Gazzetta n. 66 del 22 marzo 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 14 gennaio 2011
Disposizioni sulla destinazione delle somme di cui all'articolo 64, comma 9, della legge 133 del 2008 in applicazione dell'articolo 8, comma 14 della legge 30 luglio 2010, n. 122.


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'art. 64, che prevede, al comma 3, la predisposizione da parte del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse disponibili e che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico e, al comma 4, in attuazione del piano e nel quadro di una piu' ampia revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, l'emanazione di regolamenti governativi, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 e successive modificazioni, per la ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orario;
Visto il piano programmatico predisposto dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 64, comma 3, del citato decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;
Visto il comma 6 del citato art. 64 che prevede «fermo restando il disposto di cui all'art. 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, e 4 del presente articolo, devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 novembre 2008 con il quale e' costituito il comitato di verifica tecnico-finanziaria composto dai rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare il processo attuativo delle disposizioni di cui all'art. 64 della legge 133 del 2008, al fine di assicurare la compiuta realizzazione degli obiettivi finanziari ivi previsti, segnalando eventuali scostamenti per le occorrenti misure correttive;
Considerato che ai sensi del comma 9 del piu' volte citato art. 64 «una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 e' destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico»;
Considerato che ai sensi dell'art. 8, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 la destinazione delle risorse di cui all'art. 64, comma 9, deve essere «stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative»;
Visto l'art. 9, comma 23, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che dispone «Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 comma 14»;
Considerato che il combinato disposto dei citati art. 9, commi 1 e 23, e art. 8, comma 14, consente di destinare quota parte delle risorse di cui al piu' volte citato art. 64, comma 9, al fine di considerare utile l'anno 2010 per la maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici del personale docente, educativo e ATA della scuola;
Vista la nota prot. n. 24822 del 27 ottobre 2010 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze - Ufficio di Gabinetto - trasmette il documento redatto dalla Ragioneria Generale dello Stato recante la verifica delle economie di spesa previste per effetto della riduzione del personale della scuola ai sensi dell'art. 64, comma 9, della legge 133 del 2008, per la quota parte di euro 351 milioni;
Tenuto conto che nella riunione del 3 dicembre 2010 il citato Comitato di verifica tecnico-finanziaria, di cui all'art. 64 della legge n. 133 del 2008, ha confermato gli esiti della predetta verifica redatta dalla Ragioneria Generale dello Stato;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Decreta:

Art. 1

Per i motivi espressi in premessa, le risorse di cui all'art. 64, comma 9, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, relative all'esercizio finanziario 2010, sono ripartite secondo le modalita' di cui ai successivi articoli 2 e 3.
 
Art. 2

La somma di euro 320 milioni e' destinata al recupero dell'utilita' dell'anno 2010 ai fini della maturazione delle posizioni di carriera e stipendiali e dei relativi incrementi economici del personale docente, educativo ed ATA.
 
Art. 3

La somma di euro 31 milioni e' utilizzata per l'attivazione di due progetti di sperimentazione, uno relativo alle modalita', criteri e strumenti per la valutazione delle scuole per i processi di miglioramento della didattica e l'altro per premiare gli insegnanti che si distinguono per un generale apprezzamento professionale all'interno di una scuola. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con proprio decreto, provvede alla definizione dei citati progetti e al riparto delle somme previste tra le specifiche finalita'.
 
Art. 4

Le risorse di cui all'art. 64, comma 9, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, relative agli esercizi finanziari successivi al 2010, sono prioritariamente dedicate alle medesime finalita' di cui all'art. 2, entro il limite di quanto effettivamente reso disponibile ai sensi dell'ultimo periodo del medesimo art. 64 comma 9.
Roma, 14 gennaio 2011

Il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Gelmini
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2011 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali registro n. 2, foglio n. 199.
 
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