Gazzetta n. 66 del 22 marzo 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 gennaio 2011
Modalita' di riparto dei fondi per lo sviluppo dei comuni siti nelle regioni Veneto e Lombardia confinanti con le provincie autonome di Trento e Bolzano.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni;
Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», ed in particolare la disposizione di cui all'articolo 2, comma 107, lettera h), che modifica l'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, relativo all'approvazione dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige, prevedendo che le province autonome di Trento e Bolzano, a decorrere dal 1° gennaio 2010, concorrano al conseguimento degli obiettivi di perequazione e solidarieta' attraverso il finanziamento di progetti, di durata anche pluriennale, per la valorizzazione, lo sviluppo economico e sociale, l'integrazione e la coesione dei territori dei comuni appartenenti alle province di regioni a statuto ordinario confinanti con le medesime province autonome di Trento e di Bolzano, assicurando, ciascuna di esse, annualmente, un intervento finanziario determinato nella somma di 40 milioni di euro;
Viste altresi' le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 117, 118, 119, 120 e 121, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, con le quali si stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri vengano fissati i criteri per la ripartizione dei suddetti finanziamenti, le modalita' di erogazione, nonche' l'organizzazione e il funzionamento dell'organismo di indirizzo preposto alla valutazione ed approvazione dei progetti di finanziamento;
Considerata la necessita' di dare attuazione alle disposizioni richiamate al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi di valorizzazione dei territori dei comuni appartenenti alle province della regione Veneto e della regione Lombardia confinanti con le province autonome di Trento e di Bolzano e di consentire alle stesse province autonome di provvedere attraverso l'intervento finanziario sopra definito;
Viste le designazioni dei rappresentanti di cui all'articolo 2, comma 118, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'interno ed il Ministro per i rapporti con le regioni, previo parere della regione Veneto e della regione Lombardia e d'intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano.

Decreta:

Art. 1
Oggetto

1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 2, commi 117, 118, 119, 120 e 121, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, di seguito denominata «legge», assicura il concorso delle province autonome di Trento e di Bolzano al conseguimento degli obiettivi di perequazione e solidarieta', attraverso il finanziamento di progetti, di durata anche pluriennale, per la valorizzazione, lo sviluppo economico e sociale, l'integrazione e la coesione dei territori dei comuni appartenenti alle province di regioni a statuto ordinario confinanti rispettivamente con la provincia autonoma di Trento e con la provincia autonoma di Bolzano, con un intervento finanziario da parte di ciascuna di esse determinato nella somma di 40 milioni di euro annui ciascuna.
 
Art. 2
Organismo di indirizzo

1. L'organismo di indirizzo, di seguito denominato ODI, di cui all'articolo 2, comma 118, della legge, stabilisce gli indirizzi per la valutazione e l'approvazione dei progetti di cui all'articolo 1 del presente decreto.
 
Art. 3
Soggetti beneficiari del finanziamento

1. Sono ammessi a concorrere al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 1 del presente decreto i comuni della regione Veneto e quelli della regione Lombardia confinanti con la provincia autonoma di Trento o con la provincia autonoma di Bolzano.
2. Oltre ai singoli comuni di cui al comma 1 del presente articolo sono ammessi a concorrere al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 1 le forme associative tra i medesimi comuni previste dalla normativa statale o regionale ovvero le forme associative tra i citati comuni confinanti e i comuni ad essi territorialmente contigui a condizione che appartengano alla medesima provincia dei comuni confinanti.
3. Costituiscono criteri per il concorso al finanziamento di cui ai commi 1 e 2:
a) l'interesse pubblico generale dei progetti;
b) i benefici di carattere economico e sociale per le comunita' di riferimento;
c) l'impatto sullo sviluppo economico dei territori;
d) la valenza aggregante per le comunita' tra loro attigue, nonche' le finalita' di consolidamento, sostegno e promozione degli usi e costumi delle comunita' di lingua ladina.
 
Art. 4
Criteri di ripartizione del finanziamento

1. L'ODI, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo e integrazione di cui all'articolo 8, determina annualmente la ripartizione del finanziamento dei progetti secondo i seguenti criteri, fino ad esaurimento delle somme messe a disposizione per ciascun esercizio finanziario ovvero dei residui dell'anno precedente:
a) interventi di completamento di progetti gia' finanziati da una delle province autonome ovvero progetti di promozione e sviluppo integrati con i territori delle province autonome, sulla base della normativa vigente e in conformita' all'articolo 13, finalizzati alla realizzazione di interventi a favore di territori confinanti;
b) progetti presentati dalle forme associative come individuate all'articolo 3, comma 2;
c) progetti condivisi dal maggior numero di soggetti delle aree interessate, sia pubblici che privati;
d) progetti non ancora finanziati rientranti nella programmazione territoriale locale;
e) progetti di durata pluriennale;
f) progetti cofinanziati dai proponenti;
g) progetti cofinanziati dalle regioni di appartenenza, da altri enti territoriali, da altri organismi, o dall'Unione europea.
2. L'ODI, al fine di stabilire gli indirizzi di cui all'articolo 2, comma 119, della legge, determina la ponderazione tra i diversi criteri di cui al comma 1 del presente articolo.
 
Art. 5
Modalita' di erogazione dei finanziamenti

1. E' istituita presso la Tesoreria provinciale di Verona una contabilita' speciale intestata all'ODI, alimentata dai trasferimenti da parte di ciascuna provincia autonoma nel limite massimo di 40 milioni di euro annui ciascuna. Il versamento delle somme dovute da parte delle Province autonome sulla indicata contabilita' speciale e' disposto a copertura delle somme assegnate a ciascun progetto sulla base della graduatoria redatta dall'ODI, ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto. Dette somme sono attribuite da ciascuna provincia autonoma alla contabilita' speciale in due versamenti da effettuare entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno. In sede di prima applicazione, le province autonome versano le somme dovute per il 2010 entro il 31 marzo 2011.
2. I fondi accreditati all'ODI danno luogo ad una gestione unitaria per la quale l'Organismo presenta il rendiconto amministrativo con le modalita' previste per i funzionari delegati dai regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il provvedimento di approvazione dei progetti costituisce impegno vincolante.
4. Ciascun progetto puo' essere finanziato fino al cento per cento di tutte le spese ritenute ammissibili in sede di valutazione da parte dell'ODI, se presentato interamente da soggetti pubblici, ovvero fino al settanta per cento delle spese medesime se partecipato da soggetti privati che abbiano versato la restante quota del trenta per cento di cofinanziamento.
5. L'erogazione dei contributi ai soggetti beneficiari avviene secondo modalita' determinate dall'ODI. Tale erogazione e' effettuata:
a) fino al novantacinque per cento delle somme, su presentazione del provvedimento dell'organo competente dell'ente beneficiario di approvazione dello stato di avanzamento degli interventi;
b) a saldo, su presentazione del provvedimento dell'organo competente dell'ente beneficiario di approvazione della regolare esecuzione dell'intervento e del rendiconto delle spese sostenute.
6. Entro il mese di marzo di ciascun anno finanziario l'ODI comunica al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato le somme erogate a carico di ciascuna Provincia autonoma entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Sulla base di tale comunicazione, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato provvede a svincolare gli importi precedentemente accantonati, in via temporanea, sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alle medesime Province autonome, per un importo pari a 40 milioni di euro per ciascuna provincia.
 
Art. 6
Organismo di indirizzo

1. L'ODI e' composto dai seguenti otto componenti:
a) On. Aldo Brancher, con funzioni di presidente, in rappresentanza del Ministro dell'economia e delle finanze;
b) dott. Mattia Losego, in rappresentanza del Ministro dell'economia e delle finanze;
c) dott. Daniele Molgora, in rappresentanza del Ministro dell'interno;
d) dott. Maurizio Facincani, in rappresentanza del Ministro per i rapporti con le regioni;
e) dott. Sergio Bettotti, in rappresentanza della Provincia autonoma di Trento;
f) dott. Hermann Berger, in rappresentanza della Provincia autonoma di Bolzano;
g) sig. Roberto Baitieri, in rappresentanza della Regione Lombardia;
h) dott. Roberto Ciambetti, in rappresentanza della Regione Veneto.
 
Art. 7
Organizzazione e funzionamento dell'organismo di indirizzo

1. L'ODI ha sede presso il Ministero dell'economia e delle finanze-Ragioneria territoriale dello Stato di Verona e si avvale di una segreteria composta da un contingente di 15 unita' di personale, di livello dirigenziale e non dirigenziale, appartenente alla medesima amministrazione, ovvero in posizione di comando secondo le modalita' di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, presso le amministrazioni statali o presso le altre amministrazioni rappresentate nell'ODI. La segreteria e' coordinata da un dirigente della medesima Ragioneria territoriale dello Stato. L'ODI puo' altresi' riunirsi presso sedi degli enti locali interessati, sulla base di appositi accordi.
2. In assenza del presidente, l'ODI e' presieduto dall'altro rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Nella sua prima riunione, l'ODI adotta la tempistica e la disciplina procedurale dei propri lavori in modo da assicurare il carattere cooperativo delle decisioni.
4. Le decisioni dell'ODI sono assunte al termine dell'istruttoria sulla documentazione prodotta dai soggetti interessati, con deliberazione adottata a maggioranza dei componenti dell'organismo.
5. L'ODI, per le proprie finalita' istituzionali, puo' assumere informazioni, richiedere dati e loro elaborazioni alle amministrazioni e alle autorita' pubbliche competenti negli specifici ambiti di intervento trattati.
6. Ciascun componente dell'ODI rimane in carica per cinque anni. Con la medesima procedura seguita per la nomina i rappresentanti delle province autonome di Trento o di Bolzano, su richiesta delle rispettive province, possono essere sostituiti prima della scadenza del termine di cinque anni.
 
Art. 8

Tipologia di progetti, modalita' e termini di presentazione,
ammissibilita'

1. L'ODI definisce annualmente le tipologie dei progetti ammessi al finanziamento di cui all'articolo 1, aventi obiettivi di sviluppo e integrazione e rientranti nei seguenti ambiti di intervento:
a) progetti per il sostegno sociale, assistenziale, abitativo o educativo;
b) progetti che favoriscano l'occupazione giovanile o l'attivita' imprenditoriale giovanile;
c) progetti che favoriscano il turismo;
d) progetti che garantiscano la crescita complessiva dei territori di confine;
e) progetti che favoriscano lo sviluppo delle zone svantaggiate e delle aree montane, al fine di contrastare l'abbandono di tali aree;
f) progetti che garantiscano la sostenibilita' dei risultati a vantaggio dei cittadini e delle imprese;
g) progetti che valorizzino il territorio e al contempo migliorino il sistema Paese;
h) progetti che dimostrino la coerenza delle azioni degli enti locali con i piani regionali;
i) progetti che siano provvisti di un modello organizzativo innovativo, garante dell'aggregazione.
2. Le proposte di finanziamento sono presentate da parte dei soggetti di cui all'articolo 3 entro il 31 marzo di ciascun anno. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13 in sede di prima applicazione, a valere per gli anni 2010 e 2011, le proposte sono presentate entro il 30 giugno 2011.
3. L'ODI verifica l'ammissibilita' e la completezza delle proposte, anche al fine di assicurare il rispetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, con possibilita' di richiedere, se necessario, chiarimenti o integrazioni.
4. Con il medesimo procedimento di cui al comma 3, qualora non siano state impegnate tutte le risorse disponibili, possono essere finanziati ulteriori progetti presentati entro il 30 settembre di ciascun anno.
 
Art. 9
Criteri di valutazione dei progetti

1. A ciascuna delle tipologie di progetto di cui all'articolo 8, l'ODI assegna un punteggio decrescente da 10 a 1, in base al quale e' stabilita la graduatoria per la ripartizione del finanziamento sulla base della ponderazione di cui all'articolo 4, comma 2.
 
Art. 10
Criteri e modalita' di verifica dell'attuazione dei progetti

1. L'ODI verifica la regolare attuazione dei progetti ed il rispetto dei tempi di esecuzione in essi previsti nelle diverse fasi di avanzamento dei lavori.
2. Le irregolarita' accertate nell'attuazione dei progetti comportano la revoca del finanziamento.
3. Nel caso di revoca di cui al comma 2, le somme relative al finanziamento dei progetti revocati sono utilizzate per le finalita' del presente decreto e concorrono al finanziamento di altri progetti anche ai sensi dell'articolo 8, comma 4.
 
Art. 11
Commissione approvazione progetti

1. L'ODI delibera la costituzione di una commissione di approvazione dei progetti-CAP, con il compito di approvare annualmente i progetti e determinare i finanziamenti spettanti a ciascuno di essi. La commissione svolge tale funzione sulla base degli indirizzi stabiliti dall'ODI. L'ODI inoltra tempestivamente alla CAP le proposte di finanziamento ammesse.
2. La CAP e' presieduta dal Presidente dell'ODI. Sulla base dei progetti esaminati prendono parte alle sue riunioni, oltre al Presidente, il rappresentante della provincia autonoma interessata, un rappresentante della provincia della regione Lombardia o della Regione Veneto interessata, il rappresentante del Ministero dell'Interno.
3. La CAP, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'ODI, approva i progetti ed i relativi finanziamenti.
 
Art. 12
Divieto di compensi di alcun genere

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 121, della legge, i componenti dell'ODI e della CAP non percepiscono alcun emolumento, indennita', gettone o compenso comunque denominato per la loro partecipazione alle attivita' di cui al presente decreto. Gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni sono a carico dei rispettivi soggetti rappresentati i quali provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 13
Norma transitoria

1. Nel primo anno di applicazione del presente decreto e con esclusivo riferimento al contributo finanziario della Provincia autonoma di Trento alla dotazione della contabilita' speciale di cui all'articolo 5 comma 1 concorrono anche gli interventi approvati nell'anno 2010 dalla predetta Provincia nei confronti dei territori di cui all'art. 1 riconosciuti ammissibili dall'ODI secondo i criteri previsti dagli articoli 4 e 8. L'ODI stabilisce i criteri per l'ammissione dei predetti interventi e per l'erogazione dei relativi finanziamenti.
2. In sede di prima applicazione, gli importi non utilizzati nell'anno di entrata in vigore del presente decreto affluiscono nella contabilita' speciale di cui all'articolo 5 per l'anno successivo.
 
Art. 14
Norme finali

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 gennaio 2011

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Berlusconi
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2011 Ministeri istituzionali, Presidenza, Registro n. 2, foglio n. 340
 
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