Gazzetta n. 59 del 12 marzo 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 4 febbraio 2011
Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica per il settore civile presso il Tribunale di Padova.


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 51, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il quale demanda ad uno o piu' decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonche' le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via telematica;
Considerato che, fino all'emanazione dei decreti previsti dall'articolo 4, comma 1, decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, continuano ad applicarsi le forme previste dalle vigenti disposizioni ed in particolare quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, concernente «Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti»;
Verificata la funzionalita' dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari nel Tribunale di Padova, come da comunicazione del Responsabile per i Sistemi informativi Automatizzati;
Rilevata la necessita' di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 51 del decreto-legge n. 112 del 2008 per il Tribunale di Padova, limitatamente al settore civile; sentiti l'Avvocatura Generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova;

E m a n a
il seguente decreto:

Art. 1

1. E' accertata la funzionalita' dei servizi di comunicazione di cui all'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, presso il Tribunale di Padova.
2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonche' le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via telematica.
 
Art. 2

1.Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 febbraio 2011

Il Ministro: Alfano
 
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