IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 giugno 2002 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del comune di Lipari; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2003, con il quale e' stata disposta la proroga e la dichiarazione dello stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2003, rispettivamente nel territorio del comune di Lipari e nelle prospicienti aree marine; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 2003, recante la dichiarazione dello stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2003, nel territorio delle isole Eolie, nelle aree marine e nelle fasce costiere interessate dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli; Visti i decreti di proroga del Presidente del Consiglio dei Ministri e, da ultimo, il decreto del 11 gennaio 2011, con il quale viene prorogato lo stato di emergenza in atto nel territorio delle isole Eolie fino al 31 dicembre 2011; Considerato, pertanto, che gli interventi straordinari finalizzati alla risoluzione del contesto emergenziale anche derivanti dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici, alla criticita' del sistema portuale, alle problematiche in atto nel comparto idrico sono ancora in corso di svolgimento; Ritenuta la permanenza delle condizioni di grave rischio anche derivante dalla natura vulcanica e dalla particolare collocazione geografica delle isole Eolie; Viste le ordinanze del presidente del Consiglio dei Ministri n. 3225, n. 3266, n. 3282 del 2003, n. 3375 del 2004, n. 3397, n. 3417, n. 3452 del 2005, n. 3536 del 2006, n. 3646, n. 3691, n. 3696, n. 3704, n. 3726 del 2008, n. 3738, n. 3742, n. 3746, n. 3749, n. 3764, n. 3783, n. 3792, n. 3816, n. 3836 del 2009, n. 3873, n. 3885, n. 3891, n. 3916 del 2010: Ritenuto, altresi', necessario prevedere ulteriori urgenti disposizioni normative per assicurare la salvaguardia della pubblica e privata incolumita'; Vista la nota del Commissario delegato per l'emergenza idrica nelle isole eolie del 18 febbraio 2011; Su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Ordina:
Art. 1
1. All'art. 1, comma 15, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2009, n. 3749 il periodo «Per l'espletamento delle funzioni di cui al presente comma, e per lo svolgimento delle attivita' di gestione del presidio territoriale avanzato, posto alle dirette dipendenze del vice Capo del Dipartimento della protezione civile area tecnico operativa» e' sostituito dal seguente «Per lo svolgimento delle attivita' e degli interventi funzionali al superamento dell'emergenza in relazione agli effetti indotti dal vulcanismo in atto nel territorio delle isole Eolie». 2. All'art. 1, comma 1 sono aggiunte le seguenti parole «e del titolare dell'incarico conferito ai sensi dell'art. 1, comma 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2009, n. 3749». 3. Il Commissario delegato - Capo del Dipartimento della protezione civile puo', ove ritenuto necessario, indire conferenze dei servizi, entro sette giorni dall'acquisizione della disponibilita' dei progetti. 4. Il Commissario delegato - Capo del Dipartimento della protezione civile procede alla convocazione della conferenza dei servizi che e' tenuta a rilasciare il proprio parere entro e non oltre sette giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'Amministrazione invitata risulti assente o non dotato di idoneo potere di rappresentanza, la conferenza e' comunque legittimata a deliberare. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico, territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', la determinazione e' subordinata, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministero competente o dell'Assessore competente per materia, secondo che il dissenso sia stato espresso dall'Amministrazione statale o dall'Amministrazione regionale e/o locale, che si pronunciano entro sette giorni dalla richiesta. 5. All'art. 14, comma 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3266 e' abrogato il periodo «e per lo svolgimento di attivita' tecniche di valutazione, anche scientifica, e di pianificazione di protezione civile» e dopo le parole «tecnologiche e logistiche» e' inserita la seguente «anche». 6. All'art. 2, comma 5, lettera b), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 2002, n. 3225, il periodo «ed ai luoghi ove siano presenti altre manifestazioni di vulcanismo» e' sostituito dal seguente «di Stromboli e Vulcano». 7. Il Sindaco di Lipari provvedera', anche nei limiti delle risorse esistenti sulla contabilita' del funzionario delegato derivanti dall'attuazione dell'art. 2, commi 3 e 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3225/2002, alla manutenzione delle elisuperfici realizzate, nel territorio del comune di Lipari. 8. Il Sindaco di Lipari, a seguito di una segnalazione del Dipartimento della Protezione civile, conseguente ad eventi che potrebbero determinare l'aumento della probabilita' che si verifichi un collasso di una porzione della Sciara del Fuoco, con il possibile conseguente innesco di un maremoto, dispone l'attivazione delle sirene situate sull'isola di Stromboli e sull'isola di Panarea, assicurando procedure e mezzi di comunicazione certi e affidabili, provvedendo, altresi', ad emanare i provvedimenti necessari alla sicurezza delle persone nonche' alla divulgazione dell'allerta. 9. Per la realizzazione delle reti e delle infrastrutture di cui all'art. 20, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3266, in deroga all'art. 19, commi 1 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato e' sostituito da una segnalazione del Commissario delegato, fermi restando i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, nonche' quelli imposti dalla normativa comunitaria L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. Il termine di 60 giorni di cui all'art. 19, comma 3, primo periodo della legge della legge 7 agosto 1990, n. 241 e' ridotto a 15 giorni. 10. Il comma 1, dell'art. 16, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3266 e' sostituito dal seguente: «Il Sindaco del Comune di Lipari, nell'ambito delle proprie competenze ordinarie, cura la campagna di comunicazione destinata alla popolazione ed ai turisti, dedicata ai fenomeni di vulcanismo presenti sulle isole di Stromboli e Vulcano. Per la predisposizione dei prodotti e la definizione dei contenuti il Sindaco puo' avvalersi della consulenza e dell'assistenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri». 11. All'art. 15, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2010, n. 3891, dopo le parole «isola di Vulcano» e' inserita la seguente frase «o impianto di produzione di acqua potabile a servizio della medesima isola di Vulcano». La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 febbraio 2011
Il Presidente: Berlusconi |