Gazzetta n. 58 del 11 marzo 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 25 febbraio 2011
Decadenza della societa' Sira S.r.l. dalla concessione per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi di cui al decreto ministeriale 1° marzo 2006, n. 111.


IL DIRETTORE PER I GIOCHI
dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2006, n. 111 concernente la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi dell'art. 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Visto il decreto n. 2006/22503/Giochi/UD del 30 giugno 2006 di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore nazionale e a quota fissa;
Vista la convenzione di concessione n. 3649 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi sottoscritta dalla societa' Sira S.r.l. con sede in Vigevano (Pavia), v.le Petrarca n. 9;
Vista la nota prot. n. 2010/41109/Giochi /SCO con la quale questa amministrazione ha avviato nei confronti della societa' Sira S.r.l. il procedimento di sospensione della raccolta delle scommesse a quota fissa oltre a richiamare gli obblighi del concessionario previsti nell'art. 6 dello schema di convenzione e nell'art. 6 del decreto ministeriale 1° marzo 2006, n. 111 disciplinante le scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi dell'art. 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 che definisce valide «le scommesse regolarmente accettate e registrate dal totalizzatore nazionale»;
Visto l'art. 3, comma 4 dello schema di convenzione che stabilisce che «il concessionario, relativamente alle attivita' e funzioni connesse alla raccolta delle scommesse telematiche e' tenuto ad adottare tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni in materia e, nell'ipotesi in cui si avvalga, per lo svolgimento di dette attivita' e funzioni, di soggetti terzi risponde nei confronti di AAMS e degli scommettitori in via esclusiva dei servizi resi a tal fine dagli stessi per suo conto. Tra i soggetti terzi e' ricompresso il titolare di sistema»;
Visto l'art. 6 commi 2, 3, e 4 della convenzione di concessione, che disciplinano la responsabilita' economica e finanziaria del concessionario;
Visto l'art. 17, comma 2, della citata convenzione di concessione con il quale si stabilisce «che AAMS procede alla decadenza della concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito e patendo ed alla refusione delle spese, oltre che negli altri casi espressamente previsti nella convenzione di concessione» anche, alla lettera e) «nel caso di inadempienze gravi, ovvero reiterate, nell'assolvimento delle obbligazioni assunte nei confronti degli scommettitori e, in particolare in caso di ritardo nei pagamenti di vincite e rimborsi e, relativamente alle scommesse telematiche nel caso di ritardo nella liquidazione degli importi dei quali gli scommettitori hanno richiesto la riscossione. Relativamente alle sole scommesse accettate presso il luogo di vendita e limitatamente al periodo previsto all'art. 3 comma 1 lettera d), e' tollerato un ritardo nei pagamenti delle vincite e dei rimborsi non superiore a trenta giorni»;

Dispone
per i motivi indicati in premessa la decadenza della convenzione di concessione n. 3649 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi stipulata con la societa' Sira S.r.l., con sede legale in Vigevano (Pavia), v.le Petrarca n. 9.
Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di sessanta giorni.
Roma, 25 febbraio 2011

Il direttore: Tagliaferri
 
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