Gazzetta n. 69 del 25 marzo 2011 (vai al sommario) |
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO |
REGOLAMENTO 15 marzo 2011 |
Regolamento concernente l'attuazione delle disposizioni in materia di verifica di solvibilita' corretta introdotte dalla legge 26 febbraio 2011, n.10 di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 che modifica il decreto-legge 29 novembre 2008, n.185 contenente misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione ed imprese e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2. (Regolamento n. 37). |
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L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e le successive modificazioni ed integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e le successive modificazioni e integrazioni, recante l'attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e le successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private e in particolare l'art. 5, comma 2, del medesimo decreto; Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione ed imprese e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2 come modificato dalla legge 26 febbraio 2011, n.10 ed in particolare l'art. 15, commi 15-bis e 15-ter, del decreto legge n. 185/2008, che, ferme restando le disposizioni di cui ai commi 13, 14 e 15 del medesimo decreto, considerata la situazione di eccezionale turbolenza dei mercati finanziari, introducono la facolta' per le imprese di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 210 commi 1 e 2 del Codice delle Assicurazioni Private, di tener conto ai fini della verifica della solvibilita' corretta del valore di iscrizione nel bilancio individuale dei titoli di debito destinati a permanere durevolmente nel patrimonio ed emessi o garantiti da Stati dell'Unione Europea, attribuendo all'ISVAP il compito di disciplinare con regolamento le relative modalita' attuative, condizioni e limiti di attuazione; Ravvisata la necessita' ed urgenza di provvedere all'emanazione del presente Regolamento;
Adotta il seguente: Regolamento
Parte di provvedimento in formato grafico
Roma, 15 marzo 2011
Il Presidente: Giannini |
| Allegato 1 Parte di provvedimento in formato grafico
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