Gazzetta n. 69 del 25 marzo 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 7 febbraio 2011
Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l'eradicazione del cancro batterico dell'actinidia causato da Pseudomonas syringae pv. actinidiae.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita', e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151 "Attuazione della direttiva 98/56/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali";
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214: "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali";
Visto il decreto legislativo 25 giugno 2010, n. 124 "Attuazione della direttiva 2008/90 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (refusione)";
Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1997, relativo alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutto;
Visto il decreto ministeriale 9 agosto 2000 Recepimento delle direttive della Commissione n. 99/66/CE, n. 99/67/CE, n. 99/68/CE e n. 99/69/CE del 28 giugno 1999, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, in applicazione del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151;
Considerato che la coltura dell'actinidia riveste sul territorio nazionale una grande importanza dal punto di vista economico-produttivo;
Considerato che Pseudomonas syringae pv. actinidiae, agente del cancro batterico dell'actinidia, e' una malattia estremamente pericolosa per la coltura dell'actinidia e si diffonde nell'ambiente in maniera epidemica;
Considerato che in base all'attuale stato delle conoscenze tecnico scientifiche non esistono metodi di difesa atti a contrastare efficacemente la diffusione della malattia ed a prevenirne i danni;
Considerato che l'organismo nocivo in questione e' stato recentemente inserito nella Lista d'Allerta dell'EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization) a seguito dei gravi danni causati in alcuni paesi;
Considerato che e' necessario prevedere condizioni piu' rigorose per la produzione di materiale di moltiplicazione di actinidia allo scopo di assicurare che lo stesso non sia contaminato da Pseudomonas syringae pv. actinidiae;
Ritenuto necessario individuare e porre in atto tutte le misure fitosanitarie per eradicare o contenere il cancro batterico dell'actinidia ed impedire la sua diffusione, al fine di prevenire gravi danni al tessuto economico agricolo nazionale;
Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, espresso nella seduta del 20 e 21 ottobre 2010;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 57, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, espresso nella seduta del 16 dicembre 2010.

Decreta

Art. 1
Finalita'

1. Il presente provvedimento definisce le disposizioni di natura fitosanitaria da adottare sul territorio della Repubblica italiana al fine di prevenire la diffusione del batterio Pseudomonas syringae pv. actinidiae, di seguito denominato PSA, agente del cancro batterico dell'actinidia.
 
Art. 2
Definizioni

1. Al fine dell'applicazione del presente decreto sono individuate le seguenti definizioni:
a) «appezzamento»: un'area di terreno ben delimitata nella quale e' coltivata un'unica specie;
b) «zona indenne»: territorio dove non e' presente il cancro batterico dell'actinidia o dove lo stesso e' stato eradicato ufficialmente;
c) «area contaminata»: appezzamento precedentemente indenne in cui e' stata accertata la presenza del cancro batterico dell'actinidia in una o piu' piante;
d) «zona di sicurezza»: area di raggio di 500 metri intorno all'area contaminata o alla zona di contenimento;
e) «area delimitata»: la zona comprendente l'area contaminata e la relativa zona di sicurezza o la zona di contenimento e la relativa zona di sicurezza;
f) «zona di contenimento»: il territorio dove la diffusione del cancro batterico dell'actinidia e' tale da rendere tecnicamente non possibile l'eradicazione nel breve termine ed e' necessario il contenimento dell'organismo nocivo e l'eliminazione delle fonti di inoculo al fine di perseguire l'eliminazione dell'organismo nocivo come obiettivo di lungo termine;
g) «sito di produzione indenne da PSA»: sito di produzione in conformita' allo Standard Internazionale FAO ISPM 10 riconosciuto dal Servizio Fitosanitario competente per territorio, di seguito denominato Servizio Fitosanitario, tale da garantire un adeguato isolamento microbiologico;
 
Art. 3
Monitoraggi

1. I Servizi Fitosanitari, direttamente o tramite tecnici operanti sotto il loro controllo, effettuano monitoraggi sistematici volti ad accertare la presenza del batterio sulle piante appartenenti al genere Actinidia sp. nei territori di competenza.
2. Le indagini consistono in ispezioni visive delle piante ospiti per accertare la presenza dei sintomi di cancro batterico dell'actinidia e, se del caso, in appropriate analisi batteriologiche, con particolare riguardo ai campi di piante madri, ai vivai, agli impianti di produzione di polline ed al materiale vegetale coltivato a scopo sperimentale.
 
Art. 4
Segnalazione dei casi sospetti e misure cautelative

1. E' fatto obbligo, ai proprietari o ai detentori a qualsiasi titolo di piante di actinidia, di segnalare ogni sintomo sospetto di cancro batterico dell'actinidia al Servizio fitosanitario.
2. In attesa della conferma della presenza della malattia, il Servizio fitosanitario puo' attuare interventi cautelativi, incluso il divieto di movimentazione di materiale vegetale, al fine di ridurre il rischio della diffusione del batterio PSA.
3. Nelle zone di contenimento i commi 1 e 2 non si applicano.
 
Art. 5
Definizione dello stato fitosanitario del territorio

1. I Servizi Fitosanitari, a seguito del monitoraggio di cui all'art. 3 e delle informazioni a disposizione, istituiscono nei territori di competenza, le aree contaminate, le zone di contenimento e le relative zone di sicurezza. Sono considerate indenni tutte le rimanenti zone.
2. Le delimitazioni sono revocate nelle aree in cui per un periodo di almeno due anni consecutivi si accerti l'assenza dell'organismo nocivo PSA.
 
Art. 6
Misure di intervento

1. Quando viene confermata la presenza di PSA in una pianta o in un appezzamento, il Servizio Fitosanitario, istituisce la zona delimitata e adotta le misure ufficiali, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 214/2005, secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9.
 
Art. 7
Misure nelle aree contaminate

1. Nelle aree contaminate i Servizi Fitosanitari effettuano sistematici monitoraggi e prescrivono adeguati trattamenti per impedire la diffusione della malattia.
2. Nel caso di presenza di cancri nella pianta, il Servizio Fitosanitario prescrive la capitozzatura o l'asportazione delle parti colpite, con taglio da effettuare ad almeno 70 cm dalla parte colpita, oppure l'estirpazione delle piante colpite o dell'intero appezzamento, in funzione del rischio fitosanitario. Il materiale risultante dall'estirpazione o dagli interventi cesori deve essere distrutto mediante bruciatura o interramento profondo in loco, fatte salve diverse modalita' prescritte dal Servizio Fitosanitario.
 
Art. 8
Misure nelle zone di sicurezza

1. Nelle zone di sicurezza i Servizi Fitosanitari effettuano monitoraggi intensivi durante la stagione vegetativa nella quale e' avvenuto l'accertamento della malattia e in quella successiva.
 
Art. 9
Misure nelle zone di contenimento

1. Nelle zone di contenimento il Servizio Fitosanitario adotta uno specifico piano di azione, secondo quanto indicato nell'allegato I.
2. Nelle zone di contenimento e' assicurata adeguata informazione ed assistenza tecnica alle aziende agricole presenti, per l'adozione delle strategie volontarie di controllo previste dal piano di azione.
 
Art. 10
Regolamentazione dei vivai e dei campi di piante madri

1. La produzione di piante e materiale di moltiplicazione di Actinidia sp. e' consentita solo in zone indenni da PSA.
2. Il Servizio Fitosanitario puo' consentire la produzione in zone non indenni quando avviene in siti di produzione indenni da PSA.
3. Per la produzione di piante di Actinidia sp. deve essere impiegato materiale controllato secondo quanto indicato nell'allegato II, fatte salve le piante in produzione al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento.
4. I costitutori di nuove varieta' di Actinidia sp., prima di cedere a terzi a qualunque titolo il materiale di moltiplicazione selezionato, devono verificare che le piante madri (fonte primaria) siano indenni dagli organismi nocivi elencati nell'allegato III e devono inviare al Servizio Fitosanitario i risultati delle analisi effettuate presso laboratori accreditati ai sensi del D.M. 14 aprile 1997.
5. Qualora nei campi di piante madri venga riscontrata la presenza di PSA il Servizio Fitosanitario prescrive l'estirpazione e la distruzione delle piante infette e la messa in quarantena delle piante presenti nell'intero campo sino a tutto il successivo ciclo vegetativo, nonche' adeguati interventi da effettuare sulle piante presenti nel campo.
6. Qualora nei vivai venga riscontrata la presenza di PSA il Servizio Fitosanitario prescrive l'estirpazione e la distruzione delle piante dell'intero lotto risultato infetto e la messa in quarantena dei lotti contigui sino a tutto il successivo ciclo vegetativo, nonche' adeguati interventi da effettuare sulle piante suscettibili e nell'ambiente di coltivazione.
7. La commercializzazione delle piante di Actinidia sp. e del materiale di moltiplicazione presenti in un vivaio gia' autorizzato che venga a trovarsi in una zona di sicurezza e' consentita, previa autorizzazione del Servizio Fitosanitario, solo nel periodo di riposo vegetativo della stagione vegetativa successiva all'ultimo accertamento della malattia.
 
Art. 11
Divieti

1. E' vietato trasportare al di fuori delle aree delimitate, materiale vegetale di Actinidia sp., inclusi legname e polline di piante, con espressa esclusione dei frutti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 dell'art.10. Il Servizio fitosanitario centrale puo' autorizzare spostamenti di tale materiale ai sensi del Titolo X del D.Lgs. 214/05.
 
Art. 12
Sanzioni

1. Ai trasgressori delle disposizioni contenute nel presente decreto si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del decreto legislativo n. 214/2005.
 
Art. 13
Allegati tecnici

1. Il Servizio fitosanitario centrale puo' aggiornare gli allegati tecnici al presente provvedimento con proprio atto con le modalita' di cui all'art. 49, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 214/2005.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 7 febbraio 2011

Il Ministro: Galan

Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2011 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 273
 
Allegato I
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato II
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato III
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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