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| Gazzetta n. 59 del 12 marzo 2011 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |  | DECRETO 4 gennaio 2011 |  | Internazionalizzazione  delle  imprese   artigiane   e   domande   di finanziamento a valere sui residui, di cui all'articolo 1,  comma  1, lettera a), del decreto del Ministero del commercio internazionale 12 febbraio 2008. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO
 DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 
 Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in  legge, con modificazioni, dall'arti. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2008, n.  121,  recante  disposizioni  urgenti  per   l'adeguamento   delle strutture di Governo, in applicazione dell'art. 1, commi 376  e  377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre  2008, n. 197, concernente la riorganizzazione del Ministero dello  sviluppo economico, in attuazione dell'art. 1, comma 16, del decreto-legge  16 maggio 2008, n. 85, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14 luglio 2008, n. 121, e dell' art.  74  del  decreto-legge  25  giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto 2008, n. 233;
 Visto il decreto del  Ministro  del  commercio  internazionale,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 3  agosto 2007, recante le modalita' di attuazione dell'art. 4, commi 82 e  83, della legge n. 350/2003 concernente uno stanziamento di 10 milioni di euro, in favore dell'internazionalizzazione delle imprese artigiane;
 Visto il decreto  del  Ministro  del  commercio  internazionale  12 febbraio 2008 recante modalita' e termini per la presentazione  delle domande di finanziamento a favore  dell'internazionalizzazione  delle imprese artigiane;
 Visto, in particolare, l'art. 7, comma 2, del  richiamato  decreto, il quale prevede che qualora si costituiscano dei  residui  derivanti dal mancato utilizzo delle quote  di  cui  all'art.  1,  comma  2,  i relativi  fondi  tornano  nella  disponibilita'  centrale,   per   il finanziamento di progetti interregionali;
 Tenuto conto che risultano costituiti  residui,  per  un  ammontare complessivo pari a circa 3,9 milioni di euro;
 Considerata l'opportunita'  di  destinare  l'importo  summenzionato alle finalita' di cui al citato  art.  7,  comma  2,  allo  scopo  di supportare  il  processo  di  internazionalizzazione  delle   imprese artigiane;
 Sentite le Regioni e le Province autonome;
 
 Decreta:
 
 Art. 1
 
 Fondi
 
 1. Lo stanziamento costituito dai  residui  derivanti  dal  mancato utilizzo delle quote di cui all'art. 1,  comma  2,  lettera  a),  del decreto 12 febbraio 2008  citato  nelle  premesse,  e'  destinato  al cofinanziamento del 50 per cento dei costi dei progetti di promozione all'estero, presentati  da  aggregazioni  interregionali  di  imprese artigiane.
 2. Il predetto stanziamento viene gestito, ai soli fini contabili e in  rapporto  agli  obiettivi  stabiliti  dal  presente  decreto,  da Artigiancassa SpA.
 |  |  |  | Art. 2 
 Soggetti proponenti - beneficiari
 
 1. Le domande possono essere presentate esclusivamente dai seguenti soggetti:
 a) consorzi all'esportazione collegati ad imprese artigiane,  che svolgono attivita' in favore dell'export delle imprese associate, per progetti che coinvolgano almeno tre imprese, la cui  ragione  sociale dovra' essere espressamente indicata nella domanda;
 b)  raggruppamenti,  anche  costituiti  ad  hoc,  di  almeno  tre imprese.
 Al fine di assicurare 1'interregionalita' dei progetti, le  imprese debbono avere sede legale o operativa in almeno due regioni diverse.
 Nell'ipotesi  di  cui  al  punto  b),  la   domanda   deve   essere sottoscritta  dai  legali  rappresentanti   di   tutte   le   aziende partecipanti ed indicare anche il soggetto capofila del progetto,  il quale ha il compito di presentare il progetto, specificandone  sia  i costi generali,  sia  quelli  imputabili  alle  singole  aziende.  Il soggetto capofila si assume, inoltre, la responsabilita' della  buona gestione e della realizzazione del progetto.
 2. Le imprese interessate debbono essere  operative  da  almeno  un anno. I raggruppamenti  costituiti  ad  hoc  debbono  procedere  alla creazione di una RTI, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'ammissione al finanziamento.
 3. Ciascuna impresa puo' partecipare  ad  un  solo  progetto,  pena 1'esclusione di tutte le richieste in cui figuri la medesima  ragione sociale.
 4. In caso di ammissione al finanziamento, i  soggetti  beneficiari s'impegnano a rispettare la  regola  del  «de  minimis»,  cosi'  come definita dalla Commissione Europea nel Regolamento  CE  n.  1998/2006 del 15 dicembre 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L.379 del 28 dicembre 2006), relativo all'applicazione  degli articoli 87 e 88 del Trattato degli aiuti di importanza  minore  («de minimis»), di cui all'Appendice 1 dell'Allegato B. Restano escluse le imprese  con  codice  Ateco,  di   cui   all'allegata   Appendice   2 dell'Allegato B.
 |  |  |  | Art. 3 
 Caratteristiche dei progetti
 ammessi al finanziamento
 
 1. Vengono considerati ammissibili al finanziamento i  progetti  di promozione  all'estero  di  prodotti   o   servizi,   presentati   da aggregazioni interregionali di imprese artigiane.
 2. L'ammontare massimo di ciascun finanziamento, fermo restando  il limite del 50 per cento del costo complessivo del progetto, e' pari a 100.000 euro, elevabile a 150.000 euro, in caso di domanda presentata da almeno sette imprese.
 3. I progetti  possono  riguardare  Paesi  appartenenti  all'Unione europea (U.E.), ovvero al di fuori dell'U.E.
 4. I progetti devono contenere una illustrazione chiara e  completa delle finalita' e degli obiettivi promozionali (es.: apertura  di  un nuovo  mercato;  azioni  preliminari  per  investimenti   produttivi; ricerca di partner commerciali; miglioramento di servizi  logistici). A titolo meramente  indicativo,  sono  riportate  di  seguito  alcune tipologie d'attivita':
 a) campagne di promozione all'estero (partecipazione  a  fiere  e mostre, attivita' collaterali alle presenze  fieristiche,  azioni  di comunicazione  sul  mercato,  seminari,   incontri   bilaterali   tra operatori);
 b) missioni commerciali settoriali;
 c)  azioni  pubblicitarie  e  di  relazioni  pubbliche  intese  a diffondere la conoscenza dei prodotti e/o dei marchi;
 d) conferenze di commercializzazione nel territorio in cui  hanno sede  raggruppamenti/distretti/filiere  beneficiari,   destinate   ad operatori esteri;
 e) studi e  consulenze  finalizzati  alla  messa  in  rete  delle imprese proponenti, per una  loro  migliore  promozione  nei  mercati esteri;
 f)  studi  di  fattibilita'  per   investimenti   commerciali   o produttivi  all'estero  in  show  room,  centri  servizi,  centri  di assistenza tecnica, franchising, joint venture;
 g) servizi di consulenza In materia di  innovazione,  finalizzata all'internazionalizzazione;
 h) formazione, in materia di marketing internazionale.
 5. La tipologia delle spese ammissibili e' riportata  nell'allegato A, che costituisce parte integrante  del  presente  decreto,  con  la precisazione che verranno ammesse soltanto  le  spese  effettuate,  a partire dal giorno successivo alla  pubblicazione  della  graduatoria dei progetti ammessi.
 6. I progetti debbono essere completati  entro  dodici  mesi  dalla data di comunicazione dell'ammissione al finanziamento.
 |  |  |  | Art. 4 
 Domande
 
 1. Pena l'esclusione, le domande debbono essere redatte secondo  lo schema allegato (allegato B) e contenere la  documentazione  in  esso specificata.
 2. Le domande debbono pervenire, a mezzo di raccomandata postale  o per corriere, entro e non oltre il termine di  quarantacinque  giorni dalla data di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella  Gazzetta Ufficiale, agli uffici di Artigiancassa  SpA,  riportati  nell'elenco allegato (allegato C). Copia della sola domanda deve, inoltre, essere inviata,  in  formato  elettronico,  al  Ministero   dello   sviluppo economico  bandoartigianato@sviluppoeconomico.gov.it.   Ai   progetti pervenuti sara' data adeguata visibilita' mediante pubblicazione  sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico.
 3. Artigiancassa SpA effettuera', per conto del Comitato paritetico di cui all'art. 4 del decreto interministeriale 3 agosto 2007  citato nelle premesse, la pre-istruttoria sulla conformita' delle domande ai requisiti previsti dal presente decreto. Tale attivita' dovra' essere completata entro trenta giorni dalla scadenza del termine, di cui  al comma  2,  con  l'invio  al  Ministero   dello   sviluppo   economico dell'elenco dei progetti ammissibili e della relativa documentazione.
 |  |  |  | Art. 5 
 Criteri di valutazione
 
 1. La valutazione dei progetti viene effettuata, tenendo conto  dei seguenti criteri di priorita', di pari  rilevanza  e  cumulabili  tra loro:
 a) coinvolgimento di un maggior numero di imprese;
 b) iniziative specificamente  destinate  al  miglioramento  della distribuzione di prodotti italiani all'estero;
 c) iniziative destinate alla promozione del marchio collettivo;
 d) progetti volti a stabilizzare la presenza  delle  imprese  sul mercato estero prescelto;
 e) progetti rivolti a filiere di imprese artigiane;
 f) tipologie innovative d'intervento;
 g) progetti collegati ad iniziative  gia'  finanziate  con  altri fondi pubblici.
 |  |  |  | Art. 6 
 Procedura di valutazione
 
 1. La valutazione dei progetti da ammettere al finanziamento  viene effettuata dal Comitato paritetico, di cui  all'art.  4  del  decreto interministeriale 3 agosto 2007, allargato  alla  partecipazione,  in qualita' di esperti, di rappresentanti dell'Istituto per il commercio con l'estero e delle Confederazioni nazionali dell'artigianato.
 2. Al  termine  della  valutazione,  il  Ministero  dello  sviluppo economico  procede  alla  predisposizione  di  una  graduatoria   dei progetti ammissibili al finanziamento,  che  viene  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale e sui siti web del Ministero  e  di  Artigiancassa SpA.
 3. Gli uffici di Artigiancassa SpA di  cui  all'art.  4,  comma  2, informano  gli  interessati  sull'esito  delle   richieste,   tramite comunicazione scritta.
 |  |  |  | Art. 7 
 Fondi non assegnati
 
 1. In caso di revoche o rinunce, i fondi  resisi  disponibili  sono assegnati  attraverso  lo  scorrimento  della  graduatoria,  di   cui all'art. 6, comma 2.
 2.  Eventuali  fondi  residui,  anche   derivanti   da   successive rimodulazione dei progetti, possono essere utilizzati per  integrare, a consuntivo, il contributo per quei progetti che  hanno  documentato costi ammissibili superiori a quanto previsto dal progetto ammesso.
 3. Per assicurare il pieno utilizzo delle risorse,  i  residui  che dovessero ancora verificarsi sono  destinati  alla  realizzazione,  a cura dell'Istituto per il commercio  con  l'estero,  di  campagne  di promozione all'estero, le cui finalita',  obiettivi  e  modalita'  di effettuazione saranno concordate con il Comitato  paritetico  di  cui all'art. 4 del decreto interministeriale 3 agosto 2007.
 |  |  |  | Art. 8 
 Erogazione del contributo
 
 1. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto interministeriale del 3  agosto  2007,  citato  nelle  premesse,  lo  stanziamento  di  cui all'art.1 del presente decreto  e'  depositato  presso  Artigiancassa SpA, a  cui  il  Ministero  comunica  le  proprie  indicazioni  circa l'erogazione dei fondi.
 A tale stanziamento  vengono  automaticamente  aggiunti  tutti  gli ulteriori  residui  accertati   relativi   ai   progetti   finanziati sull'importo di 9,5 milioni di euro, di  cui  all'art.  1,  comma  2, lettera a) del decreto 12 febbraio 2008 citato nelle premesse.
 2.  Per  ottenere  l'anticipo  del  50%  del   finanziamento,   gli assegnatari devono presentare  una  specifica  richiesta,  che  sara' accolta previa presentazione all'ente erogatore di  una  fideiussione assicurativa,   bancaria   ovvero   rilasciata   dagli   intermediari finanziari, di cui all'elenco speciale  previsto  dall'art.  107  del decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,   e   successive modificazioni. Tale fideiussione, di valore uguale all'anticipo, deve essere valida per sei  mesi  oltre  la  conclusione  del  progetto  e prorogabile.
 3. Il saldo del finanziamento viene erogato a  programma  concluso, secondo le modalita' di cui al successivo art. 9.
 |  |  |  | Art. 9 
 Relazione finale e verifiche
 
 1.  Entro  trenta  giorni  dalla  conclusione  del   progetto,   il beneficiario deve trasmettere al Ministero dello  sviluppo  economico la relazione sull'attivita' svolta e sugli obiettivi raggiunti.
 2.  Entro  i  successivi  sessanta  giorni  il  beneficiario   deve presentare la documentazione contabile, secondo  le  indicazioni  che saranno fornite  al  momento  della  comunicazione  di  ammissione  a finanziamento.
 3. In caso di mancato svolgimento, parziale o totale, del  progetto il finanziamento viene ridotto in proporzione ovvero revocato per  il successivo riutilizzo dei fondi ai sensi del precedente art. 7.
 4. Il Ministero dello sviluppo economico e le  Regioni  interessate possono effettuare verifiche, controlli e visite in loco  durante  la realizzazione dei progetti.
 5. A conclusione delle procedure, il  Comitato  paritetico  di  cui all'art. 4 del decreto interministeriale 3 agosto 2007  citato  nelle premesse,  sulla  base  dei  risultati  complessivi   dei   programmi finanziati, predispone una relazione sull'efficacia della misura.
 |  |  |  | Art. 10 
 1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo inoltro agli organi di controllo.
 Roma, 4 gennaio 2011
 
 Il Ministro: Romani
 
 Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2011  Ufficio di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita'  produttive, registro n. 1, foglio n. 188
 |  |  |  | Allegato A Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
 |  |  |  | Allegato B Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
 |  |  |  | Allegato C Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
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