Gazzetta n. 63 del 18 marzo 2011 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |
DELIBERAZIONE 17 dicembre 2010 |
Misura e modalita' di versamento del contributo annuo, dovuto dagli organizzatori delle competizioni per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 per l'anno 2010. (Stagione sportiva 2009/2010). (Deliberazione n. 669/10/CONS). |
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L'AUTORITA'
Nella riunione del Consiglio del 17 dicembre 2010; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177; Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2006)», pubblicata nel Supplemento ordinario n. 211 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 dicembre 2005, n. 302 ed in particolare l'art. 1, commi 65, 66 e 68 in materia di contribuzione annuale all'Autorita' a carico dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni; Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 recante «Disciplina della titolarita' e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1° febbraio 2008, n. 27, ed in particolare l'art. 19, comma 2, il quale prevede che l'Autorita' delibera le procedure istruttorie e i criteri di accertamento per le attivita' ad essa demandate dal medesimo decreto legislativo, nonche' le opportune modifiche organizzative interne finalizzate a darvi attuazione anche mediante un'apposita struttura, e l'art. 29, comma 2, il quale stabilisce che all'onere derivante dal funzionamento della predetta struttura si provvede mediante un contributo di importo annuale non superiore allo 0,50 per mille dei ricavi di ciascun anno derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi da parte dell'organizzatore della competizione. Tale contributo e' versato entro il 31 luglio di ogni anno nella misura e secondo le modalita' stabilite dall'Autorita' ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; Vista la delibera n. 99/08/CONS del 20 febbraio 2008 recante «Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 25/07/CONS», con la quale l'Autorita', in attuazione del citato decreto legislativo, ha provveduto alle modifiche organizzative interne mediante l'istituzione dell'Ufficio regolamentazione e vigilanza sui diritti audiovisivi sportivi e sull'informazione sportiva nell'ambito della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali; Rilevato che ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e) del decreto legislativo n. 9 del 2008, per «organizzatore della competizione» s'intende il soggetto cui e' demandata o delegata l'organizzazione della competizione da parte della federazione sportiva riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano, competente per la rispettiva disciplina sportiva, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e) del decreto legislativo n. 9 del 2008; Considerato che per «stagione sportiva» di cui all'art. 2, comma 1, lett. cc) del decreto legislativo n. 9 del 2008 s'intende il periodo, secondo i regolamenti sportivi, che intercorre tra il 1° luglio e il 30 giugno dell'anno solare successivo; Considerato che i bilanci degli organizzatori delle competizioni vengono redatti sulla base del calendario della stagione sportiva e che, pertanto, per la determinazione del contributo per l'anno 2010 occorre fare riferimento al bilancio relativo alla stagione sportiva 2009/2010; Ritenuto di fissare il contributo di cui all'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 9 del 2008 nel limite massimo dello 0,50 per mille dei ricavi lordi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi relativi alla stagione sportiva 2009/2010, aliquota che, alla luce dei dati forniti dagli organizzatori delle competizioni sportive, costituisce una base minima di contribuzione per l'onere derivante dal funzionamento della struttura istituita con la delibera n. 99/08/CONS; Considerato che la stima delle entrate risulta congrua ai fini del bilancio di previsione 2011; Vista la delibera n. 721/09/CONS del 10 dicembre 2009, recante «Misura e modalita' di versamento del contributo annuo dovuto dagli organizzatori delle competizioni per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 per l'anno 2009 (stagione sportiva 2008/2009)», come modificata dalla delibera n. 115/10/CONS del 16 aprile 2010, e in particolare l'art. 2 che esenta dal versamento del contributo i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), le imprese che versano in stato di crisi avendo attivita' sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e le imprese che hanno iniziato la loro attivita' nell'anno 2009; Vista la delibera n. 599/10/CONS dell'11 novembre 2010, recante «Misura e modalita' di versamento del contributo dovuto all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2011» e in particolare l'art. 2 che esenta dal versamento del contributo i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), le imprese che versano in stato di crisi avendo attivita' sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e le imprese che hanno iniziato la loro attivita' nell'anno 2010; Ritenuto opportuno confermare l'estensione al caso di specie delle esenzioni gia' previste a carico dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni per il contributo annuale dovuto all'Autorita' ai sensi dell'art. 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 in quanto compatibili; Ritenuto pertanto di esonerare dal versamento del contributo di cui all'art. 29, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), in considerazione di ragioni di economicita' delle attivita' amministrative inerenti all'applicazione del prelievo; Vista la relazione illustrativa della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali e del Servizio organizzazione, bilancio e programmazione sul calcolo della base imponibile e le modalita' di contribuzione; Udita la relazione del commissario Michele Lauria, relatore ai sensi dell'art. 29, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
Delibera
Art. 1 Misura della contribuzione
1. Per l'anno 2010, la contribuzione di cui all'art. 29, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, dovuta all'Autorita' dai soggetti organizzatori di competizioni sportive professionistiche a squadre e' fissato in misura pari allo 0,50 per mille dei ricavi lordi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi conseguiti in riferimento alla stagione sportiva 2009/2010, risultanti dall'ultimo bilancio o altra scrittura contabile o fiscale obbligatoria, prima dell'adozione della presente delibera. 2. Sono esentati dal versamento del contributo i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00). |
| Art. 2 Modalita' di versamento e comunicazioni
1. Il versamento del contributo eseguito entro il 30 aprile 2011, deve essere effettuato a favore del c/c bancario identificato dal codice IBAN IT65J0100503382000000200015 acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro Gruppo BNP Paribas ed intestato all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. 2. I soggetti tenuti al versamento del contributo di cui all'art. 29, comma 2, del decreto legislativo n. 9, comunicano all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 31 maggio 2011, i dati anagrafici ed economici richiesti, allegando copia della ricevuta attestante l'avvenuto versamento. 3. Per la comunicazione di cui al comma 2 deve essere utilizzata copia del modello allegato alla presente delibera, recante la sottoscrizione del legale rappresentante ai sensi ed ai fini della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche e integrazioni. 4. La mancata o tardiva presentazione del modello di cui al comma 2, nonche' l'indicazione, nello stesso modello, di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1, commi 29, 30 e 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249. |
| Art. 3 Disposizioni finali
1. La presente delibera, ai sensi dell'art. 1, comma 65, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005, e' sottoposta, per l'approvazione, al Presidente del Consiglio dei Ministri. 2. La presente delibera, una volta resa esecutiva ai sensi dell'art. 1, comma 65, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e nel sito web dell'Autorita'. Roma, 17 dicembre 2010
Il Presidente:Calabro' Il commissario relatore: Lauria Avvertenza: La delibera del 17 dicembre 2010, n. 669/10/CONS dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, pubblicata in questa Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, determina, in ottemperanza al combinato disposto degli articoli 29, comma 2, del decreto legislativo n. 9/08 e dell'art. 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la misura e le modalita' di versamento del contributo dovuto dagli operatori della comunicazione per l'anno 2011. La delibera, in ossequio al dettato normativo citato, e' stata approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 febbraio 2011, ai fini della sua esecutivita'. Le istruzioni relative alle modalita' di versamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it |
| Allegato Parte di provvedimento in formato grafico
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