Gazzetta n. 77 del 4 aprile 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 16 marzo 2011
Modifica della tabella A, allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930 relativa all'innalzamento della classe antincendio dell'aeroporto di Lampedusa.


IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229 e, in particolare, l'art. 26 che disciplina il soccorso in ambito aeroportuale;
Vista la legge 23 dicembre 1980, n. 930, e successive modificazioni, recante «Norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco» e la relativa tabella A, riportante la classificazione degli aeroporti nazionali ai fini del servizio antincendi;
Visto il comma 6-quater, dell'art. 1, del decreto legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351;
Visto il comma 6 del richiamato art. 26, del decreto legislativo 139/2006, secondo il quale fino all'emanazione dei regolamenti di individuazione degli aeroporti civili e militari aperti al traffico commerciale in cui il Corpo nazionale svolge direttamente i servizi di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi, continuano ad applicarsi, per quanto attiene al soccorso aeroportuale, le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1980, n. 930;
Visto il decreto del Ministro dell'Interno, datato 16 agosto 1990, con il quale la classificazione dell'aeroporto di Lampedusa, ai fini del servizio antincendio, veniva elevata dalla quinta classe antincendio aeroportuale (5ª categoria ICAO) alla quarta classe antincendio aeroportuale (6ª categoria ICAO);
Vista la nota n. 120122, del 10 gennaio 2005, dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - Dipartimento Sicurezza, Area Infrastrutture Aeroportuali, Servizio Operativita' -, con la quale l'aeroporto di Lampedusa e' stato individuato nella terza classe antincendio (7ª categoria ICAO);
Preso atto che le dotazioni antincendio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dislocate sull'aeroporto di Lampedusa, risultano adeguate alla terza classe antincendio (7ª categoria ICAO);

Decreta:

Art. 1
Innalzamento della classe antincendio dell'aeroporto di Lampedusa

1. Ai fini del servizio antincendio aeroportuale, l'aeroporto di Lampedusa e' elevato alla terza classe antincendio (7ª categoria ICAO), conseguentemente alla tabella A, allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, nella III classe sono inserite le parole «Lampedusa» e nella IV classe le parole «Lampedusa» sono eliminate.
Roma, 16 marzo 2011

Il Ministro dell'interno
Maroni
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Matteoli
 
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