Gazzetta n. 66 del 22 marzo 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 22 febbraio 2011
Ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari, a base della sostanza attiva metazachlor a seguito dell'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.


IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, in particolare l'art. 4, comma 1, lettere a) e b), l'art. 6, comma 4 e l'art. 13, comma 1; nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;
Visto il decreto ministeriale 22 aprile 2009, pubblicato il 25 giugno 2009 nella Gazzetta Ufficiale della Rebubblica italiana - serie generale - n. 145 di recepimento della direttiva 2008/116/CE della commissione del 3 febbraio 2009, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995 di alcune sostanze attive, tra le quali la sostanza attiva metazachlor;
Visto in particolare l'allegato al decreto ministeriale 22 aprile 2009 che dispone, in forza dell'art. 6, comma 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che la sostanza attiva metazachlor puo' essere autorizzata solo come erbicida con un'applicazione massima di 1,0 kg/ha una sola volta ogni tre anni sullo stesso campo;
Tenuto conto che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 22 aprile 2009 stabilisce i termini entro cui gli Stati membri devono adeguare i prodotti fitosanitari alle nuove disposizioni stabilite dalla direttiva 2008/116/CE d'inclusione della sostanza attiva metazachlor nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
Considerato che le imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del citato decreto 22 aprile 2009, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;
Visto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari espresso in data 16 settembre 2004, favorevole alla ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari che risultano conformi alle condizioni di iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 delle sostanze attive componenti in attesa della loro valutazione secondo i principi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo n. 194/1995 nei tempi e con le modalita' definite dalle direttive di iscrizione stesse;
Visto altresi' il parere della commissione consultiva dei prodotti fitosanitari espresso in data 5 marzo 2010, favorevole a procedere direttamente, da parte dell'ufficio, all'emanazione dei decreti di adeguamento dei prodotti fitosanitari, fase I di ri-registrazione, tenuto conto delle modifiche tecniche, necessarie per adeguarli alle nuove condizioni stabilite dai decreti di recepimento che includono le sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;
Considerato che, conformemente a detti pareri, la ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto puo' essere concessa fino al 31 luglio 2019, data di scadenza di iscrizione della sostanza attiva metazachlor, fatta salva la presentazione nei tempi fissati dal decreto ministeriale 22 aprile 2009, art. 3, commi 2 e 3, di un dossier conforme all'allegato III del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e la conseguente valutazione alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del medesimo decreto legislativo n. 194/1995;
Viste le note con le quali le imprese titolari delle registrazioni dei prodotti fitosanitari elencati in allegato al presente decreto hanno trasmesso, le etichette adeguate alle nuove condizioni di impiego fissate per la sostanza attiva metazachlor ottemperando a quanto richiesto dall'ufficio;
Ritenuto di poter ri-registrare provvisoriamente fino al 31 luglio 2019, data di scadenza dell'iscrizione della citata sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto, fatti salvi gli adempimenti stabiliti dall'art. 3, commi 2 e 3 del citato decreto 22 aprile 2009;
Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

Art. 1

1. I prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva metazachlor sono ri-registrati provvisoriamente alle nuove condizioni d'impiego, riportate nell'allegato al decreto ministeriale del 22 aprile 2009 e nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fino al 31 luglio 2019, data di scadenza dell'iscrizione della citata sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
2. Sono fatti salvi, pena la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari in questione, gli adempimenti e gli adeguamenti stabiliti dall'art. 3, commi 2 e 3, del decreto 22 aprile 2009 di iscrizione della citata sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevedono la presentazione di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo n. 194/1995, ai fini della valutazione dei prodotti stessi secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI e tenuto conto anche delle prescrizioni riportate nella parte B dell'allegato al decreto di iscrizione della sostanza attiva metazachlor nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995.
 
Art. 2

1. Il titolare dell'autorizzazione e' tenuto a rietichettare il prodotto fitosanitario non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile di etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente /utilizzatore finale. E' altresi' tenuto ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurarne un corretto impiego del prodotto fitosanitario, in conformita' alle nuove disposizioni.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle imprese interessate.
Roma, 22 febbraio 2011

Il direttore generale: Borrello
 

Allegato
Elenco dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva metazachlor ri-registrati provvisoriamente fino al 31 luglio 2019
Parte di provvedimento in formato grafico

 


Parte di provvedimento in formato grafico

 
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