Gazzetta n. 72 del 29 marzo 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 15 marzo 2011
Conferma dell'incarico al Consorzio di Tutela Basilico Genovese DOP a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Basilico Genovese».


IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo agroalimentare e della qualita'

Visto il Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999;
Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;
Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, e' stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attivita' dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;
Visto il decreto legislativo19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;
Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera d) della legge n. 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale per la tutela della qualita' e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari, nell'attivita' di vigilanza;
Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;
Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;
Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalita' di deroga all'art. 2 del citato decreto 12 aprile 2000;
Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;
Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attivita' istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
Visto il Regolamento (CE) n. 1623 della Commissione del 4 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' Europea L 259 del 5 ottobre 2005 con il quale e' stata registrata la denominazione di origine protetta «Basilico Genovese»;
Visto il decreto ministeriale del 28 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale - n. 35 dell'11 febbraio 2008 con il quale e' stato attribuito al Consorzio di Tutela Basilico Genovese DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Basilico Genovese»;
Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentativita' dei Consorzi di tutela e' soddisfatta, in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati» individuata all'art. 4, lettera b) del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 delle produzioni controllata dall'Organismo di Controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica e' stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e dalle attestazioni rilasciate dall'Organismo di Controllo pubblico C.C.I.A.A. di Genova, autorizzato a svolgere le attivita' di controllo sulla denominazione di origine protetta «Basilico Genovese»;
Considerato che lo statuto approvato con decreto ministeriale e' stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio di Tutela Basilico Genovese DOP a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Decreta:
Articolo unico

1. E' confermato per un triennio, a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto del 28 gennaio 2008 al Consorzio di Tutela Basilico Genovese DOP con sede in via Pra', 63 - 16157 Genova, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Basilico Genovese».
2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 28 gennaio 2008, puo' essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 15 marzo 2011

Il direttore generale ad interim: Vaccari
 
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