Gazzetta n. 58 del 11 marzo 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 ottobre 2010
Criteri per l'rogazione del Fondo per lo sviluppo delle isole minori.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, il Fondo di sviluppo delle isole minori, al fine di finanziare interventi specifici nei settori dell'energia, dei trasporti e della concorrenza diretti a migliorare le condizioni e la qualita' della vita nelle suddette zone;
Visto l'art. 27, comma 14, della legge 23 luglio 2009, n. 99, che, modificando l'ultimo periodo del sopra richiamato art. 2, comma 41, stabilisce che i criteri per l'erogazione del suddetto Fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni - ora Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale - di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANCIM) e la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni e che, con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, sono individuati gli interventi ammessi al relativo finanziamento, previa intesa con gli enti locali interessati;
Visto, in particolare, l'allegato «A» dell'art. 25, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che indica gli ambiti territoriali ai fini dell'individuazione delle isole minori;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008 e 10 giugno 2010, con i quali sono state delegate alcune funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera q), del decreto del 13 giugno 2008, relativo alla delega di funzioni in materia di problemi concernenti le piccole isole, comprese le azioni governative, anche normative, dirette anche agli interventi di cui all'art. 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto l'art. 4, comma 9, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, che approva gli interventi per lo sviluppo delle isole minori e le relative quantificazioni finanziarie indicati nel Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM) e relativa tabella di riparto delle risorse, approvato in data 17 dicembre 2008 dal Comitato direttivo dell'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM) e trasmesso in data 23 dicembre 2008 al Ministro per i rapporti con le regioni, ai sensi della previgente disciplina, con riferimento all'anno 2008 e nei limiti della relativa dotazione finanziaria prevista dal Fondo di sviluppo delle isole minori;
Considerato che la dotazione finanziaria del Fondo di sviluppo delle isole minori prevista per l'anno 2008 e' pertanto destinata al finanziamento degli interventi indicati nel Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM) e nella relativa tabella di riparto delle risorse;
Sentita l'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANCIM);
Sentita la Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Considerato che il citato art. 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, assegna priorita' ai progetti realizzati nelle aree protette e nella rete «Natura 2000», prevista dall'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, ovvero improntati alla sostenibilita' ambientale, con particolare riferimento all'utilizzo delle energie rinnovabili, al risparmio e all'efficienza energetica, alla gestione dei rifiuti, alla gestione delle acque, alla mobilita' e alla nautica da diporto ecosostenibili, al recupero e al riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, al contingentamento dei flussi turistici, alla destagionalizzazione, alla protezione degli habitat prioritari e delle specie protette, alla valorizzazione dei prodotti tipici, alla certificazione ambientale dei servizi, oltre a misure dirette a favorire le imprese insulari in modo che le stesse possano essere ugualmente competitive;
Ritenuto che la finalita' del Fondo e' riconducibile all'esigenza di realizzare progetti in grado di valorizzare il territorio ed al contempo di migliorare le condizioni e la qualita' della vita nelle isole minori;
Ritenuto di individuare nei comuni delle isole minori i soggetti legittimati a chiedere il finanziamento dei sopra richiamati progetti;
Su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1
Interventi relativi alle risorse 2008

1. Gli interventi per lo sviluppo delle isole minori e le relative quantificazioni finanziarie indicati nel Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM) e nella relativa tabella di riparto delle risorse, deliberato in data 17 dicembre 2008 dal Comitato direttivo dell'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM) ai sensi della previgente disciplina e trasmesso al Ministro per i rapporti con le regioni in data 23 dicembre 2008, approvati dall'art. 4, comma 9, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, sono liquidati entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto con provvedimento del capo del Dipartimento per gli affari regionali secondo le modalita' indicate dall'art. 10, e seguenti.
 
Art. 2
Interventi relativi alle risorse 2009

1. La dotazione finanziaria prevista per l'anno 2009 del «Fondo di sviluppo delle isole minori», istituito dall'art. 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di seguito denominato «Fondo», e' destinata al finanziamento di interventi specifici nei settori dell'energia, dei trasporti e della concorrenza, diretti a migliorare le condizioni e la qualita' della vita nelle isole minori.
2. Le isole minori sono individuate tra gli ambiti territoriali di cui all'allegato «A» dell'art. 25, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
3. I comuni appartenenti agli ambiti territoriali di cui al comma 2 sono i soggetti legittimati a presentare i progetti e la richiesta del relativo finanziamento.
4. Per «progetti» si intendono tutte le iniziative strutturate nelle quali sono identificati obiettivi, risorse da impiegare, modalita', tempi di attuazione e rispondenza ai criteri di ammissione al finanziamento, nonche' alla vigente programmazione territoriale.
5. La finalita' del Fondo, diretta allo sviluppo economico e sociale nelle isole minori, in conformita' all'art. 119, quinto comma, della Costituzione, trova attuazione attraverso la realizzazione di infrastrutture ovvero l'organizzazione e il potenziamento dei servizi relativi alle funzioni dei comuni anche volti a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona ed il miglioramento della qualita' della vita.
 
Art. 3
Criteri per la determinazione
del limite massimo di finanziamento 2009

1. Ai fini della determinazione del limite massimo di finanziamento attribuibile ai comuni appartenenti agli ambiti territoriali di cui all'allegato «A» dell'art. 25, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 sono utilizzati i seguenti criteri:
a) 35 per cento delle risorse complessive stanziate per i comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori;
b) 35 per cento delle risorse complessive stanziate per i comuni nel cui territorio insistano isole minori stabilmente abitate ripartite proporzionalmente al numero di isole ivi comprese quelle ove ha sede giuridica il comune;
c) 15 per cento delle risorse complessive stanziate per i comuni di cui alle precedenti lettere a) e b), che verranno attribuite in proporzione alla popolazione residente nelle isole minori;
d) 15 per cento delle risorse complessive stanziate per i comuni di cui alle precedenti lettere a) e b), che verranno attribuite in proporzione all'estensione del loro territorio insulare.
2. Nell'ipotesi che, in relazione ai progetti presentati, le risorse ripartite risultino eccedenti, le stesse, quali somme residue disponibili, integrano la dotazione del Fondo per l'esercizio finanziario successivo.
 
Art. 4
Settori di intervento e priorita'
dei progetti 2009

1. I progetti finanziabili con le risorse del Fondo riguardano i seguenti settori:
a) energia;
b) trasporti;
c) concorrenza.
2. Nell'ambito dei settori di cui al comma 1 viene assegnata priorita' ai progetti:
a) realizzati nelle aree protette e nella rete «Natura 2000», prevista dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;
b) improntati alla sostenibilita' ambientale, con particolare riferimento:
all'utilizzo delle energie rinnovabili, al risparmio e all'efficienza energetica;
alla gestione dei rifiuti, alla gestione delle acque;
alla mobilita' e alla nautica da diporto ecosostenibili, ivi compresa la cantieristica;
alla viabilita' ed al recupero e al riutilizzo del patrimonio edilizio esistente;
al contingentamento dei flussi turistici e alla destagionalizzazione;
alle misure dirette a favorire l'attivita' commerciale fuori stagione;
alla protezione degli habitat prioritari e delle specie protette;
alla valorizzazione dei prodotti tipici e dell'artigianato;
alla certificazione ambientale dei servizi;
alle misure dirette a favorire gli insediamenti produttivi stabili e le imprese insulari in modo che le stesse possano essere ugualmente competitive.
 
Art. 5
Modalita' di accesso
al finanziamento 2009

1. Con decreto del capo del Dipartimento per gli affari regionali sulla base delle disposizioni del presente decreto sono definiti:
a) il limite massimo di finanziamento attribuibile a ciascun comune legittimato a presentare domanda di finanziamento secondo i criteri indicati nel precedente art. 3;
b) le modalita' di presentazione delle richieste di finanziamento con i relativi progetti e cronoprogrammi fisici finanziari;
c) il termine massimo di realizzazione degli stessi.
 
Art. 6
Domanda di finanziamento anno 2009

1. Le domande di finanziamento possono essere presentate dai comuni ovvero dal comune «capo-fila» nel caso di aggregazioni temporanee tra comuni a seguito della pubblicazione del decreto dirigenziale di cui all'art. 5.
2. La formalizzazione delle aggregazioni temporanee deve essere perfezionata prima della presentazione del progetto, con idoneo atto sottoscritto dai rappresentanti legali dei comuni interessati recante l'indicazione del comune «capo-fila».
3. Il comune «capo-fila» e' l'ente che assume tutti gli obblighi e le responsabilita' connesse alla presentazione del progetto, ed e' altresi' l'ente al quale viene erogato il finanziamento e che risponde della realizzazione del progetto finanziato.
4. I comuni che fanno richiesta di finanziamento possono presentare un solo progetto, singolarmente o in aggregazione temporanea con altri comuni.
5. I comuni che prevedono cofinanziamenti pubblici o privati sui progetti per i quali viene richiesto il finanziamento devono fornire, al momento della domanda, la documentazione che garantisca la copertura finanziaria del cofinanziamento.
6. I comuni istanti devono corredare la domanda con una dichiarazione che attesti l'inserimento del progetto proposto nel programma triennale dei lavori pubblici dell'ente.
 
Art. 7
Valutazione dei progetti anno 2009

1. Alla valutazione della ammissibilita' a finanziamento dei progetti, provvede il Dipartimento per gli affari regionali, Ufficio IV.
2. Il Dipartimento, entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di finanziamento, propone l'elenco degli interventi ammessi al finanziamento, ai fini dell'adozione del decreto di cui al successivo art. 9.
3. Potranno essere ammessi a finanziamento solo i progetti a cui sia stata assegnata priorita' secondo le indicazioni dell'art. 4, comma 2.
 
Art. 8
Parametri di valutazione
dei progetti anno 2009

1. Per la valutazione dei progetti deve essere tenuto conto, tra l'altro, dei parametri sotto indicati:
a) interventi aventi priorita' secondo le indicazioni dell'art. 4, comma 2;
b) della idoneita' degli interventi a conseguire obiettivi riconducibili ai settori di cui all'art. 4, comma 1;
c) dell'eventuale cofinanziamento da parte di soggetti pubblici o privati di entita' complessivamente non inferiore al 10% del valore dichiarato degli interventi;
d) dei termini entro i quali gli interventi sono realizzati;
e) dell'indicazione degli obiettivi, dell'utenza potenzialmente interessata, dei risultati attesi in termini di miglioramento della qualita' della vita e della completezza del quadro economico.
 
Art. 9
Decreto di individuazione
degli interventi anno 2009

1. Sulla base dell'elenco degli interventi di cui all'art. 7, comma 2, con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, sono individuati gli interventi ammessi al relativo finanziamento, previa intesa con gli enti locali interessati.
2. Il decreto di cui al comma 1 viene pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari regionali.
3. La pubblicazione di cui al comma 2 vale, a tutti gli effetti di legge, quale notifica degli esiti della procedura di selezione dei progetti.
 
Art. 10
Procedure di finanziamento fondi

1. Il Dipartimento per gli affari regionali provvede alla liquidazione delle somme spettanti ad ogni ente beneficiario nella misura del 70% entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto per gli interventi di cui all'art. 1, ed entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui all'art. 9 per i fondi dell'annualita' 2009 e seguenti.
2. Entro 45 giorni dalla data in cui le somme entrano nella effettiva disponibilita' dello stesso, l'ente beneficiario provvede ad avviare il progetto, dando comunicazione al Dipartimento per gli affari regionali della data di ricevimento delle risorse e dell'avvio del progetto; per gli interventi di cui all'art. 1 tale comunicazione sara' accompagnata da una relazione recante il progetto preliminare e l'indicazione dei tempi di conclusione seguita dalla trasmissione del progetto definitivo non appena approvato.
3. In caso di mancato rispetto degli adempimenti di cui al comma 2, il Dipartimento per gli affari regionali dispone la revoca del finanziamento attribuito. Tale revoca potra' essere sospesa, su istanza dell'ente beneficiario, in presenza di giustificati motivi opportunamente documentati.
4. Ai fini della liquidazione del secondo ed ultimo saldo del finanziamento, pari al 30% del totale, il beneficiario e' tenuto a trasmettere al Dipartimento per gli affari regionali una relazione tecnica dettagliata comprovante uno stato di avanzamento dei lavori pari al 70%, descrivendo le opere realizzate e le voci di spesa sostenute.
5. Il Dipartimento per gli affari regionali verificata la completezza della documentazione presentata eroga, a saldo, all'ente beneficiario le rimanenti risorse, pari al 30% del finanziamento concesso.
 
Art. 11
Monitoraggio e revoca dei finanziamenti

1. Entro 40 giorni dalla data di realizzazione definitiva del progetto, il beneficiario del finanziamento deve trasmettere al Dipartimento per gli affari regionali la relazione tecnica conclusiva sulle opere realizzate e le spese sostenute a completamento dell'intervento che attesti, tra l'altro, la conformita' degli interventi realizzati con quanto previsto nel progetto finanziato e il rispetto dei termini stabiliti per il conseguimento dei relativi obiettivi, corredata dalle copie conformi dei seguenti documenti:
elenco di tutti i mandati di pagamento emessi in ordine cronologico, adeguatamente quietanzati;
certificato di collaudo ovvero di regolare esecuzione;
determina di approvazione dei certificati di collaudo ovvero di regolare esecuzione;
determina di approvazione del quadro economico finale, che certifichi l'eventuale economia sul finanziamento concesso;
attestazione della rispondenza dell'intervento alle vigenti norme in materia di tutela del territorio e dell'ambiente e conformita' agli strumenti urbanistici.
2. Sentiti i soggetti destinatari dei finanziamenti, nel caso di esito negativo della verifica di cui ai commi precedenti, il Dipartimento per gli affari regionali provvede a richiedere agli stessi la restituzione delle risorse erogate.
3. Il Dipartimento per gli affari regionali puo' procedere altresi' all'accertamento, anche a campione, delle opere realizzate; nel caso di esito negativo dell'accertamento provvede al recupero delle risorse erogate.
 
Art. 12
Disposizioni finanziarie

1. La dotazione finanziaria del Fondo e' gestita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e iscritta in apposito capitolo del centro di responsabilita' n. 7, intestato allo stesso Dipartimento per gli affari regionali.
Il presente decreto sara' trasmesso, per il tramite dell'Ufficio bilancio e ragioneria, alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1º ottobre 2010
Fitto, Ministro per i rapporti con le
regioni e la coesione territoriale

Maroni, Ministro dell'interno

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2011 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 366
 
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