Gazzetta n. 58 del 11 marzo 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 5 ottobre 2010
Integrazione al decreto 8 gennaio 2002, recante l'istituzione del Registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali.


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

di concerto con

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la Convenzione sul commercio internazionale di specie di fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione (CITES), firmata a Washington il 3 marzo 1973 e ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874;
Visto il regolamento (CE) n. 338/1997 del Consiglio del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;
Visto il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione del 4 maggio 2006 e successive attuazioni e modificazioni, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 338/1997 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;
Visto l'art. 4, comma 1, lettera b), della legge 9 dicembre 1998, n. 426, che inserisce all'art. 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, il comma 5-bis, che prevede che il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, emani un decreto per istituire il registro di detenzione degli esemplari di cui agli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150;
Considerato che il Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'art. 8 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, cura l'adempimento della Convenzione di Washington, potendosi avvalere delle esistenti strutture del Corpo forestale dello Stato;
Visto l'art. 8-quinquies, comma 3-quinquies, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, che demanda al Ministero delle politiche agricole e forestali, tramite il Corpo forestale dello Stato, l'effettuazione delle certificazioni e dei controlli;
Visto l'art. 35 del decreto legislativo n. 300 del 1999 e gli articoli 2, comma 1, lettera c) e 3 comma 2 della legge 14 febbraio 2004 n. 36;
Visto l'art. 3, comma 1, lettera c), della Legge 14 gennaio 1994, n. 20. Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Ritenuto che per alcune specie di uccelli incluse nell'allegato B al suddetto regolamento (CE) 338/1997, facilmente e comunemente allevate in cattivita', il cui prelievo in natura risultasse , in base ai dati disponibili, non significativo, la applicazione di una marcatura, quale segno di identificazione individuale, puo' essere ritenuta sufficiente al fine di assicurare il monitoraggio dei relativi flussi commerciali sul territorio nazionale;
Ritenuto, inoltre, che si e' rilevata la necessita' di una piu' specifica individuazione dei soggetti tenuti alla compilazione del registro nonche' dei prodotti derivati dagli esemplari di cui agli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150 che restano esclusi dagli ambiti di applicazione del presente decreto;
Visto il verbale della 93° riunione della Commissione scientifica di cui all'art. 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150;

Decreta:

Art. 1

All'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 8 gennaio 2002 sono aggiunti i seguenti paragrafi e), f), g), h) e i):
«e) i soggetti detentori di esemplari appartenenti a specie di uccelli incluse nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/1997 e successive attuazioni e modificazioni, facilmente e comunemente allevate in cattivita', il cui prelievo in natura risulta, in base ai dati disponibili, non significativo, incluse nell'allegato 1 al presente decreto, purche' denunciati ai sensi dell'art. 8-bis della legge 7 febbraio 1992, n. 150 e marcati secondo modalita' conformi alle disposizioni di cui all'art. n. 66 comma 2, del regolamento (CE) n. 865/2006. Con provvedimento della Direzione generale per la Protezione della natura, previo parere della Commissione scientifica CITES, sentito il Servizio CITES del Corpo forestale dello Stato, sono apportate le necessarie modifiche e/o integrazioni all'elenco di cui all'allegato 1 al presente decreto;
f) i soggetti che detengono solo temporaneamente, in conto visione ovvero per custodia o manutenzione o trattamenti, gli esemplari morti e le parti di esemplari di cui al presente decreto, essendo essi destinati, effettivamente ed oggettivamente sulla base della documentazione disponibile, a rientrare nella disponibilita' del soggetto commerciale titolare degli stessi;
g) i soggetti che detengono solo temporaneamente gli esemplari morti e le parti di esemplari di cui al presente decreto, al fine di impiegarli per effettuare lavorazioni per conto terzi, essendo i prodotti in tal modo derivati destinati, effettivamente ed oggettivamente, sulla base della documentazione disponibile, a rientrare nella disponibilita' del soggetto commerciale titolare degli stessi;
h) le imprese commerciali, anche all'ingrosso, di pesce fresco destinato per usi alimentari ivi incluso pesce vivo della specie Anguilla anguilla, in quanto destinato, oggettivamente ed effettivamente, sulla base della documentazione disponibile, per scopi alimentari;
i) i soggetti che esercitano attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.».
 
Art. 2

All'art. 4 del decreto ministeriale 8 gennaio 2002 e' aggiunto il seguente comma 7:
«7. I prodotti derivati da esemplari di animali e piante di cui all'art. 1 non rientrano tra gli ambiti di applicazione di cui al presente decreto. Ai fini della corretta compilazione del registro di detenzione sono considerati prodotti derivati e pertanto non soggetti alle disposizioni del presente decreto i seguenti prodotti:
a) i filati o i tessuti derivati dalla lana e, in particolare, di Vicuna vicuna (vigogna) e di Lama guanicoe (guanaco);
b) tavole confezionate con scarti e/o ritagli di pelle o di pelliccia, quali sottoprodotti di altri processi produttivi primari;
c) aste per cinture realizzate in pelle;
d) tavole grezze e le aste di legnami e, in particolare, di Gonystilus spp. (ramino);
e) tutti gli estratti di specie vegetali.».
 
Art. 3

Il comma 1 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 gennaio 2002 viene ad essere cosi' sostituito:
«1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto, devono richiedere il registro di detenzione al servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato competente territorialmente, che provvedera' alla vidimazione dello stesso su ogni pagina. Il registro dovra' essere esibito ad ogni richiesta delle autorita' preposte ai controlli. Qualora esistano procedure informatiche, anche finalizzate all'attuazione di altre normative comunitarie e nazionali, che consentano comunque, la corretta compilazione del suddetto registro, le stesse possono essere utilizzate dai soggetti tenuti alla compilazione in luogo del registro cartaceo, ferma restando la vidimazione da parte del Corpo forestale dello Stato».
 
Art. 4

1. Il presente decreto sara' inviato per il controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 ottobre 2010

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare
Prestigiacomo
Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Galan

Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2011 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 63.
 
Allegato 1
Integrazioni al decreto ministeriale 8 gennaio 2002 (Gazzetta
Ufficiale n. 15 del 18 gennaio 2002) recante l'Istituzione del
registro di detenzione degli esemplari di specie animali e
vegetali.

Specie di uccelli incluse nell'allegato B al regolamento (CE) n. 338/1997 e successive attuazioni e modificazioni, facilmente e comunemente allevate in cattivita', il cui prelievo in natura risulta, in base ai dati disponibili, non significativo:

Agapornis fischeri,
Agapornis personata,
Agapornis roseicollis,
Nandayus nenday,
Neophema elegans,
Padda oryzivora,
Poephila cincta.
 
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