Gazzetta n. 62 del 16 marzo 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 7 marzo 2011
Determinazione, per l'anno 2010, dell'aliquota media del prelievo erariale unico da applicare singolarmente alla base imponibile maturata nell'anno d'imposta 2010 da ciascun apparecchio di cui all'articolo 110, comma 6a), del T.U.L.P.S.


IL DIRETTORE PER I GIOCHI
dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato

Visto l'art. 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni, recante testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.);
Visto l'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi del quale sono stati individuati i concessionari della rete telematica degli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
Visto l'art. 17, comma 2, lettera h-ter), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente il sistema dei versamenti unitari e delle compensazioni;
Visto l'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 luglio 2003 concernente la riscossione delle entrate di competenza dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto l'art. 39, commi 13 e 13-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, relativi al prelievo erariale unico sugli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
Visto l'art. 1, comma 82, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che demanda all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di stabilire, con appositi decreti, le modalita' di effettuazione della liquidazione del Prelievo erariale unico e del controllo dei relativi versamenti, per gli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie Fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
Visto l'art. 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che ha disposto che «a decorrere dal 1° gennaio 2009, il prelievo erariale unico di cui all'art. 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e' determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:
a) 12,6 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;
b) 11,6 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;
c) 10,6 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;
d) 9 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;
e) 8 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008»;
Visto l'art. 30-bis, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, che ha disposto che «fermo quanto disposto dall'art. 39, comma 13-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dai relativi decreti direttoriali di applicazione, gli importi dei versamenti periodici del prelievo erariale unico dovuti dai soggetti passivi di imposta in relazione ai singoli periodi contabili sono calcolati assumendo un'aliquota pari al 98 per cento di quella massima prevista dal comma 1, lettera a), del presente articolo»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 marzo 2004, n. 86, concernente la definizione delle funzioni della rete dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di gioco di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. e le relative disposizioni transitorie;
Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato n. 452 del 12 aprile 2007, concernente le modalita' di assolvimento del Prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi con vincita in denaro;
Considerato che la raccolta conseguita nell'anno 2010 nel settore degli apparecchi da gioco con vincita in denaro di cui all'art. 110 comma 6a) del T.U.L.P.S. in base alle comunicazioni acquisite dai Concessionari per il tramite del partner tecnologico Sogei e' di € 30.777.004.475,17;
Considerato che i dati sopra riportati sono stati trasmessi con nota n. 1888 del 7 marzo 2011 e che il competente Ufficio ne ha curato l'elaborazione ai sensi del gia' citato art. 30-bis, comma 1, del decreto-legge 185/2008, come riassunto nella tabella allegata;

Decreta:

Art. 1

1. Sull'incremento della raccolta rilevata per l'anno 2010 ( € 30.777.004.475,17) rispetto a quella per l'anno 2008 (€ 21.465.761.265,97), pari ad € 9.311.243.209,20, sono applicati gli scaglioni di cui al citato decreto legge 29 novembre 2008 n. 185.
2. Per effetto di quanto previsto al comma 1, e ferma restando l'aliquota del 12,60% sulla parte di raccolta fino all'ammontare rilevato nel 2008, l'importo su cui applicare le percentuali relative ai singoli scaglioni e' evidenziato nella tabella allegata.
 
Art. 2

1. Per effetto di quanto previsto dall'art. 1 il Preu dovuto complessivamente dai concessionari, derivante dal totale delle somme dovute a titolo di imposta secondo i relativi scaglioni, sugli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6a) del T.U.L.P.S. e' pari ad € 3.712.277.322,34.
2. L'aliquota media da applicare alla raccolta di ogni concessionario e' pari al 12,062%.
Il presente decreto sara' trasmesso per la registrazione alla Corte dei Conti e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2011

Il direttore: Tagliaferri

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2011 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n.3, Economia e finanze, foglio n. 94
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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