguimento delle finalita' di cui all'art. 1, articolati nei seguenti ambiti di competenza: sistemi formativi; mercato del lavoro e delle politiche sociali. I dipartimenti si articolano in strutture finalizzate allo svolgimento di attivita' tra loro omogenee; b) uffici dirigenziali per la gestione delle risorse umane, della comunicazione, delle risorse finanziarie e tecniche, programmazione e controllo di gestione dell'ente in numero non superiore a cinque. 2. L'Organismo indipendente di valutazione della performance esercita in piena autonomia le attivita' di cui al comma 4 dell'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 ed esercita le attivita' di controllo strategico di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e' nominato dal consiglio di amministrazione, sentita la Commissione di cui all'art. 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 3. E' istituito, secondo criteri e modalita' stabiliti dal Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, un apposito Comitato incaricato della valutazione dei risultati dell'attivita' scientifica complessiva dell'ente con procedure trasparenti ed esiti pubblici anche nel rispetto dell'art. 11 del decreto legislativo n. 150/2009. La composizione e le specifiche attivita' del Comitato saranno definite nel regolamento di organizzazione di cui all'art. 3, comma 1, lettera a). 4. In coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di sussidiarieta' e di dialogo sociale, e' istituito un Comitato che, in rappresentanza del partenariato sociale ed istituzionale e senza oneri a carico del bilancio dell'ISFOL, svolge funzioni consultive sulle attivita' dell'Istituto in tema di politiche del lavoro, della formazione e di inclusione sociale. La composizione e le principali specifiche attivita' dovranno essere riprese nel regolamento di organizzazione. 5. La gestione finanziaria dell'Istituto e' sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
Art. 11. Attivita' di gestione
1. Il direttore generale costituisce ufficio dirigenziale di livello generale ed e' destinatario delle direttive emanate dal presidente e dal consiglio di amministrazione. 2. Il direttore generale e' responsabile del coordinamento delle attivita' tecnico scientifiche e di gestione amministrativa dell'Istituto. A tal fine, sovrintende all'attivita' dei dipartimenti e di tutti gli uffici dirigenziali e ne cura l'organizzazione, assicurando il coordinamento tecnico scientifico, operativo e amministrativo di tutte le articolazioni dell'ente in attuazione degli atti di indirizzo, dei piani, dei programmi e delle direttive generali definiti dal presidente e dal consiglio di amministrazione; partecipa alle riunioni dello stesso con voto consultivo. Il direttore generale adotta gli atti relativi all'organizzazione dei dipartimenti e degli uffici di livello dirigenziale, assicura le attivita' di organizzazione del personale, adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa rientranti nella competenza del proprio ufficio salvo quelli esercitati dai responsabili dei dipartimenti. Esercita i poteri di acquisizione delle entrate dell'Istituto. E' scelto tra esperti di elevata qualificazione professionale, anche tra personale estraneo alla pubblica amministrazione, in tal caso il rapporto di lavoro e' regolato con contratto a termine di diritto privato. Se dipendente pubblico e' collocato fuori ruolo senza assegni. Dura in carica quattro anni, rinnovabili una sola volta. 3. I responsabili dei dipartimenti di cui all'art. 10, comma 1, lettera a) costituiscono uffici dirigenziali di livello generale, sono preposti al coordinamento di attivita' tra loro omogenee e sono responsabili della relativa gestione operativa e amministrativa ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono scelti tra dirigenti amministrativi o dirigenti di ricerca nonche' tra estranei alla pubblica amministrazione, in conformita' a quanto previsto dall'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 4. Il presidente organizza riunioni periodiche con il direttore generale e i responsabili dei dipartimenti per garantire la collegialita' e l'integrazione tra ruoli, funzioni e attivita'.
Art. 12. Bilanci, relazioni e controlli
1. Il consiglio di amministrazione delibera il bilancio di previsione entro il 31 ottobre dell'anno precedente al quale si riferisce e il conto consuntivo entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio. Il bilancio e il conto consuntivo, redatti a norma dei regolamenti di cui all'art. 3, sono approvati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nei termini previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.
Art. 13. Risorse finanziarie
1. Le entrate dell'Istituto sono costituite: a) da un contributo ordinario annuo per il funzionamento e le attivita' di istituto, di cui al piano triennale di cui all'art. 11, a carico dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; b) contributi dell'INPS e dell'INAIL finalizzato allo svolgimento delle attivita' di ricerca dell'ISFOL nel settore delle politiche sociali; c) da eventuali contributi a carico del Fondo integrativo speciale di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204; d) da eventuali assegnazioni e contributi da parte dell'Unione europea o di altri organismi internazionali, o da parte di enti pubblici; e) convenzioni con soggetti pubblici e privati; f) da ogni altra eventuale entrata connessa alle proprie attivita'. 2. Il contributo degli enti di cui alla lettera b) e' determinato, entro il 30 settembre di ciascun anno, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi della legge 10 febbraio 1961, n. 66.
Art. 14. Patrimonio e norme processuali
1. Il patrimonio dell'Istituto e' costituito dai beni mobili e immobili di qualunque specie che per lasciti, donazioni, acquisti e in qualsiasi altro modo, pervengano all'Istituto. 2. In caso di scioglimento dell'Istituto il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sara' devoluto ad enti aventi analoghe finalita'. 3. L'ISFOL puo' avvalersi della consulenza e del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 15. Incompatibilita'
1. Il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione e del comitato di consulenza scientifica non possono ricoprire incarichi politici elettivi a livello comunitario, nazionale e regionale, nonche' di membro della giunta regionale, di presidente o assessore alla giunta provinciale, di sindaco o assessore nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti; il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione non possono inoltre essere amministratori o dipendenti di imprese o societa' di produzione di beni o servizi che partecipano ad attivita' e programmi dell'Istituto.
Art. 16. Norme transitorie e finali
1. Il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto decadono con la nomina dei nuovi organi cui si provvede entro i successivi sessanta giorni e, durante tale periodo, svolgono le funzioni di ordinaria amministrazione. 2. Nel caso di gravi e reiterate inadempienze relative ai piani di attivita' il Ministro del lavoro e delle politiche sociali dichiara decaduti gli organi e nomina un commissario straordinario con i poteri previsti per il presidente e il consiglio di amministrazione per la durata massima di dodici mesi, a pena di scioglimento dell'Istituto. 3. Lo statuto dell'ISFOL, approvato, integrato e modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2003, e' abrogato a far data dalla entrata in vigore del presente statuto. 4. Eventuali successive modifiche allo statuto sono apportate con la stessa modalita' procedurale seguita per l'adozione del presente statuto. 5. Entro tre mesi dall'insediamento dei nuovi organi l'ISFOL sono adottati, in coerenza con le disposizione del presente statuto, il regolamento di organizzazione e funzionamento degli organi e delle strutture e il regolamento di amministrazione, finanza e contabilita'.
Il Ministro dell'interno Maroni Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteoli |
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