Gazzetta n. 63 del 18 marzo 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 17 febbraio 2011 |
Riconoscimento, alla prof.ssa Maria Nicoleta Cinca, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante. |
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IL DIRETTORE GENERALE per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica
Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81; Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese appartenente all'Unione Europea dalla prof.ssa Maria Nicoleta CINCA; Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione; Vista la nota 14 gennaio 2009 - prot. n. 24475, con la quale il «Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Centrul naţional de recunoaştere şi echivalare a diplomeor» ha dichiarato che il certificato di «definitivatul» deve essere considerato quale superamento del periodo biennale di prova previsto dall'ordinamento scolastico romeno, la cui mancanza non pregiudica il riconoscimento professionale richiesto; Visto l'art. 7 del gia' citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie; Considerato che l'interessata ha conseguito, nella sessione di Maggio 2010, l'attestato di conoscenza della lingua italiana livello C2 CELI 5 doc, rilasciato dal Centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Universita' per stranieri di Perugia; Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata e' qualificata nello Stato membro d'origine; Rilevato altresi', che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento e' subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di quattro anni; Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi, nella seduta del 26 marzo 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007; Visto il decreto direttoriale prot. n. 5746 del 29 luglio 2010, che subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo professionale di cui trattasi; Vista la comunicazione dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 406 in data 18 gennaio 2011 - acquisita al protocollo di questa Direzione Generale con il n. 938 dell'11 febbraio 2011 - con la quale il predetto Ufficio ha fatto conoscere l'esito favorevole della prova attitudinale sostenuta dalla predetta prof. ssa Maria Nicoleta CINCA; Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;
Decreta:
1. Il titolo di formazione professionale costituito dal diploma di istruzione post-secondario «Diploma de Licenţă in Educatie Fizica şi' Sport» Serie L Nr. 4839 rilasciato il 1° settembre 1995 dalla «Academia Nationala de Educatie Fizica şi Sport Facultatea de Educatie Fizica şi Sport» di Bucarest (comprensivo di formazione pedagogica), posseduto dalla cittadina italiana prof.ssa Maria Nicoleta CINCA, nata a Râmnicu-Vâlcea (Romania) il 30 aprile 1973, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto citato in premessa, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e' titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle classi: 29/A Educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado; 30/A Scienze motorie e sportive. 2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 febbraio 2010
Il direttore generale: Palumbo |
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