Gazzetta n. 77 del 4 aprile 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |
DECRETO 14 marzo 2011 |
Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia ai sensi della direttiva 92/43/CEE. |
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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e in particolare l'art. 4, paragrafo 2, terzo comma; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante il regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 2 agosto 2010, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 205 alla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 197 del 24 agosto 2010, recante il terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE, a seguito della decisione della Commissione europea 2010/42/UE; Considerato che, nel contesto di un adattamento dinamico della rete Natura 2000, si e' reso necessario un quarto aggiornamento della lista alpina sia per includere i siti addizionali, proposti come siti di importanza comunitaria ai sensi dell'art. 1 della direttiva 92/43/CEE dagli Stati Membri a partire dal 2008, che per rispecchiare ogni cambiamento nelle informazioni relative ai siti stessi trasmesse dagli Stati Membri successivamente all'adozione della lista comunitaria iniziale e dei primi tre aggiornamenti; Considerato che per quanto riguarda la regione biogeografica alpina: le liste dei siti proposti come siti di importanza comunitaria ai sensi dell'art. 1 della direttiva 92/43/CEE sono stati trasmessi dagli Stati Membri alla Commissione tra marzo 2002 e novembre 2009; le liste dei proposti siti sono state accompagnate dalle informazioni relative a ciascun sito fornite nel formato fissato dalla decisione 97/266/CE del 18 dicembre 1996 della Commissione concernente il formulario informativo per i proposti siti Natura 2000; le informazioni relative a ciascun sito includono la cartografia piu' recente e aggiornata, la denominazione, la posizione geografica, l'estensione e i dati raccolti in applicazione dei criteri specificati nell'Allegato III alla direttiva 92/43/CEE; Considerato inoltre che alcuni Stati Membri non hanno proposto siti sufficienti a rispondere ai requisiti della direttiva 92/43/CEE per certi tipi di habitat e specie, cosicche' non si puo' concludere che la rete Natura 2000 sia completa, e che a causa del ritardo nel ricevere le informazioni e nel raggiungere un accordo con gli Stati Membri potra' essere necessaria una successiva revisione della lista comunitaria per la regione biogeografica alpina; Considerato infine che le conoscenze sull'esistenza e la distribuzione di alcuni habitat naturali dell'Allegato I e specie dell'Allegato II alla direttiva 92/43/CEE rimangono incomplete per cui in effetti non si puo' concludere se la rete Natura 2000 sia completa o incompleta e si potrebbe percio' rendere necessaria una revisione della lista comunitaria per la regione biogeografica alpina; Vista la decisione della Commissione europea 2011/62/UE del 10 gennaio 2011 che stabilisce un quarto elenco aggiornato di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina e abroga la decisione 2010/42/UE;
Decreta:
Art. 1
1. I siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, individuati ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE, sono elencati nell'Allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Il decreto 2 agosto 2010 citato nelle premesse e' abrogato. |
| Art. 2
1. I formulari standard "Natura 2000" e le cartografie dei siti di importanza comunitaria sono disponibili presso la Direzione per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per la parte di competenza, presso le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. |
| Art. 3
1. Eventuali integrazioni e/o variazioni all'elenco riportato nell'Allegato A al presente decreto verranno pubblicate con successivi decreti ministeriali. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 marzo 2011
Il Ministro: Prestigiacomo |
| Allegato A Parte di provvedimento in formato grafico
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