Gazzetta n. 71 del 28 marzo 2011 (vai al sommario) |
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |
DELIBERAZIONE 18 novembre 2010 |
Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001). Schemi idrici regione puglia - Acquedotto potabile del Sinni: Variante al progetto definitivo (CUP E71B05000050003). (Deliberazione n. 91/2010). |
|
|
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 21 dicembre 2001 n. 443, c.d. «legge obiettivo», che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001; Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilita', come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330; Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP), e viste le delibere attuative emanate da questo Comitato; Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, intitolato «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e s.m.i., e visti in particolare: la parte II, titolo III, capo IV concernente «lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi»; l'art. 256 che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente la «attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189; Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo Programma delle infrastrutture strategiche, che all'allegato 3 include, nell'ambito degli interventi per l'emergenza idrica nella Regione Puglia, l' «Acquedotto potabile del Sinni», i cui primi 3 lotti sono menzionati anche nell'allegato 2 alla delibera 6 aprile 2006, n. 130 (Gazzetta Ufficiale n. 199/2006); Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (Gazzetta Ufficiale n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto che l'allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche; Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003 con la quale la Corte Costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 e ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilita' dell'Intesa tra Stato e singola Regione ai fini dell'attuabilita' del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'Intesa possa, anche, essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerarsi inefficaci finche' l'Intesa non si perfezioni; Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il 14 marzo 2003, e s.m.i., con il quale - in relazione al disposto dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 190/2002 (ora art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006) - e' stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere; Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004; Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il 14 marzo 2003, e s.m.i., con il quale - in relazione al disposto dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 190/2002 (ora art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006) - e' stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere; Vista la delibera 3 agosto 2007, n. 72, con la quale questo Comitato ha approvato, con prescrizioni, il progetto definitivo «Acquedotto potabile del Sinni lotti I, II e III», senza assegnare finanziamenti; Vista la nota 5 novembre 2004, n. 3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004; Vista la nota 10 novembre 2010, n. 45792, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prossima riunione utile di questo Comitato della proposta di approvazione della variante al progetto definitivo dell'«Acquedotto potabile del Sinni, III lotto», ai sensi dell'art. 169 del citato decreto legislativo n. 163/2006; Vista la nota 17 novembre 2010, n. 97018, e relativi allegati, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dichiara di non avere osservazioni da formulare in merito all'argomento; Considerato che l'opera di cui sopra e' compresa nell'Intesa generale quadro tra il Governo e la Regione Puglia, sottoscritta il 10 ottobre 2003, che individua il Commissario delegato all'emergenza idrica quale «soggetto attuatore della progettazione» e l'Acquedotto Pugliese S.p.A. quale «soggetto aggiudicatore dell'appalto dei lavori»; Considerato che gli interventi stessi sono compresi nell'Accordo di Programma Quadro «Risorse idriche» sottoscritto l'11 marzo 2003; Considerato che l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006 attribuiscono la responsabilita' dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attivita' di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che puo' in proposito avvalersi di apposita «Struttura tecnica di missione»; Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; Acquisita in seduta l'intesa del Ministero dell'economia e delle finanze;
Prende atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare: sotto l'aspetto tecnico-procedurale; che nel corso dello svolgimento della progettazione esecutiva e delle attivita' propedeutiche alla fase di appalto, e' emersa l'esigenza di apportare una variante al progetto definitivo approvato can la citata delibera n. 72/2007; che, in particolare, l'Acquedotto pugliese S.p.A. ha provveduto ad aggiornare il progetto con una variante del III lotto consistente nella realizzazione di una condotta, che dal nuovo serbatoio di San Paolo raggiungera' il serbatoio esistente di Secli'; che, rispetto al tracciato originario del III lotto approvato da questo Comitato con la citata delibera n. 72/2007, si registrano variazioni di tipo localizzativo nel territorio dei Comuni di Galatone e di Nardo'; che, in vista della sottoposizione della predetta variante all'approvazione di questo Comitato, il soggetto aggiudicatore ha trasmesso il progetto definitivo del III lotto aggiornato a tutte le Amministrazioni ed Enti interessati, al fine di acquisirne i pareri; che la Regione Puglia, con nota n. 12526 del 16 novembre 2009 dell'Ufficio Programmazione VIA e Politiche Energetiche, ha confermato il parere di non assoggettabilita' a VIA espresso con determina dirigenziale n. 140 del 15 marzo 2006; che il Ministero per i beni e le attivita' culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e paesaggistici, acquisite le valutazioni della Soprintendenza per i Beni Architettonici e paesaggistici di Lecce, con nota n. 6344 del 18 giugno 2010 ha espresso parere favorevole alla proposta di variante, confermando le prescrizioni proposte sul progetto definitivo originario di cui alla delibera n. 72/2007; che con deliberazione n. 1469 del 22 giugno 2010 la Regione Puglia ha rilasciato autorizzazione alla variante in esame ai sensi dell'art. 169 del decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii.; che non sono seguite osservazioni alla pubblicazione da parte del soggetto aggiudicatore, in data 7 settembre 2009, dell'avviso di avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilita' sui quotidiani «Gazzetta del Mezzogiorno» e «Il Tempo», secondo le forme previste dall'art. 166 comma 2 del decreto legislativo n. 163/2006; che la Conferenza di servizi si e' tenuta il 22 aprile 2010; che il Comune di Nardo', con nota prot. n. 17929 del 10 maggio 2010, ha espresso parere favorevole dal punto di vista urbanistico, confermando le prescrizioni contenute nella nota prot. n. 25522 del 22 giugno 2009; che il Comune di Galatone, con nota prot. n. 14176 del 27 maggio 2010, ha trasmesso i pareri positivi espressi dal Servizio Urbanistica e Lavori Pubblici e dalla Commissione locale per il Paesaggio dello stesso Comune; che il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Puglia-Basilicata, nel corso della seduta della Conferenza di servizi e con successiva nota n. 7840 del 17 giugno 2010, ha espresso parere positivo con prescrizioni; sotto l'aspetto attuativo; che il soggetto aggiudicatore e' individuato nell'Acquedotto Pugliese S.p.A.; che la modalita' di realizzazione dell'opera e' l'appalto integrato; che nella scheda tecnica e procedurale, i tempi di realizzazione dell'opera sono stimati in circa 36 mesi; sotto l'aspetto finanziario; che le modifiche apportate dalla variante, oggetto della presente approvazione, non comporteranno un aumento di costo complessivo rispetto a quanto previsto da questo Comitato con la delibera n. 72/2007, pari a 76,7 milioni di euro; che l'intervento non ha beneficiato di finanziamenti statali;
Delibera:
1. Approvazione variante. 1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 169, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., nonche' ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i., e' approvata, con le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilita', la variante al progetto definitivo «Acquedotto Potabile del Sinni - III lotto» di cui alla precedente «presa d'atto». 1.2. E' conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'Intesa Stato-Regione Puglia sulla localizzazione dell'opera. 1.3. L'approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attivita' previste nel progetto approvato. 1.4. Le prescrizioni citate al punto 1.1, cui e' subordinata l'approvazione del progetto, sono riportate nella prima parte dell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera. 1.5. Le prescrizioni relative alle interferenze concernenti la variante sono contenute nella seconda parte dell'allegato 1. 2. Clausole finali. 2.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti attinenti alla variante approvata con la presente delibera. 2.2. Il soggetto aggiudicatore provvedera', prima dell'inizio dei lavori, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni riportate nel menzionato allegato n. 1. Il citato Ministero procedera' a sua volta, a dare comunicazione al riguardo alla Presidenza del Consiglio-Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica. 2.3. Lo stesso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' a svolgere le attivita' di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata. 2.4. In relazione alle linee guida esposte nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, il bando di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dell'opera dovra' contenere una clausola che - fermo restando l'obbligo dell'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti, stabilito dall'art. 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni - ponga adempimenti ulteriori rispetto alle prescrizioni di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, intesi a rendere piu' stringenti le verifiche antimafia, prevedendo - tra l'altro - l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari, indipendentemente dai limiti d'importo fissati dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, nonche' forme di monitoraggio durante la realizzazione degli stessi: i contenuti di detta clausola sono specificati nell'allegato 2, che forma parte integrante della presente delibera. 2.5. Il codice CUP assegnato al progetto in argomento, ai sensi della delibera 29 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n. 276/2004), dovra' essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento in esame. Roma, 18 novembre 2010
Il Presidente: Berlusconi Il segretario: Micciche'
Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2011 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziario, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 103 |
| Allegato 1 PRESCRIZIONI, PROGRAMMA INTERFERENZE "Variante al progetto definitivo Acquedotto Potabile del Sinni - III lotto, approvato con delibera Cipe n. 72/2007" Si conferma la validita' delle prescrizioni e raccomandazioni presenti nella delibera CIPE n. 72/2007, per quanto applicabile alla Variante in questione. Si riportano le ulteriori prescrizioni inerenti la variante in questione proposte nel corso del procedimento istruttorio. PRESCRIZIONI Prescrizioni a carattere Archeologico e Paesaggistico 1. Il progetto esecutivo dovra' recepire le seguenti ulteriori misure di mitigazione e/o compensazione dell'impatto paesaggistico finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesistico-ambientale di riferimento: - Ad opere ultimate sia ripristinato lo stato dei luoghi e gli eventuali materiali di risulta, rinvenienti dalle operazioni di scavo, siano riutilizzati in loco per le sistemazioni esterne e, per la parte in esubero, siano allontanati e depositati a pubblica discarica. La verifica di ottemperanza e' a carico della Regione Puglia. PROGRAMMA INTERFERENZE 2. Il Soggetto Aggiudicatore dovra' inviare il progetto esecutivo della variante, al fine di dare corso alla risoluzione delle interferenze delle condotte, con servizi e viabilita', alle Amministrazioni e agli Enti interessati dai lavori di variante. 3. Relativamente alle opere ricadenti nel territorio del Comune di Galatone: - Il Soggetto Aggiudicatore, prima dell'effettivo inizio dei lavori, avra' cura di istruire sub-procedimenti inerenti l'acquisizione di ogni necessaria autorizzazione ad eseguire i lavori; inoltre assumera' l'onere di comunicare alle Sovrintendenze competenti l'effettivo inizio dei lavori con almeno 30 giorni di anticipo al fine di consentire gli eventuali controlli di competenza. - Per la porzione dei lavori che attraversa il suolo pubblico, il Soggetto Aggiudicatore dovra' richiedere preventivamente l'autorizzazione al taglio della strada e alla concessione per l'occupazione permanente del sottosuolo pubblico. |
| Allegato 2
CLAUSOLA ANTIMAFIA
Contenuti della clausola antimafia, da inserire nel bando di gara, indicati dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui ai DD.II. 14.3.2003 e 8.6.2004. L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che nei confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei subcontraenti quando l'importo del subappalto superi i limiti di valore precisati al comma 1 dello stesso articolo 10, mentre l'articolo 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i., pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti. La necessita' di analoga estensione delle verifiche preventive antimafia, ad esse applicando le piu' rigorose informazioni del Prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosita', sotto il profilo del rischio di infiltrazione criminale, dei sub-appalti e dei cottimi, nonche' di talune tipologie esecutive attinenti a una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e a freddo, ecc.) comunque ricorrenti nella fase realizzativa a prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.). Pertanto nel bando di gara per l'appalto dei lavori di cui al progetto definitivo approvato con la presente delibera dovra' essere inserita apposita clausola che - oltre all'obbligo di conferimento dei dati relativi a tutti i sub-contratti di cui al citato art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 - preveda che: 1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'espletamento delle informazioni antimafia e sottoposti a clausola risolutiva espressa, in maniera da procedere alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in caso di informazioni positive. A fini di accelerazione potra' prevedersi che per i sub-contratti oggetto dell'estensione - vale a dire di importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 - l'autorizzazione di cui all'articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006 possa essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie con gli eventuali effetti rescissori sopra indicati. Tenuto conto dell'ulteriore estensione di tali verifiche anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto, ai sensi delle norme richiamate, si potra' inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento delle verifiche antimafia per gli acquisti di materiale di pronto reperimento fino all'importo di 50.000 euro (fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore); 2) nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'appaltatore principale applichi, quale ulteriore deterrente, una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, pari al 10% del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno; 3) il soggetto aggiudicatore valuti le cd. informazioni supplementari atipiche - di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni - ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998; 4) vengano previste apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a: a) controllare gli assetti societari delle imprese sub-affidatarie, fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa, fermo restando che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati i dati gia' forniti in attuazione dell'obbligo di comunicazione di cui si e' detto; b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che i tentativi di pressione criminale sull'impresa affidataria e su quelle sub-affidatarie, nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di denaro, "offerta di protezione", ecc.), vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla Autorita' giudiziaria. |
|
|
|