Gazzetta n. 58 del 11 marzo 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 10 febbraio 2011 |
Autorizzzazione alla societa' Envircom S.r.l., in Firenze, a svolgere attivita' di Organismo di valutazione della conformita' alla direttiva 89/106/CEE per i prodotti da costruzione. |
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IL DIRETTORE GENERALE per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
Vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, relativa al riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246 di attuazione della direttiva 89/106/CEE; Visto il decreto 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalita' per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova; Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, di adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994 ed in particolare l'art. 47; Vista la richiesta della societa' Envircom S.r.l., con sede legale in via Pianciatichi, 92 - 50127 Firenze, di autorizzazione ad effettuare la valutazione di conformita' alla direttiva 89/106/CEE; Considerato che la richiesta concerne solo i requisiti di cui all'art. 9, punto 5 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246;
Decreta:
Art. 1
1. La societa' Envircom S.r.l., con sede legale in via Pianciatichi, 92 - 50127 Firenze, e' autorizzata a svolgere attivita' di Organismo di valutazione della conformita' alla direttiva 89/106/CEE, per i prodotti da costruzione di cui alle norme armonizzate sotto riportate con i relativi requisiti e sistemi di attestazione: Parte di provvedimento in formato grafico
2. L'autorizzazione ha validita' di sette anni a decorrere dalla data del presente decreto. |
| Art. 2
1. L'attivita' di valutazione della conformita' dovra' essere svolta secondo la normativa CEN in vigore all'atto della richiesta di autorizzazione. |
| Art. 3
1. L'attivita' di cui all'art. 1 deve essere svolta dall'Organismo notificato con personale e mezzi strumentali propri, secondo le forme, modalita' e procedure previste dalla direttiva 89/106/CEE. L'eventuale affidamento a terzi dello svolgimento di singole attivita' o di parti di esse e' regolato dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2003, n. 156. 2. Gli oneri per il rilascio ed il mantenimento della presente autorizzazione sono a carico dell'Organismo notificato e sono determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. 3. Ogni sei mesi l'Organismo notificato invia alla Direzione generale M.C.C.V.N.T - Divisione XIV, via Sallustiana, 53 - 00187 Roma, su supporto informatico, copia integrale delle certificazioni rilasciate. 4. Ogni anno l'Organismo notificato invia all'indirizzo sopra riportato una relazione sull'attivita' svolta con evidenziazione anche di eventuali partecipazioni ad attivita' di studio, sia in ambito nazionale che comunitario. |
| Art. 4
1. Il Ministero dello sviluppo economico si riserva la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione disponendo appositi controlli per accertare che l'Organismo continui a rispettare le condizioni per le quali e' stato notificato anche a mezzo di organismi pubblici specificatamente autorizzati. 2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XIV. 3. Nel caso in cui, nel corso dell'attivita', anche a seguito dei previsti controlli, venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti prescritti, quali il mantenimento delle capacita' tecniche, professionali e strumentali proprie, e' disposta la revoca della presente autorizzazione con provvedimento motivato. Se le non conformita' rilevate sono sanabili in tempi brevi ovvero non sono particolarmente gravi, e' disposta la sospensione dell'autorizzazione per un periodo non superiore a sei mesi. 4. Tutti gli atti relativi alla attivita' di certificazione, ivi comprese le relazioni tecniche e i rapporti di prova, devono essere conservati per almeno dieci anni. |
| Art. 5
1. Alle procedure relative all'attivita' di notifica degli organismi di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 22/2007 ed a quelle di vigilanza sugli organismi stessi, si applicano le disposizioni dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994. |
| Art. 6
1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed e' notificato alla Commissione europea. Roma, 10 febbraio 2011
Il direttore generale: Vecchio |
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