IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Considerato che gravi eventi sismici hanno colpito lo Stato del Giappone a partire dal giorno 11 marzo 2011 e che, in conseguenza di tali eventi, un violento tsunami ha devastato la costa orientale del medesimo Paese; Considerato che i predetti eventi calamitosi hanno determinato la perdita di migliaia di vite umane, numerosi feriti nonche' la distruzione di citta' e villaggi, unitamente al completo isolamento di numerose zone del Paese; Considerato, altresi', che a seguito dei sopra citati eventi si e' verificata un'esplosione nella centrale nucleare di Fukushima, con possibile emissione di radiazioni dannose per la popolazione; Ravvisata, quindi, la necessita' di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione di tutte le iniziative di carattere umanitario finalizzate a favorire la ripresa di una vita ordinaria, anche attraverso la realizzazione di interventi di carattere straordinario ed urgente, ove necessario, in deroga all'ordinamento giuridico vigente; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2011; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Decreta:
In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152 e' dichiarato, a decorrere dal giorno 11 marzo 2011, lo stato di criticita' in conseguenza della grave situazione in cui versa la popolazione del Giappone. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 marzo 2011
Il Presidente: Berlusconi |