Gazzetta n. 58 del 11 marzo 2011 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 16 febbraio 2011, n. 18
Attuazione della direttiva 2009/17/CE concernente la modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e di informazione.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio;
Vista la direttiva 2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, recante modifica della direttiva 2002/59/CE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, come modificato e integrato dal decreto legislativo 17 novembre 2008, n. 187;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 novembre 2010;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, l'alinea della lettera a) e' sostituito dalla seguente:
«a) "strumenti internazionali pertinenti" nella loro versione aggiornata:».
2. All'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, dopo il numero 13 sono inseriti i seguenti:
«13-bis) risoluzione A. 917(22) dell'IMO: la risoluzione 917(22) dell'Organizzazione marittima internazionale recante: «Linee guida per l'utilizzo a bordo del sistema AIS» quale modificata dalla risoluzione A. 956(23) dell'IMO;
13-ter) risoluzione A. 949(23) dell'IMO: la risoluzione 949(23) dell'Organizzazione marittima internazionale recante «Linee guida sui luoghi di rifugio per le navi che necessitano di assistenza»;
13-quater) risoluzione A. 950(23) dell'IMO: la risoluzione 950(23) dell'Organizzazione marittima internazionale intitolata «Servizi di assistenza marittima (MAS)»;
13-quinquies) Linee guida dell'IMO sul giusto trattamento dei marittimi in caso di incidente marittimo": le linee guida allegate alla risoluzione LEG. 3(91) del comitato giuridico dell'IMO del 27 aprile 2006 come approvate dal Consiglio di amministrazione dell'OIL nella sua 296ª sessione del 12-16 giugno 2006;».
3. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, la lettera m) e' sostituita dalla seguente:
«m) amministrazione: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera;».
4. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, la lettera n) e' sostituita dalla seguente:
«n) autorita' competenti: le autorita' incaricate delle funzioni contemplate dal presente decreto ovvero, l'amministrazione di cui alla precedente lettera m) quale autorita' nazionale competente, National Competent Authority NCA, ed inoltre, a livello locale, Local Competent Authority LCA:
1) le autorita' marittime ovvero gli uffici marittimi di cui all'articolo 16 del codice della navigazione;
2) i Centri secondari di soccorso marittimo, MRSC, individuati nel decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, quali autorita' preposte al coordinamento delle operazioni di ricerca e di salvataggio;
3) le Autorita' VTS, come definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 28 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2004, di cui all'allegato 5 aggiornato con decreto dirigenziale del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera;».
5. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, la lettera o) e' sostituita dalla seguente:
«o) luogo di rifugio: il porto o parte di esso o altro luogo di ancoraggio o ormeggio protetto o altra area riparata individuata per accogliere una nave che necessita di assistenza;».
6. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, dopo la lettera t) sono aggiunte le seguenti:
«t-bis) SafeSeaNet: il sistema comunitario per lo scambio di dati marittimi sviluppato dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri per garantire l'attuazione della normativa comunitaria;
t-ter) servizio di linea: serie di collegamenti effettuati in modo da assicurare il traffico fra gli stessi due o piu' porti, oppure una serie di viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi, che abbiano le seguenti caratteristiche:
1) collegamenti con orario pubblicato oppure tanto regolari o frequenti da costituire una serie sistematica evidente;
2) collegamenti effettuati per un minimo di un mese continuativamente;
t-quater) unita' da pesca: qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse acquatiche vive;
t-quinquies) nave che necessita di assistenza: fatte salve le disposizioni della Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, una nave che si trova in una situazione che potrebbe comportarne il naufragio o un pericolo per l'ambiente o la navigazione;
t-sexies) LRIT: sistema di identificazione e tracciamento a grande distanza delle navi di cui alla regola V/19-1 della Convenzione SOLAS;
t-septies) direttiva: e' la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002;
t-octies) Bonifacio traffic: sistema di rapportazione navale obbligatorio di cui alla risoluzione MSC.73 (69) adottata dal Maritime Safety Committe dell'IMO in data 19 maggio 1998, come recepito anche dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 2 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2008;
t-nonies) Adriatic Traffic: sistema di rapportazione navale obbligatorio di cui alla risoluzione MSC.139 (76) adottata dal Maritime Safety Committe dell'IMO in data 5 dicembre 2002;
t-decies) MARES, Mediterranean AIS Regional Exchange System: sistema internazionale di scambio di dati sul traffico marittimo realizzato e gestito dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera per ottemperare alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, e che contempla l'invio di informazioni al sistema SafeSeaNet;
t-undecies) PMIS, Port Management Information System: Sistema informativo per la gestione portuale realizzato e gestito dalle autorita' competenti di cui alla lettera n);
t-duodecies) monitoraggio e controllo del traffico marittimo: funzione di raccolta e di scambio di informazioni sul traffico marittimo, svolta in via esclusiva dalle autorita' competenti, come regolamentata dal presente decreto e finalizzata ad incrementare la sicurezza e l'efficienza del traffico, migliorare la capacita' di risposta nelle attivita' di ricerca e soccorso alla vita umana in mare, in caso di eventi, incidenti o situazioni potenzialmente pericolose, ed a contribuire ad una piu' efficace prevenzione e localizzazione degli inquinamenti causati dalle navi, nonche' al monitoraggio e controllo delle attivita' legate allo sfruttamento delle risorse ittiche;
t-terdecies) VTMIS nazionale: sistema integrato di monitoraggio, controllo e gestione del traffico marittimo e delle emergenze in mare in dotazione alle autorita' competenti, come definite alla lettera n);
t-quaterdecies) regolamento VTS: il regolamento, approvato dall'amministrazione che reca le procedure operative adottate da ogni Autorita' VTS.».
7. L'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e' sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente decreto si applica alle navi di stazza pari o superiore a 300 GT, salvo diversamente specificato.
2. Il presente decreto non si applica:
a) alle navi da guerra, alle navi da guerra ausiliarie ed alle altre navi appartenenti ad uno Stato membro o da questo esercitate ed utilizzate per un servizio pubblico non commerciale;
b) alle navi tradizionali e alle imbarcazioni da diporto di lunghezza inferiore a 45 metri;
c) ai carburanti delle navi inferiori a 1000 GT ed alle scorte ed attrezzature da utilizzarsi a bordo di tutte le navi.».
8. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, dopo le parole: «proprietario» sono inserite le seguenti «, la compagnia,».
9. L'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e' sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Monitoraggio delle navi che entrano nelle aree coperte da sistemi obbligatori di rapportazione navale). - 1. La NCA provvede, attraverso le LCA e secondo le modalita' indicate nei successivi articoli, alla gestione dei sistemi di monitoraggio e di rapportazione navale obbligatori, denominati Bonifacio Traffic ed Adriatic Traffic, nonche' dei sistemi di rapportazione navale obbligatoria in vigore all'interno delle acque marittime di giurisdizione dei Centri VTS, prevedendo che i comandi delle navi forniscano le informazioni secondo la risoluzione IMO A.851(20). L'obbligo di informazione deve riguardare, in ogni caso, le informazioni di cui all'allegato I, punto 4.
2. L'amministrazione, nel caso in cui intenda introdurre un nuovo sistema obbligatorio di rapportazione navale o modificare i sistemi di rapportazione di cui al comma 1, da sottoporre all'IMO per la preventiva adozione, deve prevedere l'acquisizione, attraverso gli stessi, almeno delle informazioni di cui all'allegato I, punto 4.».
10. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, sono aggiunti i seguenti:
«Art. 6-bis (Utilizzo di sistemi di identificazione automatica, AIS, da parte delle unita' da pesca). - 1. Ogni unita' da pesca di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri e' dotata, secondo il calendario riportato nell'allegato II, parte I, punto 2-ter, di un sistema di identificazione automatica, AIS, di classe A conforme alle norme di funzionamento definite dall'IMO.
2. Tale obbligo e' esteso ad ogni unita' da pesca di qualsiasi bandiera, di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri, che operi nelle acque interne o nel mare territoriale oppure sbarchi le sue catture in un porto nazionale.
3. Le unita' da pesca mantengono sempre in funzione il sistema AIS durante la navigazione, salvo che, in casi eccezionali, il Comandante ritenga necessario disattivarlo per la sicurezza dell'unita'.
«Art. 6-ter (Utilizzo di sistemi di identificazione e tracciamento a lungo raggio delle navi, LRIT). - 1. Le navi soggette al rispetto della regola V/19-1 della Convenzione SOLAS e degli standard operativi e dei requisiti funzionali adottati dall'IMO che fanno scalo in un porto nazionale sono dotate di dispositivo LRIT conforme alla normativa internazionale in materia.
2. La NCA acquisisce le informazioni LRIT trasmesse dalle navi attraverso la partecipazione all'European LRIT Data Center e coopera con la Commissione e con gli Stati membri per determinare i requisiti necessari per l'installazione del sistema di trasmissione delle informazioni LRIT a bordo delle navi.».
11. L'articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e' sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Impiego dei sistemi di rotte navali). - 1. Le autorita' competenti provvedono al monitoraggio del traffico navale e adottano tutte le misure necessarie e appropriate per assicurare che tutte le navi che entrano nelle zone in cui esiste un sistema di rapportazione navale adottato dall'IMO in base alla convenzione SOLAS, capitolo V, regola 10, o in quelle individuate per garantire una maggiore tutela ambientale delle coste nazionali, impiegano detti sistemi in conformita' alle linee guida e ai criteri emanati dall'IMO.
2. Le autorita' competenti, nel caso in cui e' operante un sistema di rotte navali non adottato dall'IMO, si uniformano, per quanto possibile, alle linee guida e ai criteri elaborati dall'IMO e diffondono tutte le informazioni per un impiego sicuro ed efficace dei predetti sistemi di rotte navali.».
12. L'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e' sostituito dal seguente:
«Art. 8 (Monitoraggio dell'adesione ai servizi di assistenza al traffico marittimo da parte delle navi). - 1. L'autorita' VTS vigila sull'adesione ai servizi di assistenza al traffico marittimo da parte delle navi e adotta, secondo le procedure operative previste nel locale regolamento VTS, le misure necessarie e appropriate per assicurare che:
a) le navi soggette al VTS nell'ambito del mare territoriale ne rispettino i relativi obblighi;
b) le navi soggette al VTS battenti bandiera di uno Stato membro al di fuori del mare territoriale ne rispettino i relativi obblighi;
c) le navi soggette al VTS battenti bandiera di un Paese terzo al di fuori del mare territoriale si attengano ai relativi obblighi, per quanto ragionevole e prudente, comunicando allo Stato di bandiera ogni eventuale violazione.
2. L'Amministrazione adotta le misure necessarie e appropriate per assicurare che le navi di bandiera Italiana partecipino e rispettino le regole esistenti nelle aree VTS di un altro Stato membro.».
13. L'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e' sostituito dal seguente:
«Art. 9 (Gestione dei sistemi di monitoraggio ed informazione sul traffico marittimo - VTMIS nazionale). - 1. L'amministrazione realizza e gestisce in via esclusiva il VTMIS nazionale, nonche' lo scambio delle informazioni acquisite con le altre autorita' competenti. L'amministrazione provvede allo scambio delle informazioni acquisite dal sistema di cui al primo periodo con gli altri Stati dell'Unione europea e piu' in generale in ambito internazionale.
2. L'amministrazione rende disponibili agli organi preposti alla difesa nazionale, alla sorveglianza marittima, alla sicurezza pubblica, alla difesa civile ed al soccorso pubblico i dati e le informazioni concernenti il traffico navale, quando abbiano attinenza con tali materie, secondo modalita' tecniche, esistenti a legislazione vigente, fissate in appositi decreti interministeriali adottati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con i dicasteri interessati. Fino all'entrata in vigore di tali decreti l'amministrazione rende comunque disponibili i predetti dati e informazioni agli organi suddetti.
3. Il personale impiegato nel sistema VTMIS o addetto ai sistemi di rapportazione navale obbligatoria e' qualificato presso il Centro di formazione VTMIS dell'amministrazione.».
14. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e' inserito il seguente:
«Art. 9-bis (Rete AIS nazionale). - 1. Nell'ambito del sistema di cui al comma 1 dell'articolo 9, l'amministrazione provvede alla gestione della rete AIS nazionale per la ricezione e la diffusione di informazioni sul traffico marittimo per finalita' connesse alla sicurezza della navigazione, garantendo la necessaria copertura radioelettrica.
2. L'amministrazione rende disponibili le informazioni AIS acquisite dalla rete nazionale nel quadro delle procedure fissate con il decreto interministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 9.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono fissate procedure e modalita' per l'erogazione dei servizi AIS tenuto conto dell'esigenza che ogni utilizzazione dell'AIS per fini non legati alla sicurezza della navigazione non interferisca con la gestione del sistema da parte dell'amministrazione.
4. L'autorizzazione rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per l'esercizio di impianti AIS, e' subordinata al parere favorevole dell'amministrazione, da rendersi, entro novanta giorni dalla richiesta, esclusivamente in relazione agli aspetti connessi alla sicurezza della navigazione ed al corretto funzionamento della rete AIS nazionale.
5. Le stazioni non facenti parte della rete istituzionale AIS operano anche in trasmissione, qualora l'amministrazione ne riconosca rilevanza ai fini di tutela della sicurezza della navigazione, e purche' le stesse non costituiscano reti di monitoraggio del traffico aggregando le informazioni acquisite.».
15. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 16, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le unita' soggette all'obbligo di essere dotate del registratore dei dati di viaggio (VDR) di cui all'allegato II.».
16. L'articolo 12 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e' sostituito dal seguente:
«Art. 12 (Informazioni concernenti il trasporto di merci pericolose o inquinanti). - 1. Le merci pericolose o inquinanti sono consegnate per il trasporto o accettate a bordo di una nave, indipendentemente dalle dimensioni di questa, se al comandante al proprietario o all'armatore, prima che le merci siano accettate a bordo, perviene una dichiarazione contenente le seguenti informazioni di cui all'allegato I, punto 2, nonche':
a) per le sostanze di cui all'allegato I della Convenzione MARPOL, la scheda dei dati di sicurezza che specifica le caratteristiche fisico-chimiche dei prodotti, compresa, ove applicabile, la viscosita' espressa in cSt, Centistokes, a 50° C e la densita' a 15° C, nonche' gli altri dati che figurano sulla scheda dei dati di sicurezza conformemente alla risoluzione dell'IMO MSC. 150 (77);
b) i numeri di chiamata di emergenza dello spedizioniere o di ogni altra persona o organismo in possesso di informazioni sulle caratteristiche fisico-chimiche dei prodotti e sulle misure da adottare in caso di emergenza.
2. Le navi provenienti da un porto di un Paese terzo che fanno scalo in un porto nazionale e che trasportino a bordo merci pericolose o inquinanti, sono munite di una dichiarazione dello spedizioniere contenente le informazioni di cui al comma 1.
3. Lo spedizioniere fornisce al Comandante o all'esercente la dichiarazione di cui al comma 1 e cura che il carico consegnato per il trasporto corrisponda effettivamente a quello di cui alla dichiarazione citata.».
17. La rubrica dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e' sostituita dalla seguente:
«Obbligo di comunicazione delle merci pericolose o inquinanti trasportate a bordo».
18. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, dopo la parola: «proprietario» sono inserite le seguenti: «, la compagnia, ».
19. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, dopo la parola: «proprietario» sono inserite le seguenti: «, la compagnia,».
20. All'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, dopo la parola: «proprietario» sono inserite le seguenti: «, la compagnia, ».
21. All'articolo 14, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, le parole: «senza ritardo» sono soppresse.
22. All'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. La NCA, su richiesta della NCA di altro Stato membro, trasmette, senza ritardo, mediante SafeSeaNet, informazioni sulla nave o sulle merci pericolose o inquinanti trasportate a bordo, necessarie ai fini della sicurezza della navigazione, del trasporto marittimo, dei lavoratori marittimi, delle navi e degli impianti portuali, dell'ambiente marino e costiero e delle risorse biologiche marine.».
23. Dopo l'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e' inserito il seguente:
«Art. 14-bis (Portale per lo scambio telematico di dati tra gli armatori, proprietari, agenti raccomandatari, compagnie o comandanti delle navi e le amministrazioni - PMIS). - 1. Lo scambio delle informazioni di interesse commerciale previste dal presente decreto tra armatori, proprietari, agenti raccomandatari, compagnie o comandanti delle navi e le autorita' marittime, l'agenzia delle dogane e gli altri uffici interessati, finalizzato al piu' efficace esercizio delle attivita' amministrative correlate all'ingresso, all'operativita' portuale ed alla partenza delle unita', si attua attraverso il sistema telematico PMIS.
2. L'Amministrazione assicura l'integrazione del PMIS con il SafeSeaNet.».
24. L'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e' sostituito dal seguente:
«Art. 15 (Esenzioni). - 1. L'amministrazione puo' esonerare dall'osservanza degli obblighi di cui agli articoli 4 e 13 i servizi di linea, qualora risultino soddisfatte le seguenti condizioni:
a) la compagnia rediga ed aggiorni la lista delle navi impiegate per il servizio di linea e la trasmette alla LCA;
b) per ogni viaggio effettuato, le informazioni previste all'allegato I - a seconda dei casi punto 1 o 3 - siano poste a disposizione dell'autorita' competente che ne faccia richiesta;
c) la compagnia istituisca all'interno del proprio sistema di gestione ISM procedure idonee a garantire nell'arco delle 24 ore, la tempestiva trasmissione delle informazioni in formato elettronico, a richiesta dell'Autorita' marittima che ne abbia interesse, in conformita' all'articolo 4, comma 1, o, se del caso, all'articolo 13, comma 4;
d) ogni variazione dell'orario previsto di arrivo al porto di destinazione o alla stazione di pilotaggio, pari o superiore a tre ore, sia notificato all'autorita' del porto di arrivo o alla LCA in conformita' all'articolo 4 o, se del caso, all'articolo 13;
e) le navi impiegate, se adibite al trasporto di passeggeri, siano dotate, a prescindere dalla stazza, di AIS di tipo MED.
2. Le esenzioni sono concesse, di volta in volta, per ogni singola nave e per ogni singolo servizio di linea limitatamente ai viaggi di durata prevista fino a dodici ore.
3. L'amministrazione quando il servizio di linea ha carattere internazionale e si svolge verso porti di altro Stato membro puo' chiedere allo Stato del porto di destinazione di concedere un'esenzione a tale servizio disciplinata secondo i criteri di cui ai commi 1 e 2.
4. L'amministrazione verifica periodicamente l'osservanza delle condizioni cui e' subordinato il regime di esenzione, disponendo l'immediata revoca dell'esenzione, qualora si accerti che la compagnia non rispetti le condizioni prescritte.
5. L'amministrazione comunica alla Commissione l'elenco delle compagnie e delle navi a cui e' concessa un'esenzione in applicazione del presente articolo, unitamente a tutti gli aggiornamenti di tale elenco.».
25. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, dopo la lettera c), sono inserite le seguenti:
«c-bis) le navi sprovviste di certificati assicurativi o di equivalente garanzia finanziaria ai sensi della normativa comunitaria e delle norme internazionali;
c-ter) le navi che presentano anomalie potenzialmente in grado di compromettere la sicurezza della navigazione o creare un rischio per l'ambiente anche sulla base delle segnalazioni del personale ispettivo PSC, dei piloti o del personale addetto ai servizi tecnico-nautici.».
26. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. L'armatore, il proprietario, la compagnia, il comandante della nave e il proprietario delle merci pericolose o inquinanti trasportate a bordo, collaborano pienamente con le autorita' allo scopo di ridurre al minimo le conseguenze di un incidente, trasmettendo in ogni caso alla LCA le informazioni di cui all'articolo 12.».
27. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. L'amministrazione, nell'attuazione della normativa nazionale in materia personale marittimo, in caso di incidente nelle acque di giurisdizione, si conforma alle Linee guida dell'IMO in tema di giusto trattamento dei marittimi.».
28. L'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e' sostituito dal seguente:
«Art. 20 (Autorita' competente per l'accoglienza delle navi che necessitano di assistenza). - 1. Il Capo del Compartimento marittimo e' l'autorita' competente deputata, nell'ambito della pianificazione operativa locale antinquinamento , di cui all'articolo 11 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni e integrazioni, ad assumere le decisioni in ordine all'accoglienza delle navi che necessitano di assistenza.
2. Tale autorita' adotta, qualora esista una minaccia per la sicurezza della navigazione, del trasporto marittimo, dei lavoratori marittimi, delle navi e degli impianti portuali, dell'ambiente marino e costiero e delle risorse biologiche marine, le misure necessarie, anche tra quelle riportate nell'allegato IV, per la tutela delle aree marine e costiere, tenuto conto dell'esigenza di salvaguardia dei siti ad elevata valenza ambientale, socio economica e turistica.
3. Il Direttore marittimo convoca i Capi dei Compartimenti ricadenti nell'ambito di propria giurisdizione, con cadenza almeno annuale, al fine di uniformare le procedure attuative per l'accoglienza delle navi che necessitano di assistenza e scambiare competenze tecniche ed esperienze al riguardo, anche nel quadro degli indirizzi impartiti dalla Direzione generale per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.».
29. Dopo l'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, sono inseriti i seguenti:
«Art. 20-bis (Piani per l'accoglienza delle navi che necessitano di assistenza) - 1. Il Capo del Compartimento marittimo, nell'ambito della pianificazione operativa di pronto intervento locale antinquinamento, individua le procedure per fare fronte ai rischi, ivi compresi quelli alla vita umana ed all'ambiente, causati dalla presenza di navi che necessitano di assistenza nelle acque di propria giurisdizione, in aderenza alle linee guida dell'IMO definite con le risoluzioni A.949(23) ed e A.950(23).
2. In linea con gli indirizzi della Direzione generale per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il piano per l'accoglienza delle navi che necessitano di assistenza contempla i sottonotati aspetti:
a) indicazione, recapiti e canali di comunicazione dell'Autorita' marittima incaricata di ricevere e gestire gli allarmi provenienti dalle navi che necessitano di assistenza;
b) soggetti ed enti di cui il Capo di Compartimento puo' avvalersi per una valutazione tecnica ed operativa della situazione contingente da cui sorge la richiesta di accoglienza;
c) informazioni sul litorale di propria giurisdizione e su ogni utile elemento che possa facilitare una pronta valutazione ed una rapida decisione in merito al possibile luogo di rifugio della nave che richiede assistenza, inclusa una descrizione dei fattori ambientali, economici e sociali e delle condizioni naturali;
d) criteri e procedure per adottare le misure correlate all'accoglienza di una nave che necessita assistenza in un luogo di rifugio o per rifiutarne l'accesso;
e) mezzi, materiali ed impianti disponibili per l'assistenza, il salvataggio e la lotta all'inquinamento, indicandone tempi modalita' di impiego;
f) procedure relative alle garanzie finanziarie ed assicurative applicabili alle navi che vengono accolte in un luogo di rifugio.
3. I piani per l'accoglienza, in linea con gli indirizzi della Direzione generale per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si uniformano al piano di pronto intervento nazionale per la difesa da inquinamenti da idrocarburi o da altre sostanze nocive causati da "incidenti marini" della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile.
4. L'amministrazione:
a) pubblica sul proprio sito internet istituzionale i punti di contatto ed i riferimenti utili dei piani per l'accoglienza delle navi adottati dai Compartimenti marittimi;
b) comunica, su richiesta, agli Stati membri interessati, informazioni pertinenti relative ai citati piani.
5. Il Capo del compartimento assicura che informazioni utili all'applicazione delle procedure previste per l'accoglienza delle navi che necessitano assistenza siano poste a disposizione dei soggetti e degli enti coinvolti nelle operazioni, che sono vincolati dall'obbligo della riservatezza posto dall'articolo 24.
«Art. 20-ter (Decisione relativa all'accoglienza delle navi) - 1. Il Capo del Compartimento marittimo:
a) decide in merito all'accoglienza di una nave in un luogo di rifugio, sulla base di una valutazione preventiva della situazione effettuata secondo le pianificazioni di cui all'articolo 20-bis;
b) accoglie le navi in idoneo luogo di rifugio se tale soluzione risulta la migliore ai fini della tutela della vita umana, della salvaguardia dell'ambiente e degli interessi socio-economici del territorio.
Art. 20-quater (Sicurezza finanziaria e compensazioni). - 1. La mancanza di copertura assicurativa ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2009/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, non esonera il Capo del Compartimento dalla valutazione preliminare e dalla decisione relativa all'accoglienza, ne' costituisce di per se' motivo sufficiente per rifiutare l'accoglienza di una nave che necessita di assistenza in un luogo di rifugio.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, il Capo del Compartimento che decide di accogliere una nave che necessiti di assistenza puo' richiedere all'armatore, al proprietario, al comandante della nave o all'agente marittimo, la produzione di adeguata copertura assicurativa ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2009/20/CE sull'assicurazione dei proprietari di navi per i sinistri marittimi, senza che da tale richiesta derivi ritardo nell'accoglienza della nave.».
30. Dopo l'articolo 22 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e' inserito il seguente:
«Art. 22-bis (Sistema europeo per lo scambio di dati marittimi,SafeSeaNet). - 1. L'amministrazione, attraverso il sistema VTMIS nazionale, provvede alla gestione delle informazioni marittime contemplate dalla direttiva, adottando le misure necessarie a permettere il loro utilizzo operativo, e soddisfacendo, in particolare, le condizioni di cui all'articolo 14.
2. Per garantire il corretto scambio delle informazioni contemplate dal presente decreto, l'amministrazione provvede affinche' il VTMIS nazionale, nell'ambito della raccolta, del trattamento e della conservazione delle informazioni di cui al presente decreto, possa essere interconnesso con il sistema europeo per lo scambio di dati marittimi SafeSeaNet la cui descrizione e' riportata nell'allegato III.
3. Fatto salvo il contenuto del comma 2, l'amministrazione provvede affinche' i sistemi o le reti di informazione nazionali, ad eccezione di quelli finalizzati alla tutela della sicurezza pubblica, all'esercizio delle funzioni di polizia economica e finanziaria, alla difesa e alla sicurezza militare, allorche' operino ai sensi di accordi comunitari o nel quadro di progetti transfrontalieri, interregionali o transnazionali all'interno dell'Unione europea, rispettino le prescrizioni del presente decreto e siano compatibili e connessi con SafeSeaNet.».
31. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) estendere la copertura del sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione ovvero aggiornarlo allo scopo di migliorare l'identificazione e il monitoraggio delle navi, tenendo conto degli sviluppi nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni. A tale fine, l'amministrazione coopera con la Commissione e con le autorita' degli Stati membri per istituire, all'occorrenza, sistemi obbligatori di notifica, servizi obbligatori di assistenza al traffico marittimo e adeguati sistemi di navigazione, allo scopo di presentarli all'IMO per approvazione. L'amministrazione coopera unitamente agli altri Stati membri ed alla Commissione anche, in seno agli organismi internazionali a carattere regionale interessati, all'elaborazione di sistemi di identificazione e di controllo a lungo raggio;».
32. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
«d-bis) assicurare l'interconnessione e l'interoperabilita' dei sistemi nazionali utilizzati per gestire le informazioni di cui all'allegato I, sviluppare e aggiornare SafeSeaNet.».
33. All'articolo 23 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. L'amministrazione coopera con le autorita' degli Stati membri e con la Commissione, contribuendo allo sviluppo e al funzionamento del sistema di raccolta e di diffusione dei dati relativi alla sicurezza della navigazione, del trasporto marittimo, dei lavoratori marittimi, delle navi e degli impianti portuali, dell'ambiente marino e costiero e delle risorse biologiche marine.».
34. All'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'amministrazione, in ottemperanza alla legislazione comunitaria e nazionale, adotta le misure necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni acquisite ai sensi del presente decreto ed utilizza dette informazioni solo in conformita' alle finalita' del trattamento di cui all'articolo 1. A tae fine collabora con la Commissione in merito a eventuali problemi relativi alla sicurezza delle reti e delle informazioni.».
35. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, dopo le parole: «il proprietario» sono inserite le seguenti: «, il rappresentante legale della compagnia».
36. All'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, dopo le parole: «il proprietario» sono inserite le seguenti: «, il rappresentante legale della compagnia».
37. All'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, dopo le parole: «il comandante della nave» sono inserite le seguenti: «, il proprietario, il rappresentante legale della compagnia,».
38. All'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, dopo le parole: «il proprietario» sono inserite le seguenti: «, il rappresentante legale della compagnia,».
39. All'articolo 25 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, dopo il comma 4-bis sono aggiunti i seguenti:
«4-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, il comandante della nave, l'agente, il proprietario, il rappresentante legale della compagnia, l'armatore, lo spedizioniere o il caricatore che viola l'obbligo di rendere informazioni richieste dall'amministrazione in attuazione degli articoli 12 e 15 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro millecinquecento ad euro diecimila maggiorata, nei confronti dell'armatore, dell'importo di tre euro per ogni tonnellata di stazza lorda della nave.
4-quater. La violazione degli obblighi di informazione di cui agli articoli 6, 6-bis, 6-ter, 10, 12, 13, 17 e 19 costituisce fondato motivo di ispezione dettagliata ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 ottobre 2003, n. 305.».
40. All'allegato I, punto 4, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, la lettera X e' sostituita dalla seguente:
«- X. Informazioni varie:
caratteristiche e quantitativo stimato del combustibile bunker, per le navi di oltre 1000 tonnellate di stazza lorda,
status di navigazione,».
41. All'allegato II, punto I, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, dopo il punto 2-bis e' inserito il seguente:
«2-ter (Pescherecci). I pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri sono soggetti all'obbligo di installare a bordo le apparecchiature di cui all'articolo 6 bis secondo il seguente calendario:
pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore o pari a 24 metri e inferiore a 45 metri: entro il 31 maggio 2012,
pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore o pari a 18 metri e inferiore a 24 metri: entro il 31 maggio 2013,
pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore o pari a 15 metri e inferiore a 18 metri: entro il 31 maggio 2014.
I pescherecci di nuova costruzione di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri sono soggetti all'obbligo di installare a bordo le apparecchiature di cui all'articolo 6- bis.».
42. L'allegato III del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e' sostituito dall'allegato III, di cui all'allegato I al presente decreto.
43. Dopo l'allegato IV del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e' aggiunto l'allegato IV-bis, di cui all'allegato II al presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 16 febbraio 2011

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Matteoli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Frattini, Ministro degli affari
esteri

Alfano, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Romani, Ministro dello sviluppo
economico

Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del
mare

Visto, il Guardasigilli: Alfano



Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE)
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva 2002/59/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
5 agosto 2002, n. L 208.
- La direttiva 93/75/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
G.U.C.E. 5 ottobre 1993, n. L 247.
- La direttiva 2009/17/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
28 maggio 2009, n. L 131.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
settembre 1994, n. 662, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 1° dicembre 1994, n. 281.
- Il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2003, n.
214, S.O.
- Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n.
222.
- Il decreto legislativo 17 novembre 2008, n. 187, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 2008, n.
282.
L'art. 1 e l'allegato B della legge 4 giugno 2010, n.
96, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2010,
n. 146, S.O., cosi' recitano:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro il termine di recepimento indicato in
ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e B, i
decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare
attuazione alle medesime direttive. Per le direttive
elencate negli allegati A e B, il cui termine di
recepimento sia gia' scaduto ovvero scada nei tre mesi
successivi alla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo e' delegato ad adottare i decreti
legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della medesima legge. Per le direttive
elencate negli allegati A e B, che non prevedono un termine
di recepimento, il Governo e' delegato ad adottare i
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per le politiche europee e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate nell'allegato B,
nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate
nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli
altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i
decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora
il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui
al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai
commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la
scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta
giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari. Il
Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni
formulate con riferimento all'esigenza di garantire il
rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari
elementi integrativi di informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i
profili finanziari, che devono essere espressi entro venti
giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla presente legge, il Governo puo' adottare, con la
procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal
comma 6.
6. I decreti legislativi, relativi alle direttive
elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art.
117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome, si applicano alle condizioni e secondo le
procedure di cui all'art. 11, comma 8, della legge 4
febbraio 2005, n. 11.
7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in
cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risultino
esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che da' conto dei motivi addotti a
giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza
istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le
politiche europee, ogni sei mesi, informa altresi' la
Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo
stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni
e delle province autonome nelle materie di loro competenza,
secondo modalita' di individuazione delle stesse da
definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B,
ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di
ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
nuovo parere.».
«Allegato B
(Art. 1, commi 1 e 3)
2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005,
concernente l'accordo tra la Comunita' delle ferrovie
europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei
trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di
lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di
interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario;
2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei
macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul
sistema ferroviario della Comunita';
2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per
quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno
dei servizi postali comunitari;
2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria
sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale
industriale di gas e di energia elettrica (rifusione);
2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Versione
codificata);
2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle
infrastrutture stradali;
2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente;
2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al
fine di includere le attivita' di trasporto aereo nel
sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei
gas a effetto serra;
2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia
interinale;
2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2008, relativa a standard di qualita'
ambientale nel settore della politica delle acque, recante
modifica e successiva abrogazione delle direttive del
Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e
86/280/CEE, nonche' modifica della direttiva 2000/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio;
2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2004/49/CE
relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;
2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2008, che modifica le direttive del Consiglio
76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive del
Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e
2004/42/CE, allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n.
1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura
e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008,
relativa all'individuazione e alla designazione delle
infrastrutture critiche europee e alla valutazione della
necessita' di migliorarne la protezione;
2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto
riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprieta',
dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo
termine e dei contratti di rivendita e di scambio;
2009/4/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009, sulle
contromisure volte a prevenire e rilevare la manipolazione
delle registrazioni dei tachigrafi, che modifica la
direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE)
n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a
disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti
su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del
Consiglio;
2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2009, che
modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per
l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n.
3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia
sociale nel settore dei trasporti su strada;
2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;
2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, recante
attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori
della Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione europea
dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul
lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva
1999/63/CE;
2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 marzo 2009, recante modifica della direttiva
94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per
quanto riguarda il livello di copertura e il termine di
rimborso;
2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato
di approdo (rifusione);
2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, recante modifica della direttiva 2002/59/CE
relativa all'istituzione di un sistema comunitario di
monitoraggio del traffico navale e d'informazione;
2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in
materia di inchieste sugli incidenti nel settore del
trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE
del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio;
2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi dello
Stato di bandiera;
2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da
fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al
fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario
per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto
serra;
2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per
quanto riguarda le specifiche relative a benzina,
combustibile diesel e gasolio nonche' l'introduzione di un
meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di
gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del
Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al
combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione
interna e abroga la direttiva 93/12/CEE;
2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di
biossido di carbonio e recante modifica della direttiva
85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento
europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE,
2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio;
2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti
e a basso consumo energetico nel trasporto su strada;
2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE
concernente il carattere definitivo del regolamento nei
sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e
la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia
finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i
crediti;
2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli;
2009/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 giugno 2009, che modifica le direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni
obblighi di comunicazione a carico delle societa' di medie
dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati;
2009/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 giugno 2009, che modifica le direttive 2001/82/CE e
2001/83/CE per quanto concerne le modifiche dei termini
delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei
medicinali;
2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione
delle acque minerali naturali;
2009/69/CE del Consiglio, del 25 giugno 2009, che
modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema
comune d'imposta sul valore aggiunto in relazione
all'evasione fiscale connessa all'importazione;
2009/71/EURATOM del Consiglio, del 25 giugno 2009, che
istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare
degli impianti nucleari;
2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva
2003/54/CE;
2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato
interno del gas naturale e che abroga la direttiva
2003/55/CE;
2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure
per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di
forniture e di servizi nei settori della difesa e della
sicurezza da parte delle amministrazioni
aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che
stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per
l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle
acque;
2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle
equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati
membri, alle societa' a mente dell'art. 48, secondo comma,
del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei
terzi;
2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, in materia di diritto delle societa',
relativa alle societa' a responsabilita' limitata con un
unico socio (Versione codificata);
2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, recante modifica della direttiva
98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi,
per quanto riguarda l'estensione di determinati periodi di
tempo;
2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE,
2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti
creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi
dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza
e la gestione delle crisi;
2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che
stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un
livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di
prodotti petroliferi;
2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE
relativa all'inquinamento provocato dalle navi e
all'introduzione di sanzioni per violazioni;
2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per
l'elaborazione di specifiche per la progettazione
ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia
(rifusione);
2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che
modifica l'allegato VII della direttiva 2008/57/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa
all'interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario;
2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle
attivita' di assicurazione e di riassicurazione
(solvibilita' II) (rifusione);
2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i
rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il
lavoro (Versione codificata);
2009/149/CE della Commissione, del 27 novembre 2009,
che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio per quanto riguarda gli indicatori comuni
di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi
connessi agli incidenti;
2010/12/UE del Consiglio, del 16 febbraio 2010, recante
modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE
per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise
che gravano sui tabacchi lavorati e della direttiva 2008.».
Note all'art. 1:
Il testo dell'art. 2, del citato decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 196, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) "strumenti internazionali pertinenti "nella loro
versione aggiornata": i seguenti strumenti internazionali,
ed i relativi eventuali emendamenti, modifiche ed
integrazioni, in vigore al momento dell'applicazione delle
norme che rinviano agli strumenti stessi:
1) "MARPOL": la convenzione internazionale di
Londra del 12 novembre 1973 per la prevenzione
dell'inquinamento causato da navi e il relativo protocollo
del 1978;
2) "SOLAS": la convenzione internazionale di Londra
del 1° novembre 1974 per la salvaguardia della vita umana
in mare e i relativi protocolli e modifiche;
3) la convenzione internazionale di Londra del 23
giugno 1969 sulla stazzatura delle navi;
4) la convenzione internazionale di Bruxelles del
29 novembre 1969 sull'intervento in alto mare in caso di
sinistri che causino o possano causare l'inquinamento da
idrocarburi, e il relativo protocollo del 1973
sull'intervento in alto mare in caso di inquinamento
causato da sostanze diverse dagli idrocarburi;
5) "SAR": la convenzione internazionale di Amburgo
del 27 aprile 1979 sulla ricerca e il salvataggio
marittimo;
6) "Codice ISM": il codice internazionale per la
gestione della sicurezza;
7) "Codice IMDG": il codice marittimo
internazionale per il trasporto di merci pericolose;
8) "Codice IBC": il codice internazionale dell'IMO
per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al
trasporto alla rinfusa di prodotti chimici pericolosi;
9) "Codice IGC": il codice internazionale dell'IMO
per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al
trasporto alla rinfusa di gas liquefatti;
10) "Codice BC": il Codice dell'IMO delle norme
pratiche per il trasporto alla rinfusa di carichi solidi;
11) "Codice INF": il Codice dell'IMO relativo alle
norme di sicurezza per il trasporto di combustibile
nucleare irradiato, di plutonio e di scorie altamente
radioattive in fusti a bordo di navi;
12) "Risoluzione IMO A851 (20)": la risoluzione 851
(20) dell'Organizzazione Marittima Internazionale, avente
per titolo «Principi generali dei sistemi di rapportazione
navale e prescrizioni per la rapportazione navale, comprese
le linee guida per la rapportazione dei sinistri in cui
sono coinvolte merci pericolose e sostanze nocive e/o
sostanze inquinanti per l'ambiente marino»;
13) "Risoluzione IMO A.861 (20) dell'Organizzazione
Marittima Internazionale avente per titolo VDR";
13-bis) risoluzione A. 917(22) dell'IMO: la
risoluzione 917(22) dell'Organizzazione marittima
internazionale recante: "Linee guida per l'utilizzo a bordo
del sistema AIS" quale modificata dalla risoluzione A.
956(23) dell'IMO;
13-ter) risoluzione A. 949(23) dell' IMO: la
risoluzione 949(23) dell'Organizzazione marittima
internazionale recante "Linee guida sui luoghi di rifugio
per le navi che necessitano di assistenza";
13-quater) risoluzione A. 950(23) dell'IMO: la
risoluzione 950(23) dell'Organizzazione marittima
internazionale intitolata "Servizi di assistenza marittima
(MAS)";
13-quinquies) Linee guida dell'IMO sul giusto
trattamento dei marittimi in caso di incidente marittimo":
le linee guida allegate alla risoluzione LEG: 3(91) del
comitato giuridico dell'IMO del 27 aprile 2006 come
approvate dal Consiglio di amministrazione dell'OIL nella
sua 296a sessione del 12 - 16 giugno 2006";
b) "armatore": la persona fisica o giuridica che
esercita l'attivita' di gestione della nave;
c) "agente": la persona incaricata o autorizzata a
rilasciare informazioni in nome dell'armatore della nave;
d) "spedizioniere ovvero caricatore": la persona che
ha stipulato con un vettore un contratto per il trasporto
di merci via mare o la persona nel cui nome o per conto
della quale e' stipulato il contratto;
e) "compagnia": la compagnia ai sensi della regola 1,
paragrafo 2 del Capitolo IX della SOLAS;
f) "nave": qualsiasi costruzione destinata al
trasporto marittimo;
g) "merci pericolose":
1) le merci classificate nel Codice IMDG;
2) le sostanze liquide pericolose di cui al
Capitolo 17 del Codice IBC;
3) i gas liquefatti di cui al capitolo 19 del
codice IGC;
4) le sostanze solide di cui all'appendice B del
codice BC;
5) le merci per il cui trasporto sono state
prescritte condizioni preliminari conformemente al
paragrafo 1.1.3 del codice IBC o al paragrafo 1.1.6 del
codice IGC;
h) "merci inquinanti":
1) gli idrocarburi secondo la definizione della
MARPOL, allegato I;
2) le sostanze liquide nocive, secondo la
definizione della MARPOL, allegato II;
3) le sostanze dannose, secondo la definizione
della MARPOL, allegato III;
i) "unita' di carico": un veicolo stradale adibito al
trasporto di merci, un veicolo ferroviario adibito al
trasporto di merci, un contenitore, un veicolo cisterna
stradale, un veicolo cisterna ferroviario o una cisterna
mobile;
l) "indirizzo": il nome e i canali di comunicazione
che consentono di stabilire, in caso di necessita', un
contatto con l'armatore, l'agente, l'amministrazione,
l'autorita' marittima, qualsiasi altra persona o organismo
abilitato in possesso di informazioni dettagliate
riguardanti il carico della nave;
m) amministrazione: il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle
capitanerie di porto - Guardia costiera;
n) autorita' competenti: le autorita' incaricate
delle funzioni contemplate dal presente decreto ovvero,
l'amministrazione di cui alla precedente lettera m) quale
autorita' nazionale competente, National Competent
Authority NCA, ed inoltre, a livello locale, Local
Competent Authority LCA:
1) le autorita' marittime ovvero gli uffici
marittimi di cui all'art. 16 del codice della navigazione
2) i Centri secondari di soccorso marittimo, MRSC,
individuati nel decreto del Presidente della Repubblica 28
settembre 1994, n. 662, quali autorita' preposte al
coordinamento delle operazioni di ricerca e di salvataggio;
3) le Autorita' VTS, come definite con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 28
gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del
6 febbraio 2004, di cui all'allegato 5 aggiornato con
decreto dirigenziale del Comandante generale del Corpo
delle capitanerie di porto - Guardia costiera;
o) luogo di rifugio: il porto o parte di esso o altro
luogo di ancoraggio o ormeggio protetto o altra area
riparata individuata per accogliere una nave che necessita
di assistenza;
p) "servizio di assistenza al traffico marittimo
(VTS)": il servizio finalizzato a migliorare la sicurezza
della navigazione e l'efficienza del traffico marittimo e a
tutelare l'ambiente, in grado di interagire con le navi che
transitano nell'area coperta dal VTS;
q) "sistema di identificazione automatica (AIS)": il
sistema di identificazione delle navi rispondente alle
norme di funzionamento definite dall'IMO;
r) "sistema di rotte navali": qualsiasi sistema che
organizza uno o piu' corsie di traffico o prevede misure di
organizzazione del traffico al fine di ridurre il rischio
di sinistri; esso comprende schemi di separazione del
traffico, corsie di traffico a doppio senso, rotte
raccomandate, zone da evitare, zone di traffico costiero,
rotatorie, zone di prudenza e corsie di traffico in acque
profonde;
s) "nave tradizionale": qualsiasi tipo di nave
storica e relative ricostruzioni, comprese quelle
finalizzate a incoraggiare e promuovere le tecniche e
l'arte marinaresca tradizionali e nel contempo
identificabili come monumenti viventi di cultura, il cui
esercizio rispetta i principi tradizionali dell'arte e
della tecnica marinaresche;
t) "sinistro": il sinistro quale definito dal Codice
dell'IMO in materia di inchieste sui sinistri e sugli
incidenti marittimi.
t-bis) SafeSeaNet: il sistema comunitario per lo
scambio di dati marittimi sviluppato dalla Commissione in
cooperazione con gli Stati membri per garantire
l'attuazione della normativa comunitaria;
t-ter) servizio di linea: serie di collegamenti
effettuati in modo da assicurare il traffico fra gli stessi
due o piu' porti, oppure una serie di viaggi da e verso lo
stesso porto senza scali intermedi, che abbiano le seguenti
caratteristiche:
1) collegamenti con orario pubblicato oppure tanto
regolari o frequenti da costituire una serie sistematica
evidente;
2) collegamenti effettuati per un minimo di un mese
continuativamente;
t-quater) unita' da pesca: qualsiasi nave attrezzata
per lo sfruttamento commerciale delle risorse acquatiche
vive;
t-quinquies) nave che necessita di assistenza: fatte
salve le disposizioni della Convenzione internazionale
sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, una nave che si
trova in una situazione che potrebbe comportare il
naufragio o un pericolo per l'ambiente o la navigazione;
t-sexies) LRIT: sistema di identificazione e
tracciamento a grande distanza delle navi di cui alla
regola V/19-1 della Convenzione SOLAS;
t-septies) direttiva: e' la direttiva 2002/59/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002;
t-octies) Bonifacio traffic: sistema di rapportazione
navale obbligatorio di cui alla risoluzione MSC. 73(69)
adottata dal Maritime Safety Committe dell'IMO in data 19
maggio 1998, come recepito anche dal decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti in data 2 ottobre
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20
ottobre 2008;
t-nonies) Adriatic Traffic: sistema di rapportazione
navale obbligatorio di cui alla risoluzione MSC. 139 (76)
adottata dal Maritime Safety Committe dell'IMO in data 5
dicembre 2002;
t-decies) MARES, Mediterranen AIS Regional Exchange
System: sistema internazionale di scambio di dati sul
traffico marittimo realizzato e gestito dal Comando
generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia
Costiera per ottemperare alle disposizioni di cui all'art.
9, comma 1, e che contempla l'invio di informazioni al
sistema SafeSeaNet;
t-undecies) PMIS, Port Management Information System:
Sistema informativo per la gestione portuale realizzato e
gestito dalle autorita' competenti di cui alla lettera n);
t-duodecies) monitoraggio e controllo del traffico
marittimo: funzione di raccolta e di scambio di
informazioni sul traffico marittimo, svolta in via
esclusiva dalle autorita' competenti, come regolamentata
dal presente decreto e finalizzata ad incrementare la
sicurezza e l'efficienza del traffico, migliorare la
capacita' di risposta nelle attivita' di ricerca e soccorso
alla vita umana in mare, in caso di eventi, incidenti o
situazioni potenzialmente pericolose, ed a contribuire ad
una piu' efficace prevenzione e localizzazione degli
inquinamenti causati dalle navi, nonche' al monitoraggio e
controllo delle attivita' legate allo sfruttamento delle
risorse ittiche;
t-terdecies) VTMIS nazionale: sistema integrato di
monitoraggio, controllo e gestione del traffico marittimo e
delle emergenze in mare in dotazione alle autorita'
competenti, come definite alla lettera n);
t-quaterdecies) regolamento VTS: il regolamento
approvato dall'amministrazione che reca le procedure
operative adottate da ogni Autorita' VTS.».
- Il testo dell'art. 4, comma 1, del citato decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 196, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 4 (Comunicazione preventiva dell'ingresso nei
porti italiani). - 1. L'armatore, il proprietario, la
compagnia, l'agente o il comandante della nave diretta
verso un porto nazionale comunica alla competente autorita'
marittima le informazioni di cui all'allegato I, punto 1:
a) con almeno 24 ore d'anticipo rispetto al previsto
arrivo, se la durata del viaggio e' pari o superiore a 24
ore;
b) non oltre il momento in cui la nave esce dal porto
di provenienza, se la durata del viaggio e' inferiore a 24
ore;
c) se lo scalo di destinazione non e' noto o se lo
stesso e' aggiornato nel corso del viaggio, nel momento in
cui e' acquisita l'informazione di cambio della
destinazione.
2. Le navi dirette a un porto nazionale, provenienti da
un porto extracomunitario che trasportano merci pericolose
o inquinanti, sono soggette all'obbligo di comunicazione di
cui all'art. 13.».
- Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 196, citato nelle premesse, come modificato
dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 10 (Registratori dei dati di viaggio). - 1. Le
navi nazionali e straniere, individuate nell'allegato II,
parte II, che fanno scalo in un porto nazionale, sono
dotate del registratore dei dati di viaggio (Voyage Data
Recorder - VDR) entro le date rispettivamente stabilite dal
citato allegato. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti possono essere emanate
ulteriori disposizioni sulle modalita' d'uso dei
registratori dei dati di viaggio (VDR) sia per gli armatori
che per i comandanti delle navi, in conformita' alle
disposizioni emanate in sede internazionale.
2. Sono esentate dall'obbligo di installare il
registratore dei dati di viaggio (VDR) le navi da
passeggeri adibite esclusivamente a viaggi nazionali in
tratti di mare delle classi B, C e D, come definite
all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 4 febbraio
2000, n. 45.
3. I dati rilevati con un sistema VDR sono messi a
disposizione della richiedente amministrazione dello Stato
interessato in caso di un'indagine effettuata a seguito di
un sinistro avvenuto nelle acque sottoposte alla
giurisdizione nazionale. L'amministrazione provvede nel
corso dell'indagine ad utilizzare e a debitamente
analizzare detti dati nonche' a pubblicare i risultati
dell'indagine al piu' presto possibile dopo la sua
conclusione.
3-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti sono individuate le unita' soggette
all'obbligo di essere dotate del registratore dei dati di
viaggio (VDR) di cui all'allegato II.».
- Il testo dell'art. 13 del citato decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 196, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 13 (Obbligo di comunicazione delle merci
pericolose o inquinanti trasportate a bordo). - 1.
L'armatore, il proprietario, la compagnia, l'agente o il
comandante di una nave, di qualsiasi stazza, che trasporta
merci pericolose o inquinanti, comunica, al momento della
partenza, all'autorita' marittima le informazioni di cui
all'allegato I, punto 3.
2. L'armatore, il proprietario, la compagnia, l'agente
o il comandante di una nave che trasporta merci pericolose
o inquinanti proveniente da un porto extracomunitario e
diretta verso un porto nazionale ovvero un luogo d'ormeggio
situato nelle acque territoriali italiane, comunica le
informazioni di cui all'allegato I, punto 3, anche
all'autorita' marittima del primo porto di destinazione o
del luogo d'ormeggio, se questa informazione e' disponibile
al momento della partenza. Se tali informazioni non sono
disponibili al momento della partenza, esse sono comunicate
non appena e' noto il porto di destinazione o il luogo di
ormeggio.
3. L'autorita' marittima conserva le informazioni di
cui all'allegato I, punto 3, per un periodo sufficiente a
consentire la loro utilizzazione in caso di incidente in
mare e adotta i provvedimenti necessari per fornire
immediatamente tali informazioni a richiesta dell'autorita'
interessata.
4. L'armatore, il proprietario, la compagnia, l'agente
o il comandante della nave comunica le informazioni
relative al carico di cui all'allegato I, punto 3,
all'autorita' marittima competente. Le informazioni sono
trasmesse, per quanto possibile per via elettronica, nel
rispetto della sintassi e delle procedure specificate
nell'allegato III.».
- Il testo dell'art. 14, del citato decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 196, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 14 (Scambio telematico di dati fra Stati membri).
- 1. L'amministrazione coopera con le autorita' degli altri
Stati membri per garantire l'interconnessione e
l'interoperabilita' dei sistemi nazionali utilizzati per la
gestione delle informazioni di cui all'allegato I.
2. I sistemi di cui al comma 1 consentono:
a) lo scambio dei dati per via elettronica e la
ricezione e il trattamento dei messaggi comunicati ai sensi
dell'art. 13;
b) la trasmissione delle informazioni 24 ore su 24;
c) la trasmissione all'autorita' competente di un
altro Stato membro, che fa richiesta, delle informazioni
che riguardano la nave e le merci pericolose o inquinanti
che si trovano a bordo.
3. La NCA, su richiesta della NCA di altro Stato
membro, trasmette, senza ritardo, mediante SafeSeaNet,
informazioni sulla nave o sulle merci pericolose o
inquinanti trasportate a bordo, necessarie ai fini della
sicurezza della navigazione, del trasporto marittimo, dei
lavoratori marittimi, delle navi e degli impianti portuali,
dell'ambiente marino e costiero e delle risorse biologiche
marine».
- Il testo dell'art. 16, del citato decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 196, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 16 (Trasmissione delle informazioni relative a
determinate navi). - 1. Sono considerate a rischio
potenziale per la navigazione ovvero una minaccia per la
sicurezza della navigazione, delle persone e dell'ambiente:
a) le navi che, nel corso del viaggio, si trovino in
una delle seguenti condizioni:
1) sono rimaste coinvolte in incidenti in mare ai
sensi dell'art. 17;
2) hanno violato gli obblighi di comunicazione e di
rapportazione previsti dal presente decreto o da altre
disposizioni di legge;
3) hanno violato le norme applicabili nell'ambito
dei sistemi di rotte navali e dei VTS posti sotto la
responsabilita' dell'amministrazione di uno Stato membro
dell'Unione europea;
b) le navi nei cui confronti esistono prove o
presunzioni di scarichi volontari di idrocarburi o altre
violazioni della MARPOL nelle acque di giurisdizione di uno
Stato membro;
c) le navi alle quali e' stato rifiutato l'accesso ai
porti dell'Unione europea o che sono state oggetto di un
rapporto o di una comunicazione dell'autorita' competente
di uno Stato membro.
c-bis) le navi sprovviste di certificati assicurativi
o di equivalente garanzia finanziaria ai sensi della
normativa comunitaria e delle norme internazionali;
c-ter) le navi che presentano anomalie potenzialmente
in grado di compromettere la sicurezza della navigazione o
creare un rischio per l'ambiente anche sulla base delle
segnalazioni del personale ispettivo PSC, dei piloti o del
personale addetto ai servizi tecnico-nautici.
2. L'autorita' marittima comunica le informazioni di
cui al comma 1 alle competenti autorita' degli Stati membri
interessati dalla rotta seguita dalla nave.
3. L'amministrazione che riceve dette informazioni le
trasmette all'autorita' marittima competente, la quale, di
iniziativa o su richiesta, puo' effettuare ispezioni o
verifiche, le cui risultanze sono messe a disposizione di
tutti gli Stati membri dell'Unione europea.».
Il testo dell'art. 19, del citato decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 196, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 19 (Misure relative agli incidenti in mare). - 1.
Quando si verifica un incidente in mare, ai sensi dell'art.
17, l'autorita' marittima competente adotta le misure
appropriate, comprese quelle di cui all'allegato IV, in
conformita' alle vigenti disposizioni nazionali e
internazionali per garantire la sicurezza delle persone e
la protezione dell'ambiente marino e costiero.
2. L'armatore, il proprietario, la compagnia, il
comandante della nave e il proprietario delle merci
pericolose o inquinanti trasportate a bordo, collaborano
pienamente con le autorita' allo scopo di ridurre al minimo
le conseguenze di un incidente, trasmettendo in ogni caso
alla LCA le informazioni di cui all'art. 12.
3. Il comandante di una nave, alla quale si applicano
le disposizioni del Codice ISM, informa la compagnia di
ogni incidente, di cui all'art. 17, che si mette a
disposizione delle autorita' competenti e fornisce la
massima collaborazione.
3-bis. L'amministrazione, nell'attuazione della
normativa nazionale in materia personale marittimo, in caso
di incidente nelle acque di giurisdizione, si conforma alle
Linee guida dell'IMO in tema di giusto trattamento dei
marittimi.».
- Il testo dell'art. 23, del citato decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 196, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 23 (Cooperazione tra gli Stati membri). - 1.
L'amministrazione ottimizza l'uso delle informazioni
comunicate ai sensi del presente decreto cooperando, anche
attraverso l'utilizzo di sistemi telematici, con le
corrispondenti autorita' di altri Stati membri per il
conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) promuovere ogni forma di collaborazione per lo
scambio di dati che riguardano i movimenti, le previsioni
d'arrivo delle navi nei porti e le notizie relative al
carico;
b) sviluppare e rafforzare l'efficacia dei
collegamenti telematici tra le stazioni costiere degli
Stati membri ai fini di una migliore conoscenza del
traffico marittimo, di un migliore monitoraggio delle navi
in transito e di un'armonizzazione e semplificazione dei
rapporti prescritti alle navi durante il viaggio;
c) estendere la copertura del sistema comunitario di
monitoraggio del traffico navale e d'informazione ovvero
aggiornarlo allo scopo di migliorare l'identificazione e il
monitoraggio delle navi, tenendo conto degli sviluppi nel
settore delle tecnologie dell'informazione e delle
comunicazioni. A tale fine, l'amministrazione coopera con
la Commissione e con le autorita' degli Stati membri per
istituire, all'occorrenza, sistemi obbligatori di notifica,
servizi obbligatori di assistenza al traffico marittimo e
adeguati sistemi di navigazione, allo scopo di presentarli
all'IMO per approvazione. L'amministrazione coopera
unitamente agli altri Stati membri ed alla Commissione
anche, in seno agli organismi internazionali a carattere
regionale interessati, all'elaborazione di sistemi di
identificazione e di controllo a lungo raggio;
d) stabilire piani concertati per l'accoglienza delle
navi in pericolo ai sensi dell'art. 20.
d-bis) assicurare l'interconnessione e
l'interoperabilita' dei sistemi nazionali utilizzati per
gestire le informazioni i cui all'allegato I, sviluppare e
aggiornare SafeSeaNet.
1-bis. L'amministrazione coopera con le autorita' degli
Stati membri e con la Commissione, contribuendo allo
sviluppo e al funzionamento del sistema di raccolta e di
diffusione dei dati relativi alla sicurezza della
navigazione, del trasporto marittimo, dei lavoratori
marittimi, delle navi e degli impianti portuali,
dell'ambiente marino e costiero e delle risorse biologiche
marine.».
- Il testo dell'art. 24, del citato decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 196, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 24 (Riservatezza delle informazioni ed
ispezioni). - 1. L'amministrazione, in ottemperanza alla
legislazione comunitaria e nazionale, adotta le misure
necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni
acquisite ai sensi del presente decreto ed utilizza dette
informazioni solo in conformita' alle finalita' del
trattamento di cui all'art. 1. A tale fine collabora con la
Commissione in merito a eventuali problemi relativi alla
sicurezza delle reti e delle informazioni.
2. L'amministrazione puo' emanare ulteriori specifiche
direttive alle autorita' marittime per garantire la
riservatezza delle informazioni trasmesse ai sensi del
presente decreto.
3. Con le medesime direttive sono altresi' impartite
disposizioni per la visita periodica del funzionamento dei
sistemi telematici a terra e la loro idoneita' a soddisfare
i requisiti per la ricezione e la trasmissione, 24 ore su
24, delle informazioni comunicate ai sensi degli articoli
13 e 15.».
- Il testo dell'art. 25, del citato decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 196, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 25 (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto
costituisca reato, il comandante della nave, l'agente, il
proprietario, il rappresentante legale della compagnia o
l'armatore che viola gli obblighi previsti dall'art. 4,
comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro cinquanta a euro trecento.
2. Il comandante della nave, il proprietario, il
rappresentante legale della compagnia o l'armatore che
viola l'obbligo previsto dall'art. 6 e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro milletrentatre a
euro seimilacentonovantasette, maggiorata, nei confronti
dell'armatore, dell'importo di 2,58 euro per ogni
tonnellata di stazza lorda della nave.
3. Il comandante della nave, il proprietario, il
rappresentate legale della compagnia, o l'armatore che
viola gli obblighi di cui all'art. 10, comma 1, e' punito
con l'arresto da un mese ad un anno ovvero con l'ammenda da
euro cinquecentosedici a euro milletrentadue.
4. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il
comandante della nave, il proprietario, il rappresentante
legale della compagnia, l'armatore o un suo rappresentante
che non osserva gli obblighi rispettivamente previsti
dall'art. 13, commi 1, 2 e 4, dall'art. 17, comma 1, e
dall'art. 19 ovvero fornisca false informazioni relative
alle merci pericolose o inquinanti trasportate a bordo o a
elementi che, se non tempestivamente conosciuti possono
creare situazioni di pericolo, e' punito con la pena
dell'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da euro
duemilacinquecentottantadue a euro
quindicimilaquattrocentonovantatre.
4-bis. Quando uno Stato membro comunica l'esistenza di
un grave vizio di conformita' nel funzionamento del sistema
di gestione della sicurezza di una compagnia,
l'amministrazione procede alla revoca del documento di
conformita' e dell'associato certificato di gestione della
sicurezza da essa rilasciati.
4-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, il
comandante della nave, l'agente, il proprietario, il
rappresentante legale della compagnia, l'armatore, lo
spedizioniere o il caricatore che viola l'obbligo di
rendere informazioni richieste dall'amministrazione in
attuazione degli articoli 12 e 15 e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro millecinquecento ad euro
diecimila maggiorata, nei confronti dell'armatore,
dell'importo di tre euro per ogni tonnellata di stazza
lorda della nave.
4-quater. La violazione degli obblighi di informazione
di cui agli articoli 6, 6-bis, 6-ter, 10, 12, 13, 17 e 19
costituisce fondato motivo di ispezione dettagliata ai
sensi dell'art. 5 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 13 ottobre 2003, n. 305."
- Il testo dell'allegato I, del citato decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 196, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Allegato I
Elenco delle informazioni da comunicare
1. Informazioni da comunicare a norma dell'art. 4 -
Informazioni generali.
a) Identificazione della nave (nome, nominativo
internazionale, numero di identificazione IMO o numero
MMSI).
b) Porto di destinazione.
c) Orario stimato di arrivo al porto di destinazione
o alla stazione di pilotaggio, secondo quanto richiesto
dall'autorita' marittima, e orario stimato di partenza da
tale porto.
d) Numero totale di persone a bordo.
2. Informazioni da comunicare a norma dell'art. 12 -
Informazioni sul carico.
a) Denominazione tecnica esatta delle merci
pericolose o inquinanti, numero ONU, ove esistano, classi
IMO di rischio o di conformita' dei codici IMDG, IBC e IGC
e, se del caso, classe della nave per i carichi soggetti al
codice INF secondo la definizione della regola VII/14.2,
quantitativi delle merci in questione e se queste sono
state trasportate in unita' di carico diverse dalle
cisterne, relativo numero di identificazione.
b) Indirizzo dove e' possibile ottenere informazioni
dettagliate sul carico.
3. Informazioni da comunicare a norma dell'art. 13.
A. Informazioni generali.
a) Identificazione della nave (nome, nominativo
internazionale, numero di identificazione IMO o numero
MMSI).
b) Porto di destinazione.
c) Per la nave che lascia un porto nazionale: orario
stimato di partenza dal porto di partenza o dalla stazione
di pilotaggio, secondo quanto richiesto dall'autorita'
marittima competente, e orario stimato di arrivo nel porto
di destinazione.
d) Per la nave proveniente da un porto extracomunitario
e diretta verso un porto nazionale: orario stimato di
arrivo al porto di destinazione o alla stazione di
pilotaggio, secondo quanto richiesto dall'autorita'
marittima competente.
e) Numero totale delle persone a bordo.
B. Informazioni sul carico.
a) Denominazione tecnica esatta delle merci pericolose
o inquinanti, numero ONU, ove esistano, classi IMO di
rischio in conformita' dei codici IMDG, IBC, e IGC e, se
del caso, classe della nave secondo la definizione del
codice INF, quantitativi delle merci in questione e
relativa ubicazione a bordo e, se queste sono trasportate
in unita' di carico diverse dalle cisterne, relativo numero
di identificazione.
b) Conferma della presenza a bordo di un elenco o
manifesto di carico o piano di carico adeguato contenente
una descrizione dettagliata delle merci pericolose o
inquinanti trasportate e della relativa ubicazione sulla
nave.
c) Indirizzo dove e' possibile ottenere informazioni
dettagliate sul carico.
4. Informazioni di cui all'art. 5.
A - Identificazione della nave (nome, nominativo
internazionale, numero di identificazione IMO o numero
MMSI).
B - Data e ora.
C o D - Posizione con coordinate di latitudine e
longitudine o rilevamento effettivo e distanza in miglia
nautiche da un punto di riferimento chiaramente
identificato.
E - Rotta.
F - Velocita'.
I - Porto di destinazione e orario stimato di arrivo.
P - Carico e, se a bordo sono presenti merci
pericolose, quantita' e classe IMO.
T - Indirizzo per la comunicazione di informazioni
relative al carico.
W - Numero totale di persone a bordo.
X. Informazioni varie:
- caratteristiche e quantitativo stimato del
combustibile bunker, per le navi di oltre 1000 tonnellate
di stazza lorda,
- status di navigazione.
5. Il comandante della nave informa immediatamente
l'autorita' marittima interessata di qualsiasi modifica
delle informazioni comunicate ai sensi del presente
allegato.».
- Il testo dell'allegato II, del citato decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 96, come modificato dal
presente articolo, cosi' recita:
«Allegato II
Prescrizioni applicabili alle apparecchiature di bordo
I. Sistemi di identificazione automatica (AIS).
1. Navi costruite il 1° luglio 2002 o dopo tale data.
Le navi da passeggeri, indipendentemente dalle loro
dimensioni, e tutte le navi di stazza lorda pari o
superiore a 300 tonnellate, costruite dal 1° luglio 2002 in
poi, che fanno scalo in un porto di uno Stato membro della
Comunita' europea, sono soggette all'obbligo di installare
a bordo le apparecchiature di cui all'art. 6.
2. Navi costruite prima del 1° luglio 2002.
Le navi da passeggeri, indipendentemente dalle loro
dimensioni, e tutte le navi di stazza lorda pari o
superiore a 300, costruite prima del 1° luglio 2002, che
fanno scalo in un porto di uno Stato membro della Comunita'
sono soggette all'obbligo di installare a bordo le
apparecchiature di cui all'art. 6 secondo il calendario
seguente:
a) navi da passeggeri: entro il 1° luglio 2003;
b) navi cisterna: al piu' tardi al momento della
prima visita del materiale di sicurezza effettuata dopo il
1° luglio 2003;
c) navi diverse dalle navi da passeggeri e dalle navi
cisterna, di stazza lorda pari o superiore a 50000
tonnellate: entro il 1° luglio 2004;
d) navi diverse dalle navi da passeggeri e dalle navi
cisterna, di stazza lorda pari o superiore a 10000
tonnellate ma inferiore a 50000 tonnellate: entro il 1°
luglio 2005 ovvero, per quanto riguarda le navi adibite a
viaggi internazionali, non oltre la prima visita relativa
al certificato di sicurezza dotazioni nave da carico da
effettuare dopo il 1° luglio 2004 e, comunque, non oltre il
31 dicembre 2004;
e) navi diverse dalle navi da passeggeri e dalle navi
cisterna, di stazza lorda pari o superiore a 3000
tonnellate ma inferiore a 10000 tonnellate: entro il 1°
luglio 2006 ovvero, per quanto riguarda le navi adibite a
viaggi internazionali, non oltre la prima visita relativa
al certificato di sicurezza dotazioni nave da carico da
effettuare dopo il 1° luglio 2004 e, comunque, non oltre il
31 dicembre 2004;
f) navi diverse dalle navi da passeggeri e dalle navi
cisterna, di stazza lorda pari o superiore a 300 tonnellate
ma inferiore a 3000 tonnellate: entro il 1° luglio 2007
ovvero, per quanto riguarda le navi adibite a viaggi
internazionali, non oltre la prima visita relativa al
certificato di sicurezza dotazioni nave da carico da
effettuare dopo il 1° luglio 2004 e, comunque, non oltre il
31 dicembre 2004.
2-bis. Sono esentate dall'obbligo di installare a bordo
le apparecchiature di cui all'art. 6, le navi da passeggeri
di stazza lorda inferiore a 150 T., abilitate alla
navigazione:
a) nazionale litoranea limitata alle acque tranquille
(periodo estivo, ore diurne, visibilita' buona, un miglio
dalla costa entro i limiti del Circondario marittimo);
b) nazionale locale, limitata ad una distanza di 1
miglio dalla linea di costa, esclusivamente in ore diurne.
II. Registratori dei dati di viaggio (sistemi VDR).
1. Le navi delle seguenti classi che fanno scalo in un
porto nazionale sono dotate di un sistema di registrazione
dei dati di viaggio conforme agli standard di prestazione
della risoluzione A.861(20) dell'IMO e agli standard di
prova definiti dalla norma n. 61996 della Commissione
elettronica internazionale (IEC):
a) le navi da passeggeri costruite il 1° luglio 2002
o dopo tale data: entro il 5 luglio 2002;
b) le navi da passeggeri ro/ro costruite prima del 1°
luglio 2002: al piu' tardi al momento della prima visita
effettuata a partire dal 1° luglio 2002 compreso;
c) le navi da passeggeri diverse dalle ro/ro
costruite prime del 1° luglio 2002: entro il 1° gennaio
2004;
d) le navi diverse dalle navi da passeggeri di stazza
lorda pari o superiore a 3000 tonnellate, costruite il 1°
luglio 2002 o dopo tale data: entro il 5 luglio 2002.
2. Le navi delle seguenti classi, costruite prima del
1° luglio 2002, che fanno scalo in un porto nazionale sono
dotate di un sistema di registrazione dei dati di viaggio
conforme ai pertinenti standard dell'IMO:
a) navi da carico di stazza lorda pari o superiore a
20000 tonnellate: non oltre la data fissata dall'IMO o, in
assenza di decisione dell'IMO, entro il 1° gennaio 2007;
b) navi da carico di stazza lorda pari o superiore a
3000 tonnellate ma inferiore a 20000 tonnellate: non oltre
la data fissata dall'IMO o, in assenza di decisione
dell'IMO, entro il 1° gennaio 2008.
2-ter. Pescherecci
I pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 15
metri sono soggetti all'obbligo di installare a bordo le
apparecchiature di cui all'art. 6 bis secondo il seguente
calendario:
- pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore o
pari a 24 metri e inferiore a 45 metri: entro il 31 maggio
2012,
- pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore o
pari a 18 metri e inferiore a 24 metri: entro il 31 maggio
2013,
- pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore o
pari a 15 metri e inferiore a 8 metri: entro il 31 maggio
2014.
I pescherecci di nuova costruzione di lunghezza fuori
tutto superiore a 15 metri sono soggetti all'obbligo di
installare a bordo le apparecchiature di cui all'art.
6-bis.».



 
ALLEGATO I
(previsto dall'articolo 1, comma 42)

"ALLEGATO III

MESSAGGI ELETTRONICI E SAFESEANET
1. Concetto generale e architettura Il sistema comunitario per lo scambio di dati marittimi, SafeSeaNet, consente di ricevere, conservare, recuperare e scambiare informazioni relative alla sicurezza della navigazione, del trasporto marittimo, dei lavoratori marittimi, delle navi e degli impianti portuali, dell'ambiente marino e costiero e delle risorse biologiche marine. SafeSeaNet e' un sistema specializzato istituito per agevolare lo scambio di informazioni in formato elettronico tra Stati membri e fornire alla Commissione le informazioni rilevanti ai sensi della normativa comunitaria. Si compone di una rete di sistemi nazionali SafeSeaNet ubicati in ciascuno Stato membro e di una banca dati centrale SafeSeaNet che funge da punto nodale. La rete SafeSeaNet collega tutti i sistemi nazionali SafeSeaNet e include la banca dati centrale SafeSeaNet. 2. Gestione, funzionamento, sviluppo e manutenzione di SafeSeaNet 2.1 Responsabilita' 2.1.2 Sistemi nazionali SafeSeaNet Il sistema nazionale SafeSeaNet, che e' parte del VTMIS nazionale, deve consentire lo scambio di dati marittimi tra gli utenti autorizzati sotto la responsabilita' della NCA di cui alla lettera m) e n) dell'articolo 2. L'NCA e' responsabile della gestione del sistema nazionale, che comprende il coordinamento nazionale degli utenti e dei fornitori di dati e garantisce che siano creati i codici ONU/LOCODE e che siano istituite e mantenute la necessaria infrastruttura informatica nazionale e le procedure descritte nel documento di controllo dell'interfaccia e delle funzionalita' di cui al punto 2.3. Il sistema nazionale SafeSeaNet consente l'interconnessione degli utenti autorizzati sotto la responsabilita' della NCA e puo' essere reso accessibile ai soggetti operanti nel settore del trasporto marittimo identificati (armatori, agenti, capitani, spedizionieri/caricatori e altri), qualora autorizzati in tal senso dall'NCA, in particolare allo scopo di facilitare la presentazione elettronica di relazioni ai sensi della normativa comunitaria. 2.1.3 Sistema centrale SafeSeaNet La Commissione e' responsabile della gestione e dello sviluppo a livello di politiche del sistema centrale SafeSeaNet e del controllo del sistema SafeSeaNet, in cooperazione con gli Stati membri, mentre, secondo il regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'Agenzia, in cooperazione con gli Stati membri e la Commissione, e' responsabile dell'attuazione tecnica. Il sistema centrale SafeSeaNet, che funge da punto nodale, collega tutti i sistemi SafeSeaNet nazionali e crea la necessaria infrastruttura informatica e le necessarie procedure come descritte nel documento di controllo dell'interfaccia e delle funzionalita' di cui al punto 2.3. 2.2 Principi di gestione La Commissione istituisce un gruppo di esperti ad alto livello (HLSG - High Level Steering Group) che adotta il proprio regolamento interno, composto di rappresentanti degli Stati membri e della Commissione, al fine di: - formulare raccomandazioni per migliorare l'efficacia e la sicurezza del sistema SafeSeaNet, - fornire orientamenti adeguati per lo sviluppo di SafeSeaNet, - assistere la Commissione nella revisione delle prestazioni di SafeSeaNet, - approvare il documento di controllo dell'interfaccia e delle funzionalita' di cui al punto 2.3 e le sue eventuali modifiche. Il Rappresentante Italiano all'HLSG e' nominato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nell'ambito dell'amministrazione come definita nell'articolo 2, lettera m). 2.3 Documento di controllo dell'interfaccia e delle funzionalita' e documentazione tecnica di SafeSeaNet La Commissione sviluppa e mantiene, in stretta cooperazione con gli Stati membri, un documento di controllo dell'interfaccia e delle funzionalita' (IFCD). L'IFCD descrive in dettaglio i requisiti di funzionamento e le procedure applicabili agli elementi nazionali e centrali di SafeSeaNet ai fini della conformita' con i requisiti comunitari pertinenti. L'IFCD include norme su: - diritti di accesso, orientamenti per la gestione della qualita' dei dati, - specifiche concernenti la sicurezza della trasmissione e dello scambio di dati, - archiviazione delle informazioni a livello nazionale e centrale. L'IFCD indica i mezzi per la conservazione e disponibilita' delle informazioni sulle merci pericolose o inquinanti riguardanti servizi di linea cui e' stata accordata un'esenzione a norma dell'articolo 15. La documentazione tecnica relativa a SafeSeaNet, quali le norme concernenti il formato per lo scambio dei dati, i manuali di utilizzo e le specifiche per la sicurezza della rete, e' elaborata e mantenuta dall'Agenzia in cooperazione con gli Stati membri. 3. Scambio di dati attraverso SafeSeaNet Il sistema utilizza norme del settore ed e' in grado di interagire con sistemi pubblici e privati impiegati per creare, fornire e ricevere informazioni all'interno di SafeSeaNet. La Commissione e gli Stati membri cooperano al fine di valutare la fattibilita' e lo sviluppo delle funzionalita' che, per quanto possibile, garantiranno che i fornitori di dati, compresi capitani, armatori, agenti, operatori, spedizionieri/caricatori e le competenti autorita', debbano fornire le informazioni solo una volta. Gli Stati membri assicurano che le informazioni fornite siano disponibili per l'uso in tutti i pertinenti sistemi di segnalazione, notifica e VTMIS (sistema di informazione e gestione del traffico marittimo). I messaggi elettronici scambiati a norma della presente direttiva e della pertinente legislazione comunitaria sono distribuiti attraverso SafeSeaNet. A tal fine gli Stati membri sviluppano e mantengono le interfacce necessarie per la trasmissione automatica dei dati per via elettronica in SafeSeaNet. Laddove le norme adottate a livello internazionale permettano l'instradamento di dati LRIT relativi ad imbarcazioni di paesi terzi, SafeSeaNet e' utilizzato per distribuire tra gli Stati membri con un adeguato livello di sicurezza, le informazioni LRIT ricevute conformemente all'articolo 6-ter della presente direttiva. 4. Sicurezza e diritti di accesso Il sistema centrale SafeSeaNet e i sistemi nazionali SafeSeaNet sono conformi ai requisiti previsti dalla direttiva per quanto riguarda la riservatezza delle informazioni nonche' ai principi e alle specifiche in materia di sicurezza descritti nell'IFCD, in particolare per quanto riguarda i diritti di accesso. Gli Stati membri identificano tutti gli utenti ai quali sono attribuiti un ruolo e una serie di diritti di accesso conformemente all'IFCD.".

 
Allegato II
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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