Gazzetta n. 69 del 25 marzo 2011 (vai al sommario) |
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |
DETERMINAZIONE 4 marzo 2011 |
Regime di rimborsabilita' e prezzo di vendita del medicinale «Acido Ibandronico Teva» (acido ibandronico). (Determinazione/C n. 2120/2011). |
|
|
Regime di rimborsabilita' e prezzo di vendita della specialita' medicinale ACIDO IBANDRONICO TEVA (acido ibandronico) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 17 settembre 2010 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri: EU/1/10/642/001 «50 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ACLAR/PVC-ALU)» 28 compresse; EU/1/10/642/002 «50 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ACLAR/PVC-ALU)» 84 compresse; EU/1/10/642/003 «150 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ACLAR/PVC-ALU)» 1 compressa; EU/1/10/642/004 «150 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ACLAR/PVC-ALU)» 3 compresse. Titolare A.I.C.: Teva Pharma B.V. IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco; Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8; Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping»; Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo; Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonche' della direttiva 2003/94/CE, ed in particolare l'art. 14, comma 2, che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto; Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; Visto il regolamento n. 726/2004/CE; Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006; Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»; Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilita'; Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 21 dicembre 2010; Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 19 gennaio 2011; Vista la deliberazione n. 6 del 16 febbraio 2011 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale; Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialita' medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;
Determina:
Art. 1 Descrizione del medicinale e attribuzione numero di A.I.C.
Alla specialita' medicinale ACIDO IBANDRONICO TEVA (acido ibandronico) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale. Confezioni: «50 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ACLAR/PVC-ALU)» 28 compresse - A.I.C. n. 040366015/E (in base 10) 16HVXZ (in base 32); «50 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ACLAR/PVC-ALU)» 84 compresse - A.I.C. n. 040366027/E (in base 10) 16HVYC (in base 32); «150 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ACLAR/PVC-ALU)» 1 compressa - A.I.C. n. 040366039/E (in base 10) 16HVYR (in base 32); «150 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ACLAR/PVC-ALU)» 3 compresse - A.I.C. n. 040366041/E (in base 10) 16HVYT (in base 32). Indicazioni terapeutiche: 50 mg: «Acido Ibandronico Teva» e' indicato per la prevenzione degli eventi scheletrici (fratture patologiche, complicanze ossee che richiedono l'uso della radioterapia o della chirurgia) in pazienti affette da tumore della mammella e metastasi osse; 150 mg: trattamento dell'osteoporosi in donne in post-menopausa ad elevato rischio di frattura (vedere il paragrafo 5.1). E' stata dimostrata una riduzione del rischio di fratture vertebrali; non e' stata stabilita l'efficacia sulle fratture del collo de femore. |
| Art. 2 Classificazione ai fini della rimborsabilita'
La specialita' medicinale «Acido Ibandronico Teva» (acido ibandronico) e' classificata come segue. Confezioni: «50 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ACLAR/PVC-ALU)» 28 compresse - A.I.C. n. 040366015/E (in base 10) 16HVXZ (in base 32). Classe di rimborsabilita': A. Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 109,29. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 204,98; «150 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ACLAR/PVC-ALU)» 1 compressa - A.I.C. n. 040366039/E (in base 10) 16HVYR (in base 32). Classe di rimborsabilita': A Nota 79. Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 11,28. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 21,16. Validita' del contratto: 24 mesi. Solo per la confezione da 28 compresse 50 mg, sconto obbligatorio sul prezzo ex factory alle strutture pubbliche secondo le condizioni negoziali. |
| Art. 3 Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Acido Ibandronico Teva» (acido ibandronico) e' la seguente: per la confezione da 28 compresse 50 mg: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti internista, ortopedico, oncologo (RNRL); per la confezione da 1 compressa 150 mg: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR). |
| Art. 4 Condizioni e modalita' di impiego
Per la confezione da 28 compresse 50 mg: prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004. |
| Art. 5 Tutela brevettuale
Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico e' esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale. Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico e' altresi' responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale. |
| Art. 6 Disposizioni finali
La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sara' notificata alla societa' titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Roma, 4 marzo 2011
Il direttore generale: Rasi |
|
|
|