Gazzetta n. 69 del 25 marzo 2011 (vai al sommario)
UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE
DECRETO RETTORALE 12 gennaio 2011
Modificazioni allo statuto.


IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia dell'Universita' Politecnica delle Marche;
Visto l'art. 30 - Modalita' di costituzione del dipartimento, ed in particolare il comma 3, lettera a) che cosi' recita:
«3. Le modalita' e le condizioni di costituzione dei dipartimenti sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo, che deve tra l'altro prevedere:
a) il numero minimo dei componenti per la costituzione di un dipartimento, in nessun caso inferiore a dieci di cui almeno sette professori di ruolo;»;
Vista la propria delibera n. 563 del 20 luglio 2010 con la quale viene evidenziata la necessita' di accorpare le strutture dipartimentali che si trovano al di sotto della dimensione minima efficiente di venti unita' tra docenti e ricercatori, in considerazione dell'evoluzione normativa in materia;
Considerato che e' in atto un disegno di legge sulla governance delle universita' e che sono vigenti una serie di misure sul contenimento della spesa pubblica;
Considerato che, in attesa del completamento del predetto percorso legislativo, al fine di rendere l'organizzazione rispondente ai criteri di economicita', efficienza ed efficacia, non e' piu' possibile procrastinare la riforma delle strutture dipartimentali;
Ritenuto necessario modificare il summenzionato art. 30, comma 3, lettera a) nel seguente modo:
«3. le modalita' e le condizioni di costituzione dei dipartimenti sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo, che deve tra l'altro prevedere:
a) il numero minimo dei componenti per la costituzione di un dipartimento, in nessun caso inferiore a trentacinque, di cui almeno sette professori di ruolo;»;
Tenuto conto che l'art. 62 dello statuto di autonomia dell'Universita' Politecnica delle Marche stabilisce che il senato accademico adotta le modifiche statutarie a maggioranza dei suoi componenti, sentito il consiglio di amministrazione e stabilisce altresi' che per la validita' delle adunanze e' necessario che intervengano i due terzi dei componenti;
Vista la delibera in data 8 ottobre 2010 con la quale il senato accademico ha approvato, acquisito il parere favorevole del consiglio di amministrazione, la suddetta modifica;
Vista la delibera in data 12 ottobre 2010 con la quale il consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole alla suddetta modifica dell'art. 30, comma 3, lettera a);
Vista la nota in data 29 ottobre 2010 con la quale l'amministrazione ha inviato al Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca le suddette delibere del senato accademico e del consiglio di amministrazione per permettere al Ministero stesso di esercitare il previsto controllo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge n. 168/1989 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la nota in data 22 dicembre 2010 con ia quale il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca comunica di non avere rilievi di legittimita' o di merito sulla proposta di modifica dello statuto;

Decreta
di emanare la modifica dell'art. 30, comma 3, lettera a) dello statuto di autonomia dell'Universita' Politecnica delle Marche nel seguente modo:
«3. Le modalita' e le condizioni di costituzione dei dipartimenti sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo, che deve tra l'altro prevedere:
a) il numero minimo dei componenti per la costituzione di un dipartimento, in nessun caso inferiore a trentacinque, di cui almeno sette professori di ruolo;».
A seguito della suddetta modifica, nell'allegato A parte integrante del presente decreto si riporta il testo coordinato dello statuto di autonomia dell'Universita' Politecnica delle Marche.
Ancona, 12 gennaio 2011

Il prorettore: Provinciali

Avvertenza: si omette la pubblicazione dell'allegato A in quanto lo stesso e' pubblicato sul sito dell'Universita' Politecnica delle Marche all'indirizzo: www.umivpm.it
 
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