Gazzetta n. 62 del 16 marzo 2011 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI TORINO
DECRETO RETTORALE 2 febbraio 2011
Modificazioni allo statuto.


IL RETTORE

Vista la legge n. 168 del 9 maggio1989 ed in particolare gli artt. 6 e 16;
Visto lo Statuto dell'Universita' degli Studi di Torino, emanato con decreto rettorale n. 2274 del 2 luglio 1994, e successive modificazioni, emanate con decreto rettorale n. 54 dell'8 febbraio 1999, decreto rettorale n. 632 del 31 maggio 2000, decreto rettorale n. 28 del 15 gennaio 2002 e decreto rettorale n. 181 del 21 marzo 2005, decreto rettorale n. 2406 del 12 aprile 2007, decreto rettorale n. 1176 del 22 febbraio 2008, decreto rettorale n. 197 del 18 gennaio 2008;
Considerata l'opportunita' di prevedere la costituzione di un'Avvocatura interna all'Amministrazione (composta da iscritti all'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati) cui affidare il patrocinio dell'Universita', oltre che all'Avvocatura dello Stato e, in certi casi ad avvocati del libero foro;
Ritenuto pertanto necessario modificare l'art. 9 comma 2 lett. h) , con successivo scorrimento del testo dell'attuale punto h) al punto i), come di seguito riportato:
«spetta al Rettore, in particolare:

(...)

h) rappresentare in giudizio l'Universita' avvalendosi dell'Avvocatura di Ateneo o dell'Avvocatura dello Stato, fatta salva la possibilita' di ricorrere al patrocinio di avvocati del libero foro previa deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione;

(...)»;

Vista la deliberazione del Senato Accademico n. 14/2010/IV/1 del 20 luglio 2010 con la quale e' stato deliberato di apportare la modifica sopra specificata all'art. 9 titolo I, dello Statuto dell'Universita' degli Studi di Torino;
Sentiti per le loro competenze, il Consiglio di Amministrazione, il Senato degli Studenti e i Consigli delle Facolta' e dei Dipartimenti interessati;
Vista la deliberazione del Senato Accademico n. 5/2010/III/1 del 13 dicembre 2010, con la quale, acquisiti i pareri previsti dall'art. 77 dello Statuto, si approva, in seconda lettura, la modifica dell'art. 9 comma 2 lett. h) del titolo I dello Statuto di Ateneo;
Tenuto conto che la modifica dell'art. 9 anzidetto e' stata trasmessa al Ministero dell'Universita' e della Ricerca con nota prot. 359 del 12/01/2011, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 168 del 9 maggio 1989, per il controllo di legittimita' e di merito;
Vista la nota ministeriale prot. n. 311 del 18 gennaio 2011, con la quale il Ministero comunica di non avere rilievi di legittimita' e di merito da opporre;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario»;
Valutato ogni opportuno elemento;
Sentito il direttore amministrativo;

Decreta:

L'art. 9 comma 2 lett. h) del titolo I dello Statuto dell'Universita' degli Studi di Torino e' modificato come segue:

«Omissis
Art. 9
(Rettore)

1. Il rettore rappresenta l'Universita' ad ogni effetto di legge; ha compiti di proposta ed impulso, di attuazione e di vigilanza; assicura il raccordo tra gli organi centrali di governo dell'Ateneo.
2. Spetta al rettore, in particolare:
a) convocare e presiedere le sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, delle quali stabilisce l'ordine del giorno, assicurando il corretto ed efficace funzionamento di entrambi gli organi e l'attuazione delle delibere degli stessi;
b) emanare eventuali modifiche statutarie e nuove norme regolamentari deliberate dagli organi collegiali competenti;
c) vigilare sul funzionamento delle strutture e dei servizi dell'Universita', assicurando la corretta applicazione dello Statuto e dei regolamenti;
d) sottoscrivere gli accordi di cooperazione scientifica e didattica d'interesse generale per l'Universita', approvati dai competenti organi di governo;
e) presentare al Ministro competente per l'Universita' le relazioni periodiche previste dalla legge;
f) promuovere rapporti, per quanto concerne l'Universita' nel suo complesso, con gli Enti Locali competenti per territorio e con le organizzazioni economiche e sociali interessate all'attivita' dell'Ateneo;
g) assumere, in caso di necessita' ed urgenza, i provvedimenti amministrativi necessari, da sottoporre a ratifica dell'organo collegiale competente alla prima riunione successiva;
h) rappresentare in giudizio l'Universita' avvalendosi dell'Avvocatura di Ateneo o dell'Avvocatura dello Stato, fatta salva la possibilita' di ricorrere al patrocinio di avvocati del libero foro previa deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione;
i) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme del vigente ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. Il rettore dura in carica 4 anni accademici ed e' nominato con decreto del Ministro, dell'Universita' e della Ricerca. Le funzioni di rettore non possono essere assunte per piu' di due mandati consecutivi. La nomina, dopo due mandati consecutivi, puo' avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato.
4. Il rettore designa, fra i professori di prima fascia, che abbiano optato per il regime a tempo pieno o abbiano presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso, da far valere in caso di nomina, un prorettore che lo supplisce in tutte le sue funzioni, in caso di temporaneo impedimento od assenza. Il prorettore e' nominato con decreto rettorale e il suo mandato coincide con quello del rettore. La carica di prorettore e' incompatibile con altre cariche universitarie previste in questo statuto.
5. Il rettore puo' esercitare le proprie attribuzioni, oltre che con rappresentanti designati caso per caso, anche a mezzo di vice-rettori, in numero non superiore a dieci, con delega specifica biennale rinnovabile, da lui stesso designati tra i docenti dell'Ateneo, sentito il Senato Accademico.
6. Il rettore ed il prorettore, su loro richiesta e con decreto ministeriale, possono essere parzialmente esentati dallo svolgimento di attivita' didattica. Al rettore, al prorettore ed agli eventuali vice-rettori di cui al precedente comma 5 spetta un'indennita' di carica nella misura fissata annualmente dal Consiglio di amministrazione.».

Omissis

Il presente decreto sara' trasmesso al Ministero della giustizia, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Torino, 2 febbraio 2011

Il rettore: Pelizzetti
 
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