IL CAPO DEL DIPARTIMENTO prevenzione e comunicazione
Visti gli articoli 28 e 29-ter del regolamento per la sanita' marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e successive modificazioni, recante disposizioni per il rilasciao rispettivamente dell'autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo e dell'attestato di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti; Visto che ai sensi dell'art. 37-bis del citato regio decreto 29 settembre 1895, n. 636 sono previsti atti di revisione con periodicita' non superiore a cinque anni per il rinnovo della originaria autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo e dell'attestato di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti; Visto il proprio decreto ministeriale 28 gennaio 2009, con il quale e' stata disposta la revisione generale delle autorizzazioni all'imbarco quale medico di bordo e degli attestati di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti rilasciati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2004; Visto il D.D. 5 agosto 2010 con il quale sono stati approvati gli elenchi dei medici di bordo abilitati e supplenti le cui autorizzazioni e iscrizioni sono state confermate a seguito della conclusione delle procedure di revisione in base a quanto previsto dall'art. 6 del sopra richiamato decreto ministeriale 28 gennaio 2009; Vista l'istanza del dott. Costantino De Pasquale; Preso atto del giudizio di idoneita' espresso della Commissione medica di primo grado di Genova in data 13 ottobre 2010; Acquisito il certificato medico di idoneita' rilsciato in data 22 febbraio 2011 dall'Ufficio di sanita' marittima di Genova a completamento della documentazione necessaria per la revisione dell'iscrizione nell'elenco dei medici di bordo abilitati;
Decreta:
L'elenco di cui all'allegato A (medici abilitati) del decreto ministeriale 28 gennaio 2009 e' integrato con il nominativo del dott. Costantino De Pasquale. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 marzo 2011
Il capo dipartimento: Oleari |