Gazzetta n. 60 del 14 marzo 2011 (vai al sommario) |
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE |
PROVVEDIMENTO 8 marzo 2011 |
Modifica dell'articolo 47, comma 4, del Regolamento di organizzazione e funzionamento. (Provvedimento n. 17). |
|
|
IL PRESIDENTE
Visto il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, recante disposizioni sul «Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche»; Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, recante «Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'art. 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165»; Vista la legge del 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 8, comma 4; Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento (ROF) del Consiglio nazionale delle ricerche approvato con decreto del presidente del CNR prot. 0025033 in data 4 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2005 - supplemento ordinario n. 101; Visto in particolare l'art. 47 del ROF, che dispone al comma 4 in ordine agli assegni per la collaborazione all'attivita' di ricerca secondo le modalita' temporali di cui all'art. 51, comma 6 della legge 27 dicembre 1997 n. 449; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del Sistema universitario italiano», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2011; Visti in particolare, l'art. 22, recante nuove disposizioni in materia di conferimento degli assegni di ricerca, applicabili anche agli enti pubblici di ricerca, e l'art. 29, comma 11, lettera d), che abroga espressamente il richiamato art. 51, comma 6 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; Vista la deliberazione n. 28/2011 adottata dal consiglio di amministrazione del CNR in data 9 febbraio 2011, relativa: (a) alla modifica dell'art. 47, comma 4 del ROF, per allinearne il disposto alla nuova normativa, nonche' (b) all'aggiornamento del disciplinare concernente il conferimento di assegni per lo svolgimento di attivita' di ricerca; Ritenuto che la parte della citata deliberazione n. 28/2011 relativa alla modifica regolamentare di cui sub (a) deve seguire la procedura di controllo di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (MIUR); Vista la nota n. 202 del MIUR, in data 2 marzo 2011, relativa all'approvazione della modifica regolamentare di cui sopra; Ritenuto di provvedere alla emanazione della modifica statutaria de qua;
Emana:
1. La modifica dell'art. 47, comma 4 del ROF del CNR nei termini seguenti: «4. L'assegno di ricerca ha una durata compresa tra uno e tre anni e, a seguito di eventuali rinnovi, non potra' comunque avere una durata complessiva superiore a quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno e' stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso»; 2. La predetta modifica e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, comma 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della data di pubblicazione. Roma, 8 marzo 2011
Il presidente: Maiani |
|
|
|